Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari,
ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E AD INTERIM MINISTRO DELLUNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
VISTI gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la legge 12 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, larticolo
4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire: a)
i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche
degli studenti ai fini dellaccesso ai servizi e al godimento degli
interventi non destinati alla generalità degli studenti; b) le
tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni
debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari; c)
gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306,
"Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari"
ed, in particolare, l'articolo 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre
1991, n. 390, articolo 4, lindividuazione dei criteri per la graduazione
dellimporto dei contributi universitari e della relativa valutazione
della condizione economica, nonché la disciplina degli esoneri
totali e parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306,
"Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari"
ed, in particolare, l'articolo 6, comma 2, gli esoneri totali e parziali
dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari
per gli studenti delle università e degli istituti non statali
beneficiari di borse di studio e di prestiti donore, sono determinati
ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
dicembre 2000 recante "Fondo di intervento integrativo per la concessione
dei prestiti donore e delle borse di studio", che, allarticolo
3, demanda per il triennio 2001-2003 la definizione dei criteri per il
riparto del Fondo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto dallarticolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, al
fine di garantire una coerenza tra i principi di uniformità di
trattamento e la distribuzione tra le regioni e le province autonome delle
risorse finanziarie statali;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 10, che consente
lemanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione
della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 6;
VISTO il decreto del Ministro delluniversità e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante
norme concernenti lautonomia didattica degli atenei";
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che introduce la "Riforma
delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale di danza,
dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati";
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed il decreto ministeriale 30 aprile
1999, n. 224, che introducono la riforma dei corsi di dottorato di ricerca;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed il relativo regolamento
di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, ed, in particolare, larticolo 46 che disciplina laccesso
degli studenti stranieri alle università;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni
ed integrazioni, che definisce i criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
e le relative disposizioni attuative;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata ed
integrata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, che disciplina lassistenza,
lintegrazione sociali ed i diritti delle persone handicappate;
VISTA la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 Gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del Programma dazione
comunitario in materia di istruzione "Socrate";
VISTE le conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza del 7-9 dicembre
2000, in cui è stato accolto il Piano dazione per la mobilità,
adottato dal Consiglio del 9 novembre 2000;
VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso
nell'adunanza del 17 e 18 gennaio 2001;
VISTO il parere della Conferenza dei rettori delle università
italiane espresso nell'assemblea del 25 gennaio 2001;
VISTO il parere del Consiglio nazionale per lalta formazione artistica
e musicale espresso nell'adunanza dell8 febbraio 2001;
VISTO il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nelladunanza del 25 gennaio 2001;
VISTO il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso il 22 marzo 2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 aprile 2001;
DECRETA
ARTICOLO 1
(Definizioni ed entrata in vigore)
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero delluniversità
e della ricerca scientifica e tecnologica;
per università, le università e gli istituti universitari
statali e le università non statali legalmente riconosciute;
per istituzioni per lalta formazione artistica e musicale, le istituzioni
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
per credito, il credito formativo universitario inteso quale misura del
volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto
ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per lacquisizione
di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste
dagli ordinamenti didattici dei corsi;
per corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di laurea specialistica
ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, ai sensi dellarticolo 6, comma 3, del decreto
del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere
dallanno accademico 2001/02, hanno vigenza triennale e, comunque,
continuano ad avere efficacia sino allemanazione del successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di "Uniformità
di trattamento sul diritto agli studi universitari".
ARTICOLO 2
(I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli
studenti)
1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli
studenti, le prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni
del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore,
i servizi abitativi e i contributi per la mobilità internazionale
degli studenti italiani, concessi dalle regioni e dalle province autonome
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonché i contributi
per la mobilità internazionale degli studenti italiani, ai sensi
dellarticolo 10, comma 4, e le borse di studio, ai sensi dellarticolo
12, erogati dalle università agli studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi.
2. Nel caso in cui le università introducano apposite modalità
organizzative delle attività formative per studenti non impegnati
a tempo pieno, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
articolo 11, comma 7, lettera h), le regioni, le province autonome e le
università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono
prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati
alla generalità degli studenti, definendone autonomamente le specifiche
modalità ed i relativi requisiti di ammissione.
3. Le regioni, le province autonome e le università, ove realizzino
altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli
studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare
autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione
economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie.
4. Le università determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti
relativi al merito ed alla condizione economica per lammissione
degli studenti al concorso per le attività a tempo parziale, che
non sono considerate prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle
indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Tra
gli studenti che presentano tali requisiti, le università concedono
i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli
studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni
e dalle province autonome nellanno accademico precedente.
5. La concessione delle borse di studio finalizzate allincentivazione
e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, che non sono considerate
prestazioni sociali agevolate, è disciplinata ai sensi della legge
2 dicembre 1991, n. 390, articolo 17, con modalità autonomamente
determinate dalle università.
ARTICOLO 3
(I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici)
1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, sono attribuiti
per concorso, secondo le modalità previste dallarticolo 4,
agli studenti che si iscrivano, entro il termine previsto dai bandi nelle
specifiche università, ai corsi di laurea, di laurea specialistica,
di specializzazione, ad eccezione di quelli dellarea medica di cui
al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca
attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo
4, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso
dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito, definiti
agli articoli 5 e 6.
2. I servizi e gli interventi di cui allarticolo 2, comma 1, sono
destinati anche agli iscritti ai corsi di studio di laurea e di laurea
specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai
sensi dellarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per
gli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e degli altri
istituti militari di istruzione superiore.
3. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi
di cui allarticolo 2, comma 1, sono attribuiti anche agli studenti
iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima dellattuazione
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di
ciascuno dei livelli di corsi di cui ai comma 1 e 2 con le seguenti modalità:
per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri,
a partire dallanno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi
abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici,
anche per un ulteriore semestre;
per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per
un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici
più un semestre, a partire dallanno di prima iscrizione;
limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome
possono estendere i benefici anche per un ulteriore semestre;
per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo
di cinque semestri a partire dallanno di prima iscrizione; limitatamente
ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere
i benefici anche per un ulteriore semestre;
per gli iscritti ai corsi di cui al comma 3, per un numero di anni pari
alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima
iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province
autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore anno;
per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione,
per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti
didattici a partire dallanno di prima iscrizione.
5. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea
specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici
beneficia di unintegrazione della borsa pari alla metà di
quella ottenuta nellultimo anno di corso.
6. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei
requisiti previsti per lammissione al corso per il quale sono richiesti,
indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo
precedente.
ARTICOLO 4
(Le procedure di selezione dei beneficiari)
1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea,
i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi
alla condizione economica di cui allarticolo 5, anche se richiesti
di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, articolo 6, comma 1. I requisiti di merito per laccesso
ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste
dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6.
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea
specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli studenti
che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui allarticolo
5, ammessi ai corsi ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del decreto
del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I requisiti di merito per laccesso
ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste
dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6.
3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica,
i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi
alla condizione economica di cui allarticolo 5, ammessi ai corsi
secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici,
ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delluniversità
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che
abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti
di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post
secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo
6.
4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di
dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino
i requisiti relativi alla condizione economica di cui allarticolo
5, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti didattici.
5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i
corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo unico, idonei
ai benefici nellanno accademico precedente, il diritto viene mantenuto
esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dallarticolo
6 e dellammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva
università di appartenenza, senza unulteriore autocertificazione
delle condizioni economiche. Per gli iscritti agli anni successivi al
primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici
nellanno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente
sulla base dei criteri di merito definiti dallarticolo 6 e dellammissione
a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza,
senza unulteriore autocertificazione delle condizioni economiche,
ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso
per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti
relativi alla condizione economica. Gli altri studenti, iscritti agli
anni successivi al primo, sono ammessi ai benefici previa verifica dei
requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli
articoli 5 e 6.
6. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli studenti
iscritti a corsi attivati prima dellapplicazione delle disposizioni
del decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica n. 509 del 1999, e di conseguenza anche agli idonei al conseguimento
dei benefici nellanno accademico 2000/01.
7. Qualora una regione o una provincia autonoma preveda, sulla base delle
risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici di cui
allarticolo 2, comma 1, a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento,
può procedere alla definizione di graduatorie per la loro concessione
sulla base delle seguenti modalità:
per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, attraverso
l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione
per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della
situazione economica equivalente di cui allarticolo 5;
per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi,
attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, senza unulteriore
verifica delle condizioni economiche, sulla base dei criteri definiti
dallarticolo 6, sulla base di metodologie che, tenendo conto del
numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere
confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti; nellimpossibilità
di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici
per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare
unequilibrata distribuzione dei benefici. In caso di parità
di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento
alla condizione economica.
8. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi
di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla
base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza
dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:
studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede
del corso di studio frequentato;
studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento
quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni,
le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva
competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel
comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione
a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto
pubblico;
studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso
frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei
pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o
altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi.
Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda
alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato
studente pendolare.
9. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le università
curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti
agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione
delle notizie anche attraverso specifici siti web. I bandi per lattribuzione
dei benefici di cui allarticolo 2, comma 1, devono essere pubblicati
almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza.
10. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle
informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché
allalloggio di cui al comma 8, lettera c), sono presentate dagli
studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli organismi regionali di gestione e le università, per gli interventi
di rispettiva competenza, controllano la veridicità delle autocertificazioni
prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica.
A tal fine gli organismi regionali di gestione e le università
possono usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano
annualmente almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi
e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.
Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nellanno
di riferimento abbiano presentato la autocertificazione della condizione
economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio
sulla base dei criteri di merito, ai sensi dei commi 5 e 6. Nellespletamento
di tali controlli gli organismi regionali di gestione e le università
possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza
e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione
di errori materiali o di modesta entità.
11. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo
4, comma 6, e successive modificazioni ed integrazioni, le università,
le regioni, le province autonome e gli organismi regionali per il diritto
allo studio procedono al controllo della veridicità della situazione
familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati
dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo
del Ministero delle finanze. Il Ministero, il Ministero delle finanze
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
definiscono, entro tre mesi dallemanazione del presente decreto,
uno schema di convenzione tipo, che prevede i termini e le modalità
tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli enti
interessati, nonché per laccesso allAnagrafe dei rapporti
di conto e di deposito, istituita ai sensi del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
269.
12. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi
devono essere stabiliti, anche differenziando i tempi per gli iscritti
al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi, in modo da consentire
che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno
quindici giorni prima dellinizio dei corsi per i servizi abitativi
ed entro linizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione
di graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli
studenti.
13. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque
entro e non oltre il 31 dicembre, è erogata agli studenti beneficiari
la prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro,
e dei prestiti d'onore. In considerazione dellintroduzione delleuro,
per lanno 2002 tale data è posticipata al 31 gennaio. Per
gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea
e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della borsa è
erogata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
14. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito
il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo
degli alloggi effettivamente a disposizione degli organismi regionali
di gestione, anche avvalendosi di convenzioni con strutture private a
carattere provvisorio sino alla fruibilità di tali alloggi.
15. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti,
i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni
degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione
dei benefici.
16. A decorrere dallanno accademico 2001/02, il Ministero predispone,
presso il proprio sito web, unapplicazione informatica che, in correlazione
alle procedure per le preiscrizioni, consenta agli studenti di verificare
la propria condizione di idoneità, relativamente alla condizione
economica per laccesso ai benefici, stabilendo specifiche connessioni
con i siti web, ove disponibili, delle regioni, delle province autonome
e degli organismi regionali di gestione. Sul medesimo sito web il Ministero
rende note le percentuali di copertura delle domande di borsa di studio
degli studenti idonei per lanno accademico precedente al conseguimento
della borsa di studio per ciascuna sede.
17. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri
fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività
connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle
università per le attività a tempo parziale degli studenti
di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Qualora tale graduatoria
sia esaurita o non disponibile gli organismi regionali attingono alle
graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi,
attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.
18. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le università
concordano le modalità per la reciproca informazione in ordine
ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza,
nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione
dei benefici di cui al presente decreto e la concessione degli esoneri
dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. In particolare,
le università comunicano tempestivamente alle regioni ed alle province
autonome i dati necessari alla valutazione del merito di cui allarticolo
6.
ARTICOLO 5
(I criteri per la determinazione delle condizioni economiche)
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base
dellIndicatore della situazione economica equivalente, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, dello stesso
decreto, sono previste come modalità integrative di selezione lIndicatore
della situazione economica allestero, di cui al successivo comma
7, e lIndicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui
al successivo comma 8.
2. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2, il nucleo familiare
dello studente è definito secondo le modalità previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221,
articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3,
comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere
adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente lonere
di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i
benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano
entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna allunità abitativa della famiglia di
origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di
proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati,
da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo
familiare di una persona.
4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3,
comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare
del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è
formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e
dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza
anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico
ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi
i requisiti di cui al comma precedente.
5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente
richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che
percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui
i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però
di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente
i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.
6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3,
comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere
adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente lonere
di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli
e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono
alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di
cui al presente articolo nella misura del 50 per cento.
7. LIndicatore della situazione economica equivalente allestero
è calcolato come la somma dei redditi percepiti allestero
e del venti per cento dei patrimoni posseduti allestero, che non
siano già stati inclusi nel calcolo dellIndicatore della
situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità
e sulla base del tasso di cambio medio delleuro nellanno di
riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni
ed integrazioni.
8. LIndicatore della situazione patrimoniale equivalente è
calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo
anche conto dei patrimoni posseduti allestero. Tali patrimoni sono
considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo
con le seguenti integrazioni:
i patrimoni immobiliari localizzati allestero, detenuti al 31 dicembre
dellanno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati
solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale
di 500 euro al metro quadrato;
i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio
delleuro nellanno di riferimento, definito con decreto del
Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per laccesso ai benefici di cui allarticolo 2, comma 1,
l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare,
sommato con lIndicatore della situazione economica allestero,
non potrà superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province
autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza,
tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali lIndicatore
della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui
al comma precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province
e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza,
tra i 21.000 e i 27.000 euro.
10. In deroga alla disposizione di cui allarticolo 4, commi 5 e
6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova
autocertificazione della propria condizione economica alle università
ed agli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva
competenza, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare
e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da
far venire meno il diritto al beneficio.
11. A partire dall'anno accademico 2002/03, i limiti massimi dell'Indicatore
della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione
patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro
emanato entro il 28 febbraio.
12. La disciplina dellIndicatore della Situazione Economica di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis,
e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le modalità
previste dal presente articolo, a decorrere dallanno accademico
2001-02 nel caso in cui le relative disposizioni attuative siano emanate
entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si applicano le disposizioni
per la valutazione della condizione economica previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento
sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997, pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.
ARTICOLO 6
(I criteri per la determinazione del merito)
1. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea
specialistica la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento
di un livello minimo di merito, stabilito dalle regioni e dalla province
autonome, sentite le università, sino ad un massimo di 20 crediti
per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri,
semestri o moduli, e di 10 crediti per gli altri purché conseguiti
entro il 10 agosto.
2. Il requisito di merito di cui al comma 1 è definito autonomamente,
anche in forme differenziate per atenei e corsi, dalle regioni, dalle
province autonome, sentite le università, e comunque in misura
non inferiore alla media dei crediti conseguiti dagli studenti negli specifici
corsi, nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi della legge 2
agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di
deliberazioni degli organi accademici delle università non statali
legalmente riconosciute. In tali casi il requisito di merito necessario
per il conseguimento del beneficio nel secondo anno di corso non può
essere inferiore a quello determinato ai sensi del presente comma.
3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei
corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre
dellanno solare successivo alliscrizione, non abbiano conseguito
almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti
sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui
si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.
Le regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione,
in casi eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il termine
previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per
evitare la revoca. In caso di revoca, le somme riscosse e limporto
corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti
alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo
9, commi 5 e 6, devono essere restituiti. A tale scopo le regioni, le
province autonome, gli organismi regionali di gestione e le università
definiscono accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su
base rateale.
4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per
gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve possedere
i seguenti requisiti:
per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dellanno di
presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali
obblighi formativi ove previsti allatto dellammissione ai
corsi;
per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dellanno di presentazione
della domanda;
per lultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dellanno
di presentazione della domanda.
5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per
gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo
unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dellanno di
presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali
obblighi formativi ove previsti allatto dellammissione ai
corsi;
per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dellanno di presentazione
della domanda;
per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dellanno di
presentazione della domanda;
per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dellanno di
presentazione della domanda;
per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dellanno
di presentazione della domanda;
per lulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero
previsto per lultimo anno di corso secondo le modalità previste
dai rispettivi ordinamenti didattici.
6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e 5,
lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente
conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dellanno di
corso frequentato con le seguenti modalità:
5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei
benefici per il secondo anno accademico;
12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei
benefici per il terzo anno accademico;
15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei
benefici per gli anni accademici successivi.
La quota del "bonus" non utilizzata nellanno accademico
di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
7. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per
gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica,
lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dellanno di
presentazione della domanda;
per lultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dellanno
di presentazione della domanda.
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in
eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento
delliscrizione.
Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma,
lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso
di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di
laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
8. I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti
per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio,
anche se diverso da quello dell'anno precedente.
9. I limiti previsti dai commi 4, 5 e 7, possono essere innalzati dalle
regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi
di rispettiva competenza, in misura non superiore al venticinque per cento
per i corsi ad accesso programmato, ai sensi della legge 2 agosto 1999,
n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni
degli organi accademici delle università non statali legalmente
riconosciute.
10. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per
gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione
e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari
per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche
università.
11. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per
gli anni successivi al primo per i corsi attivati prima dellattuazione
del decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lo studente deve possedere i requisiti
di merito previsti dallarticolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari" del 30 aprile 1997.
12. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica
previsti dal decreto del Ministro delluniversità e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed indipendentemente
dalleventuale ritardo nellattuazione delle disposizioni dellarticolo
13, comma 2, dello stesso decreto, secondo le quali le università
riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e
le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito
per laccesso ai benefici in materia di diritto allo studio da parte
degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento
sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza,
ai sensi del comma 11, limitatamente allanno accademico nel quale
viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.
13. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi
in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al comma
12, le regioni, le province autonome e le università definiscono,
di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso
ai benefici.
14. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso
dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve
essere ammesso alla frequenza dellanno di corso per il quale sono
richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.
ARTICOLO 7
(I criteri per la graduazione dei contributi universitari)
1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi universitari,
le università statali valutano autonomamente la condizione economica
degli iscritti sulla base dei criteri definiti dall'articolo 3, commi
1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306.
ARTICOLO 8
(I criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e
dai contributi)
1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione
e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui allarticolo
3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei
prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento
delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome
che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di
tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità
riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.
2. Le università esonerano inoltre totalmente dalla tassa di iscrizione
e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa
di studio del Governo italiano nellambito dei programmi di cooperazione
allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici
e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi
al primo, lesonero è condizionato al rinnovo della borsa
di studio dal parte del Ministero degli affari esteri.
3. Le università concedono lesonero totale dal pagamento
della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi
dovuti nelle specifiche università agli studenti beneficiari di
borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto
alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica, ai
sensi dellarticolo 3, comma 4, lettere a), b) e c). Tale disposizione
si applica anche agli studenti borsisti ed idonei non beneficiari che
non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della
borsa ai sensi dellarticolo 6, comma 1 e 2.
4. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione
e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera
dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici,
per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale
periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun
anno stabilito dalle università.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli studenti per
lanno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio
civile, per le studentesse per lanno di nascita di ciascun figlio
e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa
di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui al comma 4
non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi
alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile
nel corso dellanno accademico e il periodo di interruzione non è
preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al
presente decreto.
7. Le università statali possono prevedere autonomamente la concessione
di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari, tenendo conto in particolare di:
a) studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore
al sessantasei per cento;
b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi
ordinamenti;
c) studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti previsti
dal piano di studi;
d) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente
o autonoma.
8. Le università rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi
del comma 1, la prima rata delle tasse e dei contributi versata, nel caso
in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio e dei
prestiti d'onore non siano pubblicate al momento della scadenza delle
iscrizioni ai corsi, entro un mese dalla data di pubblicazione di tali
graduatorie.
9. Le università non statali legalmente riconosciute riservano
una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio
1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi mediante
la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi
studenteschi di cui al comma 1, e di ulteriori esoneri stabiliti autonomamente
dalle stesse università.
10. Le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile,
alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio
nazionale degli studenti universitari, ed al Ministero, il numero di studenti
esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari
secondo le diverse tipologie, nonché la distribuzione degli studenti
per classi di importo delle tasse e dei contributi.
11. Al fine di garantire alle università una adeguata copertura
degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente
decreto, nel riparto delle risorse aggiuntive per la quota di incentivazione
del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei
contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, ai sensi rispettivamente
dellarticolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 1, della legge 19 ottobre
1999, n. 370, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto
dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio,
con particolare riferimento allincremento del numero degli esoneri
totali rispetto allanno accademico 2000/01, all'esonero dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti idonei non
beneficiari di borsa di studio e dei contributi per la mobilità
internazionale di cui all'articolo 10.
ARTICOLO 9
(Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali)
1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica
ed ai corsi di specializzazione obbligatori per lesercizio della
professione è concessa una borsa di studio secondo le modalità
definite dal presente articolo. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato
che non beneficiano della borsa di studio di cui al decreto ministeriale
30 aprile 1999, n. 224, è concessa una borsa di studio, determinata
ai sensi del comma 2, lettera a), nonché di un prestito d'onore
nella misura richiesta sino alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo
le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo
16, quando applicabile, o da specifiche disposizioni delle regioni e delle
province autonome. Agli studenti ammessi ad altri corsi di specializzazione
è concesso un prestito donore nella misura richiesta sino
alla somma complessiva di 10.000 euro, secondo le modalità previste
dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16.
2. La definizione dell'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore
persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute
dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni possono diversificare gli
importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli
di spesa necessari nelle diverse sedi. L'importo minimo delle borse di
studio previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, erogato
in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:
a) studenti fuori sede: 3.800 euro nellanno accademico 2001/02,
3.900 euro nellanno accademico 2002/03, 4.000 euro nellanno
accademico 2003/04;
b) studenti pendolari: 2.150 euro;
c) studenti in sede: 1.470 euro + un pasto giornaliero gratuito.
3. Le borse di studio sono integrate al fine di agevolare la partecipazione
dei borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale,
secondo le modalità definite allarticolo 10.
4. Le regioni e le province autonome promuovono periodicamente indagini
per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari
per le diverse categorie di studenti nelle diverse città, che sono
comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari,
al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero. Qualora
da tali indagini il costo di mantenimento risulti inferiore al livello
minimo dellimporto del prestito d'onore definito al comma 1 e della
borsa definito al comma 2, le regioni e le province autonome possono ridurre
corrispondentemente l'importo.
5. Qualora le regioni e le province autonome siano in grado di assicurare
il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con unadeguata
fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo minimo
delle borse per gli studenti fuori sede è ridotto di 1.400 euro
su base annua per l'anno accademico 2001/2002 e di 1.500 per quelli successivi,
in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo, e
di 600 euro per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi
di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo può
essere altresì applicato dalle regioni e dalle province autonome
per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un
pasto giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalità
in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti.
6. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui
Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare
convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di
riferimento previsto dallarticolo 5, comma 9. Per valori superiori,
sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente
ridotta sino alla metà dellimporto minimo, assicurando comunque
che la quota parte in denaro non sia inferiore a 1.100 euro per gli studenti
fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo ed un
pasto giornaliero e 1.100 euro per lo studente pendolare cui sia concesso
gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del comma 5.
7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi
del comma 6, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla
dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può
presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo
a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.
8. A partire dall'anno accademico 2002/03 gli importi indicati nel presente
articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il
28 febbraio, con riferimento alla variazione dellindice generale
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nellanno
precedente a quello in cui il decreto è emanato.
9. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare
la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante
rilevazione della domanda, linformazione sulle disponibilità
di alloggio, la ricerca e lofferta dellalloggio. Gli organismi
regionali di gestione assicurano a favore degli studenti fuori sede non
beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità,
per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni
degli studenti, degli inquilini e della proprietà.
10. Le regioni e le province autonome possono destinare una quota delle
risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, agli studenti fuori
sede che ne facciano richiesta, esibendo un contratto di locazione stipulato
ai sensi della medesima normativa, definendone autonomamente i requisiti
per lammissione.
11. Gli organismi regionali di gestione procedono ad una diversificazione
del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda.
Lorganizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione
dei punti mensa in funzione delle modalità di svolgimento della
didattica e ad una riduzione dei tempi medi di attesa.
ARTICOLO 10
(I contributi per la mobilità internazionale degli studenti)
1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente decreto,
compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola
volta per ciascun corso di cui allarticolo 3, comma 1, e per una
sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per lalta
formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa per la
partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nellambito
di programmi promossi dallUnione Europea, che di programmi anche
non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa nellanno
accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio
e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti
nellambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini
della predisposizione della prova conclusiva, salvo quanto previsto dallarticolo
4, comma 7.
2. A tal fine è concessa ai borsisti dalle regioni e dalle province
autonome una integrazione della borsa di importo minimo pari a 500 euro
su base mensile per la durata del periodo di permanenza allestero,
sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dalluniversità
italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente
dal paese di destinazione. Dallimporto della integrazione concessa
dalle regioni e dalle province autonome è dedotto lammontare
della borsa concessa a valere sui fondi dellUnione Europea o su
altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese
di viaggio di andata e ritorno è concesso sino allimporto
di 100 euro per i paesi europei e sino allimporto di 500 euro per
i paesi extraeuropei.
3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti idonei
non beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di
dottorato, nonché ai laureati coinvolti in progetti di mobilità
nellambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative,
che risultino laureati da non più di un anno allinizio del
tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nellultimo
anno di studi.
4. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'Indicatore
della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione
patrimoniale equivalente superiori ai limiti massimi per la concessione
dei benefici, ma non eccedente il 40 per cento di tali limiti, e che presentino
i requisiti di merito di cui allarticolo 6, può essere concesso
dalle regioni e dalla province autonome un sostegno finanziario alla copertura
dei costi di mantenimento per lammontare di almeno 125 euro su base
mensile per la durata del periodo di permanenza allestero sino ad
un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che le università
contribuiscano al cofinanziamento dellonere per ulteriori 125 euro.
5. Le regioni, le province autonome e le università definiscono
autonomamente le modalità di erogazione dei contributi di cui al
presente articolo, assicurando la loro corresponsione in parte prima dellavvio
del programma di mobilità. Una rata finale è erogata al
termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento
dei risultati previsti nel programma.
6. Le regioni, le province autonome e le università offrono supporto
organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri paesi nell'ambito
di programmi di mobilità internazionale. Le università assicurano
il supporto logistico ed organizzativo agli studenti italiani che si recano
allestero nellambito degli stessi programmi. Le regioni, le
province autonome e le università concordano le modalità
per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
ARTICOLO 11
(Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa)
1. Le regioni e le province autonome perseguono l'obiettivo della progressiva
concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli
e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione e comunicano
alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio
nazionale degli studenti universitari ed al Ministero l'importo e l'incidenza
sul totale della spesa per i servizi non destinati alla generalità
degli studenti.
2. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi
di rispettiva competenza, provvedono a contenere i costi di gestione dei
servizi per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse
impiegate anche attraverso una progressiva conversione dalla gestione
diretta a quella indiretta, affidando, in conformità con gli indirizzi
previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 25, comma 2, lerogazione
dei servizi stessi prioritariamente alle cooperative studentesche ed alle
associazioni studentesche, nonché nel caso dei servizi abitativi
ai soggetti beneficiari del finanziamento previsto dalla legge 14 novembre
2000, n. 338.
3. Le regioni e le province autonome curano l'adozione da parte degli
organismi regionali di sistemi di controllo di gestione che consentano
un'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento e servizio.
Le regioni e le province autonome comunicano annualmente il costo unitario
medio per ciascun centro di spesa alla Consulta nazionale per il diritto
agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari
e ne curano la relativa pubblicizzazione.
4. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei
prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni
economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento
delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente
del servizio di ristorazione per un anno, ad eccezione degli iscritti
per la prima volta ai corsi di laurea, cui si applica limporto più
basso delle tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome.
5. Gli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni per
lalta formazione artistica e musicale di cui allarticolo 15,
nonché i borsisti delle università e degli enti pubblici
di ricerca, sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse
condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle università.
6. Le regioni e le province autonome possono ammettere a fruire dei servizi
anche altri utenti. In tal caso la tariffa minima è determinata
in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio.
ARTICOLO 12
(Le borse di studio concesse dalle università)
1. Qualora le università concedano con oneri a carico del proprio
bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 15, borse
di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingono in via prioritaria
alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio concesse
dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi della legge 2 dicembre
1991, n. 390, articolo 8.
2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme
vigenti per quelle concesse dalle regioni e dalle province autonome, ai
sensi del presente decreto.
3. Qualora le università concedano, con oneri a carico del proprio
bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalità
rispetto a quelle indicate al comma 1, anche con lobiettivo di premiare
studenti particolarmente meritevoli, nonché borse di studio istituite
e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati, si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 2.
ARTICOLO 13
(Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti allUnione
europea)
1. Gli studenti stranieri non appartenenti allUnione Europea accedono,
a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed
agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5. La determinazione
degli Indicatori della condizione economica equivalente e dellIndicatore
della situazione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle
procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo
5 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome possono riservare, comunque, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
larticolo 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per
la concessione dei benefici di cui al presente decreto, una percentuale
di posti a favore degli studenti stranieri non appartenenti allUnione
Europea ed una percentuale di posti a favore degli studenti non appartenenti
allUnione Europea, ma di nazionalità italiana, che risiedono
in territori già facenti parte dello Stato italiano. La nazionalità
di questi ultimi è certificata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, la quale, inoltre, attesta., sulla base di autocertificazione
degli interessati, che essi sono di lingua italiana. Le regioni e le province
autonome possono consentire laccesso gratuito al servizio di ristorazione
agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio economico
opportunamente documentate.
3. Ai sensi dellapplicazione dellarticolo 4, comma 8, gli
studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente
dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui
il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.
4. Gli organismi regionali di gestione e le università, per gli
interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti
stranieri non appartenenti allUnione Europea, che debbano sostenere
test o prove di lingua italiana per laccesso ai corsi il cui esito
non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro quindici giorni
dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua
italiana.
5. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri,
in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano,
il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro,
emanato dintesa con il Ministro degli affari esteri entro il 28
febbraio, la valutazione della condizione economica è effettuata
sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese
di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia
notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa,
nel caso di studenti iscritti ad una università nel paese di provenienza,
collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione
in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta
università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei
corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente
non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato
livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di
enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica
di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli
studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente
che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione
della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità
di cui all'articolo 6, comma 3. Lo studente è obbligato comunque
a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia
dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui allarticolo
5.
6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti
riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei
redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità
di cui allarticolo 5.
ARTICOLO 14
(Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap)
1. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi
di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap
ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi
ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché
quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative
modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione
dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.
2. Al fine di tenere conto delloggettiva differenza dei tempi produttivi
presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza,
nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie
adatte a ridurre lhandicap, o di altre difficoltà organizzative
sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, le regioni,
le province autonome e le università, queste ultime nella persona
del docente delegato allintegrazione degli studenti in situazione
di handicap di cui alla legge 18 gennaio 1999, n. 17, prendono in considerazione
le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per
lattribuzione dei servizi e degli interventi di cui allarticolo
2, istituendo per gli studenti con disabilità non inferiore al
66 per cento requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi
da quelli previsti dal presente decreto sino ad un massimo del 40 per
cento.
3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità
non inferiore al 66 per cento è di nove semestri per i corsi di
laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici
semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.
4. Per gli studenti con disabilità non inferiore al 66 per cento
iscritti ai corsi attivati prima dellapplicazione del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è
pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento
al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso
per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato,
alla data del 10 agosto dellanno di presentazione della domanda,
l80 per cento delle annualità previste dal piano di studi
del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.
5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti con disabilità
non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dellapplicazione
del decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica n. 509 del 1999, non potranno essere inferiori ai seguenti:
per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto
dellanno di presentazione della domanda una annualità fra
quelle previste dal piano di studio;
per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non
sia lultimo: avere superato entro il 10 agosto dellanno di
presentazione della domanda un numero di annualità pari alla metà
meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studi degli
anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il
numero di annualità richieste è la metà meno tre
arrotondata per difetto;
per chi si iscrive allultimo anno: avere superato entro il 10 agosto
dellanno di presentazione della domanda un numero di annualità
pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità
complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo
per il quale il numero di annualità richieste è pari al
40 per cento arrotondato per difetto;
per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il
10 agosto dellanno di presentazione della domanda un numero di annualità
pari al 55 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità
complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo
per il quale il numero di annualità richieste è il 45 per
cento arrotondato per difetto;
per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro
il 10 agosto dellanno di presentazione della domanda un numero di
annualità pari al 70 per cento arrotondato per difetto del numero
di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo
per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste
è il 60 per cento arrotondato per difetto.
6. In alternativa le regioni, le province autonome e le università,
per gli interventi di rispettiva competenza, possono adottare specifiche
metodologie di valutazione del merito che tengano conto delloggettiva
differenza dei tempi produttivi presenti per le specifiche disabilità,
sulla base dei principi generali di cui ai commi 2 e 5.
7. Agli studenti in situazione di handicap non si applicano i criteri
di merito previsti dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 6.
8. Nel caso degli studenti in situazione di handicap le regioni, le province
autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza,
provvedono a definire particolari criteri di determinazione delle condizioni
economiche, intesi a favorire il loro accesso ai servizi ed agli interventi
di cui al presente decreto.
9. Limporto della borsa di studio, determinato ai sensi degli articoli
9 e 10, può essere incrementato nel caso di studenti in situazione
di handicap, al fine di consentire lutilizzo di protesi e supporti,
nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dellattività
didattica e lo studio.
10. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università
sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità
possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita,
senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli
enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati
ai "consiglieri alla pari", cioè persone con disabilità
che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di
coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.
ARTICOLO 15
(Gli interventi a favore degli iscritti alle istituzioni per lalta
formazione artistica e musicale)
1. Ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 6, le disposizioni
di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano agli studenti
delle istituzioni per lalta formazione artistica e musicale. Conseguentemente
si applicano a tali istituzioni le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre
1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23.
2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli
studenti di cui allarticolo 2 sono concessi agli iscritti ai corsi
di formazione cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado, attivati dalle istituzioni per lalta formazione
artistica e musicale, per un periodo di tempo pari alla durata prevista
dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dallanno di prima
iscrizione.
3. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno che presentino
i requisiti relativi alla condizione economica di cui allarticolo
5. Le regioni, le province autonome e le istituzioni per lalta formazione
artistica e musicale, per gli interventi di rispettiva competenza, determinano
autonomamente gli specifici requisiti per la valutazione del merito ai
fini della erogazione della seconda rata della borsa e della revoca dei
benefici di cui allarticolo 6, commi 1, 2 e 3.
4. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni successivi,
lo studente deve possedere i requisiti necessari per lammissione,
previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni. Le regioni
e le province autonome definiscono, sentite le istituzioni per lalta
formazione artistica e musicale, le modalità per la valutazione
del merito ai fini dellattribuzione dei benefici.
5. Agli studenti iscritti alle istituzioni per lalta formazione
artistica e musicale si applicano le procedure di selezione dei beneficiari,
le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche
disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti allUnione
Europea e per gli studenti in situazione di handicap di cui al presente
decreto.
6. Le istituzioni per lalta formazione artistica e musicale esonerano
totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e di frequenza,
nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari
delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti
risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle
regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non
siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione
di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al
66 per cento.
7. Qualora le istituzioni per lalta formazione artistica e musicale
concedano borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli privi
di mezzi, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 12.
ARTICOLO 16
(I criteri per il riparto del Fondo integrativo per la concessione di
prestiti donore e di borse di studio per il triennio 2001-2003)
1. Nel triennio 2001-03 il Fondo è ripartito tra le regioni e
le province autonome che concedono borse di studio, ai sensi della legge
2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione
delle borse di studio da parte delle regioni, delle province autonome,
ed eventualmente delle università e delle istituzioni per lalta
formazione artistica e musicale di cui all'articolo 15, erogate ai sensi
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, agli studenti iscritti
alle università con sede legale nel territorio regionale, per lanno
accademico in corso, allo svolgimento di attività a tempo parziale
degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione
di contributi per la mobilità internazionale degli studenti di
cui allarticolo 10 nellesercizio finanziario di riferimento;
b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie
per la concessione delle borse di studio nellanno accademico in
corso, pubblicate entro il 31 dicembre dellanno precedente. Gli
studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2;
c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione
diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione effettivamente
disponibili al 31 ottobre dell'anno precedente.
2. A decorrere dal 2002 a ciascuna regione e provincia autonoma spetta,
comunque, un ammontare di risorse pari a 3.200 euro per ogni borsa di
studio concessa a ciascuno studente straniero non appartenente all'Unione
Europea, di cui allarticolo 13, comma 5, del presente decreto, nellanno
accademico in corso.
3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a) del
comma 2, la spesa delle regioni e delle province autonome, ed eventualmente,
delle università e delle istituzioni per lalta formazione
artistica e musicale di cui all'articolo 15 del presente decreto è
valutata nel modo seguente:
a) la spesa per borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n.
390, articolo 8, è determinata in modo figurativo tenendo conto:
1) del numero delle borse ad importo intero, concesse per ciascuna tipologia
moltiplicato per limporto minimo delle stesse fissato allarticolo
9, comma 2;
2) del numero delle borse a importo ridotto, uniformemente inteso nella
definizione dellarticolo 9, comma 6, concesse per ciascuna tipologia
moltiplicato per l80 per cento dellimporto minimo delle stesse
fissato allarticolo 9, comma 2. Ove limporto della borsa di
studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma
in misura inferiore a quello minimo, ai sensi dellarticolo 9, comma
4, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo secondo la
metodologia sopraindicata. Ove limporto della borsa di studio sia
stato determinato per alcuni organismi regionali di gestione dalla regione
e dalla provincia autonoma in misura superiore a quello minimo, nel calcolo
figurativo è utilizzato tale importo secondo la metodologia sopraindicata,
purché le borse di studio siano state concesse almeno all85
per cento degli studenti idonei. Ai fini della determinazione della spesa
complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera a) del comma
1, non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per
lanno precedente;
b) la spesa per la concessione di contributi per la partecipazione degli
studenti borsisti a programmi di studio con mobilità internazionale
di cui allarticolo 10 del presente decreto è ponderata con
un parametro pari a 3;
c) la spesa delle regioni e delle province autonome al netto del gettito
della tassa regionale per il diritto allo studio è ponderata con
un parametro pari a 2.
4. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b) del
comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato
rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento
per gli organismi regionali di gestione che, nellanno accademico
in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i seguenti termini,
previsti dal presente decreto:
a) per la pubblicazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio
e i servizi abitativi almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva
scadenza;
b) per la pubblicazione delle graduatorie per la concessione delle borse
di studio e dei servizi abitativi non oltre il 31 ottobre;
c) per la erogazione della prima rata della borsa entro due mesi dalla
pubblicazione delle graduatorie e comunque entro il termine previsto allarticolo
4, comma 13.
5. Per il riparto del Fondo nel 2001, in considerazione del differimento
della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed
alla conseguente richiesta di prorogare il termine di presentazione delle
domande di assegnazione delle borse di studio per lanno accademico
2000/01, si tiene conto della data del 15 novembre 2000 per la pubblicazione
delle relative graduatorie provvisorie, rispetto al termine del 31 ottobre
fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1997.
6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle
province autonome alla concessione di borse di studio di cui al comma
3, lettera c), rispetto allanno accademico precedente, comporta
una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto. Le
eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre
regioni e province autonome sulla base dei criteri di cui ai comma precedenti.
In relazione alle modifiche nelle modalità di calcolo delle risorse
proprie destinate dalle regioni e dalla province autonome, che non rendono
comparabili in modo omogeneo i dati con quelli dellanno precedente,
il presente comma non si applica per il riparto del fondo nel 2001.
7. Limporto assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non
può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nellanno
accademico precedente per le finalità del Fondo, derivante dal
gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse
proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre regioni
e le province autonome sulla base dei criteri di cui ai comma precedenti.
8. Al fine di garantire unadeguata e tempestiva programmazione
degli interventi, a decorrere dal 2002, ciascuna regione e provincia autonoma
non può comunque ottenere nel riparto del Fondo una somma inferiore
al 80% di quella ottenuta nellesercizio finanziario precedente.
9. I dati necessari per il riparto del Fondo sono trasmessi dalle regioni
e dalle province autonome entro e non oltre un mese dalla data della richiesta
del Ministero e, di conseguenza, quelli non pervenuti entro tale scadenza
non sono presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo. I dati
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome sono soggetti allattività
di monitoraggio del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario.
10. Entro un mese dalla emanazione del decreto di riparto, le regioni
e le province autonome comunicano ai singoli organismi regionali di gestione
la quota di rispettiva competenza.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2001
Questa pagina è stata aggiornata il
01.03.2002
|