Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 20 luglio 1994, n°16

Legge Regionale n°29 del 01 luglio1994

Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.

Le parti in corsivo sono quelle modificate da:

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalita')
1. La Regione nell' ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. Con il concorso delle Province mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche e scientifiche della Liguria. Assicura inoltre la protezione la gestione e la regolazione con le misure necessarie dei mammiferi e degli uccelli delle uova dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari caratteristiche del territorio delle esigenze produttive economiche e ricreative e delle consuetudini locali.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente ai Ministeri competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 1 e sui loro effetti.





ARTICOLO 2
(Funzioni amministrative)
1. La regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico - venatori delle Province svolge compiti di orientamento di controllo anche sostitutivo nei casi previsti dalla presente legge e dallo Statuto.

2. Avvalendosi preferibilmente di enti ed istituti pubblici liguri promuove ed attua studi e indagini sull' ambiente e sulla fauna selvatica e adotta le opportune iniziative atte a sviluppare le conoscenze ecologiche ed etologiche relative al settore.

3. La Regione promuove iniziative di carattere didattico - divulgativo per una maggiore conoscenza del patrimonio faunistico e dell' ambiente naturale della corretta fruizione delle risorse naturali rinnovabili tramite l' attivita' venatoria nonche' della relativa normativa in vigore avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni ambientaliste riconosciute.

4. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia protezione e controllo della fauna selvatica ai sensi dell' articolo 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. 5. Le Province in attuazione delle direttive 79/ 409/ CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 85/ 411/ CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/ 244/ CEE della Commissione del 6 marzo 1991 istituiscono lungo le rotte di migrazione dell' avifauna segnalate dall' Istituto nazionale per la fauna selvatica con speciale riguardo a quella acquatica zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformita' alle esigenze ecologiche degli " habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi.



TITOLO II

PIANIFICAZIONE FAUNISTICO - VENATORIA

ARTICOLO 3
(Destinazione differenziata del territorio agro - silvo - pastorale)
1. Il territorio agro - silvo - pastorale soggetto alla pianificazione faunistico - venatoria comprende i terreni agricoli con esclusione di quelli situati nelle zone urbane i terreni incolti le foreste demaniali e regionali le zone umide le spiagge i corsi d' acqua i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde attualmente o potenzialmente idonea all' attivita' di coltivazione dei fondi di allevamento di specie animali e di silvicoltura.

2. Il territorio agro - silvo - pastorale della Regione e' destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione e produzione della fauna selvatica comprendendo nella quota tutte le aree ove sia comunque vietata l' attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

3. Il territorio di cui al comma 2 comprende anche le oasi di protezione le zone di ripopolamento e cattura e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai fini della ricostituzione delle popolazioni autoctone.

4. Nei territori di protezione sono vietati l' abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica la riproduzione e i periodi di dipendenza dei nuovi nati.

5. Il territorio agro - silvo - pastorale regionale puo' essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ed a caccia riservata a gestione privata.

6. Il rimanente territorio agro - silvo pastorale e' suddiviso in ambiti territoriali di caccia di cui agli articoli 19 e seguenti.

7. La determinazione delle quote del territorio agro - silvo - pastorale e' stabilita nell' ambito del piano faunistico venatorio provinciale.





ARTICOLO 4
(Zona faunistica delle Alpi)
1. Il territorio agro - silvo - pastorale delle Alpi caratterizzato dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina costituisce una zona faunistica a se stante ed e' destinato a protezione e produzione della fauna selvatica per una quota dal 10 al 20 per cento da determinate nell' ambito del piano faunistico venatorio provinciale.

2. Il territorio agro - silvo - pastorale regionale puo' essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a centri privati di riproduzione di fauna selvatica ad allevamento a zone di addestramento allenamento e gare di cani.

3. Il rimanente territorio agro - silvo - pastorale delle Alpi e' suddiviso in comprensori alpini di caccia di cui agli articoli 19 e seguenti.





ARTICOLO 5
(Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico - venatoria)
1. La Giunta regionale ogni cinque anni previo parere della Commissione faunistico - venatoria regionale approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico - venatori provinciali sulla base del documento orientativo dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica e dei criteri della programmazione elaborati dai Ministri competenti ai sensi dell' articolo 10 comma 11 della legge n¨ 157/ 1992 in quanto compatibili con la situazione del territorio ligure.





ARTICOLO 6
(Piani faunistico - venatori provinciali)
1. Entro centoottanta giorni dal ricevimento degli indirizzi di cui all' articolo 5 le Province predispongono piani faunistico - venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche ortografiche e faunistico - vegetazionali.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dall' amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico - venatorio provinciale hanno durata quinquennale e devono prevedere oltre a quanto disposto dall' articolo 10 comma 8 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) della legge n. 157/ 1992:

 

ARTICOLO 7
(Perimetrazione e tabellazione)
1. Le Province approvato il piano faunistico - venatorio deliberano la perimetrazione delle zone indicate dal piano degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini sentito il Comitato faunistico - venatorio provinciale. Le Province per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all' articolo 10 comma 8 lettera a) b) e c) della legge n. 157/ 1992 ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone seguono le procedure di cui all' articolo 10 commi 13 14 e 15 della legge n. 157/ 1992 o quelle indicate nei successivi commi. In alternativa alla notifica prevista dall' articolo 10 comma 13 della legge n. 157/ 1992 la Provincia puo' dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all' albo pretorio dei comuni territorialmente interessati nonche' comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Nelle zone non vincolate per la opposizione dei proprietari o conduttori di fondi interessati e' precluso l' esercizio dell' attivita' venatoria. Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell' abito della pianificazione faunistico - venatoria.

3. Le Province in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche - ambientali possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura anche temporanee.

4. L' esercizio venatorio negli ambiti territoriali della caccia e' consentito soltanto dopo la perimetrazione delle zone di cui al comma 1. 5. La tabellazione di cui all' articolo 10 comma 9 della legge n. 157/ 1992 e' effettuata:

6. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia sono esenti da tasse regionali e devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri; da ognuna di esse devono potersi scorgere le due adiacenti. Esse devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di legittimita'.

7. Le Province dopo la definitiva perimetrazione pubblicano e curano la diffusione della cartografia del piano faunistico - venatorio provinciale.





ARTICOLO 8
(Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi)
1. Il proprietario o conduttore di un fondo che per i motivi previsti dall' articolo 15 della legge n. 157/ 1992 intenda vietare sullo stesso l' esercizio dell' attivita' venatoria deve inoltrare al Presidente della Giunta provinciale entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico - venatorio provinciale una richiesta motivata che deve essere esaminata entro sessanta giorni. A tal fine il piano e' pubblicato per un periodo di quindici giorni all' albo pretorio dei Comuni della Provincia entro quindici giorni dalla data di esecutivita'.

2. L' esercizio venatorio e' comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di coltivazione i terreni con coltivazioni erbacee dalla semina fino alla data del raccolto i prati artificiali e naturali nei periodi di falciatura i frutteti e le coltivazioni floricole ed orticole specializzate i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto.

3. L' esercizio venatorio e' inoltre vietato nei fondi ove si pratica l' allevamento e il pascolo del bestiame allo stato brado e semibrado purche' delimitati da muretti recinzioni intere o da steccati recinzioni elettrificate fili metallici o plastificati siepi e purche' vi sia effettiva presenza di capi di bestiame con il carico per ettaro non inferiore a quintali 20 evidenziati dagli allevatori con apposita tabella esente da tasse previa comunicazione alle Province.

4. Ai fondi chiusi si applicano in quanto compatibili le norme di cui all' articolo 15 della legge n. 157/ 1992.





ARTICOLO 9
(Piani di miglioramento ambientale e di immissione di fauna selvatica)
1. Le Province su parere dell' Istituto Nazionale della Fauna Selvatica predispongono e approvano piani di miglioramento ambientale tesi a favorire il ripristino degli habitat la sosta dell' avifauna selvatica migratoria la riproduzione naturale di fauna selvatica autoctona nonche' piani di immissione di fauna selvatica. Il ripopolamento puo' essere effettuato anche tramite immissione di capi provenienti da catture eventualmente effettuate nelle aree protette regionali a seguito di interventi di riequilibrio faunistico attuati nei modi e con le procedure previste dalla legge regionale di adeguamento alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette).

2. Le attivita' di cattura e di ripopolamento sono esercitate dalle Province e tendono alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona fino al raggiungimento delle densita' faunistiche ottimali nel rispetto delle potenzialita' agricole del territorio. Il ripopolamento e' altresi' consentito previa autorizzazione della Provincia competente sentito l' Istituto nazionale per la fauna selvatica mediante l' acquisto o la produzione di selvaggina appositamente allevata dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute. L' immissione e' effettuata con la vigilanza della Provincia.

3. Le catture sono effettuate dagli agenti venatori dipendenti dalle Province con la collaborazione delle associazioni venatorie agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all' articolo 8 della legge n. 157/ 1992.





ARTICOLO 10
(Tutela dei nidi)
1. E' vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche agli uccelli selvatici inclusi nell' allegato II della Convenzione di Berna durante le fasi di cova e della dipendenza dei giovani dai genitori se non dietro autorizzazione rilasciata dalla Regione per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica a persone nominalmente individuate. L' autorizzazione di durata non superiore ad un anno deve specificare il sito dove effettuare le fotografie o le riprese le specie la distanza minima di avvicinamento al nido le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo.





ARTICOLO 11
(Tutela delle pareti rocciose)  [elenco delle aree con divieto d'arrampicata della Provincia di savona]
1. Le province avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste nonche' degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini individuano entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione o di potenziale nidificazione per uccelli inclusi nell' allegato II della Convenzione di Berna. In caso di inerzia delle Province l' individuazione viene effettuata dalla Giunta regionale.

2. Le Province vietano con apposita delibera l' attivita' di arrampicata nei periodi ritenuti necessari provvedendo a collocare opportuna tabellazione.





ARTICOLO 12
(Piano faunistico venatorio regionale)
1. La Regione verificata la compatibilita' dei piani faunistico venatori provinciali con gli indirizzi di cui all' articolo 5 li coordina nell' ambito del piano faunistico - venatorio regionale. I piani provinciali sono comunque produttivi di effetti se trascorsi novanta giorni dal ricevimento dei relativi atti la Giunta regionale non abbia sollevato rilievi o prescrizioni.

2. Il piano faunistico - venatorio regionale e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentita la commissione faunistica regionale ed ha validita' quinquennale. Puo' essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o piu' Province qualora le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali e' stato elaborato subiscano sensibili variazioni. La Regione puo' invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico - venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.

3. Il piano faunistico - venatorio stabilisce:

TITOLO III

ZONE A DESTINAZIONE PARTICOLARE

ARTICOLO 13
(Oasi di protezione)
1. Le oasi di protezione di cui all' articolo 10 comma 8 lettera a) della legge n. 157/ 1992 sono destinate alla conservazione della fauna selvatica anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat favorendo l' insediamento e l' irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie correnti migratorie. Nelle oasi di protezione e' vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. La gestione delle oasi di protezione e' esercitata dalle Province che possono avvalersi delle associazioni agricole di protezione ambientale o venatorie nonche' degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini stipulando con essi apposite convenzioni.

3. La Provincia su richiesta dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica puo' autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e ferme restando le competenze in materia igienico - sanitaria l' abbattimento per sopravvenute esigenze sanitarie; puo' altresi' autorizzate sentito il predetto Istituto le guardie venatorie provinciali alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in soprannumero a scopo di ripopolamento di reintroduzione secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

4. La Provincia previo parere e con le prescrizioni dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica puo' intervenire direttamente o indirettamente anche su richiesta motivata dalle organizzazioni professionali e agricole per ripristinare i giusti equilibri nella popolazione faunistica e sul territorio.





ARTICOLO 14
(Zone di ripopolamento e cattura)
1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all' articolo 10 comma 8 lettera b) della legge n. 157/ 1992 sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l' immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all' ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densita' faunistica ottimale. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica ed hanno la stessa durata di validita' del piano faunistico venatorio provinciale salvo rinnovo.

2. Nelle zone di ripopolamento e cattura e' vietata ogni forma di caccia.

3. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura e' esercitata dalle Province che possono avvalersi di commissioni costituite in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nella zona e da rappresentanti dei cacciatori desisignati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio. La gestione puo' inoltre essere affidata agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini.

4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche interessate.

5. Le cattura devono essere compiute in modo da garantire la continuita' della riproduzione della fauna selvatica.

6. La provincia puo' ammettere lo svolgimento di prove cinofile con divieto assoluto di sparo e di abbattimento della fauna selvatica e di allevamento e sempre che non si arrechi danno alle colture agricole nonche' alla riproduzione e sviluppo delle specie selvatiche oggetto di incremento comunque con esclusione del periodo dal 15 aprile al 15 luglio.





ARTICOLO 15
(Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica)
1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica di cui all' articolo 10 comma 8 lettera c) della legge n. 157/ 1992 sono istituiti di preferenza su terreni di proprieta' pubblica giudicati idonei dalle Province. I centri pubblici sono gestiti dalla Provincia e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai fini della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento del territorio.

2. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono recintate in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica.

3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica di cui all' articolo 10 comma 8 lettera d) della legge n. 157/ 1992 organizzati in forma di azienda agricola singola o associata sono autorizzati dalle Province con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria salva la possibilita' di prelievo degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili da parte del titolare dell' impresa agricola e dei dipendenti della stessa ai sensi di legge.

4. L' autorizzazione alla costituzione dei centri privati di cui al comma 3 e' subordinata alla sottoscrizione di apposito disciplinare redatto dalla Provincia competente contenente le prescrizioni per l' esercizio delle attivita' di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

5. Le Province svolgono attivita' di vigilanza e di controllo sui centri di cui al comma 3.





ARTICOLO 16
(Zone per l' allenamento l' addestramento dei cani e per le gare cinofile. Regolamentazione dell' attivita')
1. Le Province acquisito il parere del Comitato faunistico provinciale regolamentano la gestione delle zone di cui all' articolo 10 comma 8 lettera e) della legge n. 157/ 1992 destinate all' addestramento all' allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare cinofile da esercitarsi in forma singola o associata da associazioni venatorie o cinofile imprenditori o conduttori agricoli.

2. Le zone di cui al comma 1 possono essere a carattere transitorio o permanente. Nelle zone a carattere transitorio sono consentite gare cinofile e prove di lavoro con divieto di abbattimento dei selvatici e di allevamento. Nelle zone a carattere permanente puo' essere consentito l' abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alla fauna cacciabile ai sensi dell' articolo 10 comma 8 della legge n. 157/ 1992 e su conformi direttive emanate dalla Giunta regionale.

3. Le prove cinofile su selvaggina naturale sono autorizzate dalle Province d' intesa con l' Ente nazionale della cinofilia italiana e possono essere consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura nonche' nei parchi regionale e nelle riserve demaniali previe intese con gli enti gestori fermo restando il divieto di sparo e l' uso temporaneo dei relativi territori.

4. L' addestramento e l' allevamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di autorizzazione da parte delle Province con le modalita' e nelle zone previste per l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia di cui ai commi 1 e 2 e non possono in alcun caso provocare la predazione della fauna selvatica e di allevamento.

5. Le zone a carattere transitorio possono essere istituite dalle Province anche se non previste dal piano venatorio provinciale e non possono avere durata superiore a trenta giorni.

6. La Provincia sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale regolamenta l' uso e la gestione dei recenti per l' addestramento dei cani da seguito al cinghiale nel rispetto delle vigenti norme a tutela degli animali.

7. Nelle aziende faunistico - venatorie le Province possono consentire prove per cani da caccia senza abbattimento del selvatico. Nelle aziende agri - turistico - venatorie le Province possono altresi' consentire prove per cani da caccia con abbattimento delle specie cacciabili.



TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO

ARTICOLO 17
(Caccia programmata)
1. L' esercizio venatorio sul territorio agro - silvo - pastorale ricompreso nel piano faunistico - venatorio regionale e' ammesso soltanto negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini come disciplinati dalla presente legge o da appostamento fisso ai sensi dell' articolo 29.

2. Ogni cacciatore ha diritto all' accesso ad un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino della Regione con le modalita' previste dall' articolo 14 comma 5 della legge n. 157/ 1992 e puo' avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa Regione previo consenso dei relativi organismi di gestione.





ARTICOLO 18
(Esercizio della caccia in forma esclusiva)
1. L' attivita' venatoria puo' essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

2. La sede delle forme di caccia esclusive avviene rispettivamente con:

3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva di cui all' articolo 12 comma 4 della legge n. 157/1992 che viene riportata nel tesserino venatorio. In sede di prima applicazione della presente legge su richiesta dei cacciatori interessati e sulla base di segnalate esigenze la Provincia puo' autorizzare prima dell' inizio della stagione venatoria la variazione della forma prescelta.





CAPO I

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA COMPRENSORI ALPINI E LORO GESTIONE

ARTICOLO 19
(Ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini)

1. Gli ambiti territoriali di caccia che devono avere dimensioni subprovinciali ed essere possibilmente omogenei, nonchè i comprensori alpini di cui all'articolo 7, vengono delimitati con riferimento:

2. Le Province provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini tenendo conto di quanto stabilito dagli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico- venatoria provinciale approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5.

3. Nella delimitazione si tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle realtà ambientali, anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti territori di più Province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti.

4. La delimitazione può essere modificata per iniziativa della Amministrazione provinciale interessata ovvero su richiesta motivata degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini"









ARTICOLO 20
(Gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini)
1. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini sono gestiti da strutture associative di natura privata che perseguono i fini previsti dalla legge n. 157/ 1992 cosi' come definiti dalla Regione e dalle Province nei rispettivi programmi. 2. Sono organi delle strutture associative di cui al comma 1:

3. Il Comitato di gestione e' composto da:

4. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 3 devono essere designati congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale. Sono considerati rinunciatari gli enti e le associazioni che dopo trenta giorni dalla richiesta non abbiano ottemperato alla designazione dei propri rappresentanti.

5. Il Comitato di gestione dura in carica non piu' di cinque anni e continua a svolgere le sue funzioni fino all' insediamento del nuovo Comitato.

6. Il Comitato elegge nel proprio seno il presidente fra i rappresentanti di cui alla lettera a) e il vicepresidente fra i rappresentanti di cui alla lettera b).

7. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri di cui due eletti dal Comitato di gestione e uno designato dalla Provincia con funzioni di Presidente.







ARTICOLO 21
(Statuto dell' organismo di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini)
1. Il Comitato di gestione di cui all' articolo 20 adotta uno statuto entro un anno dalla costituzione dell' ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino.

2. Lo statuto disciplina principalmente:

 

ARTICOLO 22
(Compiti degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini)
1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini:

3. Gli organi di gestione provvedono altresi' all' attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

4. Per esigenze faunistiche e per particolari situazioni ambientali gli organi di gestione entro quindici giorni dall' emanazione del calendario venatorio regionale adottano le eventuali modifiche nel territorio di competenza relativamente alla limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili del numero delle giornate degli orari del carniere giornaliero e stagionale per specie. Gli organi di gestione degli ambiti
territoriali di caccia e dei comprensori alpini possono prevedere forme specialistiche di caccia eventualmente escludentesi a vicenda e a costo differenziato previa indicazione sul tesserino. Delle modifiche gli organi di gestione danno immediata comunicazione alla Provincia. Le modifiche e le forme di caccia specialistica divengono operanti se la Provincia nei quindici giorni successivi non ne contesta la opportunita' tecnica. La decisione della Provincia e' definitiva e viene immediatamente comunicata ai Comitati di gestione aventi sede nel territorio provinciale e ai Comuni territorialmente interessati.

5. Gli organi di gestione possono individuare e delimitare per periodi determinati aree di rispetto nelle quali l' esercizio della caccia e' vietato. Le Province possono autorizzare in dette aree a scopo di ripopolamento degli ambiti territoriali di caccia relativi catture di selvaggina stanziale delle specie cacciabili.

6. Qualora agli organismi di gestione dell' ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino sia affidata la gestione di zone di ripopolamento e cattura o di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica alle riunioni del Comitato di gestione deve essere invitato un tecnico indicato dalla Provincia.

7. Le Province esercitano la vigilanza sull' attivita' faunistica e venatoria dei comitati di gestione nonche' il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica.

8. Gli organi di gestione per l' espletamento delle proprie funzioni si dotano di una organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze dell' ambito territoriale di caccia.







ARTICOLO 23
(Gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini)
1. La gestione del bilancio degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini persegue le finalita' indicate nel piano faunistico venatorio provinciale ed e' improntata alla regola del pareggio economico.

2. Ai compiti di cui all' articolo 22 si provvede con le entrate derivanti dalle quote di partecipazione dei cacciatori e con gli eventuali finanziamenti di soggetti pubblici e privati.







ARTICOLO 24
(Vigilanza provinciale sugli organi di gestione)
1. La Provincia in caso di gravi inadempienze o irregolarita' della gestione degli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini puo' sciogliere gli organi di gestione nominando un Commissario per lo svolgimento della ordinaria amministrazione e per la nomina dei nuovi organi.







ARTICOLO 25
(Accesso dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini)
1.Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, sentite le Province, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale provinciale e del numero dei cacciatori che esistono nella Provincia stessa, stabilisce gli indici ai quali le Province devono fare riferimento per la propria programmazione.

2.La Provincia comunica annualmente agli organismi di gestione il numero di cacciatori che possono essere ammessi in ogni Ambito territoriale di caccia tenuto conto degli indici di cui al comma 1.

3.Gli organismi di gestione soddisfano le richieste di accesso dei cacciatori fino al limite di disponibilità di cui al comma 2 e nel rispetto dell'articolo 14 comma 5 della l. 157/1992.

4.Il cacciatore ha diritto di accesso all'Ambito territoriale di caccia o al Comprensorio alpino dove ha la residenza anagrafica o dove ha domicilio per motivi di pubblico servizio.

5.Per gli Ambiti territoriali o Comprensori alpini in cui il numero dei cacciatori residenti è superiore al numero dei cacciatori ammissibili, la Provincia provvede a destinare i cacciatori in esubero in altri Ambiti territoriali o Comprensori alpini. La nuova destinazione è effettuata prioritariamente sulla base delle richieste e secondo il relativo ordine cronologico. A tal fine la Provincia fissa il termine entro cui le richieste devono essere presentate. Qualora permanga la situazione di esubero la Provincia destina autoritativamente ad altro Ambito territoriale o Comprensorio alpino i cacciatori di minore età.

6. I posti disponibili dopo le iscrizioni compiute con i criteri di cui ai commi 2 e 3 sono assegnati dagli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini ai cacciatori richiedenti secondo il seguente ordine di priorità:

7.A parità di punteggio vale l'ordine di presentazione della domanda.

8.Il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con o senza l'uso di richiami vivi, ha diritto ad essere iscritto all'Ambito o Comprensorio in cui è compreso l'appostamento.

9.Limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria ed al cinghiale gli Ambiti territoriali di caccia e/o i Comprensori alpini possono consentire l'accesso sui territori di competenza e per un numero di giornate prestabilite ad altri cacciatori residenti in altri A.T.C. o C.A. della stessa provincia o di altre province pur ricadenti in altre regioni, anche oltre il limite di densità venatoria.

10.A ciascun cacciatore residente in Liguria è consentito l'esercizio venatorio in mobilità alla selvaggina migratoria negli altri Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini, oltre a quello di residenza di cui al comma 4, inclusi nel territorio regionale, per un numero massimo di venti giorni, previo il pagamento di una quota aggiuntiva non superiore ad un quarto del costo dell'A.T.C. di interesse.

Tale opportunità è da svolgersi nella forma di appostamento fisso o temporaneo a partire dal 1o ottobre e sino al termine della stagione venatoria.

11.Il numero dei posti disponibili per tale forma di caccia in mobilità è dato, per ogni A.T.C. o C.A., dalla differenza tra il numero complessivo dei cacciatori ammissibili fissato dalle Province e il numero dei cacciatori iscritti, sommata alle ammissioni provvisorie autorizzabili di cui al comma 9.

12.Entro il 30 giugno la Provincia indica agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. oltre a quanto previsto al comma 2, il numero massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni provvisorie.

13.Ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. o C.A. della stessa provincia in cui ricade l'Ambito territoriale di interesse venatorio, è riservato il 65 per cento del numero dei posti disponibili; il 30 per cento è riservato ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. o C.A. della Liguria, mentre, per assolvere al principio di reciprocità tra Regioni, il 5 per cento è riservato ai cacciatori extra regionali non iscritti in A.T.C. o C.A. della Regione Liguria. Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali citate, vengono utilizzati dal Comitato di gestione per l'assegnazione, non più distinta come sopra, ai cacciatori che pur avendo fatto richiesta, non hanno potuto essere inclusi nelle fasce di competenza.

14.L'ammissione per la caccia alla selvaggina migratoria in mobilità è consentita previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dall'A.T.C. o C.A. di interesse, che ne regolamenta l'accesso secondo le priorità previste al comma 6 lettere a), b) ed e).

15.Le procedure autorizzative sono indicate all'articolo 27 bis.

16.Le domande di iscrizione devono essere prodotte agli organismi di gestione degli A.T.C. o C.A. di interesse venatorio, nel periodo compreso tra il 1o e il 31 luglio.

17.La graduatoria delle iscrizioni dei cacciatori in mobilità per l'attività venatoria alla selvaggina migratoria segue periodi e criteri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 26.

18.L'esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta.

19.Per le aree contigue di cui al comma 18 le Province, d'intesa con gli organi di gestione del parco e con gli A.T.C. e C.A., stabiliscono protocolli che debbono considerarsi parte integrante della pianificazione faunistica provinciale e, a tal fine, il calendario venatorio provinciale assumerà nelle aree contigue la natura di piano e programma di prelievo.

20.Nelle aree contigue individuate ai sensi del comma 18, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini in cui ricadono le aree interessate d'intesa con l'organismo di gestione del parco.









ARTICOLO 26
(Nuove iscrizioni agli ambiti territoriali o comprensori alpini)
1. Gli iscritti a partire dal 1 maggio ed entro il 31 maggio di ogni anno devono far pervenire agli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini la conferma di partecipazione per l' anno successivo.

2. Entro la stessa data sono presentate le domande di prima iscrizione ai sensi dei commi 4 e 5 dell' articolo 25.

3. Gli organismi di gestione entro il successivo 20 giugno dichiarano la disponibilita' dei posti da assegnare per la stagione venatoria dell' anno successivo. 4. Entro il 20 luglio i soggetti interessati ad un ambito territoriale o comprensorio alpino diverso da quello di appartenenza presentano domanda di iscrizione.

5. Sulla base delle conferme e delle domande presentate gli organismi di gestione entro il 30 settembre predispongono la graduatoria per la iscrizione nel rispetto dei criteri dell' articolo 25.

6. La graduatoria e' affissa nella sede dell' ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino e nei dieci giorni successivi e' trasmessa agli altri ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini della Regione e alle Province.

7. (abrogato)

8. Gli organi di gestione assegnano secondo l' ordine della graduatoria gli ulteriori posti resisi disponibili a seguito dei recessi.

9. Entro il 31 dicembre gli organismi di gestione comunicano l' elenco degli iscritti alla Provincia per gli adempimenti di cui all' articolo 38.







ARTICOLO 27
(Interscambi di cacciatori)
1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori della zona delle Alpi possono riconoscere ai cacciatori iscritti la facolta' di utilizzare giornate di competenza per ospitare sotto forma di interscambio e senza finalita' di lucro altri cacciatori anche se residenti in altra Provincia o Regione.

2. (abrogato)

3. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio. A tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni rispettivamente con altre Regioni o Province. In caso di violazione di norme da parte del cacciatore ospite il cacciatore iscritto risponde in solido.







ARTICOLO 27 - bis
(Procedure autorizzative)
1.Le ammissioni provvisorie, a seguito degli accordi di reciprocità intrapresi con Enti territoriali anche di altre Regioni, si instaurano tramite una procedura autorizzativa, anche a mezzo fax, curata dagli A.T.C. o C.A. territorialmente competenti.

2.Tale documento, corredato dal versamento richiesto, è da considerarsi elemento probatorio all'ammissione, da allegare al tesserino venatorio che il cacciatore non residente è tenuto ad esibire su richiesta degli agenti di vigilanza.





ARTICOLO 28
(Doveri del cacciatore)
1. Negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini il cacciatore iscritto ha il dovere di:

 

 

CAPO II

APPOSTAMENTI FISSI

ARTICOLO 29
(Esercizio venatorio da appostamento fisso)
1. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all' esercizio venatorio almeno per una stagione di caccia. Tutti gli altri sono considerati temporanei.

2. Gli appostamenti fissi possono avere anche piu' di un impianto stabile purche' si trovino tutti entro il raggio di metri 100 da quello principale.

3. Per gli appostamenti all' avifauna selvatica acquatica collocati in terra ferma gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito e consentire la copertura d' acqua del suolo.

4. L' autorizzazione per la caccia da appostamento fisso e' rilasciata dalla Provincia ha validita' di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1: 25.000 indicante l' ubicazione dell' appostamento; essa e' altresi' subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno lago o stagno privato e alla conformita' alla normativa urbanistico - edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione provinciale ai fini della realizzazione degli appostamenti fissi dovranno essere preventivamente acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali nonche' le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.

5. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti per l' esercizio venatorio agli ungulati e per la caccia in forma tradizionale al colombaccio.

6. Non e' consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 200 metri dai confini delle zone dove e' vietata la caccia e a 200 metri da altro appostamento fisso preesistente salvo il consenso dei titolari.

7. Ferma restando l' esclusivita' della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all' articolo 18 e' consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia entro il raggio di 100 metri dall' appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l' uso del cane da riporto.

8. E' vietata la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 100 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare durante l' effettivo esercizio di essi salvo il consenso del titolare.

9. L' accesso all' appostamento fisso di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) con armi proprie racchiuse in apposito involucro e con l' uso di richiami vivi e' consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l' opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono accedere all' appostamento fisso soltanto due persone ospitate dal titolare medesimo e che abbiano fatto opzione per questa tipologia di caccia.

10. Qualora nell' appostamento fisso siano presenti persone diverse da quelle stabilite al comma 9 le armi presenti non possono essere superiori al numero delle persone in esercizio di caccia che hanno optato per la forma di caccia esclusiva da appostamento fisso.

11. La Provincia non puo' rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso con l' uso dei richiami vivi superiori a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989- 90. Ove il numero di autorizzazioni attribuite risulti inferiore a quello massimo le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni e possono essere inoltre rilasciate:

12. Cosi' come previsto dall' articolo 14 comma 12 della legge n. 157/ 1992 le Province autorizzano la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l' attuazione del piano faunistico - venatorio.

13. Anche gli appostamenti costituiti da attrezzature smontabili o da riparti di fortuna che non comportino modificazione del sito e siano destinati all' esercizio venatorio per non piu' di una giornata di caccia sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell' appostamento salvo consenso del proprietario o conduttore del fondo.

14. La preparazione dell' appostamento temporaneo non puo' essere effettuata mediante taglio di piante da frutto a meno che non si tratti di residui della potatura ne' con il taglio di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta e nel rispetto delle norme vigenti.

15. Il titolare dell' autorizzazione dell' appostamento fisso previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo provvede di norma durante il corso dell' anno al mantenimento delle caratteristiche naturali dell' ambiente circostante per la tutela della fauna selvatica e della flora almeno nel raggio di cento metri dall' impianto principale in relazione allo svolgimento dell' esercizio venatorio.







ARTICOLO 30
(Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento)
1. Sono vietati l' uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato rilasciato da

2. La Regione su parere dell' Istituto Nazionale della Fauna Selvatica ai sensi dell' articolo 5 della legge 157/ 1992 entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge emana un regolamento per disciplinare l' allevamento la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili nonche' il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento.

2 bis. Sono utilizzabili uccelli di cattura appartenenti alle specie riportate al comma 4, dell'articolo 4 della l. 157/1992.

3. Ad ogni cacciatore che eserciti l' attivita' venatoria da appostamento fisso in via esclusiva sono consentiti la detenzione e l' uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unita' per ogni specie fino ad un massimo complessivo di quaranta unita'. Ad ogni cacciatore che eserciti l' attivita' venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi di cattura e' consentita la detenzione e l' uso di un numero massimo complessivo di dieci unita'.

3 bis. I limiti di cui ai commi 2 bis e 3 non si applicano ai richiami nati in cattività.

4. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l' attivita' venatoria da appostamento. E' consentita invece la cessione dei richiami vivi catturati negli impianti di cui siano titolari le Province.

5. La sostituzione di un richiamo di cattura puo' avvenire dietro consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della USL competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi individuati dalle Province.

6. Le specie decedute o altrimenti perdute non possono essere sostituite se il numero complessivo superi le quantita' massime detenibili.

7. Il cacciatore cessando l' attivita' puo' cedere i richiami vivi ad altro cacciatore previa comunicazione alla Provincia.







ARTICOLO 31
(Autorizzazione alla detenzione e all' uso di falchi per l' esercizio venatorio)
1. Presso ogni Amministrazione provinciale e' istituito un registro delle persone autorizzate alla detenzione e all' uso di falchi per l' esercizio venatorio. I falchi impiegati per l' esercizio venatorio devono essere inanellati dall' Istituto nazionale della fauna selvatica ai sensi del decreto del Ministero dell' agricoltura del 31 marzo 1984 (inanellamento e registrazione degli esemplari di falconiformi che vengono introdotti in Italia). Se i falchi provengono da allevamenti nazionali l'inanellamento avviene a cura delle Province.

2. Chi intende detenere e esercitare la caccia con il falco deve inoltrare domanda di autorizzazione al Presidente dell' Amministrazione provinciale su apposito modulo disposto dalla Giunta provinciale. 3. La domanda deve essere corredata dalla certificazione circa la legittima provenienza dei falchi ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modificazioni e integrazioni. Il richiedente ai sensi del presente articolo deve allegare:

4. La Provincia accertata la regolarita' della certificazione rilascia l' autorizzazione.

5. La caccia con il falco e' consentita esclusivamente per le localita' le specie i modi ed i giorni nei quali e' consentito l' impiego dei cani da seguito.





CAPO III

STRUTTURE PRIVATE PER LA CACCIA E LA PRODUZIONE DELLA SELVAGGINA

ARTICOLO 32
(Aziende faunistico - venatorie ed aziende agri - turistico - venatorie)
1. La Giunta regionale su richiesta degli interessati sentito l' Istituto Nazionale della Fauna Selvatica entro i limiti fissati dall' articolo 3 comma 4 del territorio agro - silvo - pastorale puo': a) autorizzare l' istituzione di aziende faunistico - venatorie senza fini di lucro soggette a tassa di concessione regionale con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l' obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia e' consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico - venatorie non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; b) autorizzare l' istituzione di aziende agri - turistico - venatorie soggette a tassa di concessione regionale nelle quali sono consentiti l' immissione e l' abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica da allevamento. 

2. Le aziende agri - turistico - venatorie devono preferibilmente: a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere con il territorio di una o piu' aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/ 88/ CEE e successive modificazioni; 

3. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agri - turistico - venatorie e' presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati dalla costituzione. 

4. La Regione sentito l' Istituto Nazionale della Fauna Selvatica disciplina con proprio regolamento il rilascio la sospensione e la revoca dell' autorizzazione nonche' le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo. 

5. L' autorizzazione delle aziende faunistico - venatorie e agri - turistico - venatorie ha la durata di cinque anni. Alla scadenza puo' essere rinnovata. 

6. Salvo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 4 l' esercizio dell' attivita' venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dell' opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 18 comma 1.

7. Le giornate di caccia esercitate nelle aziende faunistiche - venatorie e in quelle agri - turistico - venatorie rientrano nel computo di quelle settimanali ed annuali.







ARTICOLO 33
(Allevamenti)
1. La Regione d' intesa con le Province previo parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica emana specifico regolamento per disciplinare l' allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare di ripopolamento ornamentale ed amatoriale.

2. Nel caso in cui l' allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un' impresa agricola questi e' tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia dello svolgimento dell' attivita' con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate in conformita' all' apposito regolamento regionale.

3. La Provincia ai fini dell' esercizio dell' allevamento a scopo di ripopolamento esercitato anche per il recupero di potenzialita' produttive in aree montane o svantaggiate puo' consentire al titolare e ad altre persone dal medesimo autorizzate nel rispetto delle norme della presente legge il prelievo di mammiferi e di uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui all' articolo 39.

4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello inamovibile a cura dell' allevatore.

5. Le caratteristiche di inamovibilita' sono tali quando l' anello e' privo di punti di frattura tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto.



TITOLO V

SPECIE CACCIABILI E CALENDARIO VENATORIO

ARTICOLO 34
(Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria. Calendario venatorio)
1. Ai fini dell' esercizio venatorio e' consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

La caccia alle specie anzidette puo' essere ammessa in quantita' limitata. La caccia alle specie anzidette e' altresi' ammessa alle seguenti condizioni:

3. La Giunta regionale su proposta delle Province può anticipare a far data dal 1o agosto e prorogare fino al 31 gennaio, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivo approvati dalla Provincia nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1 dell'articolo 18 della l. 157/1992. I Piani di abbattimento, se non realizzati, sono completati nei mesi di dicembre e gennaio.

4. Il Presidente della Giunta regionale sentito l' Istituto nazionale per la fauna selvatica e la Commissione faunistico - regionale approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario ed il tesserino venatorio relativi all' intera stagione venatoria e all' intero territorio agro - silvo - pastorale nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi.

5. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare.

6. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre fisse e/ o a libera scelta del cacciatore ad esclusione dei giorni di martedi' e venerdi' nei quali l' esercizio dell' attivita' venatoria e' sospeso.

7. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, può anche in deroga al comma 5 dell'articolo 18 della l. 157/1992, prevedere l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1o ottobre ed il 30 novembre.

8. Il carniere giornaliero e stagionale relativo ai capi di fauna selvatica stanziale e il carniere giornaliero relativo ai capi di fauna selvatica migratoria sono stabiliti annualmente dalla Regione sulla base della consistenza delle singole specie cacciabili sul territorio di competenza.

9. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino cosi' come previsto all' articolo 18 comma 8 della legge n¨ 157/ 1992.

10. Fuori dalle zone di cui all' articolo 16 l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre nel territorio da aprirsi alla caccia con esclusione del martedi' e del venerdi' salvo restrizioni stabilite dalle Province.

11. Le Province hanno la facolta' di vietare il prelievo venatorio per periodi limitati di tempo in quelle aree dove per ragioni turistiche si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l' esercizio della caccia per la pubblica incolumita'.

12. Il calendario venatorio ligure e' armonizzato per quanto possibile con quello delle Regioni finitime.





ARTICOLO 35
(Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati)
1. La caccia agli ungulati e' attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia comprensorio alpino o azienda faunistico - venatoria. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Le modalità della caccia ai diversi ungulati, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle norme statali e regionali, sono definite da specifici regolamenti che le province debbono emanare, per le specie non dichiarate non cacciabili per inconsistenza faunistica, assieme al calendario venatorio provinciale.

2. I piani di cui al comma 1 sono redatti secondo le indicazioni fornite dall' Istituto nazionale per la fauna selvatica e vengono approvati dalle Province entro il 15 settembre o entro il 15 luglio nel caso di richiesta di prelievo anticipato al mese di agosto.

3. Le Province sentito il parere del proprio Comitato tecnico consultivo provvedono ad individuare e delimitare nei territori di rispettiva competenza zone denominate " a rischio agricolo" possibilmente continue e di rilevante ampiezza nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico e' sempre considerata incompatibile con la produttivita' ed il tipo di attivita' agricole prevalentemente esercitate.

4. Nelle dette zone classificate " a rischio agricolo" e' autorizzato anche nel periodo di divieto della caccia alla specie ed all' interno di ambiti protetti ai fini venatori l' abbattimento dei cinghiali purche' effettuato ad opera degli agenti venatori dipendenti dalle Province coadiuvati se dal caso da agenti volontari nonche' da squadre di cacciatori e conduttori di cani validamente costituite agli effetti della presente legge. I capi di cinghiali abbattuti nel detto periodo di divieto sono a disposizione delle Province che provvedono alla loro destinazione previ i prescritti esami trichinoscopici.

5. Le aree " a rischio agricolo" non possono interessare i parchi le riserve naturali e le aree protette fatta eccezione per le aree classificate come ZIAA (Zone di Interesse Agricolo - Ambientale) dalle rispettive leggi istitutive.

6. Le battute di caccia al cinghiale svolte in aree protette regionali devono essere svolte in conformita' al regolamento dell' area protetta o qualora questo non esista alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell' organismo di gestione dell' area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell' articolo 19 comma 2 della legge n. 157/ 1992.

7. L' abbattimento dei cinghiali all' interno delle zone denominate " a rischio agricolo" e' consentito sia da parte di singoli cacciatori che di squadre secondo le norme regolamentari di cui ai successivi commi.

8. All' esercizio della caccia al cinghiale nell' ambito dei territori non classificati zone " a rischio agricolo" sono ammesse esclusivamente nei giorni di mercoledi' e domenica squadre di cacciatori sulla base di norme regolamentari emanate dalle Province.

9. Tali norme debbono altresi' prevedere l' istituzione da parte delle Province di appositi corsi di preparazione aventi per oggetto le particolari modalita' di conduzione della caccia nonche' la corretta impostazione dei prelievi di cinghiali e delle comunicazioni di rilevamenti sui capi abbattuti valide anche ai fini gestionali.

10. Le squadre di cacciatori s' intendono validamente costituite ai fini dell' ammissione alla caccia al cinghiale se almeno uno dei rispettivi componenti e' in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione ai corsi di preparazione di cui al comma 9.

11. L' avventura cattura di ogni cinghiale oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale deve essere segnalata con l' indicazione del sesso della classe d' eta' e della localita' in cui e' avvenuto l' abbattimento nonche' con l' esibizione dell' attestato veterinario relativo alla consegna di campioni per i prescritti esami trichinoscopici a mezzo lettera raccomandata alla Provincia entro i due giorni successivi. Le relative ricevute debbono essere conservate ed esibite al personale di vigilanza dal caposquadra.

12. L' obbligo della segnalazione non ricorre ove l' avvenuto abbattimento sia stato accertato nei due giorni successivi dagli agenti venatori dipendenti dalle Province i quali presa visione dell' attestato veterinario di cui al comma 11 provvedono a rilasciare all' interessato apposita ricevuta da valere ad ogni effetto in luogo della documentazione di cui al comma medesimo.

13. Le Province accertato sulla base delle predette segnalazioni l' abbattimento dei nove decimi dei contingenti stabiliti provvedono a chiudere la caccia nei territori di competenza entro otto giorni dall' avvenuto accertamento dandone nel contempo adeguata pubblicita'.

14. Le Province comunicano alla Regione entro il 15 marzo di ciascun anno una valutazione complessiva circa la gestione faunistica dei cinghiali nei rispettivi territori con particolare riferimento agli abbattimenti effettuati nel corso della precedente stagione venatoria anche nell' ambito delle singole zone " a rischio agricolo" durante il periodo di divieto della caccia alla specie.

15. La caccia agli altri ungulati puo' essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneita' tecnica rilasciato dalle Province previa partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame. 

16. La caccia al capriolo, cervo, daino e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira. Per il prelievo di un definito numero di capi di determinate specie stabilito dalla Provincia su proposta del Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. in base ad appositi indagini il capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purchè abilitati da prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione all'A.T.C. o C.A. di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.







ARTICOLO 36
(Controllo della fauna selvatica)
1. Le Province indipendentemente dalle disposizioni del calendario venatorio possono restringere il periodo di caccia o vietare l' esercizio sia per talune forme di caccia che in determinate localita' alle specie di fauna selvatica di cui all' articolo 35 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita' anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.

2. Le Province per la migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo per motivi sanitari per la selezione biologica per la tutela del patrimonio storico - artistico per la tutela delle produzioni zoo - agro - forestali ed ittiche provvedono al controllo della fauna selvatica esercitato selettivamente. Lo stesso viene praticato di norma mediante l' utilizzo di metodi ecologici su parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica o su segnalazione delle organizzazioni professionali agricole. Qualora l' istituto verifichi l' inefficacia dei predetti metodi la Provincia puo' autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purche' muniti di licenza per l' esercizio venatorio nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l' esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani.

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato all' interno dei territori inclusi nel sistema regionale delle aree protette definito dalla legge regionale di adeguamento alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) lo stesso deve essere attuato cosi' come previsto all' articolo 35 comma 6.

4. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico - artistico all' interno dei centri urbani puo' essere autorizzato dalla Provincia su conforme parere dell' Unita' sanitaria locale e sentito l' istituto nazionale della Fauna selvatica.

5. La Provincia per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti nonche' di riequilibrio faunistico puo' effettuare su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali nel rispetto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991 n¨ 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale 24 marzo 1994 n. 16 (nuove norme in materia di randagismo) piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.





ARTICOLO 37
(Importazione di fauna selvatica dall' estero)
1. L' introduzione dall' estero di fauna selvatica viva purche' appartenente alle specie autoctone presenti nel territorio regionale puo' essere effettuata in via eccezionale e su autorizzazione della Provincia solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico sentito l' istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l' idoneita' della fauna selvatica destinata al ripopolamento i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall' estero prima dell' immissione devono essere sottoposti al controllo sanitario a cura del servizio veterinario dell' Unita' sanitaria locale competente.

3. Le autorizzazioni sono accordate dalla Provincia; conformemente a quanto stabilito dall' articolo 20 della legge n. 157/ 1992 prioritariamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici al fine di avere le opportune garanzie per i controlli le eventuali quarantene e i relativi controlli sanitari.

4. Tutti i soggetti immessi debbono essere muniti di apposito contrassegno inamovibile.



TITOLO VI

CONDIZIONI PER L' ESERCIZIO DELLA CACCIA

ARTICOLO 38
(Esercizio dell' attivita' venatoria)
1. L' attivita' venatoria e' esercitata secondo le norme di cui all' articolo 12 della legge n¨ 157/ 1992.

2. Ai fini dell' esercizio dell' attivita' venatoria il tesserino regionale di cui all' articolo 12 comma 12 della legge n. 157/ 1992 e' rilasciato annualmente dalla Provincia di residenza e distribuiti dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale. Nello stesso sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale nonche' la forma di caccia prescelta in via esclusiva e le zone ove e' consentita l' attivita' venatoria.

3. Nel tesserino deve essere altresi' indicato l' ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino dove il cacciatore e' autorizzato ad esercitare l' attivita' venatoria e le eventuali sospensioni o revoche della licenza di porto di fucile uso caccia nonche' della sospensione del tesserino regionale.

4. A decorrere dall'annata venatoria 2000/2001 è adottato il modello di tesserino venatorio a lettura ottica, predisposto dalla Regione Liguria.

5. Il rilascio del tesserino è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria.

6. Ad ogni cacciatore può essere rilasciato un solo duplicato del tesserino di cui al comma 1.

7. All'inizio della giornata di caccia il cacciatore deve indicare con l'apposizione di un pallino eseguito a penna ad inchiostro indelebile di colore blu scuro o nero, negli appositi riquadri rossi del tesserino venatorio, le seguenti informazioni:

8. Il cacciatore deve inoltre indicare con l'apposizione di un pallino negli appositi riquadri rossi di riferimento alla specie di fauna stanziale, al momento del recupero, il comprovato abbattimento.

9. I capi di fauna migratoria devono essere segnati al termine della giornata di caccia negli appositi riquadri di riferimento alle specie mediante l'apposizione di un pallino per ogni capo abbattuto.

10. Per i cacciatori provenienti da altre Regioni, autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli A.T.C. o C.A. della Liguria ed in possesso di tesserini non compatibili con le modalità di compilazione vigenti nel territorio ligure, la Provincia territorialmente competente, su richiesta degli interessati, rilascia il tesserino venatorio della Regione Liguria con la dicitura "non residente". Ai fini della rilevazione statistica, il tesserino dovrà essere restituito entro il 31 marzo alla Provincia che lo ha rilasciato. I cacciatori di cui al presente comma devono altresì compilare i propri tesserini regionali per quanto riguarda giornate e abbattimenti.".







ARTICOLO 39
(Mezzi per l' esercizio dell' attivita' venatoria)
1. L' attivita' venatoria e' consentita con l' uso di mezzi disciplinati dall' articolo 13 della legge n. 157/ 1992.





ARTICOLO 40
(Abilitazione all' esercizio venatorio)
1. L' abilitazione venatoria e' necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d' armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

2. Ogni Provincia nomina una commissione per il conseguimento dell' abilitazione all' esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La durata della commissione corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale.

3. La commissione e' composta:

4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per lo svolgimento degli esami che devono in particolare riguardare le seguenti materie:

5. L' abilitazione e' concessa se il giudizio e' favorevole in tutte le materie con un giudizio di idoneita'; in caso di idoneita' il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

6. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d' esame prima che siano trascorsi tre mesi.

7. Alla domanda per sostenere la prova d' esame da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato debbono essere allegati:

8. Le Province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell' abilitazione venatoria e per l' aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute.

9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di porto d' armi il cacciatore puo' praticare l' esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata al almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell' articolo 32 della legge n. 157/ 1992.

10. Le norme di cui al presente articolo di applicano anche per l' esercizio della caccia mediante l' uso dell' arco e del falco.

11. La Provincia tiene il registro degli abilitati all' esercizio venatorio contenente i dati anagrafici gli estremi del rilascio di abilitazione e del tesserino nonche' quelli delle sanzioni anche accessorie applicate.





ARTICOLO 41
(Tasse di concessione regionale)
1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/ 1992 istituisce una tassa di concessione regionale per il rilascio dell' abilitazione all' esercizio venatorio nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281 (provvedimenti finanziari per l' attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell' articolo 23 comma 2 della legge n. 157/ 1992.

2. SOno inoltre soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale le aziende faunistico - venatorie e le aziende agri - turistico - venatorie nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali.

3. Con decorrenza 1 gennaio 1994 le voci ai numeri d' ordine 15 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 1981 n. 21 cosi' come modificata dalla legge regionale 13 gennaio 1993 n. 1 sono quelle riportate nell' allegato A che forma parte integrante della presente legge.

4. La tassa per l' abilitazione venatoria non e' dovuta qualora durante l' anno il cacciatore eserciti l' attivita' venatoria esclusivamente all' estero.

5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia prima dell' inizio della stagione venatoria all' assegnazione dell' ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino. La tassa di rinnovo non e' dovuta qualora non eserciti la caccia durante l' anno.





ARTICOLO 42
(Utilizzazione dei proventi delle tasse regionali)
1. I proventi delle tasse di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 41 nella percentuale del 90 per cento sono destinati alle Province per esercitare le funzioni amministrative di cui alla legge n. 157/ 1992 e alla presente legge sulla base dei seguenti parametri:

2. Le Province possono rimettere gli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini fino ad un massimo del 30 per cento delle somme loro assegnate dalla Regione per l' esercizio delle funzioni amministrative sulle base dei programmi di intervento di cui all' articolo 22.





ARTICOLO 43
(Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e nell' esercizio dell' attivita' venatoria)
1. Le Province destinano una somma non inferiore al 10 per cento delle somme loro assegnate ai sensi dell' articolo 42 e alla costituzione di un fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole zootecniche e alle altre opere approntate sui terreno coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica in particolare da quella protetta e nell' esercizio dell' attivita' venatoria e cinofila.

2. Le Province provvedono a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento del fondo di cui al comma 1 alla cui gestione e' preposto un apposito Comitato. 3. Gli eventuali stanziamenti di cui al comma 1 non utilizzati sono impiegati dalle Province per l' esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge n. 157/ 1992 e alla presente legge.



TITOLO VII

DIVIETI VIGILANZA SANZIONI

ARTICOLO 44
(Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi)
1. Ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici nonche' il prelievo di uova nidi e piccoli nati sono vietati a norma dell' articolo 3 della legge n¨ 157/ 1992).





ARTICOLO 45
(Cattura temporanea o inanellamento)
1. La Regione su parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica puo' autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle Universita' il Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare a scopo di studio e ricerca scientifica la cattura temporanea e l' utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonche' il prelievo delle uova nidi e piccoli nati.

2. L' attivita' di cattura temporanea per l' inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e' autorizzata dalla Regione ed e' organizzata dall' Istituto nazionale per la fauna selvatica. L' attivita' di inanellamento puo' essere svolta esclusivamente dai titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale su parere favorevole dell' istituto nazionale per la fauna selvatica; il parere favorevole e' comunque subordinato alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto ed al superamento del relativo esame finale.

3. La Regione sentito il parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica autorizza le Province a svolgere l' attivita' di cattura per l' inanellamento e per la cessione dei richiami vivi consentiti per le forme di caccia espressamente previste dalla presente legge. Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono anche tramite convenzione di personale qualificato che abbia superato gli esami di cui al comma 2. L' Istituto nazionale per la fauna selvatica svolge compiti di controllo e di certificazione dell' attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo esemplari appartenenti alle seguenti specie: cesena tordo sassello torso bottaccio storno merlo colombaccio pavoncella allodola passero passera mattugia. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati.

5. Chiunque rinviene uccelli inanellati deve darne notizia all' Istituto nazionale per la fauna selvatica alla provincia o al Comune nel cui territorio e' avvenuto il rinvenimento che provvedono ad informare il predetto istituto.

6. Le Province possono stipulare accordi con altre Province ai fini dell' approvvigionamento di limitate quantita' di richiami vivi per la cessione.

7. Le Province su parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica disciplinano con apposito regolamento l' inanellamento con anelli numerati inamovibili l' uso e la sostituzione dei richiami vivi compresi quelli gia' legalmente detenuti all' entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative vigenti.





ARTICOLO 46
(Tassidermia)
1. L' attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla legge regionale 25 gennaio 1984 n. 7 integrata dalle sanzioni previste dalla legge n¨ 157/ 1992.





ARTICOLO 47
(Altri divieti)
1. Oltre quanto previsto dall' articolo 2 comma 1 della legge n. 157/ 1992 e' vietato:

2. (abrogato)

3. L'utilizzo di apparati di radiocomunicazione durante l'attività venatoria è consentito esclusivamente per motivi di sicurezza e limitato all'utilizzo di apparati di debole potenza denominati CB e ai telefoni cellulari.

4. È vietato cacciare sui terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve. Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d'occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata.

5. Le Province sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4.

6. Non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo che fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto, in forma vagante.

7. È vietato il trasporto all'interno dei centri abitati, nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ed anche a bordo di veicoli di qualunque genere di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia. È consentito il trasferimento del fucile non in custodia purché visibilmente scarico, nell'attraversamento delle aie e delle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, dal luogo di deposito e/o custodia abituale alla zona venatoria prescelta e viceversa, nonché nell'attraversamento di strade e di vie di comunicazione durante la battuta di caccia.

 

ARTICOLO 48
(Vigilanza venatoria)
1. La vigilanza sull' applicazione della presente legge e' affidata alle Province e viene svolta dai soggetti indicati dagli articoli 27 e 29 con i poteri di cui all' articolo 28 della legge n¨ 157/ 1992.

2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 27 comma 1 lettera b) della legge n. 157/ 1992 e' subordinata alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle Province ed al conseguimento di un attestato di idoneita' previo esame della commissione istituita dalla Provincia stessa nel rispetto dell' articolo 27 comma 4 della legge n. 157/ 1992.

3. Le guardie venatorie volontarie ai fini della presente legge sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri di cui all' articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).

4. Gli agenti dipendenti dalle Province e le guardie volontarie operano nell' ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

5. A tutti i soggetti cui e' affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo e' vietata la caccia durante l' esercizio delle loro funzioni.

6. Agli agenti di vigilanza di cui all' articolo 27 comma 1 lettera a) e comma 2 della legge n¨ 157/ 1992 e' altresi' vietato l' esercizio venatorio nell' ambito del territorio in cui esercitano la funzione. A tal fine per eventuali richiedenti in ogni ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino e' riservato un congruo numero di posti per gli agenti di vigilanza che prestino servizio negli ambiti o comprensori adiacenti.

7. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull' esercizio venatorio sulla tutela dell' ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all' articolo 27 comma 1 lettera b) della legge n. 157/ 1992 con l' autorizzazione e la vigilanza della Provincia.

8. La vigilanza sull' applicazione delle leggi per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell' ambiente e la salvaguardia delle produzioni agricole e' altresi' affidata ai soggetti indicati all' articolo 27 della legge n¨ 157/ 1992.

9. Ai soggetti in possesso della qualifica di guardia venatoria alla data di entrata in vigore della presente legge non erichiesto l' attestato di idoneita' di cui al ' comma 2.

10. Le Province coordinano l' attivita' di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole venatorie e di protezione ambientale Le guardie volontarie prestano il servizio disarmate.

11. Il Consiglio regionale con apposito regolamento proposto dalla Giunta da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge detta norma per uniformare i criteri di selezione formazione e aggiornamento professionale degli agenti di vigilanza venatoria delle Province. Tale regolamento stabilisce altresi' le disposizioni volte ad uniformare i criteri di svolgimento dei servizi di controllo espletati sul territorio da detto personale.

12. Le Province comunicano alle Procure della Repubblica territorialmente interessate i nominativi dei dipendenti inquadrati nell' area di vigilanza quale il personale di livello superiore al V e i capi - pattiglia cui viene riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell' articolo 57 del codice di procedura penale.





ARTICOLO 49
(Sanzioni amministrative)
1. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall' articolo 30 comma 1 della legge n. 157/ 1002 o non sia altrimenti sanzionato dall' articolo 31 comma 1 della stessa legge si applica la sanzione amministrativa da lire 100- 000 a lire 600.000 per ogni violazione delle disposizioni della presente legge delle conseguenti norme regolamentari applicative anche provinciali e della legge n¨ 157/ 1992. La stessa sanzione si applica a chi abusa o uso impropriamente la tabellazione dei terreni. L' immissione abusiva di cinghiali sul territorio e' sanzionata mediante il pagamento della somma da lire 300.000 a lire 1.200.000 a capo. La ritardata riconsegna dei tesserini venatori di cui all'articolo 38, comma 5 della presente legge, è sanzionata mediante il pagamento della somma da lire 20.000 a lire 120.000. Per il ferimento o l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.

2. All' accertamento e alla contestazione delle violazioni e alla funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta provvede la Provincia ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

3. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente. Sono altresi' introitati dalla Provincia i proventi derivanti dalla vendita di fauna morta sequestrata ai sensi dell' articolo 28 comma 3 della legge n. 157/ 1992.

4. Ai sensi dell' articolo 31 comma 3 della legge n. 157/ 1992 per le violazioni alle disposizioni previste dalla Regione con propria normativa o con l' applicazione del calendario venatorio e concernenti l' abbattimento di fauna selvatica non soggetta gia' a sospensione della licenza di caccia ai sensi della legge medesima si sospende il rilascio del tesserino regionale per tre mesi. In caso di recidiva la sospensione del rilascio ha durata per anni uno.

5. Si applica altresi' la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni per le violazioni alle disposizioni regionale e provinciali inerenti la caccia agli ungulati. In caso di recidiva e' sospeso il rilascio del tesserino per un anno elevabile a due anni per l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino.





ARTICOLO 50
(Rapporti sull' attivita' di vigilanza)
1. La Regione entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro competente un rapporto informativo nel quale sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province e' riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate secondo quanto disposto dall' articolo 33 comma 1 della legge n¨ 157/ 1992.



TITOLO VIII

NORME FINALI TRANSITORIE



ARTICOLO 51
(Commissione faunistico - venatoria regionale)
1. Per assolvere le proprie funzioni la Regione oltre che dei pareri dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica nei casi previsti dalla legge n. 157/ 1992 puo' avvalersi della consulenza tecnico - scientifica della commissione faunistico - venatoria regionale nominata dalla Giunta regionale e composta da:

2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la meta' piu' uno dei componenti.

3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 vengono corrisposti se dovuti i compensi e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successivamente modifiche e integrazioni.

4. La commissione ha sede presso la Regione e dura in carica cinque anni.

5. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti ed e' validamente costituita con la partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei suoi rappresentanti.





ARTICOLO 52
(Comitato faunistico - venatorio provinciale)
1. Ogni Provincia istituisce entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un comitato faunistico - venatorio di cui si avvale quale organo tecnico - consultivo per l' espletamento delle funzioni in materia di caccia. Ogni comitato e' composto da:

2. I componenti del comitato durano in carica cinque anni e decadono in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.





ARTICOLO 53
(Norma finanziaria)
ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 ai senguenti capitoli:
ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 ai senguenti capitoli: a) stato di previsione dell' entrata: - cap. 0115 " Tasse regionali in materia di caccia previste dall' articolo 23 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge per l' esercizio delle funzioni trasferite in materia di caccia";
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 ai senguenti capitoli:
OMISSIS
b) stato di previsione della spesa:
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 4
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 ai senguenti capitoli:
OMISSIS
b) stato di previsione della spesa: - 0628 la cui denominazione e' cosi' modificata: " Spese per studi indagini ed iniziative previsti dalla legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 5
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 ai senguenti capitoli:
OMISSIS
b) stato di previsione della spesa:
OMISSIS
- 2630 la cui denominazione e' cosi' modificata: " Somme corrispondenti al 90 per cento delle tasse di cui alla legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio da ripartire tra le Province per il finanziamento delle funzioni amministrative in materia ad esse attribuite";
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 6
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 ai senguenti capitoli:
OMISSIS
b) stato di previsione della spesa:
OMISSIS
- 2635 la cui denominazione e' cosi' modificata: " Spese occorrenti per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 7
2. Agli oneri di cui all' articolo 51 comma 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994:
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 8
2. Agli oneri di cui all' articolo 51 comma 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994: - riduzione di lire 2.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2635 " Spese occorrenti per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 9
2. Agli oneri di cui all' articolo 51 comma 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994:
OMISSIS
- istituzione del capitolo 2636 " Spese per compensi gettoni di presenza rimborso spese ai componenti della Commissione faunistico - venatoria regionale" con lo stanziamento di lire 2.000.000 in termini di competenza e di cassa. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 53 SUBARTICOLO 10
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.





ARTICOLO 54
(Norme transitorie)

1. In attesa dell' approvazione dei piani faunistico - venatori e comunque per la sola annata venatoria 1994/ 95 continuano a valere in luogo delle zone da determinare ai sensi dell' articolo 10 comma

3 della legge n¨ 157/ 1992 le delimitazioni delle oasi di protezione delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di produzione di selvaggina effettuate ai sensi della legge n¨ 968/ 1977. Per la medesima annata venatoria le Province provvedono ad una delimitazione provvisoria degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.

2. Le Province provvedono alla delimitazione definitiva a partire dalla stagione venatoria procedure di cui all' articolo 7. 1995- 96 secondo le

3. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge predispone i moduli per la presentazione delle domande di accesso ai sensi degli articoli 25 e 26 e fissa le relative data di presentazione in prima applicazione.

4. In prima costituzione il comitato di gestione e' insediato con atto del Presidente della Provincia entro trenta giorni dalla designazione dei soggetti interessati e i rappresentanti di cui all' articolo 20 comma 4 lettera a) in attesa della costituzione dell' assemblea degli iscritti sono designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ed organizzate sul territorio regionale maggiormente rappresentante a livello provinciale. Il comitato di gestione cosi' costituito dura in carica due anni.

5. Sono fatte salve le autorizzazioni agli appostamenti fissi costituiti prima dell' entrata in vigore della presente legge in attesa dell' approvazione del piano faunistico venatorio provinciale.

6. In fase di prima applicazione si applicano i criteri di omogeneita' e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria di cui all' articolo 10 comma 11 della legge n¨ 157/ 1992 in quanto incompatibili.

7. Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge coloro che detengano richiami vivi appartenenti a specie non piu' consentite ovvero se appartenenti a specie consentite ne detengano un numero superiore a quello stabilito sono tenuti a farne denuncia alla Provincia al fine di regolarizzare la detenzione.






ARTICOLO 55
(Abrogazione di norme)
ARTICOLO 55 SUBARTICOLO 1
1. SOno abrogate le seguenti leggi regionali:
ARTICOLO 55 SUBARTICOLO 2
1. SOno abrogate le seguenti leggi regionali: a) 24 giugno 1976 n. 21;
ARTICOLO 55 SUBARTICOLO 3
1. SOno abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
b) 1 giugno 1979 n. 19;
ARTICOLO 55 SUBARTICOLO 4
1. SOno abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
c) 31 dicembre 1984 n. 55;
ARTICOLO 55 SUBARTICOLO 5
1. SOno abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
d) 25 agosto 1989 n. 38.
ARTICOLO 55 SUBARTICOLO 6
2. Sono altresi' abrogate le seguenti norme:
ARTICOLO 55 SUBARTICOLO 7
2. Sono altresi' abrogate le seguenti norme: a) articolo 4 comma 1 lettera h) della legge regionale 25 gennaio 1993 n. 5 come sostituita dall' articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 38;
ARTICOLO 55 SUBARTICOLO 8
2. Sono altresi' abrogate le seguenti norme:
OMISSIS
b) articolo 5 commi 1 e 2 della legge regionale 18 dicembre 1992 n. 39.





ARTICOLO 56
(Dichiarazione d' urgenza)
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 1 luglio 1994


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