Prescrizione e Decadenza
Prescrizione | Decadenza | |
Nozione | la prescrizione è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge. (art. 2934 cod. civ.) | la decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio. |
Aspetti dell'istituto | è prevista dalla legge solo nell'interesse generale | può essere stabilita anche nell'interesse di uno dei soggetti del rapporto |
Rilevabilità | non può essere rilevata d'ufficio dal giudice | non può essere rilevata d'ufficio dal giudice |
può essere prevista solo dalla legge | può essere stabilita anche
convenzionalmente dalle parti
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Effetti | implica la perdita di un diritto acquisito | impedisce l'acquisizione di un nuovo diritto |
Eccezioni | non sono soggetti a prescrizione:
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Inizio | la prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto | |
Termini di prescrizione | i termini di prescrizione sono:
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Sospensione e interruzione | il termine di prescrizione può essere soggetto a
sospensione o a interruzione:
mentre la sospensione crea una parentesi, di modo che il tempo anteriore al verificarsi della causa di sospensione non perde la sua efficacia ma si somma con il periodo successivo; l'interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso. |
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Prescrizioni presuntive | nelle prescrizioni presuntive la legge
presume iuris tantum che il dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Ciò
comporta:
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