Gli organi dello Stato

• Parlamento: Potere Legislativo (emana le leggi);

• Governo: Potere Esecutivo (individua le finalità dello Stato e cerca di attuarle;

• Magistratura: Potere Giudiziario (applica le leggi nei casi concreti);

• Corte Costituzionale: Potere di Controllo di Legittimità;

• Presidente della Repubblica: rappresenta l’unità nazionale, controlla gli altri organi e svolge attività di propulsione.

Il Parlamento

Il Parlamento è formato da due camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Le due camere hanno composizione diversa, ma svolgono le stesse funzioni, cioè Bicameralismo Perfetto.

Le camere restano in carica per 5 anni. Questo periodo si chiama Legislatura. Può capitare che le camere vengano sciolte in anticipo dal Presidente della Repubblica e allora i cittadini dovranno tornare alle urne. Il Presidente della Repubblica non può sciogliere le camere negli ultimi sei mesi del suo mandato (Semestre Bianco), perché il Presidente potrebbe essere rieletto, e si vuole evitare che sciolga delle camere orientate contro una sua eventuale rielezione. Finora non è mai successo, però potrebbe sempre capitare.

Le funzioni del Parlamento

Oltre alla funzione legislativa le camere svolgono altre importanti funzioni:

• Elezione del Presidente della Repubblica;

• Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione;

• Controllo del Governo che per restare in carica deve avere la fiducia del Parlamento;

• Approvazione del Bilancio annuale dello Stato (Finanziaria).

Le camere di solito lavorano separatamente, servendosi di commissioni e di sottocommissioni, alcune delle quali temporanee, altre permanenti. In alcuni casi stabiliti, però le camere si riuniscono in seduta comune, cioè lavorano assieme:

• Elezione del Presidente della Repubblica;

• Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione;

• Nomina di 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale;

• Nomina di 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Procedimento di formazione delle leggi (Iter Legis)

Di solito le leggi richiedono per la loro formazione un procedimento lungo e complesso che si chiama Iter Legis. Ci sono tre procedimenti per la formazione delle leggi:

Il Procedimento ordinario segue varie tappe:

• iniziativa o proposta;

• discussione camera per camera e approvazione articolo per articolo;

• promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;

• pubblicazione sulla gazzetta ufficiale per farla conoscere (di solito 15 giorni );

• entrata in vigore della legge.

1° Fase: una nuova legge può essere proposta dai seguenti soggetti:

• ogni membro del Parlamento;

• il Governo (la proposta presentata dal Governo si chiama disegno di legge);

• il CNEL (Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro) propone una nuova legge solo in materia economica e di lavoro;

• i cittadini possono proporre una nuova legge alle camere purché si raccolgano 50000 firme. L’ultimo organo competente è il consiglio regionale.

2° Fase: la proposta di legge deve essere esaminata articolo per articolo da ogni camere e deve ottenere l’approvazione integrale delle due camere.

3° Fase: promulgazione: la legge arriva al Presidente della Repubblica, il quale ha il compito di controllarla, cioè di accettare la legittimità da parte della Costituzione; in caso contrario la rimanda alle camere. Questo potere di controllo viene esercitato una sola volta, perché se le camere restituiscono la legge tale e quale il Presidente è obbligato a promulgarla.

4° Fase: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Serve per fare conoscere la legge a tutti i cittadini; dopo la pubblicazione segue il periodo di Vacatio Legis che è di solito di quindici giorni, ma può essere abbreviato o allungato in base alla necessità. Dopo questo periodo la legge entra in vigore, cioè è valida a tutti gli effetti e nessuno può invocare come scusa l’ignoranza della legge. Nei casi urgenti non c’è tempo per seguire tutte queste fasi, e allora si ricorre al procedimento abbreviato. Codesto procedimento in alcune materie è vietato, per esempio in materia di leggi elettorali, costituzionali, in materia di ratifica dei trattati internazionali e in materia di bilanci. Un procedimento ancora più lungo e complesso è stabilito per modificare la Costituzione. Solitamente per modificare la Costituzione occorre seguire questo procedimento:

• doppia approvazione da parte di ogni camera della proposta, a distanza non inferiore a tre mesi;

• nella 2a votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti(2/3). Se non si è ottenuta la maggioranza assoluta si ricorre ad un referendum.

Ogni Camera elegge al suo interno un presidente. Il Presidente del Senato (Mancino) sostituisce il Presidente della Repubblica quando questo è malato.

Immunità Parlamentare

Con questo termine si indica il complesso di garanzie che spettano ai deputati e ai senatori per assicurare a questi soggetti la possibilità di svolgere le proprie funzioni in piena libertà. Il complesso di queste garanzie è disciplinato dall’articolo 68 della Costituzione. La 1a parte di questo articolo è rimasta invariata e stabilisce che i Parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dai voti dati nello svolgimento delle proprie funzioni. La 2a parte dell’articolo, invece, è stata modificata perché poneva i Parlamentari in una situazione di eccessivo privilegio rispetto ai comuni cittadini. Infatti, i Parlamentari non potevano essere arrestati, indagati o perquisiti senza l’autorizzazione della Camera a cui appartenevano. Attualmente non è più richiesta l’autorizzazione per fare indagini, ma occorre ancora per l’arresto o per le perquisizioni.

Incompatibilità e ineleggibilità

Di solito per essere eletti deputati o senatori non sono richieste particolari condizioni, tranne l’età. La legge, invece, stabilisce delle situazioni in presenza delle quali un soggetto non può essere eletto. I prefetti, i giudici Costituzionali e gli Alti funzionari non possono candidarsi per motivi di opportunità e di convenienza. Esistono poi delle situazioni di incompatibilità, cioè certe cariche non possono essere accumulate con quella di Parlamentare, per cui il soggetto interessato dovrà scegliere.

Compenso e responsabilità dei Parlamentari

I membri del Parlamento ricevono un compenso che si chiama indennità e tiene conto delle spese che essi sostengono e del mancato guadagno della professione che hanno abbandonato. Per quanto riguarda la responsabilità, i Parlamentari non rispondono ai cittadini che le hanno eletti, ma rispondono solo nei confronti dello Stato. Di solito i Parlamentari vengono presentati da un partito politico che li candida e di cui adottano il programma.

Il Governo

É il più forte degli organi costituzionali, infatti dispone del comando sulla Pubblica Amministrazione (polizia ed esercito dipendono tutti dal Governo) e delle risorse finanziarie dello Stato. É in grado di prendere decisioni rapide perché è un organo omogeneo. Rappresenta quindi il motore dell’intera macchina statale. Per questi motivi ci si è preoccupati di fissare dei limiti al potere del Governo: in Italia si è risolto il problema sottoponendo il Governo al controllo del Parlamento. Il Governo esercita il potere esecutivo, ossia realizza i fini che lo Stato si pone di raggiungere. Il Governo quindi svolge un importante funzione di indirizzo politico; inoltre, in alcuni casi esercita anche un limitato potere normativo, cioè può emanare i decreti legislativi su incarico del Parlamento e i decreti nei casi di necessità e di urgenza. Inoltre può emanare anche i regolamenti.

La composizione del Governo

Il Governo è composto da più organi: il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri che insieme al Presidente formano il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio svolge una funzione di preminenza sugli altri membri del Governo: infatti egli ha il compito di formare il Governo e di scegliere i vari ministri, una volta ricevuto l’incarico del Presidente della Repubblica. Le sue dimissioni provocano la caduta dell’intero Governo. Egli dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, ma non può dare ordini ai singoli ministri nei settori di loro competenza, perché non è un superiore gerarchico, può solo dare delle direttive. Data la speciale posizione del Presidente del Consiglio, nel linguaggio politico, i Governi vengono chiamati con il nome del loro presidente (Es: Governo Craxi, Governo Prodi, ecc...). La Presidenza del Consiglio ha sede a Roma, a palazzo Chigi, dove si svolgono anche le riunioni del Consiglio dei ministri.

Caratteristiche dei Governi italiani

I governi italiani sono stati caratterizzati in genere dall’instabilità, ossia hanno avuto in genere una vita molto breve. Per esempio, nel periodo compreso tra il 1948 al 1987 si sono succeduti 41 governi in 39 anni, quindi la durata media dei governi è stata inferiore all’anno. Si può notare, inoltre, che l’instabilità è aumentata a partire dal 1968. Un’altra caratteristica dei nostri governi è la mancanza di alternanza: infatti, benché i governi siano cambiati spesso di essi ha sempre fatto parte fino al 1981 la DC. Mentre negli altri paesi europei si è verificato più volte un ricambio tra maggioranza e opposizione, in Italia non si è praticamente quasi mai realizzata l’alternativa al potere. Infine i nostri governi sono sempre stati governi di coalizione, cioè formati da molti partiti, perché un unico partito non riusciva ad avere la maggioranza.

I Ministri

I ministri si dividono in due categorie: ministri con portafoglio e ministri senza portafoglio. I primi sono a capo di un ramo della pubblica amministrazione che si chiama dicastero o ministero, cioè dirigono una struttura gerarchica. I ministri con portafoglio sono i più numerosi e sono circa una ventina (ministero degli interni, degli esteri, del lavoro, di grazia e giustizia, dell’istruzione pubblica, del bilancio, delle finanze, ecc...). I ministri senza portafoglio non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari che vengono loro assegnati.

Il Consiglio dei Ministri

É un organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri. Tutte le decisioni più importanti del Governo devono essere discusse e approvate dal consiglio.

Le crisi di governo

Il governo per restare in carica deve avere la fiducia del Parlamento, se in un qualsiasi momento la fiducia viene meno, il Governo è costretto a dimettersi. Si apre allora la crisi di Governo che porterà alla formazione di un nuovo Governo. Il Presidente della Repubblica inizierà le consultazioni e riceverà le personalità politiche più importanti al fine di individuare un soggetto in grado di formare il nuovo governo. Questo soggetto, prima di accettare l’incarico verificherà se è in grado di formare il Governo. Se l’esito è positivo scioglie la riserva e propone al Presidente della Repubblica i nuovi ministri che quest’ultimo nominerà. Il Presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Entro dieci giorni il Governo deve presentarsi al Parlamento per ottenere la fiducia, e potrà poi cominciare a svolgere le sue funzioni.

Attività del Governo

Il Governo svolge varie funzioni che si possono raggruppare in tre categorie:

Attività del Governo

 

 

Politico Costituzionale

Amministrativa

Normativa

Direzione della Pubblica amministrazione

- Decreti legge

Esecutiva

- Decreti legislativi

Diretta

Indiretta

- Regolamenti

Politica interna ed esterna

Centrale

Periferica

Terr.

Non terr.

Il Presidente della Repubblica

Nel nostro ordinamento il Presidente della Repubblica svolge solo una funzione rappresentativa: infatti, garantisce l’equilibrato svolgimento dello Stato ed è il tutore della Costituzione. Il Presidente pur non avendo un potere specifico partecipa a tutte e tre le funzioni dello Stato.

Elezione

Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune al quale si aggiungono tre delegati per ogni regione, tranne la Valle d’Aosta che ne invia uno solo. Può essere eletto qualunque cittadino italiano che possegga i diritti civili e politici ed abbia compiuto i cinquant’anni d’età. Per essere eletti occorre ottenere la maggioranza dei B dei voti, ma alla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Il Presidente della Repubblica resta in carica per sette anni: questo periodo si chiama mandato. Il Presidente potrebbe essere rieletto, ma finora questo non è mai accaduto. Fino ad oggi abbiamo avuto otto Presidenti della Repubblica:

 

Enrico De Nicola

Capo provvisorio dello Stato dal 1946 al 1948

Luigi Einaudi

Eletto nel 1948

Giovanni Gronchi

Eletto nel 1955

Antonio Segni

Eletto nel maggio del 1962

Giuseppe Saragat

Eletto nel dicembre del 1962

Giovanni Leone

Eletto nel 1971

Sandro Pertini

Eletto nel 1978

Francesco Cossiga

Eletto nel 1985

Oscar Luigi Scalfaro

Eletto nel 1992

In caso di malattia del Presidente della Repubblica le sue funzioni sono svolte dal Presidente del Senato. L’incarico di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra funzione. Terminato il suo mandato, il Presidente diventa automaticamente senatore a vita. Al Presidente spetta un compenso che si chiama indennità, ed è esente dalle tasse. Oltre a questo stipendio gli spettano delle dotazioni. Gli spetta anche una somma annuale necessaria per sostenere le spese di rappresentanza.

Funzione legislativa

Funzione esecutiva

Funzione giurisdizionale

1) Inviare dei messaggi alle camere

2) Sciogliere le camere (tranne negli ultimi sei mesi)

3) Indice le elezioni delle nuove camere

4) Promulgazione delle leggi

5) Emanazione dei Decreti

6) Indizione dei Referendum

7) Nomina dei Senatori a vita (cinque tra coloro che hanno illustrato la patria

1) Nomina dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio

2) Nomina i più importanti funzionari dello Stato

3) Accredita e riceve i consoli e gli ambasciatori

4) Comanda le forze armate

5) Conferisce le onorificenze della Repubblica

1) Presiede il CSM

2) Nomina cinque Giudici della Corte Costituzionale

3) Concede la Grazia

Responsabilità

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti che compie nell’esercizio del suo mandato: infatti, ogni atto del Presidente è valido solo se controfirmato dai ministri che lo compongono. Sono questi che si assumono la responsabilità di questi atti.

La Costituzione però prevede due eccezioni: infatti, il Presidente della Repubblica risponde solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Commette alto tradimento il Presidente che svolge attività contro l’indipendenza e l’unità dello Stato, oppure svolge attività di spionaggio; commette invece il reato d’attentato alla Costituzione il Presidente che viola i principi fondamentali della Costituzione e cerca di instaurare un governo dittatoriale. In questi casi il Presidente è messo in stato d’accusa dalle Camere in seduta comune e viene giudicato dalla Corte Costituzionale. Infine, va tenuto presente che il Presidente, in qualità di privato cittadino è pienamente responsabile delle sue azioni e non possiede le immunità concesse ai Parlamentari. A garanzia dell’imparzialità che il Presidente deve avere, va ricordato che questi prima di esercitare la sua funzione deve prestare giuramento di fedeltà davanti alle Camere.

 

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