DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21
dicembre 1999 n. 554.
REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Pubblicato
su “Suppl. ord. G.U. n. 98 del 28 aprile 2000“
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Potestà regolamentare
Art. 1 (Ambito di
applicazione e calcolo degli importi)
1. Il presente regolamento disciplina la materia
dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai
soggetti elencati e nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo
altresì la normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati
applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi
provenienti dallo Stato o realizzati nell’ambito di funzioni da questo
delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma
dell’articolo 117 della Costituzione.
3. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non
avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
4. In recepimento della normativa comunitaria
successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono
intendersi espressi in Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento
sono considerati al netto dell’IVA.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende
per:
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall’articolo 2, comma 2, della Legge;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e
progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la
ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività
ad essi assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai
fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle
opere o degli impianti da realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che
interessano una limitata area di terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati
al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale
ed investono vaste estensioni di territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati
al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;
g) strutture, impianti e opere speciali previsti
all’articolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati all’articolo 72, comma
4;
h) opere e impianti di speciale complessità, o di
particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata
componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le
definizioni rispettivamente contenute nell’articolo 17, commi 4 e 13,
nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e
gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei
seguenti elementi:
1)
utilizzo di materiali e
componenti innovativi;
2)
processi produttivi innovativi
o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3)
esecuzione in luoghi che
presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;
4)
complessità di funzionamento
d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalità;
5)
esecuzione in ambienti
aggressivi;
6)
necessità di prevedere
dotazioni impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale
di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in
tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
l) manutenzione: la
combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative,
incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o
un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento
di approvazione del progetto;
m) restauro:
l’esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e
amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e
di efficienza di un’opera o di un manufatto;
n) completamento:
l’esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un’opera iniziata
ma non ultimata;
o) responsabile del
procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall’articolo 7
della Legge;
p) responsabile dei
lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei
lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato:
l’appalto avente ad oggetto ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b),
numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
CAPO II - Modalità di esercizio
della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici
Art. 3 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. L’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo,
dell’Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite
al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul
contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall’Autorità
stessa.
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul
sistema di qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto
dall’articolo 8, comma 2, della Legge.
3. Tutte le delibere dell’Autorità sono trasmesse
in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo
generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica
professionalità, l’Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le
modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.
Art. 4 (Esercizio della funzione di vigilanza)
1. Ai fini dell’esercizio della vigilanza, le
richieste di cui all’articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine
entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
2. Ai fini dell’assunzione di notizie e
chiarimenti, l’Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con
indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti
delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i
revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno
sentire.
3. L’Autorità può altresì inviare funzionari per
assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
4. (Comma non ammesso al “Visto della
Corte dei conti).
1. In relazione agli elementi acquisiti anche a
norma dell’articolo 4, l’Autorità
delibera l’apertura dell’istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad
esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi
essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il
termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può
chiedere di essere sentito.
3. Per l’espletamento delle ispezioni nei casi
previsti dalla Legge, l’Autorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando
l’oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell’ispezione.
4. Salvo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi
dei soggetti interessati, e all’accesso agli atti si applicano le disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 6 (Esercizio
del potere sanzionatorio)
1. L’Autorità provvede alla contestazione della
violazione del dovere di informazione di cui all’articolo 4, commi 6 e 17,
della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della Legge,
concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di
eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso detto termine, l’Autorità valuta le
giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di
pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo
nei modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per
violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni
ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, della Legge, il provvedimento è
trasmesso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 8, della
Legge, l’Autorità informa i soggetti competenti per l’applicazione delle sanzioni
disciplinari. L’amministrazione è tenuta a comunicare all’Autorità l’esito del
procedimento disciplinare.
TITOLO II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA
DELL'ACCESSO AGLI ATTI
CAPO I - Organi del procedimento
Art.7 - (Il responsabile del procedimento per la
realizzazione di lavori pubblici)
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta
responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della
fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell’elenco
annuale di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge.
2. Il
responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il
processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in
relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria
competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è
affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento
annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di
affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del
contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del
livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e
collaudo dei lavori.
4. Il
responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio
adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all'esercizio
della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme
vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di
servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento
può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali
funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a
300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al
responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia
presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
6. I soggetti non tenuti alla applicazione
dell’articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei
compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e
del regolamento che li riguardano.
1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:
a) promuove
e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire
la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli
interventi;
b) verifica in via generale la conformità
ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove
l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo
16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle
condizioni di cui all’articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del
metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la
predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle
relative procedure;
e) coordina le
attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando
che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione,
siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli
di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle
rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le
attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo,
verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento
preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di
licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un
incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire
osservazioni allo stesso;
h) propone alla
amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce
la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli
inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni
all’Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei
relativi atti;
i) richiede
all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei
concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché
degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
l) promuove
l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza
delle condizioni che ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della Legge
giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla
amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta
e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le
funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4,
della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle
iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
o) effettua, prima
dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie
verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa
vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità
finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo
necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori
eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1- l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale,
della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per
lotti;
2- la
quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei
mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3- l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento;.
q) svolge le attività necessarie all’espletamento
della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle
relative deliberazioni ed assicurando l’allegazione del verbale della
conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di
appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione
di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori
pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica
e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli
interventi di sua competenza;
t) accerta la data di
effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli
organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle
imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano
le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli
obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore
dei lavori;
x) accerta e certifica
negli interventi l’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’articolo
2, comma 1, lettere h) ed i);
y) propone la
risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone la
definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di
realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento
assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme
sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il
soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione
aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda
adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La
designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto
dell’incarico.
3. Salvo diversa indicazione, il
responsabile del procedimento nello svolgimento dell’incarico di responsabile
dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela previste dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di
sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il
fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi
dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e si
accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i
concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell’eventuale piano generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare all’organo
sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici
l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre
alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all’organico medio
annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere
la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente,
unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei
versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento
svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza
dell'organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione
aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e
con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono
essere muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui
al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione
ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e
cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri
compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti
controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 17, comma
9, della Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli
obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non
svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione
dell’incentivo previsto dall’articolo 18 della Legge relativamente
all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione
aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le
responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.
CAPO II - Disciplina dell’accesso agli atti e forme di
pubblicità
Art. 9 - (Pubblicità degli atti della conferenza dei
servizi)
1. Della convocazione della
conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data
di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale
allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero,
nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando
forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i
dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei
servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il
relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante
appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o
opportuno procedere alla conferenza dei servizi, l’amministrazione
aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del progetto preliminare;
il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.
1. Ai sensi dell’articolo 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all’accesso le relazioni riservate
del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle
riserve dell’impresa.
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art.11 (Disposizioni preliminari)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano
uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di
identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello
studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla
redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di
cui all'articolo 14 della Legge.
3. In materia di programmi di
lavori pubblici gli enti locali territoriali applicano le norme previste nei
propri ordinamenti compatibili con le disposizioni della Legge e del
regolamento.
Art. 12 (Fondo
per accordi bonari)
1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio,
ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per
cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel
programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti
dall'applicazione dell’articolo 31 bis della Legge, nonché ad eventuali
incentivi per l’accelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di
prestiti o con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale
predetta può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque
realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta
del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte
nel fondo fino alla ultimazione degli interventi previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso
riportati a residui importi superiori al dieci per cento dei residui passivi
relativi al programma di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
comunque ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate
in economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in
cui gli interventi si sono conclusi.
Art.13 (Programma
triennale)
1. In conformità allo schema-tipo definito con
decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui
all’articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello
precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel
successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici
diverse dallo Stato contestualmente
al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato
assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per
tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro
finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche
di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con
piani di assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della
domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione.
Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto
ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono
redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è
fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del
procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono
all’aggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni dall’approvazione
della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma
3 è redatto, entro la stessa data,
l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art. 14 (Pubblicità del programma)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano
all'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta
dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti
e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14,
comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza
nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di
lavori pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante
comunicazione di preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell’Unione Europea.
CAPO II - La progettazione
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 15 (Disposizioni preliminari)
1. La progettazione ha come fine
fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente
valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di
costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra
l’altro, a principi di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non
rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate
dall’intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei
componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed
agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo
quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli di definizione:
preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una
suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza
soluzione di continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e
le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli
elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle
soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’appaltatore e con
l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte
le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.
4. Il responsabile del
procedimento cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della
progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto.
5. Il documento preliminare, con approfondimenti
tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e
categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità
di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle
strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in
cui l’intervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere
l’intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell’opera sulle componenti
ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità
ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e
della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati
grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della
stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie
differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti
nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il
massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto
territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di
costruzione che in sede di gestione.
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure
atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio
storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere ed a
tal fine comprendono:
a) uno studio della
viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale
ed il pericolo per le persone e l’ambiente;
b) l’indicazione degli
accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed
atmosferici;
c) la localizzazione
delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di
materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale
finale;
d) lo studio e la
copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione,
protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di
interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
8. I progetti sono redatti considerando anche il
contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi
l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
9. I progetti devono essere redatti secondo
criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di
esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di
rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
10. Tutti gli elaborati devono essere
sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché
dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o
dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all’articolo 2, comma
1, lettere h) ed i), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica
dell’“analisi del valore”. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di
tali analisi.
12. Qualora siano possibili più soluzioni
progettuali, la scelta deve avvenire mediante l’impiego di una metodologia di
valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da
permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali
possibili.
Art. 16 (Norme
tecniche)
1. I progetti sono predisposti in conformità alle
regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al
momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle
regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme
armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la
normativa applicata.
3. E’ vietato introdurre nei progetti
prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o
provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire
determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o
tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ ammessa l’indicazione
specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla
espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la
descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente
precise e comprensibili.
Art. 17 (Quadri
economici)
1. I
quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti
e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e
categoria dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo
complessivo:
a) lavori a misura, a
corpo, in economia;
b) somme a
disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o
immobili;
6- accantonamento di
cui all’articolo 26, comma 4, della Legge;
7- spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità, assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività
di consulenza o di supporto;
9- eventuali spese per
commissioni giudicatrici;
10-spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11-spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12-I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. L’importo dei
lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per
l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di
sicurezza.
Sezione seconda: Progetto preliminare
1. Il
progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in
funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria
dell’intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile
del procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione
illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di
prefattibilità ambientale;
d) indagini
geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria
generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni
e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario
della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base
di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate,
sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle
geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le
relative relazioni e grafici;
b) è redatto un
capitolato speciale prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare è posto a base
di gara per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere
altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del
quale sono determinati gli elementi previsti dall’articolo 85, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
Art. 19 (Relazione illustrativa del progetto preliminare)
1. La relazione illustrativa, secondo la
tipologia, la categoria e la entità dell’intervento, contiene:
a) la descrizione
dell’intervento da realizzare;
b) l’illustrazione
delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e
funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche
e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e
alle finalità dell’intervento, anche con riferimento ad altre possibili
soluzioni;
c) l’esposizione della
fattibilità dell’intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità
ambientale, dell’esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche,
idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell’esito
degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica,
artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti
sulle aree o sugli immobili interessati;
d) l’accertamento in ordine alla
disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di
acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione
del progetto definitivo in conformità di quanto disposto dall’articolo 15,
comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
f) il cronoprogramma delle fasi
attuative con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie
attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
g) le indicazioni necessarie per
garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli
impianti e dei servizi esistenti.
2. La relazione dà chiara e precisa
nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno
influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti
funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli
sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne
illustra il profilo architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante
forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, l’eventuale
articolazione dell’intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i
risultati del piano economico finanziario.
Art. 20
(Relazione tecnica)
1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli
studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria
dell’intervento da realizzare, con l’indicazione di massima dei requisiti e
delle prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento.
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in
relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e allo scopo
di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità
ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione
all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità
dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici,
territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili
effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle
componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) la illustrazione, in funzione
della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del
sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative
localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure
di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire
nei piani finanziari dei lavori;
e) l’indicazione delle norme di
tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti
posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché
l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il
rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la
procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità
ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di
selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel
caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione
prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale
consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale
significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali
da mitigare tali impatti.
Art. 22 (Schemi
grafici del progetto preliminare)
1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna
e debitamente quotati, con le
necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla
tipologia dell’intervento, e tenendo
conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui
all’articolo 21, comma 1, lett. d) sono costituiti:
a) per opere e lavori
puntuali:
- dallo stralcio
dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano
urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione
dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie
con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1: 2.000,
sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e
le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli schemi
grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale
necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche
spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da
realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori
a rete:
- dalla corografia
generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei
lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento
all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi
esistenti, al reticolo idrografico, all’ubicazione dei servizi esistenti in
scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono
necessarie più corografie, va redatto anche un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1: 100.000;
- dallo stralcio
dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano
urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle opere
e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono
necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro d’insieme in scala
non inferiore a 1: 25.000;
- dalle planimetrie
con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5.000,
sulle quali sono riportati separatamente il
tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri
tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un
quadro d’insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- dai profili
longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare
in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili
in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali altre
ipotesi progettuali esaminate;
- dalle indicazioni
di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l’intervento
richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte
le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per
le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e
le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo,
ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie
e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al
soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 14, comma 7, della Legge.
Art. 23 (Calcolo
sommario della spesa)
1. Il calcolo sommario della spesa
è effettuato:
a) per quanto concerne
le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i
corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori
pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da
interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo
di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali
vigenti nell’area interessata;
b) per quanto concerne
le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso
valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura
del responsabile del procedimento.
Art. 24
(Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei
requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti
nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione
appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse
finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle
eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli
elementi e sub-elementi in cui l’intervento è suddivisibile, con l'indicazione
dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia
di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto definitivo
Art. 25 (Documenti componenti il progetto definitivo)
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base
delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede
di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai
fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità
urbanistica o di altro atto equivalente.
2. Esso comprende:
a) relazione
descrittiva;
b) relazioni
geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche
specialistiche;
d) rilievi
planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto
ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità
ambientale;
g) calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare
descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare
di esproprio;
l) computo metrico
estimativo;
m) quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo è
posto a base di gara ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge
ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva
valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del
disciplinare di cui all’articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di contratto
e dal capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate
all’articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi
della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da
parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici e
descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
apprezzabili differenze tecniche e di costo.
Art. 26 (Relazione descrittiva del progetto definitivo)
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a
dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il
rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei
benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con
espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto
preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti
dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto
riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito
a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il
paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed
archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione
attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all’art. 29, ove
previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi
specialistici;
c) indica le eventuali
cave e discariche da utilizzare per la
realizzazione dell’intervento con la specificazione dell’avvenuta
autorizzazione;
d) indica le soluzioni
adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito
all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze
connesse all'esercizio dell’intervento da realizzare ed in merito alla verifica
sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
f) contiene le
motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle
indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g) riferisce in merito
alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione
architettonica;
h) riferisce in merito
al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo eventualmente
aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.
3. Quando il progetto definitivo è
posto a base di gara e riguarda interventi complessi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve essere corredata da quanto previsto
all’articolo 36, comma 3.
Art. 27
(Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto
definitivo)
1. La relazione geologica comprende, sulla base
di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti
nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici
del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra
e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici,
geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di
pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle
opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce
di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di
terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del
manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto
stesso. Illustra inoltre i calcoli
geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il
terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano
lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono
indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i
procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
Art. 28
(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)
1. Ove la progettazione implichi la soluzione di
questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che
definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di
progettazione esecutiva.
Art. 29 (Studio di impatto ambientale e studio di
fattibilità ambientale)
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto
dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano
la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base
dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto
ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del
progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo
conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e
verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto
preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli
effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e
migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle
indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato
dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività
e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di
vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie
al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia
ambientale.
Art. 30
(Elaborati grafici del progetto definitivo)
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali
caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi individuano le
caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in
relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici
sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a
quelli già predisposti con il medesimo progetto, da:
a) stralcio dello
strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area
interessata all’intervento;
b) planimetria
d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di
livello dell'area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a
cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la
specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in
scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento,
corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi
dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici
circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la
superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche
relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno
dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La
planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le
recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da
destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti
gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume
dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile
elemento;
d) le piante dei vari
livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle
destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture
portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera
c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera
e);
e) almeno
due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la
misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della
altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento
del terreno prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni
stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote
altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti
i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze
e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue
eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni
dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici
nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore
a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti
fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi funzionali e
dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
i) planimetrie e
sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali
dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
3. Le prescrizioni di
cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e
opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli
elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea
rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle
nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono
costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare,
anche da:
a) stralcio dello strumento
urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati
dell’intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b) planimetria in scala non
inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree
interessate dall’intervento, con equidistanza non superiore a un metro,
dell'assetto definitivo dell’intervento e delle parti complementari. Se sono
necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1:5.000;
c) profili longitudinali in scala
non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni
trasversali;
d) piante, sezioni e prospetti in
scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere
speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente
dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo
comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di
cui all'articolo 15, comma 7.
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e
le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle
caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la
definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
Art. 32
(Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto
definitivo)
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale
precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali
tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene,
inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle
caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei
materiali e di componenti previsti nel progetto.
Art. 33 (Piano
particellare di esproprio)
1. Il piano
particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i
servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le
espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le
deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
2. Sulle mappe
catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a
vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla
categoria dell'intervento.
3. Il piano è
corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie
dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è
corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va
inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e di occupazione
temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo
occorrendo apposito sopralluogo.
5. Se l'incarico di
acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato
all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo
di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali
spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui
imputabili.
1. La stima sommaria dell’intervento consiste nel
computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni
i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini
correnti nell’area interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo
viene determinato:
a) applicando alle quantità di
materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle
quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da
listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in
difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo all’importo così
determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una
percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e
tipologia dei lavori, per spese generali;
d) aggiungendo infine una
percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
3. In
relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento, il computo metrico
estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in
economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro
economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. L’elaborazione della stima sommaria
dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione
informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i
programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria
dell’intervento e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico
redatto secondo lo schema di cui all'articolo 17.
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Art. 35 (Documenti componenti il
progetto esecutivo)
1. Il progetto esecutivo costituisce la
ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente
ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico
l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di
cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi
alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto
definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della
concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di
conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il
provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto
esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni
specialistiche;
c) elaborati grafici
comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi
delle strutture e degli impianti;
e) piani di
manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza
e di coordinamento;
g) computo metrico
estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi
unitari e eventuali analisi;
l) quadro
dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse
categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
1. La relazione generale del progetto esecutivo
descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati
grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri
utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e
per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e
qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti
prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli
elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto
riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da
utilizzare.
2. La relazione generale contiene l’illustrazione
dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano
contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche,
funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo
approvato; la relazione contiene
inoltre la descrizione delle
indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di
esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti
gli interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è
corredata:
a) da una
rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli
gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari
attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei
costi e dei tempi;
b) da un diagramma che
rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi
principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la
prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto,
dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni
riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione
dell'importo dei vari stati di avanzamento dell’esecuzione dell’intervento alle
scadenze temporali contrattualmente previste.
Art. 37 (Relazioni specialistiche)
1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica
e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le
soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità,
per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo,
relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in
dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli
impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento o del lavoro,
compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di
tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in
sede di progettazione esecutiva.
Art. 38 (Elaborati grafici del progetto esecutivo)
1. Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con
i procedimenti più idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale
ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari
all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e
di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.
c) dagli elaborati di tutti i particolari
costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità
esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che
risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli
organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari,
definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire
per soddisfare le esigenza di cui all’articolo 15, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire le
caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala
non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo
da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori
in ogni loro elemento.
1 I calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere
eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono
la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale
e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di
esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono
eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le
apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento
necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di
determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e
degli impianti è effettuata
unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere
esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di
ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti,
comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri
e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e
verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle
strutture comprende:
a) gli elaborati
grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad
1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1: 10,
contenenti fra l’altro:
1) per le strutture in cemento armato o in
cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con
l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i
tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la
compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di
cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i
profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e
spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello
spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto
la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti
gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo
contenente:
1) l'indicazione delle
norme di riferimento;
2) la specifica della
qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di
esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei
carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche
statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con
l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di
sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei
particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti
comprende:
a) gli elaborati
grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad
1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con
le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione
descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative
relazioni di calcolo;
c) la specificazione
delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed
apparecchiature.
1. Il piano di manutenzione è il documento
complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo
conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la
funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore
economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto
differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento,
ed è costituito dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di
manutenzione;
c) il programma di
manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle
parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il
manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di
conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi
necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione
impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua
conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare
interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene
le seguenti informazioni:
a) la collocazione
nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione
grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso
corretto.
5. Il manuale di
manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene
ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle
diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per
il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di
manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione
nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione
grafica;
c) la descrizione delle
risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo
delle prestazioni;
e) le anomalie
riscontrabili;
f) le manutenzioni
eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da
eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di
manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a
cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione
del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre
sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma
delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma
dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al
fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta
delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma
degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione del bene.
8. Il programma di
manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della
realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con
gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante
l'esecuzione dei lavori.
9. Il piano di
manutenzione è redatto a corredo dei:
a) progetti affidati
dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se
relativi a lavori di importo pari o superiore a 35.000.000 di Euro;
b) progetti affidati
dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se
relativi a lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati
dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se
relativi a lavori di importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore
a 25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati
dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di Euro,
fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi
dell’articolo 16, comma 2, della Legge.
Art. 41 (Piani di
sicurezza e di coordinamento)
1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti
complementari al progetto esecutivo, che prevedono l’organizzazione delle
lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie
tipologie di lavorazioni, individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi
intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di
aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono
costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione
dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione
delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle
critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione
contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto
alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle
lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera,
all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare
oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le
prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da
tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare
comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso
contenute.
Art. 42
(Cronoprogramma)
1. Il progetto
esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di
stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso,
l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data
della consegna.
2. Nei casi di
appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il
cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del
tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di
sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art. 43 (Elenco
dei prezzi unitari)
1. Per la redazione dei computi
metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono
utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto
specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti
con le medesime modalità.
Art. 44 (Computo
metrico-estimativo definitivo e quadro economico)
1. Il computo metrico-estimativo del progetto
esecutivo costituisce l'integrazione e l’aggiornamento della stima sommaria dei
lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi
criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto
applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del
progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico
redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori,
comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento
per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione
di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci
riportate all'articolo 17.
Art. 45 (Schema di contratto e Capitolato speciale
d'appalto)
1. Lo schema di
contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal
capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra
stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di
esecuzione e penali;
b) programma di
esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o
riprese dei lavori;
d) oneri a carico
dell’appaltatore;
e) contabilizzazione
dei lavori a misura, a corpo;
f) liquidazione dei
corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità
e termini di collaudo;
i) modalità di
soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il
capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare
all’oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto
è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e
l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari
per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell'appalto,
anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati
grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte
le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di
prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di
specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di
componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali,
descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine
all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di
approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera h), il capitolato contiene, altresì, l’obbligo
per l’aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione
e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei
lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità,
strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni
previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune. Appartengono
alla classe:
a) critica le strutture o loro parti nonché gli
impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza
delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento;
b) importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti
correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite
nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa
sostituibilità o di rilevante costo;
c) comune tutti i componenti e i materiali non
compresi nelle classi precedenti;
5. La classe di importanza è tenuta in
considerazione:
a) nell’approvvigionamento dei materiali da parte
dell’aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
b) nella identificazione e rintracciabilità dei
materiali;
c) nella valutazione delle non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è
previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto
indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute
omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita
all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote
sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al
fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono
essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I
pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote
percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la
quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è
previsto a misura, il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di
ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell’opera o del lavoro
ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti e
degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 25,
comma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali
variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti
omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a
corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le
lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente
oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione
esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul
valore complessivo assunto a base d'asta.
10. Il capitolato
speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima
dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E'
in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali
scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate
esigenze.
Sezione quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei
pareri e approvazione dei progetti
Art. 46 (Verifica
del progetto preliminare)
1. Ai sensi dell’articolo 16, comma
6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile
del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto
alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento.
2. La verifica è finalizzata ad
accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica
della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche
disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento
preliminare alla progettazione, e tende all’obiettivo di ottimizzare la
soluzione progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il
controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il
contesto socio economico e ambientale in cui l’intervento progettato si
inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti
della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di
progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell’efficacia
della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di
conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell’efficienza della
soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato
atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
1. Prima della approvazione, il
responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a
verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al
documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la
verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l’altro:
a) la corrispondenza
dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la
sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di
fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l’esistenza delle
indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di
intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte
progettuali;
d) la completezza,
adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal
regolamento;
e) l’esistenza delle
relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione
dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l’esistenza dei
computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati
grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza
delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) l’effettuazione
della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione
dalle procedure, ove prescritte;
i) l’esistenza delle
dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e
legislative comunque applicabili al progetto;
l) l’acquisizione di
tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare
l’immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra
le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del
capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai
canoni della legalità.
Art. 48 (Modalità
delle verifiche e della validazione )
1. Le verifiche di cui
agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi
provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei
casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di
controllo di cui all’articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le
procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di
appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali
sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di
supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono
partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai
relativi subappalti e cottimi, con riferimento ai lavori per i quali abbiano
svolto le predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti
allo svolgimento dei servizi di cui al comma fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
Art. 49
(Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti)
1. La conferenza dei servizi si svolge dopo
l’acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti
del progetto. La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo
che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su
di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici.
2. Terminata la verifica di cui all’articolo 47 e svolta la conferenza di servizi,
ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto
secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3. In caso di opere o lavori sottoposti a
valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso secondo quanto
previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 8, della Legge.
TITOLO IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
Art. 50 (Ambito
di applicazione)
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall’articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano
ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della
Legge i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e
gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare,
del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, (seguivano
alcune parole non ammesse al “Visto” della Corte dei conti), secondo le procedure
e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. Gli importi degli interventi progettati
anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi, sono aggiornati secondo le
variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale.
3. Ai fini del
presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali: le
prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in
quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le
prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.
Art. 51 (Limiti
alla partecipazione alle gare)
1. E’ fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi di
cui all’articolo 50, in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi
professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione
nazionale la cui struttura è articolata su base locale l’ambito territoriale
previsto dall’articolo 18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole
articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della
Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1,
lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno
di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato
membro dell’Unione Europea di residenza.
Art. 52
(Esclusione dalle gare)
(Articolo non
ammesso al “Visto” della Corte dei conti)
Art. 53
(Requisiti delle società di ingegneria)
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi
disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a
disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla
definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e
controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni,
che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente
all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della
professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione
dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della
professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il
soggetto. Al direttore tecnico o ad
altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all’esercizio della
professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il
compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle
prestazioni oggetto dell’affidamento; l’approvazione e la firma degli elaborati
comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del
delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato
dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli
indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni
a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e
comunque si quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento
di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto
ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e
aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori
coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L’organigramma
riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui
all’articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e
le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di
servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto
economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro
successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La
verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della
società, ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi
si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione.
L’indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di
natura tecnica sono comunicate all’Autorità.
Art. 54
(Requisiti delle società professionali)
1. Le società professionali, predispongono e
aggiornano l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori
coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali
e tecniche e di controllo della qualità. L’organigramma riporta altresì,
l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società
professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo
53.
Art. 55
(Commissioni giudicatrici)
1. La commissione giudicatrice per
il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di
servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti
nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, di cui almeno uno dipendente
della stazione appaltante.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi
spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione
delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge.
1. I disciplinari di
affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse
precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli
obblighi contrattuali.
2. I termini di
adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento
in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità
dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Le penali da
applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa
connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione
del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa
tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo professionale, e
comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in
relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Quando la
disciplina contrattuale prevede l’esecuzione della prestazione articolata in più
parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le
penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Art. 57 (Modalità di espletamento)
1. Il concorso di idee è espletato con le
modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la
disciplina di cui all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei
premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e
all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l’importo è
fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
2. Possono partecipare al concorso, oltre i
soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge,
anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e
iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di
appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con
esclusione dei dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa
nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non
possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli
richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta
deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema, e non
può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. La valutazione delle proposte presentate al
concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai
sensi dell’articolo 55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di
gara.
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo
premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla
stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici,
può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un
appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa
procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso
dei relativi requisiti soggettivi.
1. Il bando per il
concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax
e di e-mail della stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione
appaltante;
d) eventuali modalità di rappresentazione delle
idee;
e) modalità di presentazione delle proposte,
comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle
proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore
del concorso;
i) data di pubblicazione.
Art. 59 (Modalità di espletamento)
1. L'espletamento del concorso di progettazione è
preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all’articolo 80, comma 2,
qualora l’importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è
preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000
DSP, e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è
fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può
essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con
pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari
ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti
esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di
un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso
di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della
concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la
redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e
gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al
vincitore, è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo
presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare
calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma
compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti
meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto
preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni
appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del
concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere
affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale
possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
6. In caso di intervento di particolare rilevanza
e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due
gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto
preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di
proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza
formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore
finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l’incarico
della progettazione definitiva ed
esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere
stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto
ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere
inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il
secondo grado.
7. Le
stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all’esperimento di un
concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un
progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un
progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.
Art. 60
(Contenuto del bando)
1. Il bando per i concorsi di progettazione,
oltre agli elementi elencati dall’articolo 58, contiene l’indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado
selezionati secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti,
previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini
della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di
licitazione privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte
progettuali;
g) del “peso” o del “punteggio” da attribuire,
con somma pari a cento e con gradazione rapportata all’importanza relativa di
ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del
progetto oggetto del concorso;
h) dell’indicazione del carattere vincolante o
meno della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione
all’intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici
fissati nel bando stesso;
l) delle informazioni circa le modalità di
presentazione dei progetti;
m) l’indicazione dei giorni e delle ore in cui gli
interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per
ritirare la documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa
le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato
disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della commissione di
menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare
interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie
con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall’intervento, le
relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il
documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, comma 5.
Art. 61
(Valutazione delle proposte progettuali)
1. La valutazione delle proposte progettuali
presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei
metodi contenuti nell’allegato C.
CAPO IV -
Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP.
Art. 62
(Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo)
1. I servizi di cui all’articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro
sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità
dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l’avvenuto
affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle
motivazioni della scelta effettuata.
2. I servizi di cui all’articolo 50 il cui corrispettivo complessivo
stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota
riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il
controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione
privata. Per i Ministeri la
disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e
il controvalore in Euro di 130.000 DSP.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione
è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali
previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe,
della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti
redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed
aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del
ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il
rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed
eventualmente richieste.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento
percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa
vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri
enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il
cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione
massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo
riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi
posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al
netto del ribasso percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i
termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e
dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal
presente regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta la
stazione appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi,
per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione
dell'offerta devono essere aumentati almeno della metà.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza,
non derivante da fatto della stazione appaltante, sono indicate nel bando di
gara le relative motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di
pubblicità di cui all’articolo 80, comma 3.
10. La
progettazione di un intervento, non può essere artificiosamente divisa in più
parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano
l’affidamento del servizio.
Art. 63 (Bando di
gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)
1. Il bando di gara per l'affidamento degli
incarichi contiene:
a) il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono, di
telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) l’indicazione dei servizi di cui all’articolo
50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa
quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
c) l’importo complessivo stimato dell’intervento
cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali
stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo
della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le
prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base
alle vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento
ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento
dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi
di valutazione dell'offerta;
h) il termine non inferiore a 37 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle
domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le
domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli
inviti a presentare offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista
dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9,
della Legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c),
per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all’articolo 50,
nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi
devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato
dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei
soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con l’applicazione dei
criteri di cui all’allegato D.
q) il nominativo del responsabile del
procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione,
resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il
professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni
previste dagli articoli 51 e 52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al
precedente comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di
essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi
appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle
prestazioni effettuate;
c) fornisce l’elenco dei professionisti che
svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche
professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione
dell’offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma
1, lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a
ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti
selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui
al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa
privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.
5. La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero
di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di
cui all’articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e
cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede
di formato A4;
b) il
contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione
tecnica di offerta di cui all’art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo
di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e
quaranta;
c) l’eventuale suddivisione degli elementi a) e
b) di cui all’articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di
invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della
lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di
essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al
possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 10, comma 1-quater della Legge, per quanto compatibili.
l. L'offerta è racchiusa in un plico che
contiene:
a) una busta contenente la documentazione
amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata
nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle
condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta tecnica
costituita:
1) dalla
documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre
progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali;
2) dalla
illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal
curriculum dei professionisti di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c)
predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a) alla percentuale per rimborso spesa;
b) alla percentuale per le prestazioni
progettuali speciali di cui all’articolo 63, comma 1, lettera d);
c) agli importi per le prestazioni accessorie di
cui all’art. 63, comma 1, lettera e);
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge
per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo
fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico.
2. Le
offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla documentazione
grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche
dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che
svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta
economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta
economica con riferimento al tempo
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal
bando di gara e possono variare:
- per l’elemento a): da 20 a 40;
- per l’elemento b): da 20 a 40;
- per l’elemento c): da 10 a 30;
- per l’elemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure
dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di
ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la Commissione
valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni
di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i
criteri e le formule di cui all'allegato E.
6. Le
stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della
congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi
al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara. L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del
ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta
l’esclusione dell’offerta.
CAPO V - Affidamento dei servizi
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
1. I servizi di cui all’articolo
50, sono affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito
dall’articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in Euro
di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato nel controvalore di 130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui al comma 1
si applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di
appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi
di gara.
3. In fase di
prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno richiesta
e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i principali
elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è fatto
divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
4. La stazione
appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari e
tecnici di cui all’articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti in
misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere
richiesti percentuali di possesso dei
requisiti minimi.
1. I requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono
definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui
all'articolo 50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a
base d'asta;
b) all’avvenuto espletamento negli
ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
c) all’avvenuto svolgimento negli
ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50, relativi ai lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore
compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per
lo svolgimento dell'incarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati
nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì
nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52.
1. I bandi di gara contengono le indicazioni
previste dall’articolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché
dell’articolo 66, commi 1 e 3, e sono
resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 2.
2. Sono invitati a presentare offerta, i soggetti
in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso
fra cinque e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei
requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la
stazione appaltante procede a nuova gara, modificando le relative condizioni.
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei
requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato,
la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per
una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all’allegato F)
e per i restanti tramite sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene
in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla
fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai
fini dell'attribuzione dei punteggi di cui allegato F).
6. La stazione appaltante nei successivi tre
giorni comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l’esito della
selezione ed il punteggio riportato.
Art. 68 (Lettera di
invito)
l. La lettera di invito a presentare offerta è
inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla
data di spedizione del bando. In caso
di procedura d’urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito non può
superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle
domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di
cui al comma 1, salva la possibilità di termini maggiori definiti dal
responsabile del procedimento in presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la
documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione
appaltante.
3. La lettera di
invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione, che siano strettamente
correlati al servizio da affidare.
1. Quando la stazione appaltante ricorre alla
procedura del pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui
all'articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all’articolo 66, commi 1 e 3, nonché
gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di
recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi.
1. La stazione appaltante verifica le
dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1-quater, della Legge per
quanto compatibili.
2. La stazione appaltante può procedere altresì
alla verifica prevista dall’articolo 64, comma 6.
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 71 (Disposizioni preliminari)
1. L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’acquisizione
da parte del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore dei
lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili
interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti
rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto
anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro
occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da presentare per l’affidamento
degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla
dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo
di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione
contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della
disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al “Visto della Corte dei conti)
della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione
del contratto, se il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice non
abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle
procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di
urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del
contratto.
1. Ai fini dei bandi di gara e della
qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o
più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere
specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i
lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per
consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le
lavorazioni che nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o lavoro
necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.
4. Si considerano strutture, impianti e opere
speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli
indicati all’articolo 73, comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici
decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse
storico, artistico ed archeologico;
b) l’installazione, la gestione e la manutenzione
ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione,
di cucina e di lavanderia;
c) l’installazione, la gestione e la manutenzione
di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto;
d) l’installazione, gestione e manutenzione di
impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
e) l’installazione, la gestione e la manutenzione
di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le
esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di
terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e
nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di
dilatazione, e gli apparecchi di
appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e
di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m) l’armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
1. Nei bandi di gara
per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella
sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che
identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per
l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una
lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della
qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria
prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti
l’intervento.
2. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo
dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o
specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle
categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i
relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili
o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti l’opera o il lavoro di
cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per
cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore
a 150.000 Euro.
Art. 74 (Criteri
di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite
direttamente)
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della
qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di
opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente
possono, fatto salvo quanto previsto
al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone
l’opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative
qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a
strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, indicate
nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese
qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate
qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7,
della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono
indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee
di tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di
opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la
manutenzione dell’opera generale stessa.
(Articolo non ammesso
al “Visto” della Corte dei conti)
Sezione seconda: Appalto di
lavori pubblici
Art. 76 (Procedure di scelta del
contraente)
1. L’appalto di lavori pubblici è affidato
mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa
privata sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del
procedimento.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora
il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la
stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante
pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica
comunque l’appalto all’esito della seconda procedura.
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo
richiedano le decisioni assunte riguardo all’aggiudicazione o alla mancata
aggiudicazione dell’appalto, o l’eventuale decisione di avviare nuova procedura
di affidamento. Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all’Ufficio
delle pubblicazioni delle Comunità Europee.
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o
offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici
giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata
ammissione o del rigetto della sua
offerta, e della scelta dell’offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell’impresa.
Art. 77
(Licitazione privata semplificata)
1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000
Euro i soggetti elencati all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge
compilano annualmente, sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre,
un elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata
semplificata. L’elenco è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante
sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul
bollettino della Regione dove ha sede il soggetto al quale è stata presentata
la domanda. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco
nell’ordine di presentazione.
2. L’invito a presentare offerte è inoltrato a
trenta concorrenti nel rispetto dell’ordine in cui sono inserite nell’elenco, e
sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per
l’affidamento dei lavori.
3. (Comma
non ammesso al “Visto” della Corte dei conti).
4. Le imprese inserite nell’elenco, possono
ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i
soggetti dell’elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per
l’affidamento dei lavori cui si riferisce l’invito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione
nazionale la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali le domande
e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6. L’elenco dei lavori che la stazione appaltante
intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo è reso
pubblico ai sensi dell’articolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni
anno.
Art. 78 (Trattativa privata preceduta da gara
informale)
1. La stazione appaltante,
quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da
invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative
dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1
sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria
di raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione,
con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
3. La stazione appaltante negozia il contratto
con l’impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’aggiudicazione di
appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata,
sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara
informale può essere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui
questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare può
essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.
Art. 79 (Termini
per le gare)
1. Nella licitazione privata
e nell’appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di
partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla
data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono
essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o
telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere
confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di
partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso
dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di
invito deve contenere:
a) l’indirizzo dell’ufficio cui possono essere
richiesti il capitolato d’oneri ed i documenti complementari, il termine per
presentare la richiesta, nonché l’importo e le modalità di pagamento della
somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte,
l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui
devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dell’appalto, se
non figurano nel bando di gara.
3. Le informazioni
complementari sui capitolati d’oneri, sempre che richieste in tempo utile,
devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno sei giorni prima
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
4. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di
ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla
data di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso
termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio
dell’invito scritto; per l’appalto-concorso tale termine non può essere
inferiore ad ottanta giorni.
5. Quando le offerte possono essere fatte
soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di
documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di ricezione delle offerte
devono essere adeguatamente aumentati.
6. I capitolati d’oneri ed i documenti
complementari, sempre che richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle
imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione
della richiesta.
7. Le informazioni complementari sui capitolati
d’oneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
8. Quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri
ed i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei
termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita
dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al
capitolato d’oneri, i termini di cui al comma 4 devono essere adeguatamente
aumentati.
9. Quando la comunicazione di
preinformazione di cui all’articolo 80, comma 1, è stata inviata almeno
cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data
di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a
ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione
privata ed a cinquanta giorni per l’appalto concorso.
10.Nella
licitazione privata o nell’appalto-concorso relativi a lavori di importo
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione
delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni
dalla data di pubblicazione del bando.
11.Nei
pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore
a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione
privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di
spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere
inferiore a ottanta giorni.
12.I
termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione
Europea.
1. Le caratteristiche essenziali degli
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante
comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i
bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell’Unione europea, per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella
regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di
spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle
comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di
spedizione.
3. Per i lavori di importo
pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio
delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per
estratto, con le modalità previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000
ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul
Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante
e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare
diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non
raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto
nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della
stazione appaltante.
6. E' facoltà della stazione appaltante ricorrere
ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e
di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse,
l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di
partecipazione alla gara, l’indirizzo dell’ufficio ove poter acquisire le
informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la
pubblicazione dei dati di cui all’articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f
ter) della Legge.
9. Ai fini del presente
articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa
diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per
quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini
di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura
significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i
periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che
abbiano il formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei
giornali quotidiani.
10.
Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del
responsabile del procedimento.
11.
Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti
aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.
12. L’osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione
annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti
di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno
precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati
al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite,
le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dell’impresa aggiudicataria.
Art. 81
(Procedure accelerate)
1. Nel caso di licitazione privata, se per
ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo
79, la stazione appaltante può stabilire i termini seguenti:
a) un termine di
ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti
di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;
b) un termine di
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.
2. Sempre che siano state richieste
in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono
essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione
alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più
rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto,
telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza
del termine indicato al comma 1, lettera a).
Art. 82
(Segretezza e sicurezza)
1. Le amministrazioni usuarie del bene
oggetto dell’intervento dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui
all'articolo 33 della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del
R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure
"eseguibili con speciali misure di sicurezza".
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da
imprese in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e
della abilitazione di sicurezza.
3. La realizzazione delle opere dichiarate
segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo
esperimento di gara informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le
disposizioni previste dall’articolo 78, commi 1, 2, e 3.
4. L’impresa invitata può richiedere di essere
autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un’associazione
temporanea, della quale deve indicare i componenti. L’amministrazione
aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni
è tenuta a pronunziarsi sull’istanza; la mancata risposta nel termine
equivale a diniego di autorizzazione.
5. Gli incaricati della
progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere di cui al
comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso
dell'abilitazione di sicurezza.
Art. 83 (Appalto
per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione di beni immobili)
1. Se il corrispettivo dell’appalto dei lavori è
costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell’appaltatore
delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l’importo minimo del
prezzo che l’offerente dovrà versare per l’acquisizione del bene, nonché il
prezzo massimo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presentano offerte aventi ad
oggetto alternativamente:
a) il prezzo per l’acquisizione del bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del
bene ed esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a
pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l’offerta fa
riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.
4. L’amministrazione aggiudicatrice dichiara la
gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto
l’acquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l’acquisizione del bene, la
proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente l’esecuzione di lavori ovvero
l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita
del bene e l’appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta
congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola
esecuzione dei lavori ovvero l’acquisizione del bene congiuntamente
all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto per l’esecuzione dei
lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia
più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario
l’aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta relativa
all’acquisizione del bene e a quella relativa all’esecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire, a
seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento
sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7. L’inserimento nel programma triennale dei beni
appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle amministrazioni
pubbliche e degli altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione
comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma
dell’articolo 828 del codice civile.
Sezione terza: Concessione di
costruzione e gestione di lavori pubblici.
Art. 84 (Procedura di scelta del
concessionario di lavori pubblici)
1. L'affidamento della concessione di lavori
pubblici avviene mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo
91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e
5, dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di
cui all'articolo 80.
1. Il bando di gara per l’affidamento della
concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara
dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il
costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano
economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:
a) l’eventuale prezzo
massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l’eventuale prezzo
minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il
trasferimento di diritti;
c) l’eventuale canone
da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale,
pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate
dall’articolo 2, comma 4, della Legge;
e) il tempo massimo
previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
f) la durata massima
della concessione;
g) il livello minimo
della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
h) il livello iniziale
massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia
del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali
ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
l) la facoltà o l’obbligo per il concessionario
di costituire la società di progetto prevista dall’articolo 37 quinquies della
Legge.
2. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire
nell’offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di
gara, indicando quali parti dell’opera o del lavoro è possibile variare e a
quali condizioni.
Art.
86 (Schema di contratto)
1. Lo schema di contratto di
concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da
parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di
approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;
b) l'indicazione
delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche
dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione
aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del
responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di
ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall’articolo
2, comma 4, della Legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i
termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i
poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le
inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della
concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione dell'eventuale
prezzo;
l) i criteri per la determinazione e
l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza
per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di acquisire
tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di
approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da
parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la
corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le
attività di progettazione, costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri
relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine
della concessione.
Art. 87
(Contenuti dell'offerta)
1. In
relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il
prezzo richiesto dal concorrente;
b) il
prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere
all’amministrazione aggiudicatrice;
c) il
canone da corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
d) il
tempo di esecuzione dei lavori;
e) la
durata della concessione;
f) il
livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle
qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
g) le
eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
2. All’offerta
è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento
e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto.
Sezione quarta:
Lavori in economia
Art. 88
(Tipologie di lavori eseguibili in economia)
1. I lavori eseguibili in economia sono
individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o
riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
b) manutenzione di
opere o di impianti di importo non
superiore a 50.000 Euro;
c) interventi non
programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non
possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di
gara;
e) lavori necessari
per la compilazione di progetti;
f) completamento
di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i
lavori.
2. I fondi necessari per la realizzazione di
lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con
mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto
finale.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato
dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile
formulare una previsione, ancorché sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti
distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia
prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono
stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari
precedenti.
Art. 89 - (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi)
1. Quando la gara di pubblico incanto o di
licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco
prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e
verificata la documentazione presentata, aggiudica l’appalto al concorrente che
ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e
3.
2. Nel
caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano
un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in
base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei
relativi concorrenti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al
responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della
stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai
sensi dell’articolo 21, comma 1 bis della Legge e valuta la congruità delle
offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta
pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e
aggiudica l’appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è
inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
dell’offerta.
3. A seguito dell’esclusione dell’offerta
giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica l’avvenuta esclusione e
le relative motivazioni all’Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a
darne informativa alla Commissione della Comunità Europea.
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione
automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal
caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del
procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di
dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi
dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o
comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa
offerta e aggiudica l’appalto al migliore offerente rimasto in gara.
1. Se la licitazione
privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera
d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la
esecuzione dell’opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista,
vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati
per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento
dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in
progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta
colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito,
i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri
documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e
sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura
espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e,
nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta
colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto,
rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce
al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al
prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso
sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari
offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in
ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da
lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico
incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui
gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per
ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto
integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti
esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità
relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli
fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente
ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame
degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad
integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le
voci e relative quantità che ritiene
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato
speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante
del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non
ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e
21, comma 1, della Legge. I termini per
la presentazione dell’offerta previsti dall’articolo 79, comma 5, sono
maggiorati della metà.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di
gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed
autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel
modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da
ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede
all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi
di quanto previsto all’articolo 89, commi 2 e 4.
7. La stazione appaltante,
dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto,
procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per
validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori
di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra
il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal
ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante
in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti,
eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere
sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che
nella fase di apertura delle buste
delle offerte economiche.
Art. 91 (Offerta
economicamente più vantaggiosa)
1. In caso di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i “pesi” o “punteggi” da assegnare
agli elementi di valutazione previsti dall’articolo 21, comma 2, della Legge
devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di
gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi
di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i “sub-pesi” o i
“sub-punteggi” in base ai quali è determinata la valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri
e le formule di cui all’allegato B. Successivamente, in seduta pubblica, la
Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data
lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta
economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui all’allegato B,
quello indicato nel bando.
4. La stazione appaltante può altresì procedere alla verifica prevista
all’articolo 64, comma 6.
1. Nelle commissioni giudicatrici di cui
all’articolo 21, comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti
pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che è nominato
direttamente dalle stazioni appaltanti.
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del
procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini
professionali, dalle facoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora
nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la
stazione appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione
nell’ambito dei soggetti inadempienti.
3. L'atto di nomina dei
membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per
l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola
per giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione
dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di
incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5, della Legge.
5. Il componente di commissione giudicatrice che
abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o
più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività
di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare
alle operazioni di gara.
TITOLO VI - SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93 (Riunione di Imprese)
1. Sono ammessi a presentare offerta per gli
appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano
conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto
concorso o di trattativa privata, l’impresa invitata individualmente ha la
facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale capogruppo di
imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 5-bis della Legge comporta l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea
devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento.
Art. 94 (Fallimento
dell’impresa mandataria o di un'impresa mandante)
1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria
ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione
appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa
che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purché abbia i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di
recedere dall’appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese
mandanti ovvero, qualora si tratti di un’impresa individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l’impresa
capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a
mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
Art. 95
(Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
1. L’impresa singola
può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per
l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla
categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.
I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente.
2. Per le associazioni
temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere
d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le
imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni
temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere
d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo
nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante
possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che
intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono
posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa
singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i
requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese
qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel
bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20
per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo
delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei
lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato
conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da
scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell’impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e
la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
6. Al mandatario
spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti
nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori,
fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può
far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
7. Ai fini del
presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali
e degli oneri sociali.
1. Le imprese riunite
dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile,
ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per
l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società
subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di
contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le
responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha
effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione
appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle
imprese.
4. Tutte le imprese
riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la
qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può
essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della
qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole
imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società
stessa.
Art. 97 (Consorzi
stabili di imprese)
1. I consorzi stabili
di imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della
Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò
costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli
stessi nei confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili
conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza
in capo alle singole consorziate dei
corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento
della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la
contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il documento
di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di
partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli altri
soggetti partecipanti.
4. Per i primi cinque
anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa
vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle
singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le
imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
5. In caso di
scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai
singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.
Art. 98
(Requisiti del concessionario)
1. I soggetti che
intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori
pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono
essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con
riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti
ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio
relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla
pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento
previsto per l’intervento;
b) capitale sociale
non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;
c) svolgimento negli
ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un
importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per
l’intervento;
d) svolgimento negli
ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento
dell’investimento previsto dall’intervento.
2. In
alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il
concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b)
nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il
triplo.
3. Se il
concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve
essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a),
b), c), e d).
4. Qualora il
candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di
soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b),
devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate
nella misura prevista dall’articolo 95.
Art. 99
(Requisiti del promotore)
1. Possono
presentare le proposte di cui all’articolo 37-bis della Legge, oltre ai
soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma1, lettera f), della Legge,
soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa,
tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o
di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni
hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di
natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare
proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono
essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e
professionalità stabiliti nel comma 1.
3. Al fine di ottenere
l’affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche
associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall’articolo
98.
TITOLO VII -
GARANZIE
Art. 100 (Cauzione provvisoria)
1. La cauzione
provvisoria prevista dall’articolo 30, comma 1, della Legge può essere
costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di
Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di
pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione può essere costituita,
sempre a scelta dell’offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero
mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice
richiesta.
2. La cauzione
provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore verso il
concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di
aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
Art. 101
(Cauzione definitiva)
1. La cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
2. La cauzione viene
prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più
all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. Le stazioni
appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi
della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere.
4. La stazione
appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.
1. L'erogazione
dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
2. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a
garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni
previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Art. 103 (Polizza
di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)
1. L'esecutore dei
lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è
stabilita nel bando di gara. La polizza
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori.
2. Il
massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è
pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
3. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.
4. Il contraente
trasmette alla stazione appaltante copia
della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori.
5. L’omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
1. Per i lavori di cui
all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono
obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in
favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera
realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
2. L'appaltatore e il
concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma
1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati
a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci
anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
3. La
liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di
cui ai commi 1 e 2.
Art. 105 (Polizza
assicurativa del progettista)
1. Le stazioni
appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la
polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la
responsabilità professionale del progettista esterno, per i rischi derivanti da
errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che
abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per
maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante
deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o
omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare
per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per
nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione,
nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle
stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di
cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri
progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di
nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per
la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del
ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione
Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza
decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del
certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della
dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione
del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi
professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non
correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in
acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto
soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle
garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve
in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L’assicuratore,
entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica
alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali
non può formulare alcuna offerta. Il
responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente
tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del
procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve
provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione.
7. Qualora
l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua
offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare
del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell’ambito
dell’elenco di cui all’articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma
stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della
stima, l’Amministrazione dà comunicazione all’ISVAP.
Art. 106 (Polizza
assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)
1. Qualora la progettazione
sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l’onere del
rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per
contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali.
L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di
costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il
maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d),
della Legge.
1. Le garanzie
bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.
2. (Comma non ammesso al “Visto” della Corte
dei conti).
3. Le garanzie
assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. Le fideiussioni
devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dell’industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art. 108
(Garanzie di concorrenti riuniti)
1. In caso di riunione
di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie
e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti
con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 2, della
Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo
13, comma 3, della Legge.
TITOLO VIII - IL CONTRATTO
Art. 109 (Stipulazione ed approvazione del contratto)
1. La stipulazione del
contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione
nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro
trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di
trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2. Per gli appalti di
competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del contratto deve
intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua
approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi
precedenti, l’impresa può, mediante
atto notificato alla stazione appaltante ((seguivano alcune parole
non ammesse al “Visto della Corte dei conti) di sciogliersi da
ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa al “Visto della Corte dei conti) di recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione
dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo.
4. (seguivano alcune parole non ammesse al “Visto della
Corte dei conti)
L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via
d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle
per opere provvisionali.
Art. 110
(Documenti facenti parte integrante del contratto)
1. Sono parte
integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato
generale;
b) il capitolato
speciale;
c) gli elaborati
grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi
unitari;
e) i piani di
sicurezza previsti dall’articolo 31 della Legge;
f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli
elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
1. Il capitolato
generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra l’altro, nel
rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento:
a) il termine entro il
quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto e i presupposti in presenza
dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;
b) i casi e i modi nei
quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i
criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni
superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
c) le responsabilità e
gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione;
d) i modi e i casi di
riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e) le modalità di
riscossione dei corrispettivi dell’appalto.
Art. 112 (Spese
di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e
registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione
delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal
dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico
dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 113
(Anticipazione)
1. Nei casi consentiti
dalla legge le stazioni appaltanti erogano all’appaltatore, entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del
procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista
dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al
pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice
civile.
2. L’anticipazione è
revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e
sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
1. Nel corso
dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati
risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo
dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a
misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di
pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento
sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e
l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal
capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna
rata.
3. Nel caso di
sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino
alla data di sospensione.
Art. 115
(Cessione del corrispettivo d’appalto)
1. Ai
sensi dell’articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati
nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di
appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di
impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata
all’amministrazione debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto
è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro
quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. L’amministrazione pubblica, al momento della
stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la
cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione.
5. In ogni caso, l’amministrazione ceduta può
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto.
1. Nel caso di
ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel
capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo
26, comma 1, della Legge.
2. I medesimi
interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo
rispetto ai termini previsti dall’articolo 28, comma 9, della Legge, con
decorrenza dalla scadenza dei termini stessi
3. Nel caso di
concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate
annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi
per ritardato pagamento.
4. L’importo degli
interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione
del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito
in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Art. 117 (Penali)
1. I capitolati
speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di
adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento
in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità
dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato
adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le
penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede
di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato
speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1
per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non
superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle
conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei
lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito
agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di
esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo
della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del
procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 119.
5. Qualora la
disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in
più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti
le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
1. Qualora nei
confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti
alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in
relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalità dell'intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del
contratto. Nel caso di risoluzione,
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
l. Quando il
direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano
grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la
buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del
responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.
3. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori
dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei
lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
5. Scaduto il termine
assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli
effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da
trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del
processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del
contratto.
Art. 120
(Inadempimento di contratti per cottimo)
1. Per i contratti
relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell’appaltatore la risoluzione è
dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione
del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto
alla stazione appaltante.
Art. 121
(Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)
1. Il responsabile del
procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato
di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera che devono essere presi in
consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto
risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente
in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i
lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista
dall’articolo 10, comma 1-ter, della Legge.
Art. 122 (Recesso
dal contratto e valutazione del decimo)
1. La stazione
appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo
dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L’esercizio del
diritto di recesso, è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo.
4. I materiali il cui
valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1sono
soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione
appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano
in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso
essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti
non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli
impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve
rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della
stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è
effettuato d'ufficio ed a sue spese.
TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - Direzione dei lavori
Art. 123 (Ufficio della direzione dei lavori)
1. Per il
coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni
appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori,
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla
dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. L'ufficio di
direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che
seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Art. 124
(Direttore dei lavori)
1. Il direttore dei
lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei
lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in
via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.
3. Il direttore dei
lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla
base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti
ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto
dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza
alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta
legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le
attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal
presente regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la
regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del
programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
1. Gli assistenti con
funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano
eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi
rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati
dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le
pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività
dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma
generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al
direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni
contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori
nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che
influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al
direttore dei lavori le adeguate azioni
correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento
delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove
di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) controllare, quando svolge anche le funzioni
di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza
da parte dei direttore di cantiere;
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Art. 126 (Ispettori di cantiere)
1. Gli assistenti con
funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel
Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una
sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono
presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra
gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento
delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle
prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del
fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i
materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di
collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei
subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei
lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle
prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili quando
siano stati incaricati dal direttore dei lavori.
Art. 127
(Sicurezza nei cantieri)
1. Le funzioni del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla
sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che
il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa
stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un
direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative
funzioni.
2. Le funzioni del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono:
a) l’assicurare,
tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni
contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
b) l’adeguare i
predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in
relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) l’organizzare tra i
datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) il proporre alla
stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di
sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in
caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate;
f) l’assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1-bis della Legge.
Sezione prima: Disposizioni preliminari
Art. 128 (Ordini di servizio)
1. L’ordine di
servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e
da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie,
sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che
lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non
costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore.
2. Il responsabile del
procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la
regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando
questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza
dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento
delle lavorazioni.
Sezione seconda: Consegna dei
lavori
Art. 129 (Giorno e termine per la
consegna)
1. Dopo l'approvazione
del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo
l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore
dei lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le
amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del
decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla
data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei
Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di
quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi
fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei
lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi
per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle
attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento
dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica
ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della
stazione appaltante.
4. In caso di consegna
in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o
somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi
di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il
tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si
riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei
segnali e capisaldi.
6. La consegna dei
lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore
ai sensi dell’articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il termine utile
per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel
giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza
del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna
avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore
può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza
di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza
dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.
9. La facoltà della
stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non
può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo
nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla
stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può
durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il
responsabile del procedimento ha l’obbligo di informare l’Autorità per la
Vigilanza sui lavori pubblici.
1. Il processo verbale
di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e
circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i
locali ed i mezzi d'opera concessi all’appaltatore per la esecuzione dei
lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in
numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del
materiale estratto;
c) la dichiarazione
che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in
ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da
non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per
l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera,
occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi
fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna
sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il processo verbale indica a
quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve
immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato
dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori
revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale
è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e
dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento
dei lavori.
5. Un esemplare del
verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia
copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
6. Il capitolato
speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con
successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei
lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea
indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore
comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti
gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna
parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei
lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora
permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo
133.
1. Il direttore dei
lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate
differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede
alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al
responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle
differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di
redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i
provvedimenti da adottare.
3. Qualora
l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità
dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare
riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui
all’articolo 165.
1. Nel caso di
subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il
direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi
gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e
di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per
indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora
l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle
operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli
accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati assieme all’appaltatore subentrante. Qualora
l’appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede
con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7.
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
Art. 133 (Sospensione e ripresa
dei lavori)
1. Qualora circostanze
speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le
ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna.
2. Fuori dei casi
previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di
pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e
con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3. Il direttore dei
lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante,
compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato
l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. Nel verbale di
sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la
cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.
5. Nel corso della
sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di
tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la
consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando,
ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano
d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già
eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di
ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena
venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed
inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti.
Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine
contrattuale.
7. Ove successivamente
alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza
di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni
dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora
l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 165.
9. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del
procedimento dà avviso all’Autorità.
Art. 134
(Variazioni ed addizioni al progetto approvato)
1. Nessuna variazione
o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore, se
non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla
stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati
all'articolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto
di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e
comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei
lavori.
3. Qualora per uno dei
casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione
variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori,
sentiti il responsabile del procedimento ed
il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante.
4. L'appaltatore ha
l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione
appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato, purché non mutino
sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di
variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il
caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono
valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma
dell'articolo 136.
7. L'accertamento
delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 25,
comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d’opera è
demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita
relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel
caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile
del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione
di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva
circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della
consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la
variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie
previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica
Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce
alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera
b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad
oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di
variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate
dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha
approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa
rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli
altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del
procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10.Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento
della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3,
secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore
al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura
si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante
utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti
in sede di gara.
11.I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili,
nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione
appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì
responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire
variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a
beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e
ambientali.
Art. 135
(Diminuzione dei lavori)
1. La stazione appaltante,
durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del
contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal
capitolato generale.
1. Quando sia
necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli
previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si
valutano:
a) desumendoli dal
prezziario di cui all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a
quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia
impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi.
2. Le nuove analisi
vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta nuovi
prezzi.
3. I nuovi prezzi sono
determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed
approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese
rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di
essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi
prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui
all'articolo 26, comma 4, della Legge.
5. Se l'appaltatore
non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante
può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove
l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
1. Il direttore dei
lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra
loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione
del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro
di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni
riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando
questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è
comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore
dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza
di osservazioni nel termine, le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L’appaltatore, il
suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è
inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni
dell'appaltatore.
4. Contestazioni e
relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Art. 138
(Sinistri alle persone e danni alle proprietà)
1. Qualora nella
esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà,
il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio
al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed
adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose.
Art. 139 (Danni)
1. Nel caso di danni
causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori
nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni
da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la
denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale,
all'accertamento:
a) dello stato delle
cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei
danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale
negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o
meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale
omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
1. Nell’ipotesi di
appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma
dell’articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di
servizio, dispone che l’appaltatore dia immediato inizio alla redazione del
progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato
speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Il responsabile del
procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l’appaltatore
provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica
rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza
che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.
3. Il progetto
esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità
delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma
4.
4. Nel caso in cui si
verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a), b), c)
della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto
definitivo, le variazioni da apportarsi
al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con
le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di
formazione di nuovi prezzi, ricavati
ai sensi dell’articolo 136. La stazione appaltante procede all’accertamento
delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni
nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato
speciale allegato al progetto definitivo.
5. Il progetto
esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del
progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla
data di approvazione decorrono i
termini previsti dall’articolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il
pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in favore
dell’appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di
ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste
nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di
risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto
esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il
contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del
progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 122, all’appaltatore è
riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di
accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
Sezione quarta:
subappalto
Art. 141
(Subappalto)
1. La percentuale di lavori della categoria
prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento
dell’importo della categoria.
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in
opera di strutture e di impianti e
opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l).
3. L’appaltatore che intende avvalersi del
subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza
con allegata la documentazione prevista dall’articolo 18 commi 3 e 9 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto
dall’articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento
della predetta istanza.
4. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non
costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma
3, numero 5 e al comma 6 dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
5. Ai fini del presente articolo, le attività
ovunque espletate ai sensi dell’articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo
1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce
l’appalto.
Art. 142 (Modo di esecuzione dei lavori)
1. I lavori in
economia si possono eseguire:
a) in amministrazione
diretta;
b) per cottimi.
2. Per tutti i lavori
in economia, la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento.
Art. 143 (Lavori
in amministrazione diretta)
1. Quando si procede
in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed
esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i
lavori individuati all'articolo 88.
2. Il responsabile del
procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari
per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore
a 50.000 Euro.
Art. 144
(Cottimo)
1. Il cottimo è una
procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari
tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell’articolo
88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.
2. Nel cottimo
l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai
sensi dell’articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può
procedere ad affidamento diretto.
3. L'atto di cottimo
deve indicare:
a) l'elenco dei lavori
e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari
per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di
esecuzione;
d) il termine di
ultimazione dei lavori;
e) le modalità di
pagamento;
f) le penalità in
caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il
contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai
sensi dell’articolo 120.
4. Gli affidamenti
tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione
all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei
nominativi degli affidatari.
1. Nel
caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito delle somme a
disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma
l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di
esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte
nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento
per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in
precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o
utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
Art. 146 (Lavori
d'urgenza)
1. Nei casi in cui
l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere
d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari
per rimuoverlo.
2. Il verbale è
compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo
incaricato. Il verbale è trasmesso con
una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e
l’autorizzazione dei lavori.
Art. 147
(Provvedimenti in casi di somma urgenza)
1. In circostanze di
somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile
del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità.
2. L'esecuzione dei
lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più
imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi
incaricato.
3. Il prezzo delle
prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto
di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma
5.
4. Il responsabile del
procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di
esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette,
unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede
alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o
un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del
competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle
spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
Art. 148 (Perizia suppletiva per maggiori
spese)
1. Ove durante
l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente,
il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere
l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso,
comunque, la spesa complessiva può
superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
TITOLO X - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149 (Accordo bonario)
1. Qualora
nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve
il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’articolo 31-bis della
Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile
del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria
relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del
procedimento, valutata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine
dei novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve acquisisce la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un’eventuale
accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi
sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento,
assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita
comunicazione al responsabile del procedimento e all’appaltatore. Nello stesso
termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri
ritenuti necessari.
4. Qualora
l’appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione
appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le
parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione
determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
5. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli
atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell’accordo.
7. La
procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte
dall’appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente
esaminate, raggiungono nuovamente l’importo fissato dalla Legge.
1. Nel
caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le
eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l’appaltatore siano
decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la
Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 32 della Legge.
L’arbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna delle
parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda,
nomina l’arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare
esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è
diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il
Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo 810, comma 2, del codice di
procedura civile.
3. Ad iniziativa della
parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla
Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del
terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell’ambito dell’albo camerale sulla base di criteri
oggettivi e predeterminati.
4. Le parti possono
determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono
situate le sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è
alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è
accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della
Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
5. Contestualmente
alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la
misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo
arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio,
il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di
cui all’articolo 32, secondo comma, della Legge.
6. Il corrispettivo a
saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle
parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al
suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione del lodo.
Art. 151 (Camera
Arbitrale per i lavori pubblici)
1. La Camera Arbitrale
per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dell’albo degli arbitri,
redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al
funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall’articolo 150.
(seguiva
un periodo non ammesso al “Visto della Corte dei conti).
2. Sono organi della
Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio
Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella
materia, al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto; al
suo interno l’Autorità sceglie il Presidente. L’incarico ha durata quinquennale
ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti
delle risorse attribuite all’Autorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri
sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma
8.
4. Per l’espletamento
delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una struttura di segreteria
con personale fornito dall’Autorità.
5. Possono essere
ammessi all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti appartenenti
alle seguenti categorie:
a) magistrati
amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della
Camera Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi
ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti
agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature
superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di
cassazione;
c) tecnici in possesso
del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all’esercizio
della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;
d) professori
universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare
competenza nella materia dei lavori pubblici.
6. La Camera Arbitrale
cura altresì la tenuta dell’elenco dei periti al fine della nomina dei
consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all’elenco i soggetti in
possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonché
dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.
7. I soggetti di cui
al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6 del presente articolo, in
possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal Consiglio
Arbitrale, sono rispettivamente
inseriti nell’albo degli arbitri e nell’elenco dei periti su domanda corredata
da curriculum e da adeguata documentazione.
8. L’appartenenza
all’albo degli arbitri e all’elenco dei consulenti ha durata triennale, e può
essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del biennio;
durante il periodo di appartenenza all’albo gli arbitri non possono svolgere
l’incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso
periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei
giudizi arbitrali da essi decisi.
9. In aggiunta ai casi
di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere
nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso,
ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le
controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o
parere sulle controversie stesse.
10.Il compenso per lo svolgimento dell’incarico arbitrale da parte di
tutti i componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo
parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e
della complessità delle questioni (seguivano
alcune parole non ammesse al “Visto
della Corte dei conti).
11.Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la
decisione delle controversie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati ai sensi dell’articolo 4, comma 10-quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione economica all’unità previsionale di base della
Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese (seguivano alcune parole
non ammesse al “Visto della Corte dei conti) e del compenso agli
arbitri.
12.La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti
dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all’Autorità e
all’Osservatorio.
CAPO I - Scopo e forma della contabilità
Art. 152 (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)
1. Il fondo posto a
disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico
allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia
previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
b) rilievi,
accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio
per materiali, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), punto 11;
c) allacciamenti ai
pubblici servizi;
d) maggiori lavori
imprevisti;
e) incremento del
prezzo chiuso ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della Legge;
f) acquisizione o
espropriazione di aree o immobili;
g) spese tecniche di
progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità,
liquidazione e assistenza ai collaudi;
h) spese per attività
di consulenza o di supporto;
i) spese per
commissioni giudicatrici;
l) spese per le
verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 124, comma 4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore
aggiunto;
o) spese per
pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle
somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle
stazioni appaltanti.
Art. 153 (Lavori
in economia contemplati nel contratto)
1. I lavori in
economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura,
ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo
delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
Art. 154 (Lavori
di manutenzione)
1. Qualora, nel caso
di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l’importo dei lavori da
eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione
al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il
responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un
totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque
non superiore a 200.000 Euro.
2. Sono contratti
aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un
determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma
resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
Art. 155
(Accertamento e registrazione dei lavori)
1. Il costo dei lavori
comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di
assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le
contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli
diversi di spesa.
2. Gli atti contabili
redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di
legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti
producenti spesa.
3. L'accertamento e la
registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al
loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda
scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello
stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità
dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare
prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il
pagamento degli acconti;
b) di controllare lo
sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per
la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza
ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei
lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi
informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e
contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
1. I documenti
amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni
in appalto sono:
a) il giornale dei
lavori;
b) i libretti di
misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste
settimanali;
d) il registro di
contabilità;
e) il sommario del
registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento
dei lavori;
g) i certificati per
il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e
la relativa relazione.
2. I libretti delle
misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il
conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
3. I libretti delle
misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o dal tecnico
dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle
misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei
casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
4. I certificati di
pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del
procedimento.
Art. 157 (Giornale dei lavori)
l. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei
lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui
progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura
tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento
tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre
sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori
che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute
istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni
sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le
istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore
dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i
processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le
contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente
disposte, le modifiche od aggiunte
ai prezzi.
4. Il direttore dei
lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica
l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le
osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo
con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
1. Il libretto delle
misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle
provviste, ed in particolare:
a) il genere di
lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
b) la parte di
lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate
delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni
che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i
piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie
esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie
parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2. Qualora
le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla
applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i
punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli
elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i
metodi della geometria.
3. Nel caso di
utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei
libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita
l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione
dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel
brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Art. 159
(Annotazione dei lavori a corpo)
1. I lavori a corpo
sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di
ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è
stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa
alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è
stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale
eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita
viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le
progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni, che sono eseguite
sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori,
il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo
metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo
peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
1. La tenuta dei
libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire
la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere,
peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto
la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i
lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura
che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati
dall’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure.
2. L'appaltatore è
invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di
procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l’appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni,
quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata.
Tali disegni, devono essere firmati dall’appaltatore o dal tecnico
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati
come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il
numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono
tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere
d'arte di speciale importanza.
Art. 161 (Lavori
e somministrazioni su fatture)
1. Le lavorazioni e le
somministrazioni, che per la loro natura si giustificano mediante fattura, sono
sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per
accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo
stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono
pagate all’appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state
interamente soddisfatte e quietanzate.
Art. 162 (Note
settimanali delle somministrazioni)
1. Le giornate di
operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate
dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio,
per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le
liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con
operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla
sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono
essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando
queste abbiano una certa importanza.
1. Le annotazioni
delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle
misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente
numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore.
2. L'iscrizione delle
partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su
proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il
registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le
iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è
tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale
da lui designato.
3. I lavori di edifici
e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale
registro separato.
Art. 164
(Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)
1. Le partite di
lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore
sono annotate nel libretto delle misure o nell’apposito documento, a seconda
delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte
nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della
pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente
ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le
domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e
giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni
del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva
annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore
si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5.
Art. 165
(Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)
1. Il registro di
contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui
gli viene presentato.
2. Nel caso in cui
l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha
firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo
e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.
4. Il direttore dei
lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le
proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, incorre in
responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’amministrazione dovesse
essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui
l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi
legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.
Art. 166 (Titoli
speciali di spesa)
1. Per le giornate di
operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è
riportato sul registro.
2. Le fatture ed i
titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione
di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo
distinto.
3. La trascrizione
delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.
Art. 167
(Sommario del registro)
1. Ciascuna partita è
riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo
di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori
a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato
speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto
all'importo contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica,
in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione
eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della
rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di
contabilità.
1. Quando, in
relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve
effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige,
nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato
d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale
è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’articolo 136.
2. Lo stato di
avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche
utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a
corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167.
3. Quando ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti delle misure siano
stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che
ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere
redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed
a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento
mediante opportuna annotazione.
Art. 169
(Certificato per pagamento di rate)
1. Quando per
l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il
pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia,
nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal
capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello
stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla
stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato
di pagamento.
2. Ogni certificato di
pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di
contabilità.
Art. 170
(Contabilizzazione separate di lavori)
1. Nel caso di appalto
comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno
capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori
ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire
una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento
devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza
di uno stesso contratto.
1. I lavori annuali
estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori
di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come
appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
Art. 172
(Certificato di ultimazione dei lavori)
1. In esito a formale
comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il
direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con
l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante
l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni
previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di
ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e
non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 173 (Conto
finale dei lavori)
1. Il direttore dei
lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato
speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei
lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
2. Il direttore dei
lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la
relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di
consegna dei lavori;
b) gli atti di
consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'impresa;
c) le eventuali
perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione;
d) gli eventuali nuovi
prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli
estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di
servizio impartiti;
f) la
sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle
eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di
sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la
indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali
sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile
cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali
di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di
proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
m) gli atti contabili
(libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di
contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della
esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono
agevolare il collaudo.
Art. 174 (Reclami
dell'appaltatore sul conto finale)
1. Esaminati i
documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a
prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non
superiore a trenta giorni.
2. L'appaltatore,
all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento
dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli
atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui
all’articolo 149, eventualmente aggiornandone l’importo.
3. Se
l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
1. Firmato
dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all’articolo 174,
il responsabile del procedimento redige una propria relazione finale riservata
con i seguenti documenti:
a) contratto di
appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi
decreti di approvazione;
b) registro di
contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di
consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del
direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma 2;
e) domande
dell'appaltatore.
2. Nella relazione
finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato
sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali non sia
intervenuto l’accordo bonario di cui all’articolo 149.
Art. 176 (Annotazione dei lavori ad economia)
1. L'annotazione dei
lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo
stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel
libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
b) se in
amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e
provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o
sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
2. L’annotazione
avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun
cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando
le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
a) le partite dei
fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i
pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la
indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per
assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del
fondo assegnato per i lavori.
1. In base alle
risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori,
i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai
cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
Art. 178
(Pagamenti)
1. Sulla base delle
risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il
responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di
saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è
effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne
rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero
notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver
assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le
vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una
lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta,
indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
Art. 179
(Giustificazione di minute spese)
1. Per
le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata,
accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
Art. 180
(Rendiconto mensile delle spese)
1. I rendiconti
mensili devono essere corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a
cottimo, per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste
debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di
contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti
sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del
procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
1. Il rendiconto
finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo
di tutti i rendiconti mensili. A questo
rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei
lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e
quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato
ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o
rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.
2. Per i lavori
eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati
attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei
lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in
consegna.
Art. 182
(Riassunto di rendiconti parziali)
1. Se un lavoro
eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del
procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle
varie sezioni.
Art. 183 (Numerazione delle pagine di giornali, libretti e
registri e relativa bollatura)
1. I documenti
amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 codice
civile.
2. Il giornale, i
libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle
somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal
responsabile del procedimento.
3. Nel caso di
utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 158.
4. Il registro di
contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi
dell’articolo 2215 codice civile.
1. Le annotazioni
delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori
e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso
dell'operazione di accertamento.
Art. 185
(Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)
1. La misurazione e
classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in
contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali
prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti
a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od
alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha
eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
3. La firma
dell’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della
classificazione e delle misure prese.
1. Ciascun soggetto
incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni,
sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza
delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
2. Il direttore dei
lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni
degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3. Il responsabile del
procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che
riassumono la contabilità.
TITOLO XII -
COLLAUDO DEI LAVORI
Art. 187 (Oggetto
del collaudo)
1. Il
collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono
stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite,
in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo
scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo
per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei
componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore
siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende
altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore,
sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via
amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei
termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
3. E’ obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata
affidata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c), della Legge;
b) quando si tratti di opere e lavori di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera i);
c) nel caso di intervento affidato in
concessione;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti
alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti
significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di
collaudo finale;
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti
disposizioni.
1. Le
stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera,
attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla
loro complessità ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo
svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e,
limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia,
scienze agrarie e forestali, l’abilitazione all’esercizio della professione
nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici,
l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno
delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a
fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di
soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal
responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti
esterni scelti ai sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono
attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o
direzione dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di
vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l’apporto di più professionalità
diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il
collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione
non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all’organico
della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa
altresì il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al
soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di
collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti
specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come
sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza delle norme
sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si
intende per attività di controllo e vigilanza quella di cui all’articolo 16,
comma 6 e all’articolo 30, comma 6 della Legge.
8. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di
collaudo a soggetti esterni all’organico delle stazioni appaltanti sono
istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province
autonome elenchi dei collaudatori.
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum
e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza
professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I
dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche
se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la
tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le
disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono
pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica.
10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni
corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di
lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli
incarichi di collaudo conferiti.
11. Le stazioni appaltanti individuano,
nell'ambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare,
che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da
collaudare e che abbiano conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di
importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti
strutture;
b) a almeno 5 anni per il collaudo di lavori di
importo inferiore ad 1.000.000 di Euro.
12. Il
soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione
appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se
non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del
precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d’opera il divieto è stabilito
in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura
organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola
articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di
collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del
presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti
entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dell’elenco,
le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di
collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle
condizioni previste dal comma 12.
Art. 189 (Avviso ai creditori)
1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori
il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune
nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei
comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito
per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite
occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro
crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio
degli annunzi legali della Provincia.
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del
procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i
crediti da lui riconosciuti, e quindi rimette al collaudatore i documenti
ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di
credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 190 (Ulteriori documenti da fornirsi
al collaudatore)
1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla
documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione
allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:
a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati,
nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le
relative approvazioni intervenute;
b) l’originale di tutti i documenti contabili o
giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori
documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile
del procedimento trasmette all'organo di collaudo:
a) la copia conforme del progetto, del capitolato
speciale d‘appalto nonché delle eventuali varianti approvate;
b) copia del programma contrattualmente adottato
ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di
esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei
lavori;
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di
sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali
verbali di sospensione e ripresa lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e
tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo.
f) verbali di prova sui materiali, nonché le
relative certificazioni di qualità.
3. All’organo di collaudo devono altresì essere comunicate
tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.
4. Ferma la responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire la
documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede
a duplicarle e a custodirne copia
conforme.
1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il
giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso
all'appaltatore, al direttore dei lavori , al personale incaricato della
sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali
incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle
visite di collaudo.
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di
Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche
contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l’appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle
visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni
estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico
dell’appaltatore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non
intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno
luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel
processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di
collaudo.
Art. 192
(Estensione delle verificazioni di collaudo)
1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei
mesi dall'ultimazione dei lavori (seguivano
alcune parole non ammesse al “Visto
della Corte dei conti).
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata
attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica
necessari. Qualora tra le prestazioni dell’appaltatore rientri l’acquisizione
di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini
dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il
tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri
eventualmente derivanti per l’amministrazione da ogni ritardo nel loro
svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo
nell’approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve
fissare in ogni caso le visite di collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed
in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la
cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto
al programma;
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e
delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione
all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di
collaudo. Nel caso di ritardi
attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna
un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni,
trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca
dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i
danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso
d’opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni
particolari determinatesi nel corso dell’appalto.
Art. 193 (Oneri dell'appaltatore nelle
operazioni di collaudo)
1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a
disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto
occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a
siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
1. Della visita di collaudo è redatto processo
verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dell’opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali
successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti
suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di
sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con
l'indicazione delle eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e
le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e
di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti
dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il
numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di
esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente
individuati a verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con
la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo
della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al
responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle
visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini
contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari,
senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e
dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e
dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile
del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E’ inoltre firmato
da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi
verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato, nel capitolato
speciale, un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello
stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il
suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo
la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel
verbale di visita.
Art. 195 (Relazioni)
1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta
i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di
progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le
proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni
contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori In tale relazione l'organo di collaudo
espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del
procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa
collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia
collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto
finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata, il collaudatore espone il
proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali
non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di
qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di
conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere
l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.
Art. 196 (Discordanza fra la contabilità
e l'esecuzione)
1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le
verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto
finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le
operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le
sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le
proposte dell'organo di collaudo, alla stazione appaltante.
Art. 197 (Difetti e mancanze
nell'esecuzione)
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo
all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente
inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di
collaudo e procede a termini dell’articolo 202.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in
breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da
eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non
è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori,
confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia
completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma
restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla
relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità
dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale,
l'organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che,
in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell'appaltatore.
1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di
collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del
certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento,
proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del
procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo.
con proprio parere, alla stazione appaltante.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta
dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il
personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate
o lasciate eseguire.
Art. 199
(Certificato di collaudo)
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli
precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro,
emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al
lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche
effettuate;
c) il certificato di collaudo.
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro
indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto
finale;
b) determina la somma da porsi a carico
dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori
spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da
rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il
termine convenuto per il compimento dei lavori;
c) dichiara, salve le
rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido
dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali
condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le
modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal
termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due
anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le
difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta
liquidazione del saldo.
1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od
utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro
realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia
stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a
condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il
collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura
del responsabile del procedimento, il
certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a
rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti
idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal
capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di
consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di
collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate
nonché ad effettuare le necessarie
constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o
lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi
della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto
un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del
procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni
cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo
sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle
eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
Art. 201 (Obblighi per determinati
risultati)
1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore
abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione
dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente
stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi
iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento
dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del
responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie
da prestare nelle more dell'accertamento.
1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non
collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il
responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo
verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui
all'articolo 195.
1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione
all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto
della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo
prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze
previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni
fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie
considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Art. 204 (Ulteriori provvedimenti
amministrativi)
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del
mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del
procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del
procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni
dell'appaltatore al certificato di collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento
tutti i documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni
dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione
all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari
all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta
giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande
dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni
della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.
Art. 205 (Svincolo della cauzione)
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte
dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice
civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di
saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.
1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni
sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i
componenti della commissione.
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di
collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la
circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha
diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
Art. 207 (Collaudo dei lavori di
particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica)
1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di
grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli rispettivamente
di importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui all’articolo 2, comma
1, lettera i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della
certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza
sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.
Art. 208 (Certificato di regolare
esecuzione)
1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal
direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso non oltre tre
mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo
195.
1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la
stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Art. 210 (Compenso spettante ai
collaudatori)
1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il
collaudo, sono determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico
della stazione appaltante, per l’effettuazione del collaudo e della revisione
degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli
ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica
altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell’articolo 17 della Legge.
3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo
stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato
dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle
iscritte a titolo risarcitorio.
4. Nel
caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per
ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra
tutti i componenti della commissione.
5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso
determinato come sopra è aumentato del 20 per cento.
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa
professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo
componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i
collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per
cento.
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei
collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo
intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.
TITOLO XIII - DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
1. Ai fini del presente regolamento, per beni
culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente
legislazione in materia di beni culturali e ambientali. Agli stessi si
applicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro.
Art. 212 (Scavo
archeologico, restauro e manutenzione)
1. Le tipologie delle
opere e dei lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti
sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e
manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione
di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico,
artistico ed archeologico.
2. Lo scavo
archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica
delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con
metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e
immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del
paleoambiente.
3. Il restauro
consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate
alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali
e alla conservazione della loro consistenza materiale.
4. La manutenzione
consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche periodicamente ripetibili
volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la
funzionalità del manufatto garantendone la conservazione.
Art. 213 (Attività di progettazione per i beni culturali)
1. L’attività di
progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e dall’articolo 16,
comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di successive definizioni
tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.
2. Per quanto concerne
i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e di
beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione si articola in
progetto preliminare e progetto definitivo.
3. Per quanto concerne
i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di
interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di
importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola in progetto
preliminare e progetto esecutivo.
4. I
progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo
II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità dei
beni sui cui si interviene.
Art. 214
(Progetto preliminare)
1. Il progetto
preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro
delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di
intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. Il progetto
preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche volte
ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di
fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei
metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la
stima del costo dell'intervento medesimo.
3. Il quadro delle
conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione
delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del
manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
4. Le indagini
riguardano:
a) l'analisi storico -
critica;
b) i materiali
costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei
manufatti;
d) la diagnostica sul
campo e sul territorio;
e) l'individuazione
del comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei dissesti;
f) l’individuazione
degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di
conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto
preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che
sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di
restauro e dei relativi costi di intervento.
1. Il progetto definitivo studia il bene con
riferimento all’intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito;
approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento
interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra
progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo
stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad
individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare
riguardo ai possibili conflitti tra l’esigenza di tutela e i fattori di
degrado.
Art. 216
(Progetto esecutivo)
1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui
beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di
intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le
modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare
in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per
stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto
definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a
completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
Art. 217
(Progettazione dello scavo archeologico)
1. Il progetto
preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere
di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la valutazione
delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal
fine il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica
illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di
indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. La relazione
programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo
sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione.
3. Il quadro delle
conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente.
4. Le indagini
riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle
indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un progetto
definitivo.
6. Il progetto
definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse
categorie di intervento e indica la durata di esse.
7. Le fasi di cui al
comma 6 comprendono:
a) rilievi ed
indagini;
b) scavo;
c) restauro dei
reperti mobili ed immobili;
d) schedatura dei
reperti e delle azioni;
e) immagazzinamento
dei reperti e dei campioni;
f) studio e
pubblicazione;
g) forme di fruizione
anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del testo;
h) manutenzione
programmata.
8. Il progetto
definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei
lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a
ditte in possesso di requisiti specifici.
9. In caso di scoperte
di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza così raccolti
confluiscono nel progetto preliminare.
Art. 218
(Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza)
1. La progettazione
dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto
preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di
approfondimento prevedono l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il
corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza
nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse
storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le
limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche,
analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre
richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di
manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessaire per garantire la
continuità del servizio.
1. Il progettista in
collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli elaborati progettuali
esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati delle operazioni
compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti.
2. Il progettista
propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti progettuali, di cui al
comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli organi competenti.
1. I lavori di manutenzione,
in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza,
possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di
progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche sulla base di una
perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del
bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici redatti in
opportuna scala;
b) il capitolato
speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) l’elenco dei prezzi
unitari delle varie lavorazioni.
Art. 221
(Consuntivo scientifico)
1. Al termine del
lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una relazione finale tecnico
- scientifica, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e
quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la
documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e
dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i
problemi aperti per i futuri interventi.
2. La relazione è
conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla
soprintendenza competente.
Art. 222 (Sistemi
di realizzazione dei lavori e scelta del contraente)
1. I lavori di cui al
presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione
di costruzione e gestione e sono affidati mediante pubblico incanto,
licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in
economia.
Art. 223
(Procedure di scelta del contraente)
1. I lavori del
presente titolo possono essere affidati mediante licitazione privata
semplificata di cui all’articolo 23, comma 1-bis, della Legge sino all’importo
di 750.000 Euro.
2. L’affidamento dei
lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso è consentito solo
per lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro,
di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali,
sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.
3. Sono eseguibili in
economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all’articolo 88, lavori di
restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e
archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da
effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione
appaltante.
Art. 224
(Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate)
1. Per gli interventi
sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle superfici decorate di
beni architettonici, nelle ipotesi di cui all’articolo 27, comma 2 della Legge,
l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli
assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza
almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma
11-sexies, della Legge.
2. Per il collaudo
finale dei beni di cui al comma 1 nell’ipotesi di affidamento esterno di cui
all’articolo 28, comma 4, della Legge, l’organo di collaudo comprende un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 8, comma 11-sexies, della Legge.
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA
ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO
1987, n. 49
Art. 225 (Programmazione)
1. La programmazione
dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo sviluppo è articolata
secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n.
49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi
beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le
indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.
Art. 226
(Progettazione)
1. I progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa approvazione da
parte dei competenti organi del Paese destinatario dell'intervento, alla cui
normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono
conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in
relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla
disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere redatto
immediatamente il progetto esecutivo.
2. La stima e
l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato
sul cui territorio è ubicato l'intervento.
3. Quando le
componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello
del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali
dette componenti sono disponibili.
Art. 227 (Misure
organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera)
1. Per i singoli
interventi è nominato un responsabile del procedimento che assicura costantemente
e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato, la presenza sul
territorio del Paese beneficiario e che:
a) controlla i livelli
prestazionali di qualità e di prezzo;
b) segnala
all’amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella
realizzazione dell'intervento;
c) assume i
provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell’amministrazione;
d) ratifica i
provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e
promuove l'adozione della relativa variante di progetto;
e) propone il
riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all’articolo 230;
f) autorizza il
subappalto con i criteri di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.
55, in quanto applicabili;
g) esercita,
compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal
presente regolamento per il responsabile del procedimento.
2. Può essere nominato
un solo responsabile del procedimento per più interventi da eseguirsi in aree
limitrofe.
3. I lavori di modesta entità e complessità, o
realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di
sviluppo beneficiari nei settori dell’acqua, dell’edilizia residenziale e dello
sviluppo agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento armato
fino ad un valore di 750.000 Euro possono essere realizzati tramite
Organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento di
cooperazione avvalendosi del personale e materiali locali.
Art. 228
(Direzione dei lavori)
1. Il direttore dei
lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul
posto l’andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le
disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore
dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo
e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di
progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e
dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia
da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la
ratifica del proprio operato.
Art. 229
(Collaudo)
1. Il collaudo dei
lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità
previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere
concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
1. Per lavori da
eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.
49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta
aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei
prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio,
incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul
valore del contratto, ma non superiore all’andamento dei prezzi in Italia.
Oltre tali limite l’impresa può chiedere la risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità sopravvenuta e null’altro pretendere in caso di
prosecuzione delle opere.
2. L’incremento si
applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero
previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso
non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini
contenuti nel programma di lavoro.
4. L'incidenza della
dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli
organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato di
attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale
della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è
rimessa al responsabile del procedimento.
5. Quando le
componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i costi del Paese di provenienza, il
prezzo chiuso viene definito con le modalità previste dall'articolo 26, comma
4, della Legge.
6. Tutti i termini
procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme sono aumentati di
due volte in caso di lavori eseguiti all’estero, con nullità di eventuali
pattuizioni contrarie.
TITOLO XV - DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.
231 (Abrogazione di norme)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge, a far data
dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F;
b) il r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e successive
modifiche;
c) il d.m. 29 maggio 1895 Regolamento per la
compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del
Ministero dei lavori pubblici e successive modificazioni;
d) il d.l. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive
modifiche;
e) il r.d. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive
modifiche;
f) il r.d. 28 agosto 1924, n. 1396 e successive
modifiche;
g) la legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive
modifiche;
h) la legge 23 febbraio 1952, n. 133 e successive
modificazioni;
i) il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
l) il d.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e
successive modificazioni;
m) la legge 21 giugno 1964, n. 463 e successive
modifiche;
n) la legge 10 agosto 1964, n. 664 e successive
modifiche;
o) la legge 17 febbraio 1968, n. 93 e successive
modifiche;
p) la legge 3 luglio 1970, n. 504 e successive
modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2
febbraio 1973 n. 14 e successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 22, 27 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
(seguiva l’indicazione di un
articolo non ammesso al “Visto della Corte dei conti), 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
t) la legge 8 ottobre 1984, n. 687 e successive
modificazioni;
u) all’articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo
1990, n. 55 le parole “o le categorie prevalenti”
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l’organizzazione
ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione
anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del
regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il
contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento
delle procedure di gara per l’aggiudicazione di lavori e servizi si applicano
ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o
esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.
LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A
COPPIE
La determinazione
dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie
offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra),
ove con le lettere A, B, C, D, E, F, …….N sono rappresentate le offerte,
elemento per elemento, di ogni concorrente.
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili
combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano
ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra
un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che
varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4
(preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso
di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.
In ciascuna casella viene collocata la
lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado
di preferenza. ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere
dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle
coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma
massima le somme provvisorie prima calcolate.
|
B |
C |
D |
E |
F |
……. |
N |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
E |
|
|
|
|
|
|
|
|
……. |
|
|
|
|
|
|
|
|
N –1 |
|
preferenza
massima = 6
preferenza
grande = 5
preferenza
media = 4
preferenza
piccola = 3
preferenza
minima = 2
parità = 1
ALLEGATO B
Il calcolo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore
o con il metodo electre, secondo le
linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica
quali, il metodo analityc hierarchy
process (AHP), il metodo evamix,
il metodo technique for order preference
by similarity to ideal solution (TOPSIS) da indicarsi nel bando di gara o
nella lettera di invito.
L’offerta economicamente più
vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = Sn [ Wi
* V(a) i ]
dove:
C(a) =
indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)
i = coefficiente della
prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Sn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i
sono determinati:
a) per quanto
riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il valore tecnico ed estetico delle opere
progettate, le modalità di gestione attraverso:
- la media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, calcolati
dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo, a
loro scelta, le linee guida di cui all’allegato A, oppure il criterio fondato sul
calcolo dell’autovettore principale della
matrice dei suddetti confronti a coppie;
ovvero
- la media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
ovvero
- un metodo di determinazione
dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,
adottato autonomamente dalla commissione prima dell’apertura dei plichi.
b) per quanto
riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della
concessione, il livello delle tariffe,
attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito
ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e
coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.
Metodo electre
L’offerta economicamente più
vantaggiosa è determinata con la seguente procedura.
a) si
indicano con:
aki = il
valore della prestazione dell’offerta i
con riferimento all’elemento di valutazione k;
akj = il
valore della prestazione dell’offerta j
con riferimento all’elemento di valutazione k;
sk = il
massimo scarto dell’intera gamma di valori con riferimento all’elemento di
valutazione k;
pk = il
peso attribuito all’elemento di valutazione k;
n = il numero degli elementi di valutazione k;
r = il numero delle offerte da valutare;
S nk=1 = sommatoria
per k da 1 ad n
b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri
valori offerti attraverso le seguenti formule:
fkij = aki – akj
per aki > akj nonché i
¹ j
gkij = aki – akj per
aki > akj nonché
i ¹ j
c) si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di
discordanza attraverso le seguenti formule:
cij =S nk=1 (fkij / sk)
* pk (indice di concordanza ) con i ¹ j
dij =S nk=1 (gkij / sk)
* pk (indice di discordanza ) con i ¹ j
(qualora
dij = 0
l’offerta i domina l’offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione
va effettuata con esclusione dell’offerta j).
d) si
calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli
indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte
con una delle due seguenti formule:
qij = cij / dij (indicatore unico di
dominanza ) con i ¹ j
q*ij = 1 + (qij / qij max)* 99 (indicatore unico di dominanza proiettato
su di una gamma di valori da 1 a 100) con i ¹ j
e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla
base di una delle due seguenti formule:
Pij = S rk=1 qij
Pij = S rk=1 q*ij
ALLEGATO C
La valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso
di progettazione è eseguita:
1. individuando, per ogni proposta e per ogni
elemento di valutazione previsto nel bando di gara, un indice convenzionale del
valore dell’elemento in esame; l’individuazione è effettuata:
a) per gli elementi di valutazione di natura
qualitativa (quali le caratteristiche architettoniche, funzionali,
tecnologiche, innovative), determinando per ognuno di essi un coefficente,
variabili tra zero ed uno, attraverso:
- la media dei coefficienti calcolati dai
singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo, a loro
scelta, le linee guida di cui
all’allegato A, oppure il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice dei
suddetti confronti a coppie;
ovvero
- la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari;
ovvero
- un metodo di determinazione dei
coefficienti adottato autonomamente dalla commissione prima dell’apertura dei
plichi.
b) per gli elementi di valutazione di natura
quantitativa (quale il costo) mediante la seguente formula:
dove:
Ri è
il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore
dell’elemento in esame stabilito nel bando di gara;
Rmax è il ribasso percentuale massimo
formulato dai concorrenti;
2. determinando sulla base dei
suddetti coefficienti una graduatoria delle proposte; la graduatoria è
compilata impiegando il metodo aggregativo-compensatore di cui
all'allegato B), o un altro metodo di valutazione indicato nel bando di gara.
Le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali
spedire la lettera di invito a presentare l’offerta sulla base di una
graduatoria compilata assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite
la seguente formula:
P = ai*25+bi*25+ci*25+di*25
dove:
ai |
= |
Ii / Imax |
bi |
= |
1-(Si / Smax) |
ci |
= |
Ni / Nmax |
di |
= |
Yi / Ymed per Yi
di valore minore o uguale al valore di Ymed |
di |
= |
1-[(Yi - Ymed)
/(Ymax - Ymed)] per Yi di valore maggiore al valore Ymed |
Ii |
= |
Media aritmetica degli importi dei
lavori elencati dal soggetto iesimo; |
Imax |
= |
Massimo valore delle medie Ii; |
Si |
= |
Scarto fra Ii e
l’importo presunto dei lavori da progettare; lo scarto negativo è assunto
pari a zero; |
Smax |
= |
Massimo valore degli scarti Si; |
Ni |
= |
Numero dei lavori elencati dal soggetto iesimo; |
Nmax |
= |
Massimo valore dei numeri Ni |
Yi |
= |
Scarto fra l’importo massimo e l’importo minimo dei lavori elencati dal
soggetto iesimo; |
Ymed |
= |
Media aritmetica del valore
degli scarti Yi |
Il punteggio è incrementato del cinque per
cento qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che, alla data
di pubblicazione del bando di cui all’articolo 63, comma 1, abbia ottenuto
l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni.
Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento
qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità
aziendale.
ALLEGATO E
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene
applicando la seguente formula:
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al
concorrente iesimo;
Ai, Bi, Ci e
Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1,
espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione
minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione
massima offerta.
Pa, Pb, Pc
e
Pd sono i
fattori ponderali di cui all’articolo 64, comma 3, indicati nel bando di gara.
Ai fini della
determinazione dei coefficienti Ai
e Bi relativi rispettivamente agli elementi
a) e b) dell’articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice applica il
metodo del confronto a coppie seguendo,
a sua scelta, le linee guida di cui
all’allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice dei
suddetti confronti a coppie. Qualora il bando preveda la suddivisione degli
elementi di cui al comma 3, lettere a) e b) dell’articolo 64 in sub-elementi e
sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali
sub-elementi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per
l’elemento di partenza.
Ai fini della
determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi
rispettivamente agli elementi c) e d) dell’articolo 64, comma 2, la commissione
giudicatrice impiega le seguenti formule:
Di = Ti / Tmedio
dove:
Ri |
=
il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;
|
Rmax |
= il
ribasso percentuale massimo offerto; |
Ti |
= la riduzione percentuale del tempo
formulata dal concorrente iesimo; |
Tmedio
|
= la media delle riduzioni percentuali del
tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il
coefficiente è assunto pari ad uno. |
ALLEGATO F
La stazione appaltante
seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare
l’offerta sulla base di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato
un punteggio determinato in relazione
ai seguenti elementi:
- fatturato di cui all’articolo
66, comma 1, lettera a), posseduto dal candidato;
-
numero di servizi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b), svolti dal
candidato;
-
numero di servizi di cui all’articolo 66, comma 1, lettera c), svolti dal
candidato;
-
numero medio annuo del personale tecnico di cui all’articolo 66, comma 1,
lettera c) dipendente del candidato.
Il punteggio di ogni candidato è ottenuto
sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei
suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai
valori minimi stabiliti nel bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o
superiori a quattro volte quelli minimi.
Il punteggio è
incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un
professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo
65, comma 5, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non
più di cinque anni.
Il punteggio è
ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del
candidato possieda il certificato di qualità aziendale.
Nel caso di
candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita tramite
sorteggio pubblico.
ALLEGATO G
|
||||||
SCHEDA REFERENZE
PROFESSIONALI(1) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Committente |
|
|
|
|
|
|
Opera |
|
|
|
|
|
|
Periodo di esecuzione del servizio |
|
|
|
|
|
|
Importo globale dell'investimento in lire(2) |
|
|
|
|
||
Società o studio che ha svolto la/le prestazioni |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Professionisti
responsabili (nome e cognome) |
Ruolo nella società
o nello studio |
Ordine
professionale |
N° di
iscrizione all'Albo |
Anno di
iscrizione all'Albo |
Il
professionista fa ancora parte
della società o dello studio(3) |
Prestazioni svolte(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTOCERTIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI: |
|
|
|
|||
Nome e
cognome |
Firma |
Ruolo |
Data |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE: |
|
|
|
|
|
|
1) Questo allegato deve essere compilato per ogni prestazione
svolta. Per servizi si intendono le prestazioni professionali svolte. |
||||||
Esso ha validità
per ogni professionista indicato, indipendentemente dalla posizione del
medesimo in altra organizzazione o in altro ruolo |
||||||
al momento della
valutazione. |
|
|
|
|
|
|
2) L'importo globale dell'investimento può essere
approssimativo. |
|
|
|
|||
3) Indicare con un si o con un no se il professionista fa parte
dello studio o della società alla data del bando di gara. |
|
|||||
E' inteso che la
specifica referenza vale soltanto se il professionista è ancora inserito
nell'organizzazione al momento della valutazione. |
||||||
4) Le prestazioni svolte verranno indicate con le sigle della
matrice dei servizi totali o parziali riportate nella tabella
"classificazione dei |
||||||
servizi" -
Allegato D |
|
|
|
|
|
ALLEGATO H
ALLEGATO H |
||||||||||||
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI |
||||||||||||
(da compilare per ogni singola opera) |
||||||||||||
SERVIZI GENERALI |
||||||||||||
Categorie |
Prestazione parziale(1) |
|||||||||||
Gruppi(2) |
Tipo lavori (specializzazioni) |
Fattibilità |
Progetto preliminare |
Progetto definitivo |
Progetto esecutivo |
Disegni di officina |
Direzione lavori |
Confronto tempi costi |
Project management |
Coordinamento progettuale |
TOTALI(3) |
|
1° |
1 |
Pianificazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ingegneria
ambientale per interventi territoriali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2° |
3 |
Edilizia
semplice(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Edilizia commerciale
e residenziale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Edifici
produttivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Edifici
sportivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Scuole |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Ospedali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Musei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Edifici
pubblici monumentali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Recupero di
edifici vincolati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Complessi
tecnologici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3° |
13 |
Impianti
tecnici a rete |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13a |
Infrastrutture
per approvvigionamento, trasporto e depurazione acque |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4° |
14 |
Ponti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Impianti
idraulici e di bonifica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Opere portuali
e di navigazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Strade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Ferrovie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Gallerie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Dighe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5° |
21 |
Macchinari di
produzione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Impianti
meccanici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Impianti
elettrici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6° |
24 |
Strutture
generiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Strutture
complesse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Restauro
strutturale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7° |
27 |
Impatto
ambientale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8° |
28 |
Acustica
tecnica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9° |
29 |
Sicurezza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10° |
30 |
Altro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Sigle da
riportare nell'allegato "C" Prestazioni svolte |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
||
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA |
||||||||||||
Categorie |
Prestazione parziale(1) |
|||||||||||
Gruppi(2) |
Tipo lavori (specializzazioni) |
Rilievi topografici |
Misurazioni e monitoraggi |
Indagini idro-geologiche |
Indagini geotecniche |
Consulenza idrogeologica |
Consulenza geotecnica |
Analisi di laboratorio |
|
|
TOTALI(3) |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigle da riportare nell'allegato
"C" Prestazioni svolte |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
|
||
Note: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Nelle
singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione
parziale effettuata per l'opera considerata. |
||||||||||||
2) Le
categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in
blocchi (denominati "Gruppi di categorie") da linee di maggior
spessore. |
||||||||||||
3) Devono essere
inseriti gli importi complessivi, espressi in milioni di lire, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda
delle referenze personali. |
||||||||||||
4) Vanno
inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre
categorie o che sono inferiori a 15.000 mc non presentando nel contempo
caratteristiche speciali. |
||||||||||||
5) Le
categorie in bianco verranno definite successivamente. |
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO I
MODELLI DI BANDI
DI GARA E DI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI
PREINFORMAZIONE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex e
telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a)
Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei
lavori e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti
in riferimento all'opera.
c) Se disponibile, stima della forcella del
costo dei lavori previsti.
3. a) Data
provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli
appalti.
b) Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori
c) Se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei
lavori.
4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei
prezzi e/o riferimento alle
disposizioni in materia.
5. Altre
informazioni.
6. Data di
spedizione dell'avviso.
7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nei campo di
applicazione dell'accordo.
ALLEGATO L
PROCEDURE APERTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e
telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura
di aggiudicazione prescelta.
b) Forma dei contratto oggetto dei bando di gara.
3. a) Luogo
di esecuzione
b)
Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali
dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se nota, una
stima dei calendario entro i quali tale opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza
dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per
l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando
quest’ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5. a) Nome
e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'oneri
e i documenti complementari.
b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma
necessaria per ottenere tali documenti
6. a) Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte
7. a) Eventualmente,
persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
b) Data, ora e luogo di tale apertura
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimento
alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario
dell'appalto.
1l. Condizioni minime di carattere economico e
tecnico che l'imprenditore deve soddisfare.
12 Periodo di tempo
durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
13.Criteri che verranno
utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi del prezzo più
basso sono menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
14.Eventuale divieto di
varianti.
15.
Altre informazioni.
16.
16. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17.Data di spedizione del
bando di gara.
18.Data
di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee.
19. Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo.
ALLEGATO M
PROCEDURE
RISTRETTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice
2. a) Procedura
di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla
procedura accelerata
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo
di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche
generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se
nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti,
ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per
uno, per più o per l'insieme dei lotti.
d) indicazioni relative alla finalità dell'opera
o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamente dei lavori
o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei
lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data
limite di ricevimento delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a
presentare offerte.
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9. Modalità essenziali di finanziamento e di
pagamento c/o riferimenti alle disposizioni in materia.
10. Indicazioni riguardanti la situazione
propria di imprenditori, nonché le condizioni minime di carattere economico e
tecnico che quest’ultimo deve soddisfare.
11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione
dell’appalto qualora non figurino nell'invito a presentare offerte.
12. Eventuale divieto di varianti.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di
preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee o menzione
della sua mancata pubblicazione.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16.
Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee.
17. Eventuale indicazione del fatto che
l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
ALLEGATO
N
PROCEDURE NEGOZIATE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri
di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura
di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla
procedura accelerata
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo
di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e
caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori
lavori e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono
essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti,
ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per
uno, per più o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera
o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori
o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei
lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data
limite di ricevimento delle domande di partecipazione
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
8. Modalità essenziali di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
9. Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell'imprenditore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
delle capacità minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve
possedere.
10. Eventuale divieto di varianti.
11. Eventualmente, nome e indirizzo dei
fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.
12. Data o date delle precedenti pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di
preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da
parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
17. Data o date delle precedenti pubblicazioni
dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
18. Eventuale indicazione del fatto che
l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo.
ALLEGATO
O
APPALTI
AGGIUDICATI
1.
Nome e indirizzo
dell'amministrazione aggiudicatrice
2.
Procedura di aggiudicazione
prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un
bando di gara, motivazione dei ricorso a tale procedura (articolo 7, paragrafo
4).
3.
Data di aggiudicazione
dell'appalto.
4.
Criteri di aggiudicazione
dell'appalto.
5.
Numero di offerte ricevute.
6.
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario
o degli aggiudicatari.
7.
Natura ed estensione dei
lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera costruita.
8.
Prezzo o gamma di prezzi
(minimo/massimo) pagati.
9.
Valore dell'offerta (o delle
offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima
prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10.
10.Eventualmente, valore e
parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi.
11.
Altre informazioni.
12.
Data di pubblicazione del
bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
13.
Data di spedizione del
presente avviso.
14. Data di ricezione dell'avviso da parte dell’Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità
Europee.
Torna a Contabilità e Sicurezza lavori