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Contestazione delle violazioni

La contestazione è uno di quegli elementi su cui spesso si basano dei ricorsi che altrettanto spesso si perdono. Questo perché molti credono che la contestazione immediata sia sempre obbligatoria.

Vediamo allora cosa di ce a questo proposito il Codice della Strada (CdS).

L'articolo 200 c.1 prevede che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata da parte dell'operatore di polizia stradale. Ciò vuole dire che è ammessa l'ipotesi che la contestazione possa essere fatta in un momento successivo. L'articolo 384 del Regolamento di Esecuzione del CdS prevede, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui sicuramente non è possibile procedere alla contestazione immediata e cioè:

- accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (caso tipico la sosta vietata)

- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità

- quando la violazione è stata accertata per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento (caso tipo è la rilevazione della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchi elettronici).

Alla luce di quanto abbiamo detto, appare chiaro che l'organo di polizia stradale non è obbligato a contestare sempre e comunque la violazione. Quando non lo fa deve però espressamente indicarne la motivazione nel verbale.

A questo punto cosa rimane da fare per coloro che hanno ricevuto, in tempo successivo, il verbale?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III n. 6123 del 18/06/1999) ha stabilito che in caso di ricorso nel quale si lamenta la omessa contestazione immediata, l'Autorità adita può valutare se effettivamente, nel caso concreto, tale contestazione fosse possibile oppure no e qualora risponda positivamente il verbale è da ritenersi illegittimo e va quindi annullato.

Il consiglio che diamo è quindi quello di evitare ricorsi lamentando la semplice omessa contestazione immediata. Un ricorso del genere al Prefetto potrebbe costare 606.000 oltre alla sanzione originaria. Nel ricorso va dato conto del perché a nostro avviso la contestazione immediata fosse possibile, tenendo conto della situazione reale presente in quel momento e delle motivazioni addotte dall'organo accertatore a giustificazione della omessa contestazione. Se, ad esempio, nel verbale è stato indicato che la pattuglia era impegnata in altra contestazione, è inutile sostenere che anche il nostro veicolo poteva essere fermato. 

Se desideri ulteriori informazioni e spiegazioni o vuoi avere gli estremi di sentenze o commenti manda un quesito a:

assistenza@contravvenzione.it

 

 

 

 

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Aggiornato il: 03 dicembre 2000