Dispense, esoneri, esenzioni ed altri benefici di leva

Requisiti richiesti:

Sono specificati nel manifesto di chiamata alla leva e di chiamata alle armi che viene reso pubblico il 31 agosto di ogni anno da parte del Ministero della Difesa.
I casi di ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva sono disciplinati dall'art. 7 del D. Lgs. 504/97.
Il ruolo dell'Ufficio Leva comunale è di collaborazione nella stesura e raccolta della certificazione dovuta e conseguente inoltro agli organi competenti.

Nella fattispecie:
- la dispensa è concessa solo in tempo di pace e l'arruolato ottiene la liberazione
dall'obbligo di prestare il servizio militare di leva, ma rimane vincolato al servizio militare fino al proscioglimento della classe di appartenenza;
- l'esonero scioglie definitivamente l'arruolato da ogni obbligo militare a cominciare dalla ferma di leva, pertanto, anche in caso di guerra, l'esonerato non è tenuto ad alcuna prestazione;
- l'esenzione riguarda solo la prestazione del servizio militare di leva, ma rimane vincolato al servizio militare fino al proscioglimento della classe di appartenenza.

A seguito della normativa scaturente dal nuovo D. Lgs. n.504/97, si possono riassumere così i casi per cui sono previste le istanze di dispensa dalla ferma di leva:

1) per i titoli di cui all'art.7, comma 1 del D. Lgs. n.504/97:
- a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia con fratelli minorenni a carico;
- b) arruolato con prole.
- c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834.
- d) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza.
- e) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente.
- f) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni.
- g) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare.

2 per i titoli di cui all'art.7, comma 3 del D. Lgs. n.504/97:
- a) difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative, quali:
- unico produttore di reddito ovvero appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari previsti dal decreto che il Ministro della Difesa emana annualmente;
- situazioni debitorie ereditate o dichiarazione di fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio od alla conduzione di attività economiche di cui l'interessato sia iltitolare;
- figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio o per causa di servizio, limitatamente alla prima e seconda categoria, compresi gli equiparati a dette categorie;
- orfano di entrambi genitori, con funzioni di capo famiglia, con sorelle nubili a carico;
- figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
- appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;
- primo o altro figlio di genitore caduto sullo svolgimento d'attività di lavoro subordinato o deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;
- primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;
- appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose;
- datore di lavoro che, per soddisfare gli obblighi di leva, è costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l'attività;

- b) responsabile diretto e determinante della conduzione d'impresa o attività economica da almeno due anni ovvero d'impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali d'incentivazione all'imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo, sempreché con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda o dell'attività;
- c) minore indice d'idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva;
- d) cittadino impegnato con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche e culturali, semprechè l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per materia.

3 per i titoli di cui all'art.2 commi 1 e 2, del D. L.. n.324/99 - "Disposizioni urgenti in materia di servizio civile":
- a) particolari situazioni economiche o familiari e responsabilita' lavorative, di conduzione d'impresa o assistenziali;
- unico produttore di reddito del nucleo familiare;
- appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, di cui al decreto annuale del Ministero della difesa, previsto dall'art.7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.504;
- dipendente da almeno un anno di enti che svolgono attività di volontariato operanti nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi sia la possibilità di pregiudizio per la continuità o la funzionalità dei servizi cui l'obiettore è preposto;
- orfano di entrambi genitori che versi in situazioni economiche precarie;
- appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;
- figlio di genitore deceduto nello svolgimento di attività di lavoro o per l'aggravarsi di infermità contratte per tali cause;
- figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;
- appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;
- responsabile diretto e determinante della conduzione d'impresa o attività economica da almeno due anni ovvero d'impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali d'incentivazione all'imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo, sempreché con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda o dell'attività;

- b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale: l'impegno ed i meriti devono essere adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio nazionale per il Servizio Civile;

- c) minore indice d'idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale in relazione all'area vocazionale e al settore di impiego indicati dall'obiettore, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio e/o ne pregiudichi la funzionalità va attribuito in sede di visita di leva;

- d) obiettori che, al termine del periodo di disponibilità, non possono essere impiegati per carenza di posti d'impiego da parte degli Enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda. L'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio in servizio degli obiettori, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilità dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo disponibile per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilità finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.
Quanto sopra previsto non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio.

- e) forme di collocamento in L.I.S.A.A.C.: nel 1999 l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta provvedimenti di L.I.S.A.A.C, nella forma di anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di 30 giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.

4 per gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana, quando, per compiere la ferma di leva, dovrebbero iniziare il servizio dopo il compimento del 30° anno d'età (art.101 D.P.R. 237/64);
5 per gli arruolati che rivestono la qualifica di profughi, purchè in possesso della specifica attestazione prefettizia (art. 33 L. 26.12.1981 n.763);
6 per i cittadini residenti all'estero espatriati prima del 18° anno d'età o espatriati, per motivi di lavoro o familiari, entro il compimento del 24° anno d'età (art.9 del D. Lgs. n.504/97);
7 per i cittadini rimpatriati o residenti all'estero dopo il compimento del 27° anno d'età (art.10, comma 2 del D. Lgs. n.504/97);
8 per i cittadini, anche se in possesso della cittadinanza di uno Stato estero, che dimostrino di aver prestato servizio di leva nello stato estero per un periodo effettivo non inferiore a sei mesi, salvo diverse norme stabilite in base a Convenzioni stipulate con tale Stato (art.10, comma 3 del D. Lgs. n.504/97);
9 per gli arruolati che non vengono chiamati alle armi entro il semestre successivo al trimestre in cui si è svolta la visita d'idoneità alla leva e, comunque, non oltre un ulteriore trimestre (art.1, comma 2 del D. Lgs. n.504/97).


Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n.504/97 è scomparsa la tradizionale distinzione tra la dispensa a domanda disciplinata dall'art. 22 della L. 191/75 e la dispensa d'autorità come disciplinata dall'art. 100 del D.P.R. 237/64, in quanto il nuovo ordinamento ha unificato nell'art. 7 la normativa relativa alla dispensa dalla ferma di leva.


ESONERO
L'esonero dall'obbligo del servizio militare è previsto per:
- l'unico figlio maschio o per il primo ed il secondo figlio maschio della vedova di guerra;
- l'unico figlio maschio o per il primo ed il secondo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1^ e 2^ categoria.

ESENZIONE
Possono beneficiare dell'esenzione dal servizio di leva:
- i sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti (L.25.3.85 n.121);
- i ministri dei culti ammessi dallo Stato, la cui nomina sia stata approvata dal Ministero dell'Interno (art.3 L. 24.6.1929 n.1159 - art. 3 R.D. 28.2.1930 n.289);
- i ministri del culto della Chiesa cristiana avventista (art.6 Legge 22.11.1988 n.516);
- i ministri di culto nominati dalle Comunità ebraiche e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano (art. 3 legge 8 marzo 1990, n.101);
- i Dignitari della Chiesa, gli appartenenti alla Corte pontificia ed i funzionari di ruolo della Santa Sede (art.10 Trattato Lateranense tra l'Italia ed il Vaticano del 11.2.1929, esecutivo con legge 27.5.1929 n.810);
- gli arruolati designati di volta in volta da leggi eccezionali emanate per fronteggiare calamità naturali;
- gli arruolati che si trovano in particolari condizioni stabilite da Trattati internazionali.

Altri benefici di leva.
L'espletamento del servizio di leva è reso meno disagevole da ulteriori benefici, quali:
- il differimento dell'avviamento alle armi in presenza di gravi e contingenti necessità personali e/o familiari;
- rinvio del servizio militare per uno dei motivi previsti dalla legge;
- ritardo del servizio militare per uno dei motivi previsti dalla legge;
- richiesta di nuovi accertamenti sanitari;
- domanda di assegnazione a sede desiderata.

Modalità:
I titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'art.7 comma 1 del D.Lgs. 504/97 possono essere invocati:
- sino all'ultimo giorno del trimestre in cui l'interessato viene sottoposto alla visita di leva;
- fino al giorno precedente la chiamata alle armi o avvio al servizio civile per modificazioni sopravvenute nella situazione di famiglia, non derivanti dalla volontà dell'interessato;
- entro il giorno di scadenza del ritardo o del rinvio, qualora detto beneficio cessi dopo il 31 dicembre 1998;fino al giorno precedente la chiamata alle armi per i giovani sottoposti alla visita prima del 31.12.1998.

I titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'art.2 commi 1 e 2 del D.L.. 324/99 possono essere invocati:
- entro il giorno che precede l'assunzione in servizio;
- nel corso dell'espletamento del servizio medesimo,
e devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio Nazionale per il servizio civile - Via San Martino della Battaglia n. 6 - 00185 Roma.

Per quanto riguarda i titoli volti all'ottenimento dell'esonero o dell'esenzione è opportuno presentare la domanda prima dell'arruolamento del giovane, al Distretto Militare di appartenenza, tramite l'Ufficio Leva comunale.

Note:
E' obbligatorio recarsi personalmente, muniti di un documento valido di riconoscimento, all'Ufficio Leva Comunale per verificare i requisiti e l'eventuale inoltro dell'istanza al Distretto Militare di appartenenza.

Servizio: Elettorale Leva
Ufficio:
Responsabile:
Operatore:
Durata del procedimento: 85 gg. per la dispensa ai sensi dell'art. 7 comma 1 D.Lgs. 504/97 - 9 mesi per la dispensa ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 504/97

Legge di riferimento:
· D.L. 324/99
· D. Lgs. n.504/97;
· D.P.R. 237/64;
· Legge 26.12.1981 n.763;
· Legge 25.3.85 n.121;
· Legge 24.6.1929 n.1159;
· R.D. 28.2.1930 n.289;
· Legge 22.11.1988 n.516;
· Legge 8 marzo 1990, n.101;
· Trattato Lateranense tra l'Italia ed il Vaticano del 11.2.1929, esecutivo con legge 27.5.1929 n.810;