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Autovelox

L'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità effettuato a mezzo di apposite apparecchiature, è sempre stato oggetto di ricorsi nei quali si lamentava, principalmente, non tanto un errore sulla rilevazione della velocità, bensì la mancata contestazione immediata da parte dell'operatore di polizia.

Cerchiamo quindi di capire come è regolamentata la contestazione all'interno del Codice della Strada (CdS) ed in particolare nel caso di impiego delle apparecchiature per la rilevazione della velocità.

L'articolo 200 c.1 prevede che "la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata ..." da parte dell'operatore di polizia stradale. Ciò vuole dire che è ammessa l'ipotesi che la contestazione possa essere fatta in un momento successivo. L'articolo 384 del Regolamento di Esecuzione del CdS prevede, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui sicuramente non è possibile procedere alla contestazione immediata fra cui:

- accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (caso tipico la sosta vietata)

- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità

- quando la violazione è stata accertata "... per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento ..." (caso tipo è la rilevazione della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchi elettronici).

Fino a qualche tempo fa la Corte di Cassazione (è il massimo organo che valuta la legittimità delle sentenze della magistratura di merito) riteneva che la omessa contestazione immediata, anche laddove fosse stata possibile, non era causa di invalidità del verbale ma solo di una eventuale sanzione nei confronti dell'operatore di polizia stradale che aveva omesso la contestazione (Cass. Civ., sez. I, 27/8/1993, n. 9090)

Recentemente la Cassazione ha cambiato orientamento, stabilendo che l'autorità chiamata a decidere sul ricorso presentato contro un verbale non contestato immediatamente, deve valutare se la contestazione immediata era in concreto possibile ed in caso positivo annullare il verbale (cass. civ., sez. III, 18/6/1999, n.6123).

Diventa quindi ora importante accertare se la contestazione immediata poteva essere fatta e ciò non è avvenuto.  Infatti, qualora la contestazione sia stata omessa senza alcuna plausibile motivazione, il verbale potrebbe essere ritenuto affetto da vizio di legittimità per violazione di legge e quindi annullato da parte dell'Autorità chiamata a decidere sul ricorso. Stabilire se la contestazione poteva essere fatta al momento è importante quando vengono usati degli strumenti elettronici per la rilevazione della velocità. Abbiamo visto sopra che se l'apparecchio non consente l'accertamento immediato, allora non è possibile nemmeno la contestazione immediata. Ad oggi, però, le strumentazioni messe in commercio consentono la immediata lettura della velocità e quindi tale tipo di giustificazione non dovrebbe più apparire nei verbali, salvo che siano state utilizzate vecchi apparecchi.

Attenzione meritano quindi le giustificazioni per l'omessa contestazione immediata quali l'indicazione che la pattuglia addetta alle contestazioni era impegnata in altre contestazioni o che motivi di sicurezza della circolazione hanno impedito di fermare il trasgressore. In questi casi, se non si condividono le motivazioni, cioè si ritiene che la contestazione fosse possibile, è opportuno spiegare dettagliatamente i fatti da noi considerati.

Se desideri ulteriori informazioni e spiegazioni o vuoi avere gli estremi di sentenze o commenti manda un quesito a:

assistenza@contravvenzione.it

 

 

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Aggiornato il: 07 gennaio 2001