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VIA ARGIOLAS s.n.c., tel: 0781 580027, 09010 FLUMINIMAGGIORE (CA)

Fluminimaggiore

Buggerru

Regolamento d'Istituto

Parte I

GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. In caso di comprovata urgenza, il termine della convocazione è ridotto a 24 ore; se necessario si ricorrerà al telefono. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario o opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art. 4
Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5
Il consiglio di classe, d’interclasse, d’intersezione, è convocato dal preside o su richiesta scritta o motivata da almeno 1/3 dei suoi membri. Il consiglio si riunisce, di regola, una volta al mese per la scuola secondaria di 1° grado e , ogni due mesi per la scuola primaria e dell’infanzia.

Art. 6
Le riunioni dei suddetti consigli devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 3.

Art. 7
Il collegio dei docenti espleta le funzioni stabilite dall’art. 7, terzultimo comma, del d.lvo 16 Aprile 1994 n. 297.

Art. 8
Per la programmazione e il coordinamento dell’attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti articoli. 2 e 3.

Art. 9
La prima convocazione del consiglio d’istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal preside.

Art. 10
Nella prima seduta, il consiglio è presieduto dal preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi tra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente.

Art. 11
La convocazione è fatta per iscritto ed individualmente dal presidente a tutti i componenti del consiglio, ai quali deve essere spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Essa deve contenere il giorno, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione stessa. Nel caso in cui la riunione sia richiesta da 1/3 dei componenti, questi devono indicare quanto previsto dal precedente comma. In caso di comprovata urgenza il termine della convocazione è ridotto a 24 ore.

Art. 12
La pubblicità degli atti del consiglio d’istituto, disciplinata dal comma 7 dell’art. 14 del D.P.R 275/99, deve avvenire mediante affissione in apposito albo d’istituto, del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 15 giorni. La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Art. 13
Un membro del consiglio d’Istituto decade dopo la 3^ assenza consecutiva ingiustificata.

Art. 14
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è costituito e svolge le sue funzioni secondo l’art.11 del d.lvo 16 Aprile 1994n. 297. Esso è convocato dal D.S.

Parte II

SERVIZI

Art. 1
Il funzionamento della biblioteca delle scuole medie è disciplinato in modo da assicurare:
a) l’accesso alla biblioteca da parte dei docenti e degli studenti nelle ore scolastiche;
b) modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione.
L’utilizzo della biblioteca dovrà avvenire sempre alla presenza dei responsabili.

Art. 2
Il funzionamento dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre è gestito dairispettivi responsabili nominati dal D.S. in modo da facilitarne l’uso da parte dei docenti e degli studenti, secondo l’orario delle lezioni,anche in ore pomeridiane.

Art. 3
L’utilizzo di laboratori e palestre da parte degli esterni alla scuola, avviene secondo gli indirizzi generali dettati dal Consiglio d’Istituto.

Art 4.
Utilizzo de laboratori di informatica

Gli alunni usufruiscono delle attrezzature presenti solo se accompagnati da un insegnante che sia in grado di utilizzare correttamente le apparecchiature.

L’insegnante che utilizza il laboratorio dovrà rispettare i turni predisposti dal responsabile di laboratorioe apporrà la propria firma sull’apposito registro, annotando l’ora. Terminato l’utilizzo delle apparecchiature, tutto deve essere lasciato in ordine (tastiere, mouse, tappetini, sedie).

Non è consentito apportare modifiche alle impostazioni dei computer e installare programmi senza l’autorizzazione del responsabile del laboratorio.

Malfunzionamenti presunti o accertati devono essere comunicati al più presto al responsabile del laboratorio.

Parte III

ORDINAMENTO D’ISTITUTO
 
Art. 1 - Ingresso

L’inizio effettivo delle lezioni è fissato per le ore 08:30 nella scuola primaria e secondaria di primo grado, dalle ore 08:00 alle ore 09:00 nella scuola dell’infanzia.

I docenti delle scuola primaria e secondaria di primo grado devono trovarsi a scuola alle ore 08:25.

Gli alunni aspettano, fino alle 08:25, il suono della prima campana nel cortile interno della scuola.

Entrano nelle rispettive aule, accompagnati dai docenti della 1^ ora, nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni.

I genitori potranno sostare nelle aree interne alla scuola solo il tempo necessario per il distacco, l’inserimento e i saluti.

Non è consentito l’accesso nelle aule o nei laboratori di genitori o di persone non autorizzate. E’ altresì vietato sostare nel cortile o nei locali della scuola a persone prive di valide motivazioni.

Alle 08.35 verrà chiusa la porta d’ingresso per gli alunni della scuola primaria e secondaria, mentre per gli alunni dell’infanzia alle ore 9.00.

Art 2 -Assenze e giustificazioni

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Ogni assenza degli alunni deveessere giustificata per iscritto e debitamente firmata da un genitore(o tutore), che indicherà la durata dell'assenza e la motivazione utilizzando l'apposito "libretto delle giustificazioni".

Per assenze superiori ai cinque giorni (compresi i giorni di sospensione dall'attività didattica), oltre alla giustificazione scritta dei genitori (di cui al precedente punto ), dovrà essere presentato anche il certificato medico attestante che l'alunno può riprendere la frequenza delle lezioni.

Il docente in servizio alla prima ora annoterà sul registro di classe l'avvenuta giustificazione dell'assenza e la presa in consegna dell'eventuale certificazione medica.

Per assenze pari o inferiori a cinque giorni, nel caso in cui, eccezionalmente, l'alunno abbia dimenticato la giustificazione, sarà provvisoriamente riammesso in classe, ma dovrà regolarizzare la giustificazione dell'assenza improrogabilmente il giorno successivo.

Nella secondaria ogni alunno utilizzeràil libretto delle giustificazioni delle assenze consegnatodalla scuola. Esso, nell'apposito spazio riservato sul retro della copertina,riporterà la firma apposta dai genitori, alla presenza del D.S. o di un suo delegato.

Art. 3 - Ritardi

Gli alunni in ritardo rispetto all’orario stabilito devono presentare una giustificazione il giorno successivo.

Un alunno può entrare eccezionalmente alle ore 09:30 con una motivata giustificazione scritta.

Art. 4 - Ricreazione

Durante l’intervallo delle lezioni, che è di quindici minuti nella secondaria di 1° grado e dai venti ai trenta minuti nella primaria, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechino danni alle persone e alle cose.

Gli alunni faranno la ricreazione nella propria aula e utilizzeranno i bagni rispettando i turni predisposti per le varie classi. Gli alunni di tutte le scuole, quando il tempo lo permette e col consenso dell’insegnante, potranno fare la ricreazione nel cortile adiacente la scuola, previo comportamento corretto da parte deglialunni in tutti i momenti didattico -educativi.

I docenti avranno cura di considerare il consumo della merenda un’occasione per abituare gli alunni ad una alimentazione sana e corretta e sconsiglieranno il consumo di cibi fritti e di bevande gasate o contenenti sostanze eccitanti ( es. la coca-cola oppure il tè).

Il collaboratore scolastico vigilerà sul comportamento degli alunni sia durante lo spostamento dall’aula che nell’area destinata ai servizi igienici e curerà il rispetto dei turni.

Gli alunni, in casi particolari, possono essere autorizzati all’utilizzo dei servizi igienici esclusivamente durante la 2a, 4a e 5a ora di lezione, e nella 7a e 8a ora per Buggerru e 8a e 9a ora per Fluminimaggiore nei giorni in cui si svolgerà il tempo prolungato. L'uscita dall'aula durante le ore di lezione deve essere autorizzata dai docenti.

In ogni caso, è opportuno che non venga consentital'uscita a più di un alunno per volta.

Art. 5 - Mensa

Nei giorni in cui ci sarà tempo prolungato, nella scuola primaria di Fluminimaggiore, nei dieci minuti che precedono l’orario di mensa, (ore 13.30), le classi, rispettando i turni predisposti, si recheranno nei servizi per adempiere all’igiene personale; gli alunni della secondaria di 1° grado di Fluminimaggiore li espleteranno alle ore 13.30.

Gli alunni saranno accompagnati alla mensa, col dovuto ordine, dall’insegnante della 6a ora (assistente mensa).

Gli alunni, durante l’ora del pasto, dovranno tenere un comportamento corretto e non potranno allontanarsi dalla sala mensa. Nel caso di particolari necessità, il docente della classe affiderà l’alunno al personale ausiliario;

Terminato il pasto l’insegnante accompagnerà gli alunni in classe.

Art. 6 - Attività integrative

Le attività integrative e facoltative e opzionali si svolgono nelle aule normali o nei laboratori. La classe può recarsi all’esterno dell’edificio scolastico ogni qual volta sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche programmate, previa autorizzazione del D.S. e consenso dei genitori.

Ci si può soffermare nel piazzale della scuola solo se strettamente necessario. In questo caso gli alunni dovranno tenere un comportamento che non sia di disturbo alle classi presenti nelle aule;

Durante le attività pomeridiane il collaboratore scolastico provvederà alla chiusura del cancello d’ingresso, affinché persone non autorizzate non abbiano accesso alle strutture presenti nel piazzale e non ostacolino, quindi, lo svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 7 – Esonero dalle lezioni di Ed. fisica

Gli alunni che necessitano di essere esonerati parzialmente o totalmente dalle lezioni di Educazione fisica devono presentare in Segreteria la richiesta, sottoscritta da un genitore, indirizzata al Dirigente scolastico, corredata da certificato medico comprovante la non idoneità alle esercitazioni ginniche per il periodo previsto

Art .8 - Uso del cellulare

E’ vietato all’interno dell’istituto l’utilizzo del cellulare da parte degli alunni.

L’.uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente.

L’inosservanza del divieto comporta ammonizione nel registro di classe e il ritiro del cellulare da parte del docente e la consegna dello stesso in Presidenza ( Dirigente o collaboratori) che provvederà alla riconsegna al termine delle lezioni.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, è rivolto anche al personale docente e ATA ( si v. C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998).

Art. 9- Divieto di fumo

E’ severamente vietato fumare sia negli spazi interni alla scuola che in quelli ad essa adiacenti (legge 16 Gennaio n.3, art.51 “tutela della salute dei non fumatori” ai sensi della L.n 584/1975, della Dir P.C.M. 14.12.95, della legge 16 Gennaio n.3, art.51, della legge 448 /2001 art 52 e c.20 come modificato dalla legge 30 Dicembre 2004art.311 (finanziaria 2005)i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa della somma da 27,50 a 275,00 euro.

Art. 10 -Uscita

Al termine delle lezioni le classi usciranno nel dovuto ordine e saranno accompagnate dal docente dell’ultima ora sino alla porta d’ingresso. Gli spaziadiacenti alla scuola sono da considerarsi spazi educativi a tutti gli effetti, per cui qualsiasi forma di degradoedi comportamento rissoso sarà punito con sanzioni disciplinari.

E’ vietata l’uscita anticipata per futili motivi. Per comprovati motivi un alunno può uscire prima della fine delle lezioni, solo se prelevato dal genitore o da un suo delegato per iscritto su apposito modulo predisposto e rilasciato dagli uffici di segreteria.

Art. 11- Bullismo

Per atti di bullismo che si verificheranno nel corso dell’anno si adotteranno provvedimenti come da normativa ministeriale vigente.

Parte IV

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 1- Vita della comunità scolastica

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e di orientamento adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva;

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola e ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento.

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive, integrative e facoltative/opzionali sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze degli studenti. Per le attività facoltative e opzionali si esercita il diritto di scelta delle famiglie, secondo quanto stabilito dalla legge 59/04.

La scuola s’impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e F/O, anche mediante il sostegno di iniziative proposte dagli studenti o da enti o associazioni che operano nel territorio;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicopedagogica.

Art. 3 - Doveri

Criteri generali

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto.
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate da ulteriori regolamenti che integreranno il presente ( legge 626/94, D.Lgv196/03 ossia codice della privacy).
  5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  6. Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto per i libri di testo che vengono loro concessi in prestito: devono pertanto foderarli per mantenerli nuovi ed evitare di scrivercisia con la penna che con la matita.
  7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
  8. Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento rispettoso dello stesso ambiente.
  9. Gli studenti sono tenuti a conoscere e ad osservare le norme contenute nel regolamento interno d’istituto

Art. 4 - Disciplina

Si individuano i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari e le relative sanzioni.

Criteri specifici

  1. Qualora un alunno si assenti dalle lezioni senza un giustificato motivo, per un periodo superiore ai 5 gg., il Dirigente Scolastico convocherà i genitori con comunicazione scritta. Nel caso in cui l’assenza si prolunghi, il D.S. o come suodelegato l’operatore per la dispersione scolastica comunicherà il fatto all’ufficio competente del comune per gli adempimenti di legge
  2. L’alunno che al suo rientro a scuola non presenta adeguata giustificazione, può essere ammesso alle lezioni con riserva, dopo annotazione sul registro di classe e solo se non è necessaria la certificazione medica; qualora l’alunno non giustifichi l’assenza neppure il 2° giorno, il docente della 1^ ora sanzionerà un’ammonizione scritta sul registro di classe e convocherà il genitore tramite comunicazione scritta
  3. Per frequenti ritardi, frequenza poco regolare, mancato rispetto degli impegni di studio: ammonizione scritta nel registro di classe e convocazione di uno dei genitori
  4. Occasionale negligenza nel mancato rispetto degli impegni di studio: comunicazione alla famiglia tramite avviso scritto
  5. Danneggiamento dei libri di testo concessi in prestito: risarcimentodel valore dei libri danneggiati
  6. Comportamenti che turbino frequentemente il regolare svolgimento delle lezioni: ammonizione sul registro e comunicazione alla famiglia tramite avviso scritto
  7. In caso di comportamento irrispettoso nei confronti del personale della scuola e degli altri studenti: sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza con percorso educativo stabilito dal Consiglio di classe
  8. In caso di deturpamento, intenzionale o colposo, di strutture e di sussidi didattici: risarcimento del danno materiale e sospensione con percorso educativo stabilito dal Consiglio di classe
  9. In caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari è previsto l’allontanamento temporaneo dello studente, previo percorso educativo stabilito dal Consiglio di Classe, per un periodo non superiore a 15 giorni
  10. Nel periodo di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è previsto, per quanto possibile un rapporto con lo studente e i genitori, per prepararlo al rientro
  11. I provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolasticaverranno adottati dal Consiglio di Classe
  12. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica
  13. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari prima diessere stato invitato ad esporre le proprie ragioni
  14. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, commisurate alla infrazione disciplinare, e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre data la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
  15. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante gli esami sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

Art. 5 - Impugnazioni

Nella scuola secondaria, contro le sanzioni disciplinari, entro quindici giorni dalla loro irrogazione, è ammesso ricorso da parte dei genitori ad un apposito Organo di Garanzia, interno alla scuola , costituito da: il dirigente scolastico, due genitori (uno di Fluminimaggiore e uno di Buggerru), il presidente ed il vice presidente del Consiglio di Istituto, due docenti eletti dal Collegio, le prof.sse Armeni e Licheri, un membro appartenente al personale ATA.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angelina Maria Loreta Anemone

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