Prescrizione e Decadenza

  Prescrizione Decadenza
Nozione la prescrizione è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge. (art. 2934 cod. civ.) la decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio.
Aspetti dell'istituto è prevista dalla legge solo nell'interesse generale può essere stabilita anche nell'interesse di uno dei soggetti del rapporto
Rilevabilità non può essere rilevata d'ufficio dal giudice non può essere rilevata d'ufficio dal giudice
  può essere prevista solo dalla legge può essere stabilita anche convenzionalmente dalle parti
  1. decadenza legale
  2. decadenza convenzionale
    1. i diritti devono essere disponibili
    2. i termini non possono essere eccessivamente gravosi

 

Effetti implica la perdita di un diritto acquisito impedisce l'acquisizione di un nuovo diritto
Eccezioni non sono soggetti a prescrizione:
  1. i diritti indisponibili
  2. i diritti facoltativi
  3. il diritto di proprietà (soggetto però a usucapione)
 
Inizio la prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto  
Termini di prescrizione i termini di prescrizione sono:
  1. prescrizione ordinaria: 10 anni
  2. prescrizione dei diritti reali su cosa altrui: 20 anni
  3. prescrizione breve: meno di 10 anni (artt. 2947-2953)
 
Sospensione e interruzione il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione o a interruzione:
  1. la sospensione è determinata o da particolari rapporti tra le parti (tra coniugi, tra il genitore e i figli minori a lui sottoposti) o dalla condizione del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermità di mente).
  2. la interruzione ha luogo o perché il titolare esercita il suo diritto, o perché il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale può essere fatto valere.

mentre la sospensione crea una parentesi, di modo che il tempo anteriore al verificarsi della causa di sospensione non perde la sua efficacia ma si somma con il periodo successivo; l'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.

 
Prescrizioni presuntive nelle prescrizioni presuntive la legge presume iuris tantum che il dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Ciò comporta:
  1. inversione dell'onere della prova
  2. limitazione dei mezzi di prova: è ammesso il solo giuramento decisorio.