Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
Il Difensore Civico
Trento 7 maggio 1999
prot. 920/99 p. 152
Funzionario responsabile
dott.ssa Maria Ravelli
Preg.mo Signor
Prof. Stefano Rodota
Garante per la protezione dei dati personali
via della Chiesa Nuova 8
00186 - Roma
Oggetto: trasparenza nella fatturazione dettagliata delle bollette telefoniche
Sono stato incaricato da un utente di intervenire nei confronti di Telecom Italia S.p.a.
in merito al problema della fatturazione dettagliata del traffico telefonico.
Piu precisamente e stato contestato che dalla documentazione fornita
gratuitamente allutenza non emergono, in quanto non indicate, le telefonate con
addebito non superiore a quattro scatti, ne e' dato rilevare integralmente i numeri
chiamati a causa delloscuramento di alcune cifre finali dei numeri stessi.
La qual cosa sembrerebbe non in linea con la normativa introdotta con il decreto
legislativo 15 maggio 1998, n. 171 e in particolare con
lart. 5, comma 3, laddove si stabilisce che gli abbonati hanno diritto di ricevere
in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi
che compongono la fattura, relativi, in particolare alla data e allora di inizio
della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla localita, alla durata e al
numero degli scatti (senza limitazione alcuna) addebitati per ciascuna conversazione.
Riferendomi anche al Suo comunicato stampa del 6.10.1998,
si sostiene che simili modalita nella fatturazione dettagliata sono adottate in
realta per scopi di tutela della riservatezza dei destinatari delle chiamate
telefoniche, affermazione questultima che credo necessiti di un chiarimento posto
che, se quei numeri sono stati composti dal titolare dellabbonamento telefonico per
il quale si chiede la fatturazione dettagliata, non e agevole comprendere come la
privacy del destinatario delle telefonate possa dirsi violata.
Si sostiene anche che, comunque, il numero integrale chiamato puo essere fornito in
caso di contestazione, ma la contestazione di un numero non indicato in fattura
(perche inferiore ai quattro scatti) o indicato solo parzialmente e spesso insieme
ad altri le cui tre cifre iniziali coincidono non appare facilmente sostenibile.
Se e vero che i principi introdotti con il citato decreto legislativo n. 171
recepiscono analoghi principi di una direttiva europea, e anche il caso di ricordare
che la direttiva medesima si esprime in termini di possibilita e non di
obbligatorieta quando affronta il tema della cancellazione dalla fattura
dettagliata di alcune cifre dei numeri chiamati.
Il diritto poi degli utenti di conoscere integralmente i dati fatturati non mi pare in
alcun modo ascrivibile ad una mera curiosita dellabbonato,
cosi come e stato sostenuto, ma ha una sua funzione ben piu seria e
scevra da questo dato di frivolezza.
In conclusione, mi permetto di ossevare che:
- per quanto riguarda la tutela della privacy dellutente chiamato
dallabbonato, non si comprende quali diritti o quale lato della sua sfera
individuale possa ritenersi violato, svelando nella fatturazione il suo numero
telefonico al titolare dellapparecchio dal quale quel numero e stato
selezionato;
- se la sfera individuale che si intende tutelare e invece quella degli eventuali
familiari dellabbonato, che potrebbero avere interesse a mantenere nella stretta
sfera personale le chiamate effettuate, mi pare che la questione sia esclusivamente un
problema di rapporti interpersonali a livello privatistico e che linteresse primario
da tutelare sia quello della trasparenza negli addebiti a favore del titolare
dellabbonamento telefonico.
Le sarei pertanto molto grato se
sul tema volesse esprimermi le Sue valutazioni. In tale attesa mi è gradita l'occasione
per porgerLe i migliori saluti
Avv. Alberto Olivo
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