DPR 18 aprile 1994, n. 392

"Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza."

Art. 1.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5-3-1990, n. 46 , e procedimenti collegati.

Art. 2.
DEFINIZIONI
  1. Ai sensi del presente regolamento, per "legge", si intende la legge 5 marzo 1990, n. 46; per "camera di commercio", si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DA PARTE DELLE IMPRESE
  1. Le imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte le attivita' di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge, presentano ai sensi dell'art. 19 della legge 7-8-1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, decimo comma della legge 24-12-1993, n. 537, denuncia di inizio delle attivita' stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'art. 1 e alle relative singole voci, quali esse effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge.
  2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede all'iscrizione nel registro delle ditte di cui al testo unico 20-9-1934, n. 2011.
  3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnicio-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il certificato e' rilasciato, secondo competenza, dalle commissioni provinciali e dalla camera di commercio, che svolgono anche le attivita' di verifica di cui all'art. 19 citato.
  4. Copia della dichiarazione di conformita' di cui all'art. 9 della legge, sottoscritta dal responsabile tecnico, e' inviata a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede.

Art. 4.
VERIFICHE
  1. Le verifiche previste dall'art. 14, primo comma, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi piu' di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilita' o agibilita' rilasciati annualmente.

Art. 5.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
  1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformita' prevista dall'art. 9 della legge e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6-12-1991, n. 447.

Art. 6.
ADEGUAMENTO MEDIANTE ATTO DI NOTORIETA' E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
  1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione gia' conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorieta', sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.
  2. I proprietari delle singole unita' abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformita' di cui all'art. 9 della legge.

Art. 7.
NORME ABROGATE
  1. Ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 24-12-1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli artt. 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5-3-1990, n. 46, e gli artt. 3, e 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6-12-1991, n. 447.

Art. 8.
ENTRATA IN VIGORE
  1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1994.


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