DECRETO LEGISLATIVO 13 maggio 171/98

"Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita' giornalistica"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1998

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95) 4 del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 maggio 1997, n. 197, recante il regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Telecomunicazioni

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini, si intende per:
a) "abbonato": qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, per la fornitura dei medesimi servizi;
b) "utente": la persona fisica che utilizza uno o piu' servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, indipendentemente dall'eventuale qualita' di abbonato;
c) "rete pubblica di telecomunicazioni": un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti, con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
d) "servizio di telecomunicazioni": un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

Art. 2.
Sicurezza

1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico adotta le misure tecniche ed organizzative di cui all'articolo 15, comma 1, della legge per salvaguardare la sicurezza del servizio e dei dati personali.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio le adotta congiuntamente con il fornitore dellla rete pubblica di telecomunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sentito il Garante.

3. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico ha l'obbligo di informare gli abbonati quando sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando i possibili rimedi e i relativi costi. Analoga informativa e' resa all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante.

Art. 3.
Riservatezza nelle comunicazioni

1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

2. L'abbonato deve informare l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.

3. L'utente deve informare l'altro utente quando nel corso della conversazione vengono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

Art. 4.
Dati relativi al traffico e alla fatturazione

1. I dati personali relativi al traffico, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico o dal fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Il trattamento finalizzato alla fatturazione per l'abbonato, ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in caso di interconnessione, e' consentito sino alla fine del periodo durante il quale puo' essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. Per le medesime finalita', possono essere sottoposti a trattamento i dati concernenti:
a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;
b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;
c) il numero dell'abbonato chiamato;
d) il numero totale degli scatti da considerare nel periodo di fatturazione;
e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate effettuate e il volume dei dati trasmessi;
f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del servizio;
g) altre informazioni concernenti i pagamenti.

3. Ai fini della commercializzazione di servizi di telecomunicazioni, propri o altrui, il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2 se l'abbonato ha dato il proprio consenso.

4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione e' consentito unicamente agli incaricati che agiscono sotto la diretta autorita' del fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico, o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto dei clienti, dell'accertamento di frodi o della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore. Il trattamento deve essere limitato a quanto e' strettamente necessario per lo svolgimento di tali attivita' e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

5. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione delle controversie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione o alla fatturazione.

Art. 5.
Modalita' di pagamento e fatturazione dettagliata

1. I fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico consentono che i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalita' alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate.

2. Nella documentazione relativa alle chiamate effettuate inviate agli abbonati non vengono evidenziati i servizi e le chiamate di cui al comma 1.

3. Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura, relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla localita', alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. In ogni caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato.

Art. 6.
Identificazione della linea

1. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilita' di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione della identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere la stessa possibilita' linea per linea.

2. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita', gratuitamente e mediante una funzione semplice, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Se e' disponibile la presentazione della linea chiamante e tale identificazione e' presentata prima che la comunicazione e' stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita', gratuitamente e mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e' stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita' di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle chiamate dirette verso altri Paesi; quelle di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in arrivo da altri Paesi.

6. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio.

Art. 7.
Chiamate di disturbo

1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere, a proprie spese ed anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.

Art. 8.
Trasferimento automatico della chiamata

1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico deve adottare le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico verso la propria linea delle chiamate da parte dei terzi.

Art. 9.
Elenco degli abbonati

1. I dati personali relativi agli abbonati contenuti in elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi sono limitati agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo il caso in cui l'abbonato abbia prestato il proprio consenso espresso alla diffusione di ulteriori dati personali. L'abbonato, gratuitamente e con richiesta documentata per iscritto, ha diritto di non essere incluso negli elenchi, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se cio' e' fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli elenchi cartacei o su altri supporti pubblicati prima della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.
Chiamate indesiderate

1. L'uso di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore o del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, e' consentito con il consenso espresso dell'abbonato.

2. Le chiamate per le finalita' di cui al comma 1, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge.

Art. 11.
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 10 restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 35 della legge.

Capo II
Disposizioni relative all'attivita' giornalistica

Art. 12.
Attivita' giornalistica

1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: ", nel rispetto del" sono sostituite dalle seguenti: ". In tale caso, si applica il".

2. Nell'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: ", nei limiti del" sono sostituite dalle seguenti: ". Restano fermi il limiti del" e le parole: "e nel rispetto del" sono sostituite dalle seguenti: ". Si applica inoltre il".

3. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonche' il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilita' di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.".

4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' cosi' modificato:
a) alla fine del primo periodo, sono aggiunte, prima del punto, le seguenti parole: ", in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "il Garante" sono inserite le seguenti: ", in cooperazione con il Consiglio,";
c) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del Garante e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.".

Capo III
Disposizioni finali

Art. 13.
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applica la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto non puo' comportare l'imposizione, per i terminali o per altre apparecchiature di telecomunicazione, di obblighi inderogabili relativi alle specifiche e alle norme tecniche che possano ostacolarne l'immissione sul mercato nonche' la libera circolazione, salva la procedura comunitaria concernente la notifica delle specifiche e norme tecniche.