Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, una legge ridicola
Irrisorie le sanzioni: da uno a dieci milioni di multa per aziende che fatturano migliaia di miliardi l'anno!

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza". pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999
(Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999)

Il testo integrale del D.L. 185/99

Non sappiamo come siano recepite le direttive europee negli altri paesi, ma e' forte il sospetto che da noi si adotti il sistema "all'italiana". Cioe' "neutralizzando" le direttive laddove possono infastidire i poteri forti nostrani. Un esempio lampante è il D.L. 171/98 che ha stravolto la relativa direttiva e grazie al quale gli italiani non possono controllare gli addebiti nelle bollette telefoniche, vedi "Il bugiardo".

Stavolta le denunce degli utenti alle associazioni dei consumatori sono partite a causa dalle migliaia di attivazioni di servizi non richiesti appioppati all'insaputa dell'abbonato. Una lampante violazione della legge. Solo che la legge in questione, le rare volte che è applicata, prevede sanzioni semplicemente risibili.

Eccole:

Art. 9.
Fornitura non richiesta

1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in
mancanza di una sua previa ordinazione
nel caso in cui la fornitura
comporti una richiesta di pagamento.

2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non
significa consenso
.


Art. 12.
S a n z i o n i

1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui
agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero
che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore secondo le modalita' di cui all'articolo 5 o non rimborsa
al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni
.

Immaginatevi quale "terrore" possano incutere sanzioni simili in aziende che fatturano migliaia di miliardi l'anno!