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Forme speciali di vendita

Per forme speciali di vendita si intendono:

Spacci interni
Apparecchi automatici
Vendita presso il domicilio del consumatore
Vendita per corrispondenza
Propaganda a fini commerciali
Commercio elettronico

 

Spacci interni. Sono tali gli esercizi di vendita a favore dei dipendenti di enti ed imprese, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali, a condizione che la vendita avvenga esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi. I locali di vendita non devono essere aperti al pubblico e non devono avere l'accesso dalla pubblica via. 

Per esercitare questo tipo di attività è sufficiente una comunicazione al Comune ove ha sede la stessa attività.

Apparecchi automatici. Si tratta della vendita, di generi alimentari e di altri prodotti, mediante gli apparecchi automatici. 

Per esercitare questo tipo di attività è necessaria la comunicazione al Comune nel cui territorio vengono installati i distributori.

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione. Nei casi di vendita tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti necessari per la vendita. Durante la trasmissione devono essere esposti il nome o la denominazione sociale o la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero di partita iva.

Le vendite all'asta realizzate per mezzo della televisione sono vietate.

Per esercitare questo tipo di attività è necessaria la comunicazione al Comune del luogo ove ha la residenza o la sede il venditore.

Vendita effettuata presso il domicilio del consumatore. Consiste nella vendita al dettaglio o nella raccolta di ordinativi presso il domicilio del consumatore. Il titolare dell'impresa, qualora intenda avvalersi di addetti alla vendita, deve comunicare il nominativo di tali persone all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove ha la residenza o la sede legale.

A tali venditori viene rilasciato, da parte dell'impresa, un tesserino di riconoscimento numerato ed aggiornato annualmente, in cui sono indicate le generalità e la fotografia del venditore, le indicazioni a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività, nonché il nome del responsabile dell'impresa e la firma di quest'ultimo. Il tesserino deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.

Per esercitare questa attività è necessaria la comunicazione al Comune ove ha la residenza o la sede il titolare dell'impresa.

Propaganda a fini commerciali. L'illustrazione o la esibizione di cataloghi o l'effettuazione di qualsiasi propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o i locali in cui questo si trova per motivo di lavoro, studio, cura o svago, è soggetta alle norme che prevedono l'uso del tesserino. Quindi Il titolare dell'impresa, qualora intenda avvalersi di addetti alla vendita, deve comunicare il nominativo di tali persone all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove ha la residenza o la sede legale. 

A tali venditori viene rilasciato, da parte dell'impresa, un tesserino di riconoscimento numerato ed aggiornato annualmente, in cui sono indicate le generalità e la fotografia del venditore, le indicazioni a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività, nonché il nome del responsabile dell'impresa e la firma di quest'ultimo. Il tesserino deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.

Per esercitare questa attività è necessaria la comunicazione al Comune ove ha la residenza o la sede il titolare dell'impresa.

 

Se desideri ulteriori informazioni e spiegazioni o vuoi avere gli estremi di sentenze o commenti manda un quesito a:

assistenza@contravvenzione.it

 

 

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Aggiornato il: 03 dicembre 2000