Il CASO D&B
A migliaia in trappola con la clausola del "tacito assenso" negli abbonamenti di prova di Tin.it. La D&B incaricata per il recupero crediti. Il parere dell'avv. De Grazia. Il caso forse in "Mi manda Rai Tre" del prossimo 8 dicembre.

A migliaia sono caduti nella trappola dell'abbonamento "in prova" di Tin.it, offerto con gran battage pubblicitario su giornali e riviste. Una clausola ben nascosta, quella del tacito assenso, fa scattare indiscriminatamente l'azione di recupero crediti della Dan & Breadstreet, che intima il pagamento entro 10 gg. agli ignari utenti. Anche di coloro che hanno disedetto per tempo l'abbonamento.

Sentiamo il parere dell'Avv. De Grazia, da noi interpellato
(http://www.cww.it/display.asp?/elaw/1999/12/02153739.htm)

CONTRATTI SUL WEB, COME EVITARE I TRABOCCHETTI
I consigli dell'avvocato Luca de Grazia

IL FATTO COSÌ COME MI È STATO PROPOSTO:
Succede questo: Tin.it pubblicizza *a tappeto* su riviste di informatica, rivisite in generale e persino su Topolino, la sua offerta con Clubnet per "navigare gratis", accludendo apposito cd-rom. L'utente si collega e attiva l'abbonamento.

Un mese dopo l'abbonamento scade e, se non giunge formale disdetta con raccomandata, Telecom invia richiesta di pagamento di L. 249.000, in quanto con la clausola di tacito assenso essa ritiene sottoscritto l'abbonamento annuo a pagamento. Ovviamente questa clausola e' tutt'altro che chiara, e nascosta ben bene tra molte altre.

Molti utenti poi hanno ricevuto minacciosa intimazione di pagamento entro 10 gg (tramite semplice lettera) attraverso una societa' di riscossione crediti per conto di Tin.it.Ma e' legale tutto cio'? E come possono pretendere il pagamento di un servizio in mancanza di un contratto scritto e firmato? Inutile dire che chiunque potrebbe sottoscrivere un contratto a mio nome via web...
In questi casi insomma che si deve fare? E il tacito assenso e' accettabile quand'e' praticato in questa forma, facendo cadere nella "trappola" migliaia di persone?

LA RISPOSTA GIURIDICA SE IL FATTO È COSÌ COME È ESPOSTO
Allora, prima di tutto occorre chiarire che un contratto effettuato tramite web non può ancora essere considerato come "scritto", e pertanto, mancando dei requisiti essenziali richiesti dagli artt. 1341 e 1342 Codice Civile nonché dagli art. 1469-bis e seguenti dello stesso codice, (in pratica le c.d. clausole vessatorie, ed il rinnovo automatico è sicuramente clausola vessatoria) giuridicamente il contratto di accesso gratuito non si dovrebbe essere rinnovato.

Purtroppo, se le cose però stanno esattamente come sono state descritte, di fatto l'ignaro "consumatore" continua ad utilizzare l'abbonamento anche dopo la scadenza, il che porta alla conseguenza che o si utilizza qualcosa indebitamente (se si considera scaduto il contratto) oppure - di fatto - si è rinnovato il contratto dopo la scadenza.Vi è di più; se il contratto originario prevede una durata di un mese con accesso gratuito, il rinnovo deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni, altrimenti siamo in presenza di un nuovo e diverso contratto anche se tra le stesse parti.

Ciò perché mutano condizioni, tempi, onerosità del contratto, nonché vari altri elementi.Ove si riuscisse a dimostrare che tale comportamento sia doloso (cioè voluto) si potrebbe addirittura parlare di truffa contrattuale; infatti la Cassazione ha chiarito che "….
In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere costituisce elemento ai fini della configurabilita' del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato….."; Cassazione penale sez. II, 3 aprile 1998 e che "….La mendace dichiarazione di una delle parti, fatta all'altra parte durante l'iter formativo del contratto, di essere in grado di adempiere l'obbligazione, pure in assenza di qualsiasi messa in scena, in quanto destinata a creare un falso convincimento, operando sulla psiche del soggetto ingannato, integra l'elemento del raggiro il quale, se posto in essere con dolo, realizza la figura criminosa della truffa contrattuale."

Cassazione penale sez. II, 17 marzo 1993.Inoltre, altrettanto sicuramente si potrebbe parlare di pubblicità menzognera, come tale denunciabile all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato anche da parte delle associazioni dei consumatori "Va pubblicata la pronunzia del Giuri' come misura atta a ristabilire la verita' nei confronti di una categoria di consumatori particolarmente esposta al pericolo di una pubblicita' menzognera." Giuri' cod.aut.pubb.ria. 18 ottobre 1988 n. 116.

Infatti in questo caso occorre non dimenticare che comunque, qualora il fatto espostomi risultasse vero, si sarebbe cercato di sottrarre clientela ai concorrenti attraverso pubblicità non corrispondente a quanto contenuto nel contratto (ma questo potrebbe interessare alle eventuali aziende concorrenti di quella citata), violando anche il codice di autodisciplina pubblicitaria, circostanza questa sanzionabile anche direttamente dall'Autorità alla quale ho appena fatto cenno.

Riporto qui di seguito l'art.2 del vigente codice di autodisciplina pubblicitaria:Art. 2 - Pubblicità ingannevole: La pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuita, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.

Da ultimo: potrebbero essere state violate anche le norme sui c.d. "contratti a distanza" (D.Lgs. n.185/99).Rimedi: coordinare le azioni attraverso un unico modo di protesta, studiando esattamente il da farsi.Vedremo di seguire gli sviluppi della vicenda.

Avv. Luca de Grazia