DPR 18 aprile 1994, n. 392
"Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione,
ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza."
Art. 1.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei
requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5-3-1990, n. 46
, e procedimenti collegati.
Art. 2.
DEFINIZIONI
- Ai sensi del presente regolamento, per "legge", si intende la legge
5 marzo 1990, n. 46; per "camera di commercio", si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 3.
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DA PARTE DELLE IMPRESE
- Le imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte le attivita'
di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge, presentano
ai sensi dell'art. 19 della legge 7-8-1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, decimo comma della legge 24-12-1993,
n. 537, denuncia di inizio delle attivita' stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'art. 1 e alle relative
singole voci, quali esse effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della
legge.
- Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per l'artigianato,
unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le
altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede all'iscrizione nel registro
delle ditte di cui al testo unico 20-9-1934, n. 2011.
- Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnicio-professionali, hanno diritto ad un certificato
di riconoscimento secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il certificato e' rilasciato, secondo competenza, dalle commissioni provinciali e dalla camera di commercio, che
svolgono anche le attivita' di verifica di cui all'art. 19 citato.
- Copia della dichiarazione di conformita' di cui all'art. 9 della legge, sottoscritta dal responsabile tecnico,
e' inviata a cura dell'impresa alla camera di commercio nella
cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede.
Art. 4.
VERIFICHE
- Le verifiche previste dall'art. 14, primo comma, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi
piu' di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilita' o agibilita'
rilasciati annualmente.
Art. 5.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali
previsti dall'art. 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali
possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformita' prevista dall'art. 9 della legge e dall'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 6-12-1991, n. 447.
Art. 6.
ADEGUAMENTO MEDIANTE ATTO DI NOTORIETA' E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
- Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione gia' conformi al dettato della legge al momento
della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione
degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorieta', sottoscritto davanti ad un
pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.
- I proprietari delle singole unita' abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono
produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformita' di cui all'art. 9 della
legge.
Art. 7.
NORME ABROGATE
- Ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 24-12-1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono abrogati gli artt. 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5-3-1990,
n. 46, e gli artt. 3, e 7, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 6-12-1991, n. 447.
Art. 8.
ENTRATA IN VIGORE
- Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1994.
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