DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2000, n. 34
Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici,
ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
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RELAZIONE AL REGOLAMENTO QUALIFICAZIONE
a) PREMESSE GENERALI
Nel disegno di riforma dei lavori pubblici delineato dalla legge quadro, la materia della qualificazione rappresenta una questione assolutamente prioritaria, oggetto di una profonda innovazione rispetto alla disciplina ancora vigente.
Sin dal 1962, con l’istituzione dell’Albo Nazionale dei Costruttori, il legislatore italiano optò per un sistema di qualificazione caratterizzato da un unico livello di verifica della capacità imprenditoriale dei soggetti che aspiravano ai pubblici appalti, per effetto del quale sistema, una volta conseguita la relativa iscrizione, l’impresa ha potuto partecipare ad ogni singola gara senza l’obbligo di esibire ulteriori prove della propria idoneità se non quelle connesse alla vigenza dell’iscrizione presso il registro delle imprese ovvero alla verifica dei requisiti morali attestati dai certificati del casellario giudiziale.
Era in sostanza un sistema assai rigoroso nel porre vincoli di ingresso, ma notevolmente vantaggioso per gli utenti che, ottenuta l’abilitazione, hanno visto di molto semplificate le procedure di partecipazione alle gare.
Tale assetto, che all’inizio funzionò in modo soddisfacente, vide in breve tempo deteriorata la propria capacità selettiva per una serie di ragioni economiche e giuridiche, spesso intrecciate fra loro: innanzitutto il vorticoso moltiplicarsi del numero delle imprese (verso la metà degli anni ’70 le imprese iscritte all’Albo erano circa 20000, erano circa 80000 alla metà degli anni ’80 e oggi sono circa 50000, a fronte delle circa 5000 che operano in Germania e delle 6000 che operano in Francia), in secondo luogo il crescere delle stazioni appaltanti divenute altrettanti soggetti qualificatori nella gara di propria competenza, in terzo luogo il progressivo affermarsi delle normative comunitarie che hanno previsto all’interno delle procedure di aggiudicazione vere e proprie fasi di qualificazione autonome da quella prevista in via generale dalla normativa sull’Albo Nazionale Costruttori.
La concomitanza di questi
ultimi due fattori - proliferare delle amministrazioni aggiudicatrici e
frantumazione in capo ad esse della effettiva qualificazione a livello di gara
- ha condotto il legislatore ad introdurre a livello normativo uno strumento,
il bando tipo di cui al D.P.C.M. 55/1991, che garantisse la omogeneità di comportamenti
delle stazioni appaltanti nella redazione degli atti di gara e quindi nella
fissazione delle regole di selezione delle imprese.
Dunque, l’originaria scelta
legislativa di privilegiare un sistema di qualificazione generale e statuale è
stata dapprima affiancata e poi svuotata dall’affermarsi di un parallelo
sistema specifico di qualificazione, destinato a rinnovarsi gara per gara,
senza che - almeno su un piano formale - uno dei due prevalesse sull’altro.
Anzi, tale “binarietà” ha rappresentato la peculiarità del sistema italiano,
che si è venuto a caratterizzare per la duplicità dei centri di controllo:
l’uno, l’Albo, meramente abilitativo, l’altro, l’ente appaltante, direttamente
selettivo.
E’ tuttavia ovvio ed
evidente che questa situazione ha comportato una sostanziale perdita di
effettività del sistema di qualificazione attuato mediante l’Albo Nazionale
Costruttori, e la relativa iscrizione, da condizione necessaria e sufficiente
alla dimostrazione dell’idoneità dell’impresa, ha finito per essere un mero
elemento presuntivo della sussistenza di alcune referenze.
Vi è stato nel 1986 con la
legge n.768 un tentativo di restituire effettività ed incisività alla
iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori come strumento di qualificazione
delle imprese, soprattutto prevedendo l’istituto della periodica revisione
dell’iscrizione, che potesse assicurare e garantire il permanere nel tempo di
quei requisiti che avevano consentito l’originario accesso alla qualificazione,
sennonché da un lato le incerte modalità di attuazione della verifica,
dall’altro la scarsa consistenza dei parametri all’uopo fissati, l’una e
l’altra aggravate dalle difficoltà operative connesse all’imponente lavoro di
verifica, hanno di fatto determinato il fallimento dell’istituto, il proliferare
universalmente ammesso del fenomeno delle “scatole vuote” ed il diffondersi ad
ogni livello della consapevolezza della definitiva inidoneità del sistema e
della necessità di introduzione di nuove soluzioni.
In questa ultima prospettiva, peraltro, non è priva di importanza la considerazione dell’emergere in sede comunitaria dell’esigenza di fissare criteri omogenei di effettiva qualificazione delle imprese, considerazione che ha notevolmente contribuito all’affermarsi dell’opinione della necessità del superamento del sistema sino ad oggi vigente.
b) IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NELLA LEGGE 109/1994
Come è noto, la legge 109/1994 sin dalla sua prima versione ha fissato il termine finale del sistema di qualificazione affidato all’Albo Nazionale Costruttori. Dopo le modifiche e le correzioni apportate dal decreto legge 101/1995 convertito con legge 216/1995 (c.d. “Merloni bis”) e dalla legge 415/1998 (c.d. “Merloni ter”), la disciplina attualmente vigente in materia prevede che dal 1° gennaio 2000 entrerà in vigore il nuovo sistema di qualificazione, le cui linee essenziali si articolano nel modo seguente:
a) la qualificazione delle imprese è obbligatoria per gli appalti di valore superiore ai 150.000 ECU, ed è modellata in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori, con una impostazione dunque che si pone in linea di continuità - ad eccezione del limite di valore - con la disciplina sin qui applicata, che come è noto prevede una configurazione basata su categorie di lavori e classifiche di importo;
b) il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato, soggetti ad autorizzazione e sottoposti al controllo da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, con decisa innovazione rispetto alla attuale normativa che appunto è incentrata su una concezione pubblica statuale della qualificazione;
c) la qualificazione è subordinata al possesso di requisiti di ordine generale nonché tecnico organizzativi ed economico finanziari conformi alle norme comunitarie (ed anche in questo vi è una sorta di continuità, in linea di principio, con il sistema ancora vigente, pure improntato alla centralità dei requisiti generali e speciali), e al possesso - in via tra loro alternativa - della certificazione di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi, significativi e tra loro correlati, del sistema di qualità;
d) gli organismi privati di qualificazione attestano in capo all’impresa il possesso dei requisiti e della certificazione (o della dichiarazione) rilasciata dai soggetti accreditati secondo le norme europee UNI CEI EN 45000;
e) l’obbligatorietà di possedere la certificazione di qualità, o in alternativa - secondo la tipologia dei lavori o l’oggetto dei contratti - la dichiarazione della presenza degli elementi del sistema di qualità è obiettivo cui deve giungersi con una gradualità temporale di durata quinquennale;
f) contestualmente all’entrata in vigore del nuovo sistema, viene disposta l’abrogazione della legge 57/1962 che regola la qualificazione attraverso l’Albo Nazionale.
c) IL REGOLAMENTO
Nella nuova disciplina della qualificazione la legge demanda un ruolo assolutamente protagonista allo strumento regolamentare, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400/1988 su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’Industria e del Ministro dei Beni e Attività Culturali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle commissioni parlamentari.
Il regolamento infatti deve stabilire
la disciplina completa del nuovo sistema sia sotto il profilo oggettivo che
sotto il profilo soggettivo, con particolare riguardo alla fissazione dei
requisiti che devono avere i soggetti
privati cui è demandata l’attestazione della qualificazione in capo alle
imprese, alla previsione delle modalità dell’accertamento dei requisiti di
qualificazione, il contenuto e l’estensione dei requisiti stessi, la
determinazione dei criteri di gradualità per l’entrata in vigore
dell’obbligatorietà della certificazione di qualità.
E’ evidente il rilievo
primario che il regolamento attribuisce all’Autorità in tutta la disciplina
della qualificazione, in coerenza con la chiara indicazione della legge quadro:
i compiti demandati all’Autorità infatti sono di estrema importanza ai fini del
corretto funzionamento del sistema, a garanzia che il rispetto delle regole di
selezione delle imprese, e in definitiva delle regole stesse di mercato, sia
assicurato da un soggetto pubblico super partes che funga in un certo senso da
contrappeso istituzionale in un panorama di soggetti qualificatori connotati
dalla scelta di privatizzazione e di pluralismo attuata dalla legge. Le
funzioni dell’Autorità si estrinsecano principalmente nel complesso di attività
e poteri connessi alla autorizzazione degli organismi privati di attestazione,
alla sorveglianza sul corretto espletamento delle loro funzioni, cui non sono
estranei gli elementi tipicamente sanzionatori connessi alla revoca
dell’autorizzazione stessa.
E’ stata istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione che ha provveduto ad elaborare lo schema di regolamento allegato. Lo sforzo compiuto dai compilatori del testo è stato nel senso di redigere regole che tenessero conto - come del resto la stessa legge prescrive - di quanto sta emergendo a livello comunitario, ove è in corso di definizione una disciplina tendente a creare standard omogenei di qualificazione per tutti i paesi aderenti alla Comunità; nello stesso tempo di non determinare una frattura con le regole di qualificazione da tempo vigenti nell’ordinamento interno con un impatto che gli operatori non potrebbero sopportare, e però di assicurare la necessaria effettività a quelle regole in modo da consentire un avvio efficace al nuovo sistema.
E soprattutto il riferimento al panorama europeo rappresenta uno dei punti chiave della elaborazione della nuova disciplina, dato che le regole che stanno emergendo in sede comunitaria (il 25 settembre 1998 è stata approvata la bozza definitiva di normativa dal CEN7TC 330 Qualification of Contractors, ed il 27 settembre 1999 è stata approvata ulteriore versione del medesimo documento) hanno un livello di definizione già sufficiente per essere tenute in considerazione, ma purtroppo non sono ancora a livello così avanzato, né sono frutto di scelte sufficientemente stabili, da imporsi come vincolanti.
Per molta parte del nuovo regolamento è stato ritenuto opportuno utilizzare, per quanto possibile, le norme della bozza di D.P.R. che nel corso del precedente Governo il Ministero dei lavori pubblici aveva elaborato ai sensi dell’articolo 20 della legge 59/1997, per semplificare le procedure di iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori, e che prima di vedersi negare la registrazione dalla Corte dei Conti per motivi attinenti ai limiti della delega legislativa era stato deliberato dal Consiglio dei Ministri ed aveva riportato il parere favorevole del Consiglio di Stato e - seppure con molte condizioni - dalle commissioni parlamentari.
Lo schema di regolamento provvede pure a determinare le categorie di lavori generali e specializzate, sostanzialmente riproponendo la articolazione già fissata con D.M. 304/1998 in attuazione del comma 3 dell’articolo 9 della legge 109/1994, apportandovi solo quelle marginali correzioni che una prima applicazione del decreto ha suggerito come opportune.
Sul testo ha ritenuto di poter esprimere il proprio parere l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, che con nota 10 giugno 1999 n.877/99/PRE ha formulato le proprie osservazioni, sostanzialmente quasi tutte recepite.
Sono inoltre stati acquisiti i concerti del Ministero dell’Industria e del Ministero dei Beni Culturali, ed è stato sentito il Ministero del Lavoro come prescritto dalla legge.
Successivamente, il testo è stato sottoposto all’esame della Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 281/1997, che ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni, in data 11 novembre 1999.
E’ stato quindi acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 1999 con numero 203/99.
Infine, hanno reso il parere di competenza anche le Commissioni Parlamentari VIII per la Camera dei Deputati e VIII per il Senato, entrambe in data 16 dicembre 1999.
Tutti i pareri raccolti
hanno offerto un utile contributo alla redazione finale del testo, suggerendo
molte opportune correzioni e fornendo preziose indicazioni anche nel merito, in
un contesto di sostanziale condivisione del lavoro svolto. Solo il parere del Consiglio
di Stato, oltre a numerosi Aspetti di dettaglio sui quali si dà conto nel
prosieguo della relazione, si è mostrato critico non tanto sulla legittimità
delle singole norme – che anzi, è stata espressamente riconosciuta – quanto
sulla congruità delle scelte effettuate con il regolamento in questione.
In sostanza, secondo il
Consiglio di Stato, il testo offrirebbe una interpretazione riduttiva rispetto
alla portata innovativa della riforma delineata nella legge quadro, in quanto
confermerebbe l’impostazione tradizionale della qualificazione come somma di
requisiti soggettivi (in sostanza riproducendo, seppure in modo semplificato
sotto il profilo procedimentale, la filosofia dell’Albo), ed invece non darebbe
adeguato risalto all’elemento della qualità.
Ulteriore spunto critico il
Consiglio di Stato trae dalla considerazione che il regolamento restringerebbe
“fino quasi ad annullarlo” lo spazio del bando – tipo, con conseguente
inversione di quella tendenza che tenderebbe a responsabilizzare le singole
stazioni appaltanti, quali soggetti diversi dallo Stato, nella scelta dei
contraenti.
Rispetto a tali
argomentazioni, che coinvolgono il merito complessivo della scelta di fondo
attuata, il Ministero proponente non può fare a meno di osservare quanto segue
a conferma della validità della soluzione proposta.
Per quanto attiene al
rilievo conferito all’elemento qualità, non può convenirsi sulla censura circa
la sua indebita attenuazione, dal momento che il regolamento conferisce il
dovuto spazio alla qualità seppure senza farne oggetto di una (d’altronde
inutile) specifica articolazione; deve tuttavia rilevarsi che se sussiste una
qualche attenuazione dell’elemento qualità nella materia della qualificazione,
questa non può certo addebitarsi alle scelte di Governo, ma discende sia dalla
evoluzione legislativa (la legge 415/1998 ha infatti introdotto accanto alla
vera e propria certificazione di qualità, la dichiarazione della presenza dei
più ridotti “elementi significativi del sistema qualità”) sia dalla progressiva
formazione delle regole comunitarie, che non vedono più la qualità tra i
fattori costitutivi della qualificazione. Sembrerebbe dunque che la maturazione
del sistema vada verso una considerazione della qualità non più e non tanto
come determinante elemento di qualificazione bensì come fattore aggiuntivo
incentivante del soggetto impresa.
Per quanto invece attiene
alla compressione dell’autonomia delle stazioni appaltanti nel processo di
selezione delle imprese, non può ignorarsi che il principio della frantumazione
della qualificazione in capo alle committenti – originariamente affermato dalle
norme comunitarie in contrapposizione alle norme nazionali accentratrici –
subisce innegabile ripensamento proprio in sede comunitaria, dove è oggetto di
definizione una normativa sulla qualificazione basata su standard omogenei e su
organismi imparziali diversi dalle imprese e dalle stesse stazioni appaltanti.
Non può quindi dirsi che lo spirito della legge quadro avrebbe meglio
giustificato la mera fissazione di criteri da applicarsi dalle stazioni
appaltanti in sede di bando di gara, essendo anzi precisa l’indicazione
legislativa nel senso di affidare l’attuazione della qualificazione ad appositi
organismi.
d) TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Il Titolo primo del
regolamento contiene norme destinate a regolare l’ambito di applicazione della
legge e a determinare categorie e classifiche. All’interno del titolo si
segnalano per rilevanza le seguenti disposizioni.
L’articolo 1 prevede che le
disposizioni in materia di qualificazione si applichino a chiunque esegua
lavori pubblici affidati da tutti i soggetti elencati nell’articolo 2 della
legge 109/1994 e dalle Regioni anche a statuto speciale.
La norma è importante per
una serie di considerazioni. Da un lato infatti il riferimento espresso alla
esecuzione dei lavori vuole confermare che - conformemente a quanto
costantemente ritenuto dalla giurisprudenza - la qualificazione costituisce non
un semplice requisito di partecipazione alle gare ma un vero e proprio
requisito soggettivo legittimante ad essere parte del rapporto di appalto di
opera pubblica durante tutta la durata di esso, e quindi anche nella sua fase
contrattuale. Dall’altro lato, l’onnicomprensività della disposizione sotto il
profilo delle stazioni appaltanti traduce il dettato legislativo che
espressamente afferma l’unicità del sistema di qualificazione, con conseguente
inammissibilità di sistemi di qualificazione particolari presso singole
stazioni appaltanti o presso enti territoriali; peraltro, la menzione delle
regioni tra i destinatari della normativa regolamentare discende anche dalla
considerazione che l’articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 112/1998
attribuisce la materia della qualificazione delle imprese alla competenza dello
Stato.
In proposito tuttavia il
Dipartimento per gli Affari Regionali ha rappresentato nelle riunioni di
coordinamento le proprie perplessità, dal momento che sotto il profilo
strettamente letterale non potrebbe escludersi un’interpretazione che conduca a
soluzione opposta: l’articolo 8 della legge quadro infatti, nel prevedere
l’istituzione di un sistema unico di qualificazione per tutti gli esecutori di
lavori pubblici di cui all’articolo 2 della stessa legge, richiama una
definizione di lavori pubblici - quella per l’appunto offerta dall’articolo 2 -
in cui non sarebbero comprese le opere pubbliche affidate dalle regioni,
notoriamente non menzionate dal secondo comma del medesimo articolo e per tale
motivo ritenute non destinatarie, se non per i principi generali, della legge
statale. Secondo il Dipartimento, insomma, non potrebbe escludersi la tesi per
cui le Regioni sarebbero interessate solo dal primo comma dell’articolo 8 della
legge quadro (unica disposizione contenente norme di principio), e sarebbero dunque
legittimate ad istituire o mantenere propri sistemi di qualificazione, anche in
considerazione del fatto che il comma 8 dell’articolo 8 della legge quadro
vieta gli albi speciali o di fiducia solo se predisposti dai soggetti
destinatari della legge “Merloni” (in tal senso Corte Cost. sentenza 482/1995).
Secondo la Presidenza del
Consiglio dei Ministri invece la disposizione della bozza di regolamento
sarebbe in linea con l’ordinamento sotto il profilo della ripartizione di
competenze tra Stato e regioni, in quanto da un lato il sistema di
qualificazione degli appaltatori attiene più alla disciplina del mercato che a
quella della vera e propria esecuzione di lavori pubblici, e come tale non può
indiscutibilmente soffrire particolarismi normativi e specialità territoriali,
come riconosciuto dalla medesima Corte Costituzionale nella menzionata
sentenza, dall’altro lato la regolamentazione del sistema di qualificazione è
funzione mantenuta allo Stato dall’articolo 93, comma 1, lettera f) del decreto
legislativo 112/1998.
Questo Ministero,
naturalmente, ritiene corretta la norma proposta non solo perché
l’inammissibilità di un sistema di qualificazione pluralistico urta contro
l’espressa previsione di unicità contenuta nella legge 109/1994 (del resto,
come è noto, il carattere meramente recessivo degli albi regionali rispetto
all’Albo Nazionale Costruttori era già stato affermato dalla giurisprudenza, v.
TAR Sardegna 30 settembre 1984 n. 1755), ma anche perché esso porterebbe a
conseguenze evidentemente incongrue, ove si osservi che un’impresa operante sul
territorio nazionale che intendesse assumere appalti regionali dovrebbe
conseguire tante qualificazioni quante sono le regioni, più naturalmente la
qualificazione nazionale. D’altra parte la tutela degli interessi regionali pur
in presenza di un sistema statuale di qualificazione sembra dalla legge essere
stata tenuta in considerazione con la previsione della componente regionale
nella commissione consultiva di cui all’articolo 8, comma 4, lettera a) della legge
quadro.
Attesa la delicatezza della
problematica, appare significativo che il parere del Consiglio di Stato,
espressamente investito della questione, abbia confermato la bontà della
soluzione prescelta nello schema di regolamento approvato in via preliminare.
Ancora importante è la
previsione del terzo e quarto comma, per cui l’attestazione di qualificazione
costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione
dell’esistenza dei requisiti abilitanti in capo all’impresa; si è voluto ripristinare
quel principio di effettività che all’inizio aveva contraddistinto il
certificato di iscrizione all’Albo Nazionale e che si era perso nel tempo con
l’attenuarsi dell’attendibilità del relativo documento, ed in base al quale si
consegue il massimo risultato in tema di semplificazione consentendo
all’impresa di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori pubblici senza
dover nulla dimostrare di sé all’infuori della necessità di esibire
l’attestazione della qualificazione.
In proposito, il Consiglio
di Stato ha rilevato che tale scelta potrebbe comportare il rischio di
riprodurre quello stesso inconveniente che già in passato è stato fonte della
crisi del sistema in termini di perdita di effettività, cioè il “congelamento”
ad un dato momento dell’accertamento delle buone condizioni dell’impresa. Ad
avviso del Ministero proponente questo inconveniente – che come ricorda lo
stesso Consiglio di Stato era legato non tanto alla periodicità della
qualificazione, ma a quella mancanza di qualsiasi verifica periodica che
caratterizzava il vecchio sistema – non sussiste nel caso di specie: infatti,
la cadenza triennale della qualificazione assicurata dalla legge è sufficiente
a garantire l’effettività di quei requisiti (economico finanziari e tecnico organizzativi)
suscettibili di variazione solo nel corso del tempo, mentre per i requisiti
generali – i soli capaci di variare nel breve o nel brevissimo periodo –
continua a valere la regola generale della loro verifica quali condizioni di
ammissione alle gare, secondo le norme del regolamento di attuazione.
L’impostazione originaria è
stata dunque mantenuta. La sola eccezione, risultante dalle osservazioni del
Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari, riguarda i lavori di importo
superiore ai quaranta miliardi, per i quali l’evidente inadeguatezza dei
requisiti fissati in via convenzionale per l’appartenenza all’ottava classifica
ha indotto a prevedere la dimostrazione di requisiti di intensità maggiore,
rapportati all’importo del lavoro da eseguire.
L’articolo 3 disciplina le categorie di lavori e le classifiche di importo, intorno alle quali si articola il sistema di qualificazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, ultima parte, della legge quadro. Quanto alle categorie, si fa rimando all’allegato che - come s’è detto - riproduce quasi integralmente il D.M. 304/1998, prevedendo tredici categorie di opere generali e trentadue di opere specializzate; sia il decreto ministeriale che il regolamento (con qualche assestamento fra loro) attuano una consistente riduzione rispetto all’enorme numero di categorie e sottocategorie che sotto la vigenza della precedente normativa - il D.M. 770/1982 - avevano rappresentato altrettante zone riservate di mercato, e che lo stesso Parlamento all’epoca dell’esame dello schema di D.P.R. di semplificazione dell’Albo Nazionale Costruttori aveva richiesto di ridurre ed accorpare in funzione di un maggiore sviluppo della concorrenza.
Quanto alle classifiche di
importo, esse pure risultano inferiori a quelle attualmente previste dalla
legge 57/1962 (otto contro dieci), con un sensibile allargamento della
concorrenza. E’ molto più esteso rispetto alla attuale previsione l’importo
convenzionale della classifica illimitata, ora corrispondente alla più qualificante
e realistica somma di quaranta miliardi di lire.
Come s’è già detto, per gli
appalti di valore superiore a questo importo è stato introdotto un requisito
aggiuntivo, modellato sull’entità del singolo e specifico lavoro da eseguire,
per rendere la qualificazione più rispondente ed adeguata all’oggetto
dell’appalto.
Accogliendo poi specifica
indicazione delle Commissioni Parlamentari è stato introdotto il comma ottavo
per consentire alle imprese non in possesso della qualificazione per la prestazione
integrata di progettazione e realizzazione lavori di partecipare comunque alle
relative gare purché in raggruppamento con i soggetti abilitati per legge alla
progettazione stessa.
L’articolo 4 nel rispetto della previsione legislativa della legge quadro, e con le precisazioni dedotte nella parte generale della presente relazione in ordine al rilievo attribuito dal testo all’elemento qualità, disciplina la gradualità con la quale nell’arco di un quinquennio la certificazione di qualità e la presenza degli elementi del sistema qualità dapprima possono e poi devono essere richiesti alle imprese, anche in relazione all’importo dei lavori da eseguire: come si desume dalla tabella richiamata, per il primo biennio né l’una né l’altra sono obbligatori, mentre a partire dal terzo anno con gradualità crescente in funzione della rilevanza degli appalti è modulata l’esigenza di ottenere l’una e l’altra
e) TITOLO II - AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE
Il Titolo secondo contiene la disciplina degli organismi di attestazione (denominate SOA, Società Organismi di Attestazione), della loro configurazione giuridica, del procedimento di autorizzazione, e dei poteri dei soggetti che in tale fase concorrono.
Gli articoli 5 e 6 trattano della composizione della Commissione consultiva che a norma di legge deve esprimere parere all’Autorità in merito all’autorizzazione delle SOA a svolgere attività di qualificazione. La Commissione è stata qui concepita come un organismo che raccoglie le competenze e le professionalità dei vari protagonisti della materia dei lavori pubblici - pubbliche amministrazioni, imprese, autonomie locali, categorie dei lavoratori - attuando quell’esigenza di rappresentatività che (seppure con diversi poteri e con diversa impostazione) già aveva connotato i Comitati dell’Albo Nazionale Costruttori. Le norme in questione disciplinano pure la durata dell’incarico di componente della Commissione e le principali regole di funzionamento dell’organo consultivo. Il Consiglio di Stato ha rilevato che mancherebbe nelle norme in questione la previsione delle competenze dell’organo consultivo, ma in realtà tale previsione oltre a figurare implicitamente nella stessa legge quadro (art. 8, comma 3) risulta anche dall’articolo 2, lettera m) del regolamento.
Gli articoli 7 e 8 appartengono al novero delle norme più importanti dell’intero regolamento, dato il ruolo assolutamente protagonista delle SOA nell’ambito del nuovo sistema di qualificazione e la delicatezza dei compiti anche di interesse pubblico che esse sono chiamate a svolgere. La scelta normativa è nel senso che le SOA debbano rivestire la forma giuridica della società per azioni, la cui solidità economica è garantita mediante un capitale di certa entità interamente versato. Irrinunciabile garanzia di correttezza del loro operato è dalla legge fatta derivare dalla indipendenza, requisito che il regolamento ha inteso assicurare più che con improbabili definizioni del contenuto del requisito, attraverso un penetrante sistema di controlli.
Il Consiglio di Stato ha criticato questa impostazione sotto molteplici profili, rilevando l’inidoneità dello strumento societario prescelto, la apparente contraddittorietà tra l’affermata indipendenza delle SOA e la previsione della possibilità di collegamenti e controlli societari, la incongruenza del richiamo al campo di interesse e alla sua invariabilità.
La forma giuridica prescelta per le SOA è stata criticata anche dalla Conferenza Unificata, che – come del resto lo stesso Consiglio di Stato – ha espresso preferenza per l’adozione dello schema dell’organismo senza fine di lucro, sulla base della considerazione che una società per azioni con oggetto sociale esclusivo potrebbe “subire un oggettivo condizionamento dal mercato” nello svolgimento dell’attività propria. Le critiche alla soluzione adottata dal regolamento e la propensione per la figura dell’ente “no profit” risentono indubbiamente degli echi comunitari, dal momento che in alcune bozze di normativa europea era stato previsto che l’organismo di qualificazione avrebbe dovuto essere un’organizzazione senza fine di lucro. Potrebbe dunque essere decisiva la considerazione che nella più recente bozza europea tale opzione di tipo soggettivo non figura più. Non vi sono ragioni adeguate per discostarsi dalla scelta iniziale, suggerita dal fatto che lo schema strutturale ed organizzativo della società per azioni è parso il più idoneo a garantire un modello già diffusamente ed articolatamente munito di disciplina propria a livello civilistico, per di più dotato di caratteri di solidità e di personificazione patrimoniale ritenuti più rispondenti agli scopi perseguiti. D’altra parte, se è vero che la società per azioni (come del resto tutti i soggetti commerciali) è astrattamente condizionata dal mercato, trattasi di condizionamento che obbedisce a regole di incentivazione note e come tale può essere controllato e reso virtuoso. Non potrebbe invece dirsi altrettanto del condizionamento che per altri versi potrebbe subire l’ente “no profit” proprio per il suo non poter avere un lucro.
Tenendo comunque conto delle spirito delle osservazioni, la formulazione originaria della norma è stata opportunamente modificata eliminando la originaria previsione della invariabilità della sfera di interesse, ma conservando l’affermazione dell’esigenza del rispetto in capo alla SOA del principio dell’indipendenza, riferita non più a contenuti generici o ad astratti modelli organizzativi, ma all’attività di giudizio vera e propria, a prescindere da quella che ne è l’effettiva composizione societaria. Peraltro, già in sede di approvazione della legge 415/1998 la Commissione Affari Costituzionali della Camera ebbe ad affermare che il requisito dell’indipendenza nel caso di specie avrebbe dovuto essere inteso in senso funzionale e non strutturale, con la conseguenza che il requisito dell’indipendenza non si riflette necessariamente in considerazioni di carattere organizzativo; ne deriva, in altri termini, che l’indipendenza della SOA non è contraddetta dalla astratta previsione di controlli o collegamenti societari, che altro non sono che modalità di partecipazione nel capitale azionario della società, ma che invece essa deve essere assicurata dal controllo che determinate partecipazioni – semplici o mediate – non si traducano concretamente in compressione della imparzialità della funzione.
Trattasi di disposizioni inevitabilmente generali, non per volontà di non precisare concetti e regole, ma perché l’indipendenza è situazione non suscettibile di essere definita con esattezza secondo termini e contenuti predeterminati, che va accertata “caso per caso” (l’espressione è stata eliminata dal testo su richiesta delle Commissioni, ma è evidente che non può che essere così) a seconda delle fattispecie che possono in concreto verificarsi, evitando specificazioni di dettaglio che altro effetto non avrebbero che limitare l’interprete nell’applicazione delle regole. L’esistenza ed il permanere in capo alle SOA del requisito dell’indipendenza sono assicurati dal controllo che sulle stesse esercita l’Autorità e dall’effettività dei relativi poteri e sanzioni.
Non si è invece ritenuto di accogliere la richiesta formulata dalla Commissione VIII Camera circa l’attribuzione alla Autorità del potere di incidere in modo diretto sulla nomina dei revisori della SOA, in quanto la relativa previsione si sarebbe tradotta in un’ingerenza invasiva dell’organizzazione sociale, nemmeno giustificata da esigenze di vigilanza, altrimenti esercitabili con strumenti adeguatamente congrui.
A prescindere dall’indipendenza, il comma nove dell’articolo 7 fissa infine i requisiti generali (assenza di fallimento, di misure di prevenzione, di condanne penali, di colpa professionale, ecc.) che le SOA devono possedere per svolgere la propria attività, sulla base di uno schema generale che in materia di lavori pubblici vi è la tendenza ad applicare a tutti i soggetti.
Altro punto critico della disciplina della SOA è quello della ammissibilità o meno di una partecipazione delle imprese al relativo capitale. La primitiva versione dell’articolo 8 aveva ritenuto di risolvere la questione esigendo la neutralità di composizione e di organizzazione rispetto ad imprese e a stazioni appaltanti (fatto questo assolutamente innovativo nel sistema, che aveva visto sin qui la partecipazione delle une e delle altre, con effetti di rappresentatività ma non sempre di indipendenza). La scelta aveva dato luogo ad immediato ed acceso dibattito nel mondo degli operatori, dove si è invocata l’uniformità con i principi di pari rappresentanza tra le parti interessate alla qualificazione, indicati dalle bozze di normativa comunitaria in corso di elaborazione; in particolare la Commissione VIII Senato, con indicazione non ripresa dalla corrispondente Commissione Camera, ha rimesso al Governo di valutare l’opportunità di consentire alle associazioni di categoria una partecipazione limitata al capitale delle SOA.
Nella versione definitiva, il regolamento accoglie l’indicazione parlamentare e – pur ribadendo il divieto di partecipazione azionaria in capo alle imprese ed alle stazioni appaltanti in quanto tali – consente che le rispettive associazioni possiedano azioni di una SOA nel limite massimo del dieci per cento ciascuna. Naturalmente, in ossequio al principio comunitario di pari rappresentanza che ispira la riconosciuta facoltà, la partecipazione di una o più associazioni dell’una parte è consentita solo a condizione che vi sia contemporanea ed eguale partecipazione di una o più associazioni dell’altra parte.
L’articolo 9 disciplina i requisiti tecnico organizzativi che devono possedere le SOA, con un’impostazione tesa ad esaltare la presenza di idonee competenze tecniche all’interno della struttura dell’organismo di qualificazione, adeguate all’importanza della funzione.
L’articolo 10, opportunamente riformulato nell’ultima sua parte a seguito dei pareri raccolti, contiene le norme in materia di concessione e di revoca dell’autorizzazione da parte dell’Autorità, e costituisce ulteriore esplicazione dei penetranti poteri di sorveglianza attribuiti all’Organo pubblico in materia, anche alla luce di quanto stabilito dai successivi articoli 11, 12 e 14: è prevista una rigida cadenza procedimentale sia per il rilascio dell’autorizzazione che per la revoca (per la quale, data la sua natura di contrarius actus , è pure previsto il parere della Commissione Consultiva), ed è pure previsto che l’effettività dell’esercizio del potere di sorveglianza si esplichi anche su impulso di terzi interessati. L’ultimo comma assicura continuità ai rapporti contrattuali intrattenuti con la SOA che, anche per effetto di intervenuta revoca, cessi dalla propria attività, disponendosi il trasferimento di detti rapporti ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.
L’articolo 12 nella sua primitiva versione conteneva l’affermazione secondo cui la SOA nello svolgimento della propria attività esercita una pubblica funzione, previsione normativa ritenuta indispensabile per ulteriormente rafforzare i contenuti dell’attività di qualificazione e le relative responsabilità, nonché per l’elencazione dei doveri cui in linea di principio deve attenersi la SOA nello svolgimento dei suoi compiti, indicazione rilevante anche ai fini della sorveglianza di cui all’articolo 10. Detta previsione è stata eliminata a seguito delle osservazioni critiche formulate dal Consiglio di Stato, osservazioni che (seppure generano qualche perplessità essendo da molto tempo noto il fenomeno delle funzioni “oggettivamente pubbliche” ancorché “soggettivamente private”) inducono ad una formulazione più cauta in materia tanto delicata, e alla rinuncia ad un presidio certamente utile e funzionale, ma non indispensabile.
Inoltre, in adempimento a quanto previsto dalla legge quadro, mediante il richiamo ad apposita tabella allegata al regolamento vengono fissate le tariffe cui commisurare il corrispettivo dovuto dalle imprese per l’ottenimento della qualificazione. Il Consiglio di Stato ha criticato l’impostazione delle tariffe stesse in termini di minimi inderogabili, alla luce dei recenti orientamenti comunitari in materia; deve tuttavia rilevarsi, a prescindere dall’inquadrabilità o meno dell’attività di qualificazione tra i servizi comunitari propriamente detti, che la stessa direttiva 92/50/CEE all’articolo 36 fa espressamente salve le eventuali disposizioni nazionali riguardanti la remunerazione di particolari servizi. Inoltre, l’incompatibilità dei minimi tariffari inderogabili risponde nella logica comunitaria alla tutela della concorrenza nei riguardi del committente pubblico, mentre qui lo spirito della normativa è che la concorrenza tra le SOA non debba avvenire sul piano del corrispettivo della prestazione, come corsa allo “sconto”, ma sul piano della sua qualità.
In accoglimento dei pareri della Conferenza Unificata e di entrambe le Commissioni Parlamentari, i criteri di determinazione delle tariffe sono stati modificati in modo da pervenire a risultati meno onerosi.
f) TITOLO III - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE.
Il Titolo terzo rappresenta il corpo centrale della normativa sulla qualificazione, dettando le regole cui devono attenersi gli esecutori di lavori pubblici per ottenere e mantenere la qualificazione. Come s’è detto in precedenza, gran parte delle disposizioni qui contenute riprendono l’impostazione e i contenuti di massima dello schema di D.P.R. di semplificazione dell’Albo Nazionale Costruttori, per non vanificare un lavoro comunque proficuo compiuto al termine di un intenso confronto con le categorie interessate e sul quale si era ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato ed un consenso (ancorché molto critico) delle Commissioni Parlamentari.
L’articolo 15 prevede che la prestazione volta alla qualificazione dell’impresa sia svolta dalla SOA sulla base di titolo contrattuale, che tale prestazione sia espletata attraverso accertamenti e controlli penetranti (si è voluto che la “privatizzazione” della qualificazione imponesse il superamento dei meccanismi di autodichiarazione, tipici del rapporto con la Pubblica Amministrazione o con i concessionari di pubblico servizio, in funzione di un controllo immediato ed effettivo), che l’Autorità venga informata dell’eventuale diniego di qualificazione onde evitare che la medesima impresa possa ottenere da altri la qualificazione negata da una determinata SOA con compromissione della serietà del sistema, che la durata della qualificazione sia pari a tre anni.
L’articolo 16 consente l’intervento dell’Autorità nel caso di qualificazione contestata dall’impresa, con la conseguenza dell’accesso alla tutela giurisdizionale avverso il relativo provvedimento.
Il Consiglio di Stato ha criticato la norma che, sotto il profilo letterale e sostanziale, avrebbe introdotto una sorta di reclamo amministrativo in una materia ispirata a regole contrattuali. Per evitare possibili equivoci, la disposizione è stata riformulata eliminando ogni accenno all’istituto amministrativo del reclamo, ma è evidente che ciò che non si può e non si vuole eliminare è il potere di controllo dell’Autorità, che si estrinseca in atti di natura autoritativa, senza per ciò nulla togliere agli aspetti negoziali del rapporto (anche in termini di inadempimento) che riguarda l’impresa da qualificare e il soggetto qualificatore, e che vive parallelamente al ruolo dell’Autorità stessa.
L’articolo 17 fissa i requisiti di ordine generale che le imprese devono possedere per ottenere la qualificazione. Fatta eccezione per la cittadinanza e per l’iscrizione nel registro delle imprese, la norma si modella sulla analoga disposizione che nel regolamento generale ex art. 3 della legge quadro disciplina l’ammissione alle gare d’appalto (art. 75 dello schema deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri); anche qui sono previste quali situazioni ostative la crisi che assoggetta l’impresa a procedura concorsuale, la sottoposizione a misure di prevenzione, la grave infrazione agli obblighi di contribuzione o alle norme poste a tutela della sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro, l’errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici, la violazione degli obblighi fiscali, la condanna penale per effetto di sentenza definitiva. Anche in questo caso il regolamento ha ritenuto di prevedere l’espressa equiparazione alla sentenza di condanna della sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., con scelta che il Consiglio di Stato ha ribadito conforme a legittimità.
In questa come in quella
occasione tuttavia lo stesso Consiglio di Stato ha osservato che potrebbe non
trovare giustificazione l’inclusione dell’amministrazione controllata tra le
situazioni ostative (là dell’ammissione alle gare, qui della qualificazione),
atteso che tale procedura - pur evidenziando l’esistenza di una crisi
dell’impresa - non preclude in assoluto l’esercizio dell’attività, anzi la consente
sotto il controllo del giudice, e che l’eventuale esclusione delle imprese
sottoposte ad amministrazione controllata frustrerebbe la finalità di recupero
della procedura. In proposito osserva questo Ministero che già la
giurisprudenza (TAR Lombardia 23 gennaio 1996 n. 87) ha ritenuto
l’amministrazione controllata situazione equivalente a procedura concorsuale
secondo la legislazione nazionale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni
comunitarie in tema di esclusione dalle gare (art. 18 decreto legislativo
406/1991, art. 24 direttiva 93/37), e che pertanto sul punto la disciplina
della qualificazione non potrebbe essere difforme non avendo senso qualificare
un’impresa che poi non potrebbe partecipare alle gare; inoltre, pare
altrettanto vero che la procedura di amministrazione controllata, se mira al
pieno reinserimento dell’impresa nel mondo produttivo, non è indice di quella
solidità e di quella affidabilità economica che paiono irrinunciabile requisito
per contrattare con la pubblica amministrazione.
Si è ritenuto pertanto anche
qui (pure per evidenti ragioni di uniformità di disciplina) di non rinunciare
ad una forma di tutela che già la giurisprudenza ha riconosciuto legittimamente
invocabile.
L’articolo 18 fissa i requisiti di ordine
speciale necessari ad ottenere la qualificazione. Sono tali l’adeguata capacità
economica e finanziaria (dimostrata dalle referenze bancarie e dal fatturato
realizzato nell’esecuzione di lavori pubblici in proporzione della classifica
di qualificazione richiesta), l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa
(dimostrata nella presenza di adeguata direzione tecnica secondo quanto
previsto dal regolamento stesso - art. 26 - e dalla esecuzione di lavori
uguali, variamente valutati per importo, a quelli per cui si chiede la
qualificazione), l’adeguata attrezzatura tecnica (dimostrata dalla dotazione
stabile di attrezzature di consistenza ed entità determinate secondo le
previsioni del regolamento), l’adeguato organico (dimostrato dal costo
sostenuto per il personale dipendente). La norma è fondamentale nell’ambito del
sistema di qualificazione, in quanto contiene le regole sostanziali cui
l’impresa deve sottostare per comprovare la propria idoneità complessiva; essa
si pone come un rilevante passo in avanti nella strada dell’effettività della
qualificazione dell’appaltatore, da un lato esigendo requisiti nuovi rispetto
al passato - l’attrezzatura tecnica e l’organico - dall’altra dettando regole
stringenti per la loro dimostrazione, imponendo alle imprese di colmare quel vuoto
strutturale ed organizzativo che ha impedito sin qui un adeguato sviluppo del
sistema.
L’articolo 19 prevede, quale novità
concepita in esito al confronto con il mondo degli operatori, un meccanismo
premiante in favore delle imprese che compiono un deciso sforzo nel senso di
incrementare quegli indici di qualità aziendale in termini di solidità
economico – finanziaria, che più dimostrano la salute dell’impresa al di là del
mero fatturato e che di conseguenza più ne garantiscono la serietà; il meccanismo
in questione attribuisce un incremento convenzionale dei valori di determinati
requisiti (fatturato, lavori analoghi, lavori “di punta”) se viene dimostrato
dall’impresa il possesso di indici di capitale netto in misura ampiamente
superiore ai minimi richiesti.
Gli articoli 21, 22, 23,
24, 25 dettano i criteri specifici per la valutazione dei lavori eseguiti,
anche all’estero o anche in rapporto di subappalto. In particolare, l’articolo
22 prevede che il periodo da prendere in considerazione per la dimostrazione
del possesso dei requisiti richiesti coincida con gli ultimi cinque anni, con
previsione del tutto conforme anche agli attuali principi comunitari in materia
di qualificazione; solo per i lavori rientranti in determinate categorie nelle
quali è nozione di comune esperienza non esservi stati di recente appalti di
rilievo tale da essere presi in considerazione (OG5: Dighe; OG9: Impianti di
produzione di energia elettrica; OG10: Impianti di trasformazione e
distribuzione energia elettrica), in via del tutto transitoria e limitatamente
al primo biennio di applicazione del regolamento, è consentito fare riferimento
all’ultimo decennio. Ai sensi del medesimo articolo 22, possono essere addotti
a dimostrazione dei requisiti di qualificazione solo i lavori eseguiti
regolarmente e con buon esito secondo le attestazioni rilasciate dalle stazioni
appaltanti.
L’articolo 27 prevede l’attivazione di un
casellario informatico presso l’Osservatorio dei lavori pubblici al fine di
raccogliere tutti i dati rilevanti in merito alle imprese qualificate e alle
loro vicende, e di costituire una banca dati esauriente ed accessibile a tutti
per l’acquisizione in tempo reale di tutte le informazioni necessarie ad
accertare eventuali cause di esclusione dalle gare. Significativamente, una
forma analoga di banca dati era già stata prevista nella legge 57/1962 ma non
era mai stata attivata.
Con particolare riferimento
alla problematica dell’Osservatorio, la Conferenza Unificata aveva richiesto
l’esplicitazione a livello normativo della articolazione dell’Osservatorio in
sezione centrale ed in sezioni locali; a prescindere dalla scarsa utilità della
precisazione richiesta – essendo ovvio che il richiamo all’organo è da
intendersi riferito alla sua articolazione organizzativa come prevista per legge – la condizione non è
stata accolta nella considerazione che l’esigenza appare superata dal recente
intervento del protocollo che ai sensi dell’articolo 4, comma 14, della legge
quadro definisce tra l’Autorità di Vigilanza e la stessa Conferenza permanente
fra Stato e regioni le modalità di articolazione regionale dell’Osservatorio.
L’articolo 28 detta disposizioni per
assicurare la presenza di un minimo di requisiti di ordine tecnico
organizzativo nelle imprese che eseguono lavori pubblici di importo inferiore a
150.000 ECU. Come è noto, il nuovo sistema di qualificazione è obbligatorio
solo per gli appalti di valore superiore a tale soglia, e questa limitazione
già di per sé è idonea ad ottenere un sensibile sfoltimento del numero delle
imprese oggi qualificate, con evidenti conseguenze di semplificazione e di
snellezza operativa; tuttavia il legislatore, evidentemente preoccupato del
fatto che in un’area estremamente significativa (i lavori di importo inferiore
al miliardo rappresentano infatti una percentuale rilevante di tutti i lavori
appaltati) l’affidamento delle commesse pubbliche sarebbe stato del tutto
sottratto ad ogni regola di qualificazione, ha con la legge 415/1998 introdotto
un correttivo volto a fissare un regime qualificatorio di tono minore. Il
regolamento ha tradotto il precetto legislativo limitandosi a prevedere che la
stazione appaltante accerti il possesso in capo all’impresa di alcuni requisiti
di idoneità tecnica e strutturale - in termini di lavori eseguiti, di personale
e di attrezzatura tecnica - con esclusione quindi di ogni requisito
finanziario.
g) TITOLO IV - NORME TRANSITORIE
L’entrata in vigore a regime
del nuovo sistema di qualificazione non trova certamente pronte le imprese,
ancora legate alle vigenti regole di qualificazione, non trova ancora
disponibile un mercato di soggetti qualificatori strutturato ed attrezzato in
modo da sorreggere l’impatto della necessaria qualificazione di tutti gli
operatori del settore, non trova pronte le stazioni appaltanti.
Il costo di un brusco ed
effettivo passaggio a regole oggettivamente e soggettivamente nuove deve essere
fronteggiato in termini di sostenibilità, per non compromettere la riuscita
dell’innovazione introdotta dalla legge; ecco perché - richiesto ed auspicato
da tutti - un congruo periodo transitorio è assolutamente indispensabile per
favorire la piena operatività del nuovo sistema.
La scelta compiuta dal
regolamento è di prevedere un periodo biennale (tale potendosi presumere il
tempo necessario per il funzionamento a regime della nuova qualificazione) nel
quale la partecipazione alle gare possa essere consentita tanto alle imprese
che conseguono la qualificazione dalle SOA secondo le nuove regole, quanto alle
imprese che in attesa di essere qualificate devono poter essere ammesse ai
lavori; in queste ultime il possesso dei requisiti non può che essere accertato
dalle stazioni appaltanti, secondo parametri comparati da indicare nel bando di
gara.
Tale scelta è attuata dagli
articoli 31 e 32 che prevedono due fasce di importo (sopra e sotto i cinque
miliardi) all’interno delle quali i requisiti da richiedere alle imprese sono
variamente articolati, ma sono da accertare secondo le nuove regole. Inoltre,
per consentire una indispensabile gradualità nell’approccio alle nuove regole,
più stringenti e più qualificanti rispetto alle attuali, è previsto che nel
primo anno di funzionamento del nuovo sistema le imprese possano beneficiare di
un coefficiente riduttivo per quanto concerne il fatturato e i lavori realizzati,
e che tale coefficiente decresca nel secondo anno per avvicinare i requisiti
stessi ai valori richiesti a regime.
Il primo comma si occupa
dell’Ispettorato Generale per l’ANC e per i Contratti del Ministero dei lavori
pubblici in ossequio alla norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 109/1994
che mantiene l’ufficio anche dopo la soppressione del vecchio sistema di
qualificazione, demandando al regolamento la ricognizione delle funzioni ad
esso conservate.
Il secondo comma detta
disposizioni atte a chiarire che la scadenza del termine di legge travolge
tutte le attività che appartenevano alla qualificazione secondo la vecchia
disciplina, e cioè tanto quelle deliberative dei Comitati per l’Albo, quanto
quelle di conclusione del procedimento mediante attuazione delle delibere
stesse, attività queste ultime che - in quanto dirette alla effettiva
iscrizione all’Albo – secondo la costante interpretazione giurisprudenziale
erano costitutive, e non meramente dichiarative, della qualificazione.
Infine, l’articolo 34, introdotto solo recentemente in considerazione dei tempi impiegati dal provvedimento per concludere l’iter di emanazione e dell’urgenza dell’avvento della nuova disciplina della qualificazione in relazione alle scadenze di legge, prevede l’immediata entrata in vigore del regolamento senza alcuna “vacatio” anche in relazione alla recente emanazione del decreto legge 502/1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2000, n. 34
Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2000 - Serie generale
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - (Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle Regioni anche a statuto speciale e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 Euro.
3. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV.
Art. 2 - (Definizione)
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a)“Legge”: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) “Stazioni appaltanti”: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
c)“Regolamento generale”: il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, della Legge;
d) “Regolamento”: il presente regolamento;
e)“Procedimento di qualificazione”: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del Regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
f) “Autorità”: l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge;
g)“Organismo di autorizzazione”: l’Autorità;
h)“Organismi di accreditamento”: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);
i) “Organismi di attestazione”: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a) e b) della Legge;
j) “Organismi di certificazione”: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità;
k)
“Autorizzazione”:
l’atto conclusivo del procedimento mediante il quale l’Autorità autorizza gli
organismi di attestazione a svolgere le attività di cui alla lettera i);
l)
“Accreditamento”:
l’atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di
accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le
attività di cui alla lettera l);
m)
“Commissione”:
la Commissione consultiva prevista dall’articolo 8, comma 3, della Legge del
cui parere si avvale l’Autorità ai fini dell’autorizzazione e della sua
eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere i) e l), nonché
della definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro
attività i soggetti autorizzati al rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
n)“Attestazione”: il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b), della Legge;
o)
“Certificazione”:
il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità
conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina
nazionale;
p)
“Dichiarazione”:
il documento che dimostra la presenza di elementi significativi e correlati del
sistema di qualità di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b) della legge;
q)
“Osservatorio”:
l’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4, commi 10, lettera c),
e all’articolo 14, comma 11, della Legge;
r)“Imprese”: i soggetti di cui
all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge;
s)
“Impresa
assegnataria”: l’impresa cui i consorzi previsti all’articolo 10, comma 1,
lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte o totalmente, l’esecuzione dei
lavori;
t)
“Casse
Edili”: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva di cui all’articolo 37 della Legge.
Art. 3 - (Categorie e classifiche)
1.
Le
imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di
opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni
di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie
loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2.
La
qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad
eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione
si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo dei lavori a base di gara.
3.
Le
categorie sono specificate nell’allegato A.
4.
Le
classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I -fino a £.
500.000.000 Euro 258.228
II -fino a £. 1.000.000.000 Euro 516.457
III -fino a £. 2.000.000.000 Euro 1.032.913
IV -fino a £. 5.000.000.000 Euro 2.582.284
V -fino a £. 10.000.000.000 Euro 5.164.569
VI -fino a £. 20.000.000.000 Euro 10.329.138
VII -fino a £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707
VIII -oltre £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707
5.
L’importo
della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di
qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi
(Euro 20.658.276).
6.
Per
gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro
20.658.276), l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica
VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti
mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a
base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo
18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l’articolo 10, comma
1-quater, della Legge.
7.
Per
le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea la
qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per
la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per
l’affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis,
della Legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea
l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque
consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche
alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione Europea.
8.
Le
imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e
costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea
con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della
Legge.
Art. 4 - (Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale)
1.
Ai
fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), della
Legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO
9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella
misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista
dall’allegato B.
2.
La
certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della
presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa
nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e
classifiche.
3.
Il
possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della
dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale,
rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di
costruzione, è attestato dalle SOA.
TITOLO II
Autorizzazione degli organismi di attestazione
Art. 5 - (Commissione consultiva)
1.
La Commissione è composta dai seguenti componenti:
a)
un
rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di Presidente,
designato dal Ministro competente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni
e le attività culturali designato dal Ministro competente;
c) un rappresentante del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato designato dal Ministro
competente;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale designato dal Ministro competente;
e) un rappresentante del Ministero
dell’ambiente designato dal Ministro competente;
f) un rappresentante del Ministero dei
trasporti e della navigazione designato dal Ministro competente;
g) un rappresentante del Ministero della
difesa designato dal Ministro competente;
h) due rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome;
i) due rappresentanti dei Comuni designati
dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;
l) un rappresentante delle Province designato
dall’Unione delle province d’Italia;
m) tre rappresentanti delle categorie
lavoratrici interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto
contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili
ed affini o di comparto;
n) nove
rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di
categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
2.
Le
attività di segreteria della Commissione sono svolte da personale
dell’Autorità.
3.
La
mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del
comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al
funzionamento della Commissione.
4.
La
Commissione è convocata dal Presidente dell’Autorità, con preavviso di almeno
quindici giorni e con l’indicazione delle questioni da trattare.
5.
I
pareri della Commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza
di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
6.
Per
la partecipazione alle attività della Commissione è stabilito un compenso nella
misura determinata dall’Autorità nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 6 - (Nomina dei componenti della Commissione)
1.
I
membri della Commissione sono nominati dall’Autorità e durano in carica per un
triennio.
2. In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall’incarico per qualsiasi altro motivo, l’Autorità provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 7 - (Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli)
1.
Le
Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per
azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la
locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel
territorio della Repubblica.
2.
Il
capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente
versato.
3.
Lo
statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione
secondo le norme del Regolamento e di effettuazione dei connessi controlli
tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di
costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria.
4.
La
composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in
presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate
secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del
principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse
commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori.
5.
Le
SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro
verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di
interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
6.
Ai
fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e
sulla persistenza del requisito dell’indipendenza l’Autorità può richiedere,
indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse
SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni
informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali
situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei
soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
7.
Non
possono svolgere attività di attestazione le SOA:
a)
che
si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b)
che
sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c)
che
non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali
previsti dalla vigente legislazione;
d)
qualora
nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o
indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste
dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
e)
qualora
nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori
tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o
professionale, o per delitti finanziari;
f)
che
nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore
professionale grave formalmente accertato;
g)
che
hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle
informazioni loro richieste.
8.
Le
SOA comunicano all’Autorità l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze
che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
9. La mancata risposta a richieste dell’Autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione di informazioni non veritiere implicano l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 7, della Legge e possono nei casi più gravi comportare la revoca dell'autorizzazione.
Art. 8 - (Partecipazioni azionarie)
1.
Non
possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2,
comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della Legge, nonché le regioni e le
province autonome.
2.
Le
associazioni nazionali delle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n)
e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono
possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale
sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di
garantire il principio dell’uguale partecipazione delle parti interessate alla
qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di
imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale
misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3.
Chiunque,
a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente,
una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione
all'Autorità.
4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
5.
L'Autorità,
entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della
partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della
SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 7,
comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento
equivale a nulla osta all'operazione.
6.
Il
trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato
all'Autorità e alla SOA.
Art. 9 - (Requisiti tecnici delle
SOA)
1. L'organico minimo delle SOA è costituito:
a.
da
un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato
all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento
dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a
tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel
settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva,
nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità,
avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico -
finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella
attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà
dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo
incarico presso altre SOA;
b.
da
tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed
uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di
esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori
pubblici;
c.
da
sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore,
assunti a tempo indeterminato.
2.
I
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle
SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.
3.
3
Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla carica; essa è
dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza
del fatto.
4.
Le
SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle
informazioni all’Osservatorio conforme al tipo definito dall’Autorità entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 10 - (Concessione e revoca
della autorizzazione)
1.
Lo
svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della
qualificazione ai sensi del presente Regolamento è subordinato alla
autorizzazione dell'Autorità.
2.
La
SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a)
l'atto
costitutivo e lo statuto sociale;
b)
l'elencazione
della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di
controllo o di collegamento;
c)
l'organigramma
della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d)
la
dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle
vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7,
comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o
direttori tecnici;
e)
certificato
del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti e
direttori tecnici della SOA;
f)
un
documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto
stabilito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente Regolamento, saranno utilizzate per l’esercizio dell’attività di
attestazione;
g)
una
polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle
responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore
a sei volte il volume di affari prevedibile.
3.
L'Autorità
ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla
documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario
all’Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel
termine.
4.
Il
diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
5.
L'autorizzazione
è revocata dall'Autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e
delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando sia accertato il
mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o
quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei mesi.
L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione
dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8
e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività
in modo efficiente e conforme alle disposizioni della Legge, del presente
Regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al
comma 2, lettera f).
6.
Il
procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato d’ufficio, quando
l’Autorità viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di
terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5.
A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a
presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta
giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la
decisione in ordine alla revoca.
7. In via istruttoria l’Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine per le pronuncia da parte dell’Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria ed alle presentazione delle controdeduzioni.
8.
In
caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della
attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti.
Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della
comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in
base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione;
nell’eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è
disposto dall’Autorità.
9.
In
caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della
attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di
attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d’ufficio ad altre SOA scelte
dalle imprese contraenti.
Art. 11 - (Elenco delle SOA ed
elenchi delle imprese qualificate)
1.
L'Autorità
iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di
attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
2.
L'Autorità,
sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12,
cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei
soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la
qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
Art. 12 - (Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe)
1.
Nello
svolgimento della propria attività le SOA devono:
a.
comportarsi
con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 1, comma 1, della Legge;
b.
acquisire
le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da
assicurare adeguata informazione;
c.
agire
in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d.
assicurare
e mantenere l'indipendenza richiesta dalla Legge e dal Regolamento;
e.
disporre
di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare
efficienza e correttezza;
f.
verificare
la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle
documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato.
2.
Per
l’espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni
di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
3.
Ogni
attestazione di qualificazione o di suo rinnovo è soggetta al pagamento di un
corrispettivo determinato, in rapporto all’importo complessivo ed al numero
delle categorie generali o specializzate, cui si richiede di essere qualificati
secondo la formula di cui all'allegato E.
4.
L’importo
determinato ai sensi del comma 3 è considerato corrispettivo minimo della
prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in
misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo.
5.
Le
SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia
degli attestati.
Art. 13 - (Autorizzazione di organismi di certificazione)
1.
Gli
organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità,
che intendono svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione
da parte dell'Autorità.
2.
L'autorizzazione
è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle
condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che
attiene alla denominazione sociale e all’unicità dell’oggetto sociale.
Art. 14 - (Vigilanza dell’Autorità)
1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera i), della Legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a)
operino
secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di
richiesta di autorizzazione ed approvate dall’Autorità stessa;
b)
abbiano
un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c)
rilascino
le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell’articolo 4, e
nel titolo III.
d)
applichino
le tariffe di cui all’allegato E.
2.
I
poteri di vigilanza e di controllo dell’Autorità ai fini di quanto previsto dal
comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di
altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza
dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione, sempre che
vanti un interesse concreto ed attuale. Sull’istanza di verifica l’Autorità,
disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita
l’impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni.
3.
L’Autorità
provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni
rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.
TITOLO III
Requisiti per la qualificazione
Art. 15 -
(Domanda di qualificazione)
1.
Per
il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione
di sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di elementi
significativi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della Legge
secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B, i requisiti stabiliti
dal presente titolo.
2.
L'impresa
che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito
contratto con una delle SOA autorizzate.
3.
La
SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei
requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture
aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio
dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto.
4.
Della
stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione
la SOA informa l’Autorità nei successivi trenta giorni.
5.
La
durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a tre anni. Almeno tre mesi
prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con
un’altra autorizzata.
6.
Il
rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza
sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione già
acquisita.
7.
Il
rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse
modalità previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova
attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8.
Non
costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata
di efficacia dell’attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e
classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono
soggette, secondo criteri fissati dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente Regolamento, a procedure accelerate e
semplificate nonché a tariffa ridotta.
9.
In
caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda
o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei
requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.
Art. 16 - (Controllo dell’Autorità
sulle attestazioni)
1.
Le
determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese
per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo dell’Autorità qualora
l’impresa interessata ne faccia richiesta entro il termine di trenta giorni
dalla data di effettiva conoscenza della determinazione stessa.
2.
L’Autorità,
sentita l’impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie,
provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da
osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato. L’inottemperanza da parte
della SOA alle indicazioni dell’Autorità costituisce comportamento valutabile
ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del presente Regolamento.
Art. 17 - (Requisiti d'ordine
generale)
1.
I
requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:
a)
cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero
residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b)
assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;
c)
inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante,
dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla
moralità professionale;
d)
inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese
di residenza;
e)
inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
del paese di provenienza;
f)
iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali
dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di
impresa;
g)
insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attività;
h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di
lavori pubblici;
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione
e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento
dell'attestazione di qualificazione.
2.
L’Autorità
stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi
dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è
fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.
3.
Per
la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro
consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al
direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in
accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di
rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
Art.18 - (Requisiti di ordine
speciale)
1.
I
requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a)
adeguata
capacità economica e finanziaria;
b)
adeguata
idoneità tecnica e organizzativa;
c)
adeguata
dotazione di attrezzature tecniche;
d)
adeguato
organico medio annuo.
2.
La
adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a)
da
idonee referenze bancarie;
b)
dalla
cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo 22,
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non
inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie
categorie;
c)
limitatamente
ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito
dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice
civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo.
3.
La
cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte
delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative,
dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione
delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee,
e della relativa nota di deposito.
4.
La
cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle
quote di partecipazione dell’impresa richiedente, è comprovata con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee,
e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all’articolo 10, comma
1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra imprese riunite dei
quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori
eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5.
La
adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a)
con
la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’articolo
26;
b)
dall'esecuzione
di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di
importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l’importo è determinato secondo quanto
previsto dall’articolo 22;
c)
dall'esecuzione
di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di
importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta,
ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di
importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola
categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell’importo della
qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto
dall’articolo 22.
6.
L’esecuzione
dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti
dall’articolo 22, comma 7.
7.
Per
la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a
seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all’articolo
19, comma 1, lettera b), numero 1) della Legge, oppure affidati in concessione,
il requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno
staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato.
Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso
di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica,
in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica,
ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8.
L'adeguata
attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi
d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o
in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.
Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui
al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua
dell’ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della
predetta cifra d’affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai
canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è
terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari
sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente,
calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un
periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato
con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del
piano di ammortamento concluso.
9.
L’ammortamento
è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con
la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da
autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte
dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi
stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di
deposito.
10
L'adeguato
organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e
accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di
affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di
cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico
medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della
cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o
diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende
compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per
le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è
pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai
fini della contribuzione INAIL.
10.
Il
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del
comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e
riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla
sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una
dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche,
da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai
modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e
all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti
e ai relativi contributi.
11.
Alla
determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorre, in
proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche l’ammortamento ed il
costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma
4.
12.
I
consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili
possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante
l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti
possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il
costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
13.
Per
ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di
cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa
mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere
esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di
direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei
costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo
complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella
stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con
l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei
certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori
tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo
ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di cinque
miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma
5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente
dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
14.
Qualora
la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 8 ed il rapporto di
cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
e la cifra d’affari di cui al comma 2, lettera b), è inferiore alle percentuali
indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d’affari stessa è figurativamente
e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la
cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
requisito di cui al comma 2, lettera b).
Art. 19 - (Incremento convenzionale
premiante)
1.
Qualora
l’impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualità di cui
all’articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico
finanziari:
a)
capitale
netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato
patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio
approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta
ai fini di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b);
b)
indice
di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti
dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità
comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;
c)
reddito
netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della
produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno
due esercizi tra gli ultimi tre;
d)
requisiti
di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai
minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10;
e)
i
valori degli importi di cui all’articolo 18, commi 2, lettera b), e 5, lettere
b) e c), posseduti dall’impresa sono figurativamente incrementati in base alla
percentuale determinata secondo quanto previsto dall’allegato F; gli importi
così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti
dei suddetti commi dell’articolo 18.
Art. 20 - (Consorzi stabili)
1.
Il
consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad
una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica
corrispondente all’importo pari o immediatamente inferiore alla somma di quelle
possedute dalle imprese consorziate.
Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni
caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione.
Art.
21 - (Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti)
1.
Gli
importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle
tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni
accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di
sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2.
Sono
soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a
seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all’articolo
2, comma1, lettera b) del presente Regolamento.
Art. 22 - (Determinazione del
periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati)
1.
La
cifra d’affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente
all’articolo 18, comma 2, lettera b), e all’articolo 18, comma 5, lettera b),
sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA.
2.
Fino
al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli
importi previsti all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei
migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA.
3.
I
lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel
quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
4.
Fino
al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i
lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
5.
I
lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati
ed ultimati nel periodo di cui al precedente comma 1, ovvero la parte di essi
eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o
per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del
contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
6.
L'importo
dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.
7.
I
certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di
cui all’allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i
lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno
dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato
l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi
archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi
eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata
in vigore del presente Regolamento.
8.
I
certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in
copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'Autorità provvede
ai necessari riscontri a campione.
Art. 23 - (Criteri di accertamento
e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero)
1.
Per
i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il
richiedente produce:
a)
per
i Paesi aderenti all’Unione Europea, la certificazione rilasciata dal
committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b)
per
gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del
consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori
eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che
i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
c)
una
copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.
Art. 24 - (Lavori eseguiti
dall’impresa aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice)
1.
Ai
fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in
subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di
subappalto valgono i seguenti criteri:
a)
le
lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle
tabelle di cui all'allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la
qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le
caratteristiche predette;
b)
l'impresa
aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l'importo
delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il
40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all’allegato A
per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario,
l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella
anzidetta; l’importo dei lavori così determinato può essere utilizzato
esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.
2.
I
lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto
dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o
subappaltatrice.
Art. 25 - (Criteri di valutazione
dei lavori eseguiti e dei relativi importi)
1.
L'attribuzione
alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato
A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche,
ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di
lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente
richiesta nel bando di gara.
2.
Per
i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui
lavori pubblici, l’importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto
di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per intero nella
corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.
3.
Per
i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri
fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od
indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.
4.
Nel
caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale
dell’intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti secondo
le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e
maggiorato del 25%.
5.
Nei
casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla
seguente documentazione:
a)
concessione
edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia
autentica del progetto approvato;
b)
copia
del contratto stipulato;
c)
copia
delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d)
copia
del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
6.
Ai
fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di
imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito,
sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed
eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste
dall’articolo 24, comma 1, lettera b).
Art. 26 - (Direzione tecnica)
1.
La
direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico
- organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica
può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il
legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti,
2.
I
soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati,
per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV,
di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario
in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito
industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche
il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile (a) o di equivalente titolo di studio tecnico,
ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel
settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non
inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei
lavori attestanti tale condizione.
3.
I
soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire
analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una
dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona
diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,
dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o
in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Per i
lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia
di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione
tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni
culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori
alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei
suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a
cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei
suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici possono essere definiti o
individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.
4.
La
qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 18, comma 14, è collegata al
direttore tecnico che l’ha consentita. La stessa qualificazione può essere
confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede
alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con
soggetti aventi analoga idoneità.
5.
Se
l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti,
si dispone:
a)
la
revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi
alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b)
la
conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi
corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori
rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza
connesse alla direzione tecnica.
6.
Se
la variazione della direzione tecnica è influente per l’iscrizione conseguita,
ovvero se la medesima è costituita da una sola persona, l’impresa provvede a
darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e all’Osservatorio dei lavori
pubblici entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
7.
In
deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico,
possono conservare l’incarico presso la stessa impresa.
Art. 27 -(Casellario informatico)
1.
Presso
l’Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario informatico
delle imprese qualificate. Il casellario è formato sulla base delle
attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del
presente Regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste
dal Regolamento generale.
2.
Nel
casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i
seguenti dati:
a)
ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione
alla C.C.I.A.A.;
b)
rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c)
categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d)
data di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;
e)
ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione;
f)
cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data
dell’ultima attestazione conseguita;
g)
costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima
qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al
personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h)
costo degli ammortamenti tecnici ordinari, degli ammortamenti figurativi e dei
canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data
dell’ultima qualificazione conseguita;
i)
natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio
precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati
rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco
dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
m)
importo dei versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili in
ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) eventuale
stato di liquidazione o cessazione di attività;
o) eventuali
procedure concorsuali pendenti;
p) eventuali
episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze
contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di
sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle
stazioni appaltanti;
q) eventuali
sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico
dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori
tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la
fede pubblica o il patrimonio;
r) eventuali
provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della
Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali
falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla
procedura di cui all’articolo 10, comma 1 quater, della Legge;
t) tutte
le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente
dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della
tenuta del casellario.
3.
Le
imprese sono tenute a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti
dall’articolo 17.
4.
Le
stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul
comportamento dell’impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita
dall’Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5.
I
dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura
dell’Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per
l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione
dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.
6.
Tutte
le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel
casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte
salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.
Art. 28 - (Requisiti per lavori
pubblici di importo inferiore a 150. 000 Euro)
1.
Fermo
restando quanto previsto dal Regolamento generale in materia di esclusione dalle
gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo
pari o inferiore a 150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di
ordine tecnico - organizzativo:
a)
importo
dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b)
costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c)
adeguata
attrezzatura tecnica.
d)
Per
i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli
agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari
a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon
esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela
dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
2.
I
requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente
titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro
sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia.
TITOLO IV
Norme
transitorie
Art.29
- (Disciplina transitoria)
1.
A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese
non ancora in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dai
titoli I, II e III possono realizzare lavori pubblici e partecipare alle
relative procedure di affidamento secondo i modi e i tempi previsti dagli
articoli 30, 31 e 32.
2.
I
requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono
determinati e documentati secondo quanto previsto al titolo III; il relativo possesso
è dichiarato dalle imprese in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed
è accertato dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni vigenti in
materia.
3.
Fino
all’entrata in vigore del regolamento generale, le cause di esclusione dalle gare
per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono determinate con
riferimento a quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 3.
Art.30
- (Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili)
1.
La
stazione appaltante indica nel bando di gara:
a)
l'importo
complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
b)
la
relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l’allegato A e
l’articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo più
elevato fra quelle costituenti l’intervento;
c)
le
parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone
l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi
e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a
scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque
scorporabili.
2.
Le
parti costituenti l’opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera d) sono
quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo
complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000
Euro.
Art.31 - (Appalti di importo
superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
1.
Alle
procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono
pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei
seguenti requisiti:
a)
cifra
d'affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto da
affidare;
b)
esecuzione
di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di
importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo
pari o inferiori a 3.500.000 di Euro, la percentuale è fissata al 40%;
c)
costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori
fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari effettivamente
realizzata;
d)
dotazione
stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’articolo 18,
comma 8, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata; per le
procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore
richiesto è pari alla metà.
2.
Nel
caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non
rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 18, comma 15; la cifra d’affari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al
comma 1, lettera a).
3.
Comma
abrogato.(b)
Art. 32 - (Appalti di importo pari
o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
1.
Alle
procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse le imprese in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
cifra
d'affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l’importo dell’appalto da
affidare;
b)
esecuzione
di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, di
importo non inferiore al 60% di quello dell’appalto da affidare;
c)
esecuzione
di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, di
importo, non inferiore al 30% di quello dell’appalto da affidare, ovvero, in
alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo
complessivo, non inferiore al 40% di quello dell’appalto da affidare ovvero, in
alternativa, di tre lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo
complessivo, non inferiore al 50% di quello dell’appalto da affidare;
d)
costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore a quanto
previsto valori fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra
d’affari effettivamente realizzata;
e)
dotazione
stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati dall’articolo 18,
comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente realizzata.
2.
Nel
caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non
rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 15; la cifra di affari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al
comma 1, lettera a).
3.
Qualora
il concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui
all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge, ogni singolo
lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera c), deve
essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o
consorziate.
Art. 33 - (Disposizioni finali)
1.
L’Ispettorato
generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero
dei lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per i
contratti con il compito di provvedere, con l’attuale struttura organizzativa,
all’esperimento delle gare e alla stipulazione dei contratti per l’appalto dei
lavori, dei servizi e delle forniture di competenza del Ministero dei lavori
pubblici, nonché alla stipulazione degli atti di transazione nell’interesse del
Ministero stesso. All’Ispettorato è
demandato inoltre ogni adempimento relativo alle materie che residuano a
seguito dell’abrogazione dell’Albo nazionale dei costruttori, con particolare
riferimento alla normativa antimafia.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, con decreto del Ministro dei lavori pubblici è determinato il
contingente di personale da assegnare all’Ispettorato nell’ambito delle
dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici.
2.
Ai
sensi dell’articolo 8, commi 10 e 11, della Legge, sono inefficaci le delibere
assunte dagli organi deliberanti dell’Albo nazionale dei costruttori per le
quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l’effettiva iscrizione
all’Albo stesso.
Art. 34 - (Entrata in vigore)
1.
Il
presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Note:
a)
articolo
così modificato dall'art. 65, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
b)
comma
abrogato dall'art. 65, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
ALLEGATO A
PREMESSE
§ Ai fini delle seguenti declaratorie per “opera” o per “intervento” si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
§ La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo “OG”, è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.
§ La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l’acronimo “OS”, è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione, ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
§ La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dai DD.MM. 770/1982 e 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del presente allegato.
§ Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell’allegata tabella “corrispondenze nuove e vecchie categorie” è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell’intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni.
CATEGORIE OPERE GENERALI
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità .
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE
DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali , di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma” e su “ferro, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: DIGHE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.
OG 9:
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale
Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza.
OG 13: OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1: LAVORI IN TERRA
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED
ARTISTICO
Riguarda l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5:
IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA
TECNICA
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la
manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e acustici,
controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi
materiale e simili.
OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime.
OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari
OS 12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d’urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI
RIFIUTI
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.
OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica..
OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le strutture esistenti e funzionanti nonché l’esecuzione di indagini geognostiche.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l’esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché l’esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E
DEPURAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti.
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE
SPECIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: STRUTTURE IN LEGNO
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.
OS 33: COPERTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.
TABELLA CORRISPONDENZE NUOVE E VECCHIE CATEGORIE
|
CATEGORIE NUOVE |
QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA |
CATEGORIE D.M. 15/5/98 n. 304 |
CATEGORIE D.M.25/2/82 N.770 |
|
|
OG 1 |
Edifici civili e industriali |
SI |
G 1 |
2 |
|
OG 2 |
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela …. |
SI |
G 2 |
3A -3 B |
|
OG 3 |
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ……….. |
SI |
G 3 |
4 – 6 - 8 |
|
OG 4 |
Opere d’arte nel sottosuolo |
SI |
G 4 |
15 |
G |
OG 5 |
Dighe |
SI |
G 5 |
14 |
E |
OG 6 |
Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione |
SI |
G 6 |
10A -10C - 19E |
N |
OG 7 |
Opere marittime e lavori di dragaggio |
SI |
G 7 |
13A -13B |
E |
OG 8 |
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
SI |
G 8 |
10B |
R A |
OG 9 |
Impianti per la produzione di energia elettrica |
SI
|
G 9 |
16A - 16B - 16C 16D |
L I |
OG 0 |
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per ladistribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua |
SI
|
G 10 |
9D - 16F - 16G16H – 16L |
|
OG
11 |
Impianti tecnologici |
SI |
G 11 |
5A - 5C |
|
OG 12 |
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale |
SI |
S 22 |
|
|
OG 13 |
Opere di ingegneria naturalistica |
SI |
S 1 |
11 |
|
OS 1 |
Lavori in terra |
|
S 1 |
1 |
|
OS 2 |
Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico |
SI |
S 2 |
|
|
OS 3 |
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
SI |
S 3 |
5A1 - 5B |
|
OS 4 |
Impianti elettromeccanici trasportatori |
SI |
S 4 |
5D - 5D1 - 20 |
|
OS 5 |
Impianti pneumatici e antintrusione |
SI |
S 5 |
5E |
|
OS 6 |
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi |
|
S 6 |
5F1 - 5F3 |
|
OS 7 |
Finiture di opere generali di natura edile |
|
S 7 |
5F2 - 5G |
|
OS 8 |
Finiture di opere generali di natura tecnica |
|
S 8 |
5H |
|
OS
9 |
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
SI |
S 9 |
9A - 9B - 9C -9E |
|
OS 10 |
Segnaletica stradale non luminosa |
SI |
S 10 |
7 |
|
OS 11 |
Apparecchiature strutturali speciali |
SI |
S 11 |
|
S |
OS 12 |
Barriere e protezioni stradali |
|
S 12 |
|
P |
OS
13 |
Strutture prefabbricate in cemento armato |
SI |
S 13 |
|
E |
OS 14 |
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti |
SI |
S 14 |
12B |
C |
OS 15 |
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali |
SI |
S 15 |
13C |
I |
OS 16 |
Impianti per centrali produzione energia elettrica |
SI |
S 16 |
16E - 16I |
A |
OS 17 |
Linee telefoniche ed impianti di telefonia |
SI |
S 17 |
16M |
L |
OS 18 |
Componenti strutturali in acciaio o metallo |
SI |
S 18 |
17 |
I |
OS 19 |
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento …. |
SI |
S 19 |
18 |
Z |
OS 20 |
Rilevamenti topografici |
SI |
S 20 |
19A - 19B |
Z |
OS 21 |
Opere strutturali speciali |
SI |
S 21 |
19C - 19D - 19F |
A |
OS 22 |
Demolizione di opere |
|
S 1 |
|
T |
OS
23 |
Impianti di potabilizzazione e depurazione |
SI |
S 23 |
12A |
E |
OS 24 |
Verde e arredo urbano |
SI |
S 1 |
11 |
|
OS 25 |
Scavi archeologici |
SI |
G 2 |
3B |
|
OS 26 |
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali |
|
G 3 |
8 |
|
OS 27 |
Impianti per la trazione elettrica |
SI |
G 10 |
9D |
|
OS 28 |
Impianti termici e di condizionamento |
SI |
G 11 |
5A |
|
OS 29 |
Armamento ferroviario |
SI |
S 9 |
9A- 9B -9C - 9E |
|
OS 30 |
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
SI |
G 11 |
5C |
|
OS 31 |
Impianti per la mobilità sospesa |
SI |
S 18 |
17 |
|
OS 32 |
Strutture in legno |
|
G 1 |
2 |
|
OS 33 |
Coperture speciali |
SI |
G 1 |
2 |
|
OS 34 |
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità |
|
S 8 |
5H |
ALLEGATO B
TABELLA REQUISITO QUALITA’
Requisito |
Classifica I e II ( da 0 a 1 mld.) |
Classifica III,IV e V (da 1 a 10 mld.) |
Classifica VI e VII ( da 10 a 30 mld.) |
Classifica VIII (illimitato) |
Elementi del sistema di qualità |
Anno 2000 - no Anno 2001 - no Anno 2002 - no Anno 2003 - no Anno 2004 - no |
anno 2000 - no anno 2001 - no anno 2002 - no anno 2003 - sì anno 2004 - sì |
anno 2000 - no anno 2001 - no anno 2002 - sì anno 2003 - sì anno 2004 - // |
Anno 2000 – no Anno 2001 – no Anno 2002 – sì Anno 2003 - // Anno 2004 - // |
Sistema di qualità |
Anno 2000 - no Anno 2001 - no Anno 2002 - no Anno 2003 - no Anno 2004 - no Regime - no |
anno 2000 - no anno 2001 - no anno 2002 - no anno 2003 - no anno 2004 - no regime - sì |
anno 2000 - no anno 2001 - no anno 2002 - no anno 2003 - no anno 2004 - sì regime - sì |
Anno 2000 – no Anno 2001 – no Anno 2002 – no Anno 2003 – sì Anno 2004 – sì Regime - sì |
ALLEGATO C
ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA’
1. ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA E MANUALE DELLA QUALITA’
La presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità si considera raggiunta in una impresa quando sono presenti in essa le caratteristiche organizzative e le modalità operative specificate nel presente documento.
L'impresa dimostra di avere acquisito elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità, che sono riassunti in un manuale della qualità; questo costituisce anche strumento operativo per la loro applicazione e aggiornamento.
Il manuale della qualità, e quindi gli elementi di sistema qualità al quale esso corrisponde, fanno riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali delle attività di impresa, attraverso una serie di procedure che riguardano tali aspetti.
La dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità da parte degli organismi di certificazione è relativa ai suddetti aspetti gestionali dell'impresa, che li applicherà ai lavori delle diverse categorie per le quali l'impresa stessa intende qualificarsi.
Gli aspetti gestionali dell'attività di impresa vengono esaminati nel presente documento raggruppati per aree omogenee dal punto di vista organizzativo/operativo.
Si tratta di elementi tratti dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da corrispondere a un sistema qualità semplificato e facendo riferimento alle fasi organizzative e operative di una impresa di costruzioni.
2. ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA' E LORO CONTROLLO
Principio generale
L'impresa è dotata di una organizzazione che è funzionale alla sua attività, ed ha un sistema qualità semplificato, basato su elementi significativi e tra loro correlati tra quelli indicati nelle norme UNI EN ISO 9000, così come riproposti nel seguente documento.
Elementi da prendere in considerazione:
2.1 il vertice dell'impresa ha espresso e diffuso la volontà di operare in qualità, in un documento "Politica della qualità", che fa riferimento agli obìettivi e agli strumenti per ottenere lo scopo; la politica della qualità è contenuta nel manuale della qualità;
2.2 L'impresa ha una organizzazione descritta nel manuale della qualità mediante un organigramma funzionale ed una descrizione delle principali figure professionali che intervengono nel processo produttivo. con ruoli e responsabilità;
2.3 Il vertice dell'impresa ha identificato un responsabile della qualità che ha competenza autorità e responsabilità per quanto concerne il funzionamento e l'applicazione dei sistema qualità aziendale; questo ruolo può essere assunto da una persona che abbia anche altre mansioni all'interno dell'impresa;
2.4 L'impresa ha messo a punto ed applica una procedura per tenere sotto controllo i documenti relativi al sistema qualità; il responsabile della qualità ha concordato il contenuto dei documenti con le persone coinvolte ed ha organizzato circolazione, archiviazione e aggiornamento dei documenti stessi;
2.5 L'impresa ha messo a punto ed
applica procedure per il reclutamento dei personale e per la formazione dei
personale stesso, laddove necessaria;
2.6 L'impresa ha individuato e formalizzato in una procedura le modalità per effettuare ispezioni interne finalizzate a verificare se le procedure sono seguite, se sono congrue con gli obiettivi prefissati, se ci sono possibilità di migliorarle.
L'impresa deve perciò:
Avere ed applicare un manuale della qualità che contenga:
§ la politica della qualità (vedi 2.1);
§ gli elementi organizzativi dell'impresa (organigramma funzionale, ruoli competenze e responsabilità) (vedi 2.2);
§ l'indicazione del responsabile per la qualità (vedi 2.3);
§ le procedure adottate, articolate secondo il seguente schema: scopo, responsabilità personali, procedura, documentazione;
§ le modalità di controllo e revisione dei sistema;
Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Controllo della documentazione (vedi 2,4)
Descrive come gestire i documenti importanti, in modo che ciascuno abbia le corrette informazioni
Reclutamento del personale e formazione (vedi 2.5)
Descrive le procedure da seguire per il reclutamento dei personale necessario, per la individuazione e pianificazione delle eventuali necessità di formazione
Ispezioni ínterne (vedi 2.6)
Descrive le modalità da seguire per effettuare periodiche ispezioni interne dei sistema qualità .
3. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, VERIFICHE IN CASO Di AGGIUDICAZIONE, AVVIO E PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA
Principio generale
L'impresa deve seguire delle metodologie prestabilire per garantirsi di avere, in ogni fase della gara e della gestione della commessa, i mezzi e le risorse per rispettare i requisiti dell'opera da costruire e i tempi contrattuali.
Elementi da prendere in considerazione:
3.1. in fase di formulazione dell'offerta, il
dossier dei documenti di gara deve essere esaminato sotto tutti gli aspetti
tecnici, temporali, economici, di qualità e di sicurezza; se l'impresa intende
partecipare, l'offerta è studiata e formulata comprendendo una parte tecnica,
una parte economica e una parte relativa alla gestione della qualità, per
ciascuna delle quali si è verificata la capacità dell'impresa a soddisfare il
contratto;
3.2. in caso di aggiudicazione,
l'impresa deve verificare la relativa documentazione, per risolvere con il
committente gli eventuali aspetti che differissero da quelli dei documenti di
gara; l'impresa deve anche verificare
le modalità di comunicazione con il committente e i suoi rappresentanti e
verificare le garanzie sulle modalità di pagamento;
3.3. l'impresa deve utilizzare procedure per l'avvio e la pianificazione della commessa, che prevedano la distribuzione di ruoli e responsabilità, la pianificazione dei lavori, la preparazione, se necessario, di alcune istruzioni di lavoro
Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Formulazione delle offerte (vedi 3.1) Descrive le attività da intraprendere per esaminare e verificare le richieste dei committenti e per partecipare alle gare.
Aggiudicazíone dí un lavoro (vedi 3.2)
Descrive le attività da intraprendere, per verificare dettagliatamente le richieste dei Committente ed accertarsi della disponibilità delle risorse necessarie per portare a termine il lavoro
Avvio della commessa (vedi 3.3)
4. APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI, COMPONENTI E SUBAPPALTI
Principio generale
L'impresa deve garantirsi che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti richiesti nelle specifiche di progetto e di capitolato.
L'impresa deve garantirsi che i subappaltatori dei quali possa servirsi operino in modo da non creare problemi nella gestione di una commessa.
Tali subappaltatori dovranno perciò essere tali da fornire garanzie di affidabilità per quanto riguarda i requisiti della parte di opera loro assegnata, i tempi di realizzazione, il rispetto delle norme tecniche e le normative sul lavoro.
Elementi da prendere in considerazione:
4.1. definizione dei requisiti dei materiali e prodotti da approvvigionare : tali requisiti devono essere chiaramente individuati in funzione dì quanto richiesto dalla normativa tecnica nazionale, dagli elaborati progettuali e dal capitolato speciale tecnico di appalto;
4.2. ordinazione dei materiali e componenti: i documenti di acquisto devono contenere espressamente la richiesta dei requisiti individuati e tutti gli elementi utili per definire chiaramente i prodotti.
4.3. selezione dei fornitori: i fornitori devono essere selezionati secondo criteri volti a garantire la loro affidabilità e quella dei loro prodotti; l'impresa è libera di scegliere i criteri di selezione da adottare, purché questi facciano riferimento alla qualità di forniture precedenti, al rapporto costo qualità, al rispetto dei tempi di consegna, agli aspetti organizzativi dei fornitore, alle sue eventuali forme di certificazione di prodotto o di azienda; la presenza di procedure di selezione dei fornitori e la loro applicazione sono sufficienti ai fini della dichiarazione dell'organismo di certificazione, anche se una selezione storica non è stata ancora portata a termine;
4.4. accettazione e verifica dei prodotti: i materiali e componenti approvvigionati devono essere verificati, accettati e immagazzinati in modo da garantire la loro rispondenza all'ordine e la loro successiva corretta utilizzazione;
4.5. i potenziali subappaltatori devono essere individuati sulla base di parametri di tipo commerciale, esaminati congiuntamente ad aspetti relativi alla garanzia del loro operare (eventuale certificazione di sistema qualità o dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità, dati storici sulle loro prestazioni, accertamenti diretti da parte dell'impresa);
4.6. l'impresa segue delle regole per il coinvolgimento dei potenziali subappaltatori in fase di offerta e per la loro selezione quando un lavoro è stato aggiudicato.
Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Approvvigionamento di materiali e componenti (vedi 4.1, 4.2 e 4.3)
Descrive le modalità da seguire per gli approvvigionamenti di materiali e componenti relativi ai lavori dell'impresa
Accettazíone e immagazzinamento di materíali e componenti (vedi 4.4)
Descrive le modalità di controllo dei materiali e componenti quando vengono consegnati in cantiere e le modalità per il loro immagazzinamento prima dell'impiego.
Subappaltí (vedi 4.5 e 4.6)
Descrive i criteri di scelta dei subappaltatori e le modalità da seguire per garantirsi che essi operino conformemente a requisiti prestabiliti.
5. ESECUZIONE DEI LAVORI E LORO CONTROLLO
Principio generale
L'impresa deve essere in grado di garantire il risultato dei lavori in ogni singola commessa, programmando, pianificando e controllando i lavori stessi in modo da raggiungere sistematicamente gli obiettivi prefissati.
Elementi da prendere in considerazione:
5.1 Ogni nuova commessa viene preceduta dalla redazione di un piano di qualità, tramite il quale si applicano alla commessa i principi e le regole dei sistema qualità; il piano della qualità fornisce tra l'altro elementi di carattere organizzativo-funzionale del cantiere, il programma dei lavori, le istruzioni di lavoro, identifica quando e come effettuare controlli, individua eventuali parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza; le istruzioni di lavoro vengono redatte per ogni commessa, anche in conformità delle prescrizioni dei capitolato tecnico di appalto, solo per quelle attività ritenute critiche o per attività frutto di azioni correttive;
5.2. il processo di costruzione deve essere tenuto sotto controllo attraverso la verifica della competenza della manodopera impiegata, una periodica verifica della chiarezza e conformità delle eventuali istruzioni date alla manodopera, la registrazione delle istruzioni verbali della Direzione dei Lavori, la revisione periodica delle istruzioni di lavoro, la verifica dei programmi di lavoro, la verifica dei lavoro dei subappaltatori, le modalità di protezione delle parti di lavoro completate;
5.3. l'impresa deve predisporre un piano delle ispezioni e delle verifiche sulla base di quanto previsto nel piano della qualità, indicando la criticità di tali ispezioni e verifiche e predisponendo la modulistica necessaria;
5.4. l'impresa deve tenere sotto controllo,
con un livello di precisione proporzionato alla loro natura e al loro impiego, gli
strumenti di misura e di prova che sono correntemente impiegati; i controlli
devono essere individuati e pianificati e possono consistere in controlli
interni o, laddove necessario, in controlli presso strutture esterne (ad es. il
costruttore dello strumento);
5.5. quando l'esame visivo, una verifica o una prova, rilevano la non corrispondenza di una lavorazione o di una fase di essa alle specifiche, l'impresa deve aver predisposto modalità operative che prevedano di contrassegnare e correggere il lavoro difettoso; a seconda dei tipo di difetto da correggere, deve essere previsto chi deve intervenire; quando si verifica il ripetersi di un difetto in maniera sistematica, deve essere previsto un esame della relativa fase produttiva per individuare le cause dei difetto e la loro eliminazione (azione correttiva).
Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Piani di qualità per i lavori aggiudicati (vedi 5.1.)
Controllo della attività di costruzione (vedi 5.2.)
Descrive come il lavoro deve essere controllato, ivi comprese l'accertamento dell'idoneità della manodopera, il controllo dei processi di costruzione e la protezione del prodotto finito.
Verifiche e prove (vedi 5.3.)
Descrive come l'impresa si garantisce che le verifiche e prove necessarie siano correttamente eseguite e registrate.
Controllo delle attrezzature dí íspezíone, mísura e prova (vedi 5.4.)
Descrive le precauzioni da prendere e le attività da svolgere per garantire la precisione delle apparecchiatura di ispezione, misura e prova.
Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione (vedi 5.5.)
Descrive le azioni da intraprendere quando una lavorazione non è conforme alle specifiche.
SCHEMA DI MANUALE DI QUALITA' CORRISPONDENTE AD ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA'
1 . Politica della qualità
2. Elementi organizzativi dell'impresa: organigramma funzionale, ruoli, competenze e responsabilità
3. Responsabile della qualità
4. Procedure
4.1 Controllo della documentazione
4.2 Reclutamento dei personale e formazione Ispezioni interne
4.3 Ispezioni interne
4.4 Formulazione delle offerte
4.5 Aggiudicazione di un lavoro
4.6 Avvio della commessa
4.7 Approvvigionamento di materiali e componenti
4.8 Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti
4.9 Subappalti
4.10 Piani di qualità per i lavori aggiudicati
4.11 Controllo della attività di costruzione
4.12 Verifiche e prove
4.13 Controllo delle attrezzature di ispezione, verifica e prova
4.14 Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione
5. Controllo e revisione dei sistema
ALLEGATO D
CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE: .............................................. CODICE:.................................
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .............................. INDIRIZZO....................................
OGGETTO DELL’APPALTO: .....................................…....................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO : lire......(in cifre e lettere)............... euro.................
CATEGORIA PREVALENTE: ......................................
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Lavorazione |
Categoria |
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Importo |
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(cifre) |
(lettere) |
(euro) |
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QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO
A |
Impresa singola (articolo 10,
comma 1, lettera a, legge 109/94) |
B |
Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94) |
C |
Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94) |
D |
Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94) |
F |
Associazione verticale
(articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94) |
E |
Consorzi (articolo 10, comma 1,
lettera e), legge 109/94) |
F |
GEIE (articolo 10, comma 1, lettera e-bis, legge 109/94 |
COMPOSIZIONE SOGGETTO
AGGIUDICATARIO
Impresa |
Sede |
mandataria |
mandante |
percentuale
di partecipazione |
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IMPORTO DEL CONTRATTO (al netto del ribasso): lire.................................................................
QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI
DATA DI INIZIO DEI LAVORI : ..................................... I LAVORI SONO INCORSO .... ............
DATA DI ULTIMAZIONE DEI
LAVORI...............
IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA ...........................: lire ...............................................
IMPORTO REVISIONE PREZZI: lire................................................
RISULTANZE DEL CONTENZIOSO: lire................................................
IMPORTO TOTALE: lire................................................
RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI LAVORI:
.........................................................
IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE
Lavorazione |
Importo |
Categoria |
Impresa |
Sede |
Subappalto |
Assegnazione |
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IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI E
DELLE ASSEGNAZIONI: lire
..........................
DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI: ..............................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
DATA ...................................................
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI L’AUTORITA’ PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE
ALLEGATO E
Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è
determinato con la seguente formula:
dove:
C = Importo
complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o
specializzate per le quali si chiede la qualificazione.
ALLEGATO F
L’incremento percentuale è dato da:
C1 = (30/3) * {[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+
q}
ovvero
C2 = (30/3) * {[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+
q}
dove:
p |
= |
il valore del
rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, primo periodo, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, lettera b); per p ³
O,225 si assume p = 0,225; |
r |
= |
il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente, calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, secondo
periodo, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18,
comma 2, lettera b); per r ³
0,15 si assume r = 0,15; |
a |
= |
il valore del rapporto tra il costo dell’attrezzatura tecnica
calcolato secondo l’articolo 18, comma 7, e la cifra d’affari in lavori
richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b); per a ³
0,03 si assume a = 0,03. |
q |
= |
1 in presenza di
certificazione del sistema di qualità aziendale; |
q |
= |
0 in assenza di
certificazione del sistema di qualità aziendale. |