Associazione Culturale Sarda

 "Grazia Deledda" 


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Lo Statuto

 

 

 

 

 

 

 

 


Sede:  P.za San Francesco, 3 c/o Scuola Media Carducci. 

 Tel/Fax.  050 - 543522,    E-mail.  gdeleddapi@tiscalinet.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO

 

  • Art. 1. E’ costituita in Pisa, con sede in via San Francesco 21, l’Associazione Culturale Sarda “G. DELEDDA”. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e la decisione del suo scioglimento è deliberata ai sensi dell’art. 9.

 

  •  Art. 2. L’Associazione è apartitica, democratica, non persegue finalità di lucro e s’impegna a:

a)       riunire i sardi e gli amici dei sardi, residenti nelle province di Pisa, Lucca e Massa, per rinsaldare i vincoli di solidarietà tra corregionali e per tenere vivi i legami e valori morali, culturali e istituzionali con la Sardegna e per rafforzare i rapporti con le comunità locali ospitanti. È’ costituita, all’interno dell’Associazione,  una sezione per gli studenti sardi presso l’Università di Pisa;

b)       organizzare manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, morale, folcloristico, mostre, rassegne, conferenze, dibattiti, convegni e spettacoli e promuovere attività sportive in accordo con la F.A.S.I.;

c)       intensificare i rapporti con la Regione Sarda, stabilire  e coltivare relazioni con Enti, Associazioni di organizzazioni Nazionali ed Estere la cui cooperazione sia utile per il raggiungimento dei fini sociali.

 

  • Art. 3. Possono essere  Soci: i nati in Sardegna e loro discendenti, gli amici dei sardi o della Sardegna. I Soci si distinguono in Fondatori: tutti gli iscritti all’atto della costituzione dell’Associazione; Ordinari: gli iscritti successivamente; Sostenitori: gli iscritti che contribuiscono con versamenti volontari pari o superiori a 2 volte la quota annuale; Onorari: Enti, Associazioni e persone che si sono distinte nel valorizzare la Sardegna in campo nazionale o internazionale. I Soci, ad eccezione degli Onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa entro il 31 Marzo d’ogni anno. Agli studenti residenti in Sardegna è concessa la riduzione del 50%.

 

  • Art. 4. La qualità di Socio si perde per recesso, decesso, morosità, indegnità.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  • Art. 5.  L’Associazione si articola nei seguenti organi:

a)       l’Assemblea dei Soci;

b)       il Consiglio Direttivo;

c)       il Presidente;

d)       i Vice Presidenti;

e)       il Segretario;

f)        i Revisori dei Conti;

g)       il Collegio dei Probiviri.

Nota: la durata delle cariche direttive è di 3 anni

 

 ASSEMBLEA DEI SOCI

  • Art. 6. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con le quote sociali. L’Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del  Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno dettagliato e, nel caso di proposta di modifica dello Statuto o del Regolamento, deve contenere il richiamo del nuovo testo degli articoli oggetto di modifica. L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata per domanda firmata da almeno 1/10 dei Soci. Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque deleghe scritte.

 

  • Art. 7. L’Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. L’Assemblea promuove la formulazione delle linee programmatiche dell’Associazione, nell’ambito del presente Statuto. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo entro il 31 Marzo d’ogni anno, sulle modifiche del regolamento d'attuazione e sul regolamento elettorale. L’Assemblea stabilisce l’importo delle quote annuali.

 

  • Art. 8. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

 

  • Art. 9. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica del presente Statuto, sulla revoca del Consiglio Direttivo e sullo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i 3/5 dei Soci e delibera con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 2/5 dei Soci e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Per l’Assemblea che delibera sullo scioglimento dell’Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza dei 3/5 dei Soci e la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  • Art. 10. Il C.D. è l’organo che amministra l’Associazione. È costituito da 11  membri. Alla costituzione, per il primo mandato sarà composto dai membri fondatori. Alla sua scadenza naturale il C.D. sarà rinnovato dall’Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il C.D. provvederà alla sua sostituzione con il 1° dei non eletti comunicando tale atto nel notiziario. 

                 

  • Art. 11. Il C.D. alla sua prima riunione nomina, nel proprio seno, un Presidente, due V. Presidenti per la provincia di Pisa, un V. Presidente per la provincia di Massa e uno per la provincia di Lucca, un Segretario.     Il C.D. si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del C.D. ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di assenza dal V. Presidente più anziano in età. Delle riunioni sarà redatto il relativo verbale dal Segretario che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente (o suo sostituto). Il C.D. delibera sul programma di attività dell’Associazione, nomina le Commissioni di studio necessarie per realizzare gli obiettivi deliberati. Il C.D. è inoltre competente per l’accettazione della domanda  d’iscrizione dei nuovi Soci.

 

IL PRESIDENTE

  • Art. 12. Il Presidente rappresenta l’Associazione, garantisce la continuazione delle attività, convoca il C.D., presiede le riunioni dello stesso, assume obbligazioni verso terzi, previa decisione del C.D. e con responsabilità solidale dello stesso. La sua firma è abbinata, presso Banche o Uffici Postali, a quella del Segretario e a due V. Presidenti.

 

I VICE PRESIDENTI

  • Art. 13. Il  V. Presidente più anziano in età, in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni e responsabilità. Due V. Presidenti hanno la firma abbinata, presso Banche o Uffici Postali, a quella del Presidente e al Segretario.

 

IL SEGRETARIO

  • Art. 14. Il Segretario cura la contabilità dell’Associazione, provvede agli incassi delle quote sociali e ai pagamenti verso terzi. La sua firma è abbinata, presso Banche o Uffici Postali, a quella del Presidente e a due V. Presidenti. Coordina e organizza tutte le manifestazioni deliberate dal C.D., è il coordinatore con le Commissioni di studio nominate dal C.D.

 

I REVISORI DEI CONTI

  • Art. 15. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci ed è responsabile del controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale; potranno accertare, anche singolarmente ed in ogni momento, la situazione di cassa e procedere ad atti d’ispezione amministrativa. Ad ogni ispezione dovrà seguire un verbale da tenere agli atti.

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  • Art. 16. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci. L’appartenenza al Collegio è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi e pareri del C.D., controversie sociali che possono sorgere tra Soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi. Alle sue riunioni non sono ammessi ad assistere altri soci. Il suo giudizio è inappellabile.

 

  PATRIMONIO SOCIALE

  • Art. 17. Il Patrimonio sociale dell’Associazione è costituito:   a) dalle quote individuali d’associazione; b) dai finanziamenti e contributi previsti dalle leggi della Regione Sarda; c) dai contributi e donazioni provenienti da eredità, lasciti, elargizioni speciali da parte di Enti e/o privati; d) da proventi di attività, manifestazioni o mostre da destinarsi , comunque, esclusivamente all’attività dell’Associazione; e) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.

 

  • Art. 18. L’esercizio finanziario ha durata di un anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio, entro il 31 marzo, saranno predisposti dal C.D. il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

 

I LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE

  • Art. 19. Nei locali dell’Associazione possono accedere i Soci e loro invitati. L’Associazione è aperta al pubblico allorquando sono organizzati dibattiti, convegni, tavole rotonde. Le riunioni pubbliche possono essere disposte anche in locali diversi da quelli della sede dell’Associazione.

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

  • Art. 20. L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, da convocarsi con preavviso di 30 giorni dalla data di convocazione, con specifico ordine del giorno. La relativa mozione, per essere approvata, necessita della maggioranza specificata nell’art. 9. In tal caso l’Assemblea elegge uno o più liquidatori, gli eventuali utili saranno destinati all’Istituzione di Ricerca e Studi sulla Talassemia.

 

  • Art. 21. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento d’attuazione si applicano le Norme del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute.

 

  • Articolo transitorio. Il presente Statuto è approvato all'unanimità dall'Assemblea Costituente composta dai Soci Fondatori: 

 

 

   

REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “G. DELEDDA”.

 

Il regolamento ha la funzione di stabilire i doveri e i diritti dei soci e attribuire, ai vari organismi dell’Associazione, le competenze laddove non siano già previste dallo Statuto.   

 

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

  • Art. 1.  Il Socio ha il dovere di versare la quota sociale entro il 31 marzo d’ogni anno.

 

  • Art. 2.  Il Socio ha l’obbligo morale di concorrere, con la sua opera, al raggiungimento dei fini sociali e di salvaguardare i beni dell’Associazione; la sua collaborazione, secondo le proprie possibilità, sarà finalizzata al buon funzionamento e al conseguimento degli scopi sociali.; offrire in tutte le occasioni operosità, serietà ed educazione civica per tenere sempre ai vertici la dignità e l’onore della Sardegna, dei sardi e dell’Associazione. Il Socio si deve attenere alle decisioni degli organi sociali, partecipare alle assemblee e alle riunioni per garantire una maggior democrazia.

 

  • Art. 3. Il Socio non può prendere, senza essere autorizzato dall’organo direttivo, obbligazioni che impegnino l’Associazione verso terzi.

 

  • Art. 4.  Il Socio, in regola col versamento della quota sociale, ha diritto ad usufruire e partecipare a tutte quelle attività promosse dall’Associazione; ad eleggere, nei modi indicati nel regolamento elettorale, il C.D., i Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri. Il Socio  può assistere alle riunioni del C.D.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

  • Art. 5.  Ogni Membro del C.D. avrà un incarico specifico al fine di ottimizzare lo sviluppo delle Commissioni di Studio. Fermo restando che il Presidente può riunire il C.D. quando lo ritenga necessario, questo si deve riunire, di norma, una volta al mese. La convocazione è fatta, per via breve,  dal Presidente che può delegare il Segretario. Il Consigliere che non partecipa, ingiustificatamente, a tre riunioni consecutive viene rimosso dall’incarico e sostituito col primo dei non eletti con delibera del C.D. Il C.D. nomina una Commissione di Studio che si occuperà della redazione del notiziario  che ha lo scopo di informare i Soci sulle attività dell’Associazione e mantenere i rapporti con Istituti, Enti, Associazioni e Circoli sia a carattere nazionale che locale.

 

  • Art. 6.  Il Consigliere o il Socio, che si debba recare fuori Pisa per rappresentare l’Associazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il viaggio (1^ classe per treno e/o nave, business in aereo), i pasti (£ 40.000 a pasto) ed il pernottamento (2^ categoria per l’albergo). Inoltre se è deliberato l’uso del mezzo proprio gli sarà rimborsato il corrispettivo del costo di 2 litri di carburante per ogni 10 Km percorsi ed il rimborso dell’eventuale parcheggio o/e pedaggio.

 

IL PRESIDENTE

  • Art. 7.  Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti i livelli Istituzionali. Mantiene e rafforza, in particolare, i rapporti con gli Enti Locali e Nazionali.

 

IL SEGRETARIO

  • Art. 8. Il Segretario è autorizzato a sostenere spese, di concerto col Presidente, per far fronte a situazioni contingenti.

 

IL COLLEGIO DEI PROBOVIRI

  • Art. 9.  I Proboviri verificano la regolarità delle candidature presentate per l’elezione degli organi direttivi, compilano la lista dei candidati e redigono l’elenco degli eletti attuando il regolamento elettorale. Deliberano sull’espulsione, per indegnità, di un Socio.

 

PATRIMONIO SOCIALE

  • Art. 10.  Le quote sociali saranno versate in un c/c bancario e/o postale. I prelevamenti e gli assegni di c/c saranno firmati dal Segretario congiuntamente al Presidente, in assenza di quest’ultimo da uno dei V. Presidenti  depositari della firma.

 

LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE

  • ART. 11.  L’Associazione nasce senza Sede Sociale. Il C.D. s’impegna a cercare, sulla piazza di Pisa, un locale idoneo allo scopo; tale locale servirà, prevalentemente, ad ospitare la Segreteria per poter assolvere ai compiti amministrativi e ricevere i Soci negli orari che saranno stabiliti dal C.D.; spazio permettendo, i locali saranno destinati a permettere l’incontro tra i Soci e loro amici e attuare quelle attività socio-culturali deliberate dal C.D.        

 

 

 

REGOLAMENTO ELETTORALE

 

  • Art. 1.  Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle elezioni del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Proboviri.

 

  • Art. 2.  L’attuazione del regolamento elettorale è demandata al Collegio dei Proboviri.

 

  • Art. 3.  60 giorni prima della scadenza del mandato degli organi direttivi in carica si insedia la Commissione elettorale costituita dal Collegio dei Proboviri e dal Consigliere Segretario.

 

  • Art. 4.  La Commissione elettorale stabilisce il giorno in cui si terranno le elezioni e dichiara aperte le candidature. Le elezioni si terranno durante l’Assemblea ordinaria che per l’occasione sarà convocata 30 giorni prima.

 

  • Art. 5.  Le candidature saranno raccolte in una lista unica; il Socio che intende candidarsi deve presentare la propria candidatura entro il termine, a pena d’esclusione, di 15 giorni antecedenti la data delle elezioni. Il numero dei candidati è aperto.

 

  • Art. 6.  La Commissione provvederà alla compilazione della lista unica ordinando le candidature per ordine alfabetico.

 

  • Art. 7.    Ogni Socio ha a disposizione 10 voti per i Consiglieri; 3 per i Revisori e 3 per i Proboviri.

 

  • Art. 8.  Effettuate le operazioni di voto la Commissione elettorale provvede allo spoglio ordinando la lista degli eletti in ordine decrescente di preferenza. Qualora due candidati abbiano riportato lo stesso numero di preferenze sarà data la precedenza al più anziano in età, ed in ultima analisi al sorteggio.

 

  • Art. 9.  I Soci eletti negli organi direttivi saranno insigniti della carica al termine della stessa Assemblea.