Home Su ASSISTENZA Ricerca

 

Durata e conferma della validità della patente

L'articolo 126 del Codice della Strada (CdS) stabilisce la durata di validità della patente di guida.

Le patenti delle categorie A e B sono valide per 10 anni; qualora siano confermate o rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per 5 anni, e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciate a mutilati e minorati fisici ha validità di 5 anni e per 3 anni a partire dal settantesimo anno di età.

La patente di categoria C è valida per per 5 anni e per 3 anni dopo il settantesimo anno di età.

La patente di categoria B è valida per cinque anni.

Cosa succede su una persona guida con la patente scaduta di validità?

Viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria cioè il pagamento di una somma da £. 254.030 oltre alle sanzioni accessorie del fermo amministrativo del veicolo per la durata di due mesi e del ritiro della patente. In caso di reiterazione della violazione, invece della sanzione del fermo amministrativo, si applica la sanzione accessoria della confisca del veicolo.

La conferma della patente deve essere fatta entro la scadenza. Non è concesso circolare dopo tale data senza aver sostenuto la visita di conferma, anche se nel frattempo è stato fissato il giorno dell'esame presso la struttura sanitaria.

Eccezione è prevista per i titolari di patenti speciali. In questo caso è possibile guidare dopo la scadenza se la visita di conferma è fissata oltre tale scadenza. E' però necessario che l'interessato ottenga dalla MCTC una specifica autorizzazione. In assenza della stessa la guida è considerata con patente scaduta di validità.

Un discorso a parte merita la durata di validità della patente di guida di persone appartenenti a Stati dell'Unione Europea che acquisiscono la residenza in Italia. Per loro e per quanti altri desiderassero ulteriori informazioni e spiegazioni o  volessero conoscere gli estremi di sentenze o commenti, è attivo  il seguente indirizzo di posta elettronica cui rivolgersi:

assistenza@contravvenzione.it

 

 

 

 Home ] Su ]

Copyright © 2000 contravvenzione
Aggiornato il: 07 gennaio 2001