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PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso dei locali e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'utilizzo di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Ne consegue che non vi è più l'obbligo, come in passato, di indicare il prezzo esclusivamente con il cartellino.

Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l'uso di un unico cartello.

Negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio (es. supermercati) il prezzo deve essere indicato in ogni caso per tutte le merci esposte al pubblico.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova già impresso in modo chiaro sul prodotto stesso, in modo che risulti chiaramente leggibile dal pubblico, sono esclusi dall'obbligo del cartello.

Per i prodotti venduti per unità di misura, valgono le particolari norme previste.

 

Se desideri ulteriori informazioni e spiegazioni o vuoi avere gli estremi di sentenze o commenti manda un quesito a:

assistenza@contravvenzione.it

 

 

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Aggiornato il: 03 dicembre 2000