Diritto Costituzionale
Pacioli
É un ramo del Diritto Pubblico e disciplina i diritti e i doveri dei cittadini e il funzionamento dei principali organi dello Stato. La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato.
Nascita della Costituzione:

1861 Unità d’Italia - Piemontizzazione del Regno: estendere le leggi del Piemonte a tutta l’Italia, cioè lo Statuto Albertino;

1914 - 1918 1° Guerra Mondiale;

1922 - 1943 Periodo Fascista: il re viene privato di tutti i suoi poteri e tutti i poteri vengono accentrati nelle mani di Mussolini (Dittatura). In questo periodo si ha l’Autarchia: lo Stato si chiude in se stesso e vengono vietate le importazioni e le esportazioni. Lo Stato si impoverisce notevolmente (Autogoverno). Determina un isolamento dello Stato;

1938 - 1944 2° Guerra Mondiale;

1946 Referendum Istituzionale per la scelta della forma di Governo, tra Monarchia e Repubblica. Si ebbe per la 1° volta il Suffragio Universale (possibilità di voto a tutti i cittadini: uomini e donne, maggiorenni;

1946 - 1948 Si redige la redazione della Costituzione sotto la guida di Enrico De Nicola (Capo provvisorio dello Stato);

1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione.

Statuto
Costituzione
È un atto di clemenza del re nei confronti dei sudditi; le persone infatti sono sudditi: cioè sottoposti al potere del re e hanno solo doveri Le peresone sono cittadini, cioè hanno diritti e doveri
È flessibile, cioè può essere modificata con grande facilità È rigida, cioè può essere modi-ficata solo con una procedura lunga e complessa
È breve, poiché contiene poche libertà È lunga, perché disciplina dettag-liatamente tutti i diritti spettanti ai cittadini
È attriato, cioè concesso dal Re È votata dall’assemblea costi-tuente e nell’interesse del popolo
È liberale, cioè si ispira ai principi liberali del ‘700 e del ‘800 È democratica, cioè la sovranità appartiene al popolo
Sono scritte

 

Struttura della Costituzione

La Costituzione si articola in varie parti.

• Parte introduttiva che comprende i principi fondamentali (art. 1-12);

• Prima parte che stabilisce i diritti e i doveri dei cittadini (art. 13-54);

• Seconda parte che disciplina il funzionamento degli organi dello Stato: Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Magistratura, Corte Costituzionale (art. 55-139);

• Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII) che servirono per il passaggio dalla forma monarchica a quella repubblicana.

Principi Fondamentali
• ART 1: enuncia il principio Democratico (1°comma) e lo spiega (2° comma);

• ART 2: fa riferimento al diritto naturale (diritti inviolabili) ed espone il principio Pluralista (= formazioni sociali);

• ART 3: il 1° comma spiega l’uguaglianza formale, mentre il 2° comma spiega l’uguaglianza sostanziale;

• ART 4: il 1° comma spiega il diritto al lavoro, mentre il 2° comma parla del dovere al lavoro;

• ART 5: enuncia l’unità dello Stato e il principio del Decentramento;

• ART 7/8: lo stato e la Chiesa stipulano i Patti Lateranensi istituiti da Mussolini:

• la Chiesa riconosce lo Stato Italiano;

• lo Stato sostiene la Chiesa ed il Clero;

• viene istituito il matrimonio concordatario, cioè quando uno si sposa in Chiesa, il matrimonio vale anche per il Comune, ma non il contrario.
Nel 1984 ci fu la riforma dei Patti Lateranensi ad opera di Bettino Craxi. Lo Stato non sovvenziona più la Chiesa ed il Clero, che devono vivere sulla base delle donazioni che i cittadini danno attraverso il 740. La religione Cattolica non è più l’unica religione dello Stato Italiano, sono ammesse anche altre religioni. É ancora valido il matrimonio concordatario;

• ART 10: nel 1° comma si parla del Diritto Internazionale (regola i rapporti tra gli stati considerati indipendenti e sovrani). Nel 2° e 3° comma si parla della condizione giuridica di uno straniero che si trova in Italia. Lo straniero, trovandosi in Italia, deve rispettare la legge italiana per il principio di Territorialità (la legge si applica a tutti i cittadini italiani, stranieri, o apolidi, cioè senza cittadinanza).
Estradizione: consegna da parte di uno Stato di un cittadino straniero che abbia commesso un reato all’estero, affinché venga giudicato secondo le leggi dello Stato di appartenenza. L’estradizione non può essere ammessa per reati politici;

• ART 11: parla della guerra che l’Italia rifiuta come strumento di aggressione verso gli altri popoli. ma anche come mezzo per risolvere i problemi con altri popoli. Per questi motivi l’Italia limita la propria sovranità per aderire all’ONU, che ha il compito di portare la pace tra gli Stati, aderisce anche a tutte le altre associazioni che hanno scopi pacifici (UNICEF = bambini abbandonati; FAO = fame nel mondo);

• ART 12: il tricolore arrivò in Italia in seguito alle truppe Napoleoniche e porta il tricolore delle regioni Napoleoniche, ma i patrioti cambiano il blu in verde. Viene usata nel periodo del Rinascimento per liberarsi dagli stranieri, ma era pericoloso esibirla, perché si poteva venire arrestati, infatti, molta gente è stata uccisa per aver esposto il tricolore. I significati del tricolore sono:

• ART 13: parla della libertà dei cittadini, libertà di cui il cittadino non può essere privato se non in base ad un atto dell’Autorità Pubblica;

• ART 14: parla del domicilio. Il domicilio è inviolabile. Nessuno può entrare in casa altrui senza il permesso, altrimenti commette un reato di violazione di domicilio. Anche l’Autorità pubblica, per entrare in casa altrui, ha bisogno di un mandato;

• ART 15: parla della corrispondenza e di tutte le altre forme di comunicazione. La corrispondenza è inviolabile, perché tutela la riservatezza;

• ART 16: parla della libertà di circolazione. Il cittadino si può spostare sul territorio della Repubblica senza limitazioni, almeno che non ci sia qualche motivo per imporre ad una persona un soggiorno obbligatorio (domicilio coatto);

• ART 17: parla della libertà di riunirsi, purché in maniera pacifica. Quando, invece, le riunioni sfociano in manifestazioni, bisogna chiedere il permesso all’autorità competente;

• ART 18: parla della libertà di associarsi. Sono vietate le associazioni segrete, perché si pensa che, in quanto segrete, abbiano qualcosa di illecito;

• ART 19: (è legato all’articolo 8, cioè parla della libertà di culto);

• ART 20: parla della libertà di parola e di ogni sua manifestazione (stampa, televisione, radio, ecc. La stampa in particolare, non può essere sottoposta a censura, c’era un controllo da parte dello Stato sulla stampa nel periodo fascista. Adesso, non esiste più, ma ci sono dei limiti. Fino al 1976 c’era solo il monopolio di Stato per la TV, e c’erano solo 3 reti: RAI1, RAI 2 e RAI3. CANALE 5 e ITALIA1 vengono riconosciute solo nel 1985;

• ART 22: Nessuno può essere privato della cittadinanza o del nome per motivi politici.
CITTADINANZA: appartenenza ad uno stato, si acquista per nascita, per territorio, per matrimonio, e per naturalizzazione. Se un bambino nasce in Inghilterra, da genitori italiani, acquista nazionalità inglese ed italiana. Per Naturalizzazione: se si va a lavorare in Francia e ci si resta per molto tempo la cittadinanza diventa francese, per effetto del tempo trascorso, stabilito dalla legge. Si può avere più di una cittadinanza.
NAZIONALITÁ: appartenenza ad un gruppo etnico;

• ART 24: tutti i cittadini possono rivolgersi al giudice per chiedere la tutela dei propri diritti. La difesa è un diritto inviolabile del cittadino. MAGISTRATURA: è un organo che ha il compito di applicare la legge nei casi concreti, cioè, quando c’è stata una violazione del diritto. Un processo prima di essere chiuso definitivamente, passa attraverso tre giudizi diversi: in 1° grado, in 2° grado e in Cassazione. Alle persone povere, è assicurata la difesa gratuita;

• ART 27: la responsabilità in un giudizio penale è personale. Il 2° comma enuncia un principio di grande civiltà (fino al momento della sentenza del giudice, si ritiene l’imputato innocente, ed è innocente fino alla fine del processo). Il 3° comma dice che le pene non possono consistere a trattamenti contrari al senso di umanità e più che a punire, servono a rieducare il condannato. Cesare Beccaria denunciò nel 1700 la situazione della giustizia e scrisse "Dei delitti e delle pene", in cui chiese l’abolizione della pena di morte nel nostro ordinamento;

• ART 29-30-31: parlano della famiglia. La famiglia è ancora l’organismo fondamentale su cui si basa la società. Per dar vita ad una famiglia ci deve essere un matrimonio. La legge non tutela la famiglia di fatto (convivenza), anche se questa ha il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli naturali (cioè nati fuori dal matrimonio). Una legge stabilisce che anche i figli naturali hanno il diritto all’eredità; inoltre se la famiglia non può educare i figli, questi vanno in Istituti, o vengono adottati. Le leggi sulla tutela dei figli naturali, ha subito una riforma nel 1975 in seguito al referendum sul divorzio, che vinse con grandissima maggioranza. L’articolo 31 parla della famiglia da un punto di vista economico. Lo Stato agevola soprattutto le famiglie numerose. Protegge la famiglia, la maternità, l’infanzia e la gioventù;

• ART 32: tutela la salute. La salute è un bene non solo individuale, ma anche collettivo. Lo Stato si prende cura delle persone povere. Il 2° comma dice che nessuna persona è obbligata a curarsi se non lo vuole, e nel caso in cui si debba imporre un certo trattamento, questo deve essere imposto con una legge che non può violare il rispetto della persona umana;

• ART 33: il 1° comma è importante perché riconosce la libertà di insegnamento sia pure nelle disposizioni ministeriali. Esistono in Italia scuole pubbliche e private. Le scuole private non sono più sovvenzionate dallo Stato. Le scuole private possono organizzarsi come preferiscono, ma devono fornire agli studenti un insegnamento equivalente a quello delle scuole pubbliche. Lo Stato stabilisce in base al corso di studi, gli esami che devono essere sostenuti. L’ultimo comma riconosce alle università la possibilità di autoregolarsi;

• ART 34: dice che la scuola è libera, cioè è aperta a tutti. L’istruzione inferiore è gratuita e obbligatoria. Lo Stato assicura agli studenti più bravi, ma poveri, la possibilità di continuare gli studi con una Borsa di Studio;

• ART 35: il lavoro è tutelato in tutte le sue forme, è tutelato anche il lavoro prestato all’estero da un cittadino italiano;

• ART 36: parla della retribuzione che deve essere tale da assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’assistenza libera e decorosa; inoltre stabilisce che il lavoratore ha diritto alle ferie ed a dei permessi di riposo;

• ART 37: parla della donna lavoratrice e afferma che questa ha gli stessi diritti dell’uomo in materia di lavoro, quindi deve avere la stessa retribuzione. Alla donna lavoratrice però deve essere assicurata anche la possibilità di svolgere all’interno della famiglia la sua funzione di madre. L’ultimo comma parla del lavoro dei minori: i minori, come le donne, sono stati sottoposti a lavori duri e pericolosi. É giusto, come per la donna, anche per i minori, forme di lavoro non troppo pesanti e non in locali insani;

• ART 38: i cittadini inabili al lavoro hanno diritto all’assistenza ed al mantenimento (1° comma). Nei successivi tre commi si parla dell’assistenza dei lavoratori in caso di malattia o di infortunio. In questi casi ci sono delle organizzazioni come l’INAIL, l’INA, che assistono e si prendono cura di queste persone;

• ART 39: parla dei sindacati, cioè le associazioni note ai primi del ‘900 che tutelano i diritti dei lavoratori. I primi sindacati iniziano a nascere verso la fine dell’800 in maniera clandestina e chiedono condizioni più umane per i lavoratori (lavoravano 18 ore al giorno senza vacanze, e se uno era ammalato, veniva licenziato). Pian piano la situazione migliorò. Nel corso del ‘900, i sindacati con grosse lotte sociali riescono un pò alla volta a ottenere dei diritti per i lavoratori. La Costituzione riconosce i sindacati e permette loro di organizzarsi liberamente purché questi si registrino;

• ART 40: riconosce lo sciopero come un diritto del lavoratore. Lo sciopero è un astensione del lavoro e quindi il lavoratore non verrà pagato. Nel periodo fascista lo sciopero era un reato e si poteva andare anche in prigione, perché veniva sanzionato come inadempimento al contratto. In seguito allo sciopero il datore poteva fare la serrata, cioè la chiusura dei locali dove si svolgeva il lavoro, quando il lavoratore voleva riprendersi il lavoro. Caduto il periodo fascista lo sciopero era tollerato, la serrata non è più ammessa, è illecita;

• ART dal 41 al 47: parlano dell’iniziativa economica privata, della proprietà e delle funzioni sociali che la proprietà svolge. L’iniziativa economica è libera, purché non si faccia un’attività illecita. Si parla della proprietà, cioè il diritto di godere e di disporre di alcuni beni. Può essere pubblica, cioè i beni appartengono allo Stato, o privata, cioè i beni sono posseduti dai cittadini. I beni immobili dello Stato si chiamano Demaniali (case, terre, ecc.). L’articolo 43 parla dell’espropriazione, cioè un istituto in base al quale lo Stato per motivi di interesse pubblico toglie ai privati tutta o una parte di proprietà immobile. Lo Stato al momento dell’esproprio deve dare una somma di denaro al proprietario del terreno, cioè un indennizzo, che non corrisponde mai alla somma reale. L’articolo 47 parla del risparmio che lo Stato incoraggia;

• ART 48: si parla del diritto e il dovere al voto. Il diritto al voto ce l’hanno tutte le persone maggiorenni. Il voto è segreto, libero e personale. Se non si vota non c’è nessuna punizione. Ci sono 3 tipi di elezioni:

• Elezioni Politiche: per eleggere i deputati e i senatori che comporranno il Parlamento;

• Elezioni Amministrative: per votare i membri degli organi locali (Es. Sindaco);

• Elezioni Europee: per eleggere i membri del Parlamento Europeo;

• ART 49: parla dei partiti politici (associazioni di persone con la stessa idea politica, es. PDS, Forza Italia, ecc.). Fino agli anni ‘90 il partito più importante era la Democrazia Cristiana, ma con tangentopoli si è arrivati alla fine della 1a Repubblica e all’inizio della 2a Repubblica nel 1992. I partiti servono per concorrere all’amministrazione politica dello Stato in modo democratico;

• ART 50: parla della petizione, cioè consiste nella possibilità che i cittadini hanno di presentare delle richieste al Parlamento;

• ART 51: dice che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

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