Sono tuttora in vigore il D.M. del 18/2/82 (G.U. n. 63 del 5/3/82) e
l'integrativo D.M. 28/2/83 (G.U. n. 72 del 15/3/83) sull'accertamento obbligatorio della idoneità sportiva agonistica.
La certificazione dell'idoneità specifica dell'atletica leggera:
è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica,
ha validità annuale,
deve essere custodita dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo (circ. n. 7 Min. Sanità 31/1/83).
In relazione alla suddivisione delle categorie (vedi riquadro) di atleti, resta invariato l'obbligo della visita di idoneità specifica per: ALLIEVI M/F
JUNIORES M/F PROMESSE M/F SENIORES M/F AMATORI M/F MASTER M/F Tale accertamento prevede: visita, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirografia, esame delle urine, ed eventuali ulteriori esami specialistici e strumentali che il medico
visitatore ha facoltà di richiedere su motivato sospetto clinico. Tutte le altre categorie devono sottoporsi preventivamente con periodicità annuale, a norma del D.M. del 28/2/83 (G.U. n. 72 del 15/3/83), a
visita medica intesa ad accertarne lo "stato di buona salute" (salvo accertamenti specialistici integrativi su parere medico). |