DPR 6 dicembre 1991 n. 447
"Regolamento di attuzione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti"
Art. 1.
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del primo comma dell'art. 1 della legge
5-3-1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le unità immobiliari o
la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni,
circoli o conventi e simili.
- Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art.
1, primo comma, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività
industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici
di culto, nonchè gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere
a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
- Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano ancxe quelli posti all'esterno
di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari
rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.
- Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie
alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione,
mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonchè i sistemi di protezione contro le sovratensioni
sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete
pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4-10-1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10-1-1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti
degli impianti stessi.
- Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori
dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio,
le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
- Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico
e manuale nonchè gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.
Art. 2.
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
- Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui all'art. 3, primo comma,
lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni
altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei
soci o dei familiari.
Art. 3.
CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
L'art. 3 è stato abrogato, a partire dal 15 dicembre 1994, dal primo comma dell'art. 7 del D.P.R.
18-4-1994, n. 392.
Art. 4.
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
- Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto
di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei
seguenti impianti:
- ) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge, per tutte le utenze
condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6kW e per utenze domestiche di singole unità
abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
- ) per gli impianti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a
1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie
superi i 200 mq;
- ) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore
o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti
a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per
i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
- ) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici
in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonchè per gli impianti
di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti
a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiori a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;
- ) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive
ramificate, nonchè per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- ) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione
di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel
caso di stoccaggi;
- ) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività
soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore
a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
- I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonchè una relazione
tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto
stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione
e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati
in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
- Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato
con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
Art. 5.
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
- I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI
e del CEI, nonchè nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano
costruiti a regola d'arte.
- Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati
o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18-10-1977, n. 791, o dotati altresì
di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13-6-1989,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24-7-1989.
- Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonchè alla
legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.
- Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per
la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di
conformità la norma di buona tecnica adottata.
- In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui
realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato
II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
- Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale
nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il
livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire
un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del secondo comma dell'art.
7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
- Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate
nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989.
- Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è
consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purchè l'adeguamento complessivo avvenga comunque
nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento
alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che
ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici
preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine
dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 6.
ATTIVITA' DI NORMAZIONE TECNICA
- L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia
della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione
permanente di cui all'art. 15, secondo comma, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta
la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge,
che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 7.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.
- La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici
interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte
all'impiantistica.
Il terzo comma è stato abrogato, a partire dal 15 dicembre 1994, dal primo comma dell'art. 7 del D.P.R. 18-4-1994, n. 392.
Art. 8.
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
- Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24-10-1942, n. 1415.
- Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere
il degrado normale d'uso nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di
primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
Art. 9.
VERIFICHE
- Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la
scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio o comprendenti
più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata
domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi
professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le
sezioni predisposti dalle camere di commercio.
- I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la
documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a
qualsiasi titolo, nonchè devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
- All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi
primo e secondo, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad
indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome
dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto
o degli impianti.
Art. 10.
SANZIONI
- Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, primo comma, della legge, vengono determinate nella misura
variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al
grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza
e della svalutazione monetaria.
- Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese
installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede
all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente
risulta iscritta, mediante apposito verbale.
- La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da
parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane,
su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta dei registri
e degli albi.
- Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono
agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
- All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Il presente decreto entra in vigore il 1º marzo 1992.
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