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Legge S.I.A.E.
sul bollino
Art.
10. 1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente:
Art. 181- bis.
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli
171-bis e 171- ter
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone
un contrassegno su ogni supporto
contenente programmi per elaboratore o multimediali nonchè
su ogni supporto contenente suoni,
voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o
di parti di opere
tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere
posti comunque in commercio
o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui
all'articolo 68
potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri,
sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma
1 ai soli fini della tutela dei diritti
relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del
richiedente dell'assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e
sui diritti connessi.
In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente,
circostanze ed elementi
rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti
di cui alla presente legge,
il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste
nel regolamento di cui al comma 4,
che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e
le categorie interessate,
può non essere apposto sui supporti contenenti programmi
per elaboratore disciplinati
dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente
mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano
suoni, voci o sequenze
di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere,
non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero
loro brani o parti eccedenti
il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che
diano luogo a concorrenza
all'utilizzazione economica delle opere medesime.
In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini
della tutela penale di cui all'articolo 171-bis,
è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
produttori
e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono individuati da un regolamento
di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,
sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei
termini più idonei a consentirne
la agevole applicabilità, la facile visibilità e a
prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta
operativo il sistema
di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione
del contrassegno determinatosi
sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per
il controllo,
sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo
tra la SIAE
e le categorie interessate, è determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da
non poter essere trasferito
su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la
identificazione del titolo dell'opera
per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del
produttore o del titolare del diritto d'autore.
Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo
per ogni singola opera riprodotta
o registrata nonchè della sua destinazione alla vendita,
al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata
anche in parte al richiedente
o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilità a termini di legge.
I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa
l'attività svolta
e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.
Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei
casi in cui esista
apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore
ha l'obbligo di dare alla SIAE
preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti.
Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono
concordare che l'apposizione
del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa
ai sensi del comma 2,
corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno
è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno. |