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Concessione

La legge 10/1977, all'art. 1, stabilisce che per ogni attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale è necessaria una concessione edilizia.

In pratica, la concessione è necessaria per i seguenti interventi:

Nuove costruzioni, aumenti di volumetria, modificazione delle destinazioni d'uso con opere di ristrutturazione; demolizione e ricostruzione.
Ristrutturazione edilizia: comprende gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Ristrutturazione urbanistica: comprende gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso.

Può chiedere la concessione il proprietario dell'area o dell'immobile o chi ne abbia la legittima disponibilità.

I lavori devono essere iniziati entro 1 anno e conclusi entro 3 anni dal rilascio della concessione.

Se desideri ulteriori informazioni e spiegazioni o vuoi avere gli estremi di sentenze o commenti manda un quesito a:

assistenza@contravvenzione.it

 

 

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Aggiornato il: 10 dicembre 2000