Il bugiardo
Le balle del prof. Rodota' hanno le gambe corte: in molti
paesi euroepi NON ESISTE l'oscuramento demenziale delle bollette con la scusa
della privacy.
Una volta
potevano raccontarci tutte le panzane che volevano, e il cittadino poteva
fare ben poco alle prese coi muri di gomma della burocrazia e le istituzioni
omertose.
Oggi, con Internet, le bugie hanno le gambe corte e bastano pochi minuti per
informarsi come si deve. Gia' avevamo sbugiardato
le balle, balle spaziali, raccontate da Authority, Ministro, Garante della
Privacy, Ministero delle Comunicazioni e relativi Ispettorati: le direttive
europee NON IMPONGONO alcun oscuramento delle bollette. Lo abbiamo
dimostrato recuperando i testi integrali delle direttive, disponbili su questo
sito. Chiunque abbia voglia di leggersele scoprira' che esse hanno invece
l'obiettivo di stabilire un rapporto equo e trasparente tra gestori telefonici
e abbonati, e non il contrario come avviene in Italia con decreti mafiosi
"ad hoc", come il tristemente famoso articolo
5 comma 3 del D.L. 171/98.
Ora vorrebbero darci a bere che "l'oscuramento" delle bollette avverrebbe
in tutta europa.
Sentite l'incredibile dichiarazione del Garante a Radioacolori
di Oliviero Beha su RadioUno l'8
marzo 1999:
realaudio
di Rodota'
"Intervengo sul punto della documentazione della
fatturazione. Mi concentro sulla questione che mi riguarda e cioè le ultime
tre cifre oscurate. Devo dire che il decreto 171/98 che è citato dallascoltatore
non è una bizzarria del legislatore italiano ma riflette, come Beha ricordava
prima, una direttiva europea, quindi noi ci
dobbiamo conformare a questo principio. È vero che alcuni paesi ritengono
che sia ridondante però devono seguire quella indicazione anzi, in alcuni
paesi vengono oscurate le ultime 4 cifre, non le ultime tre.
Ebbene, NON E' VERO che la direttiva europea impone l'oscuramento. NON E' VERO che anche negli altri paesi europei oscurano le bollette. E lo possiamo dimostrare carte alla mano (carta canta!). Siamo in grado infatti di esibire le documentazioni, coi numeri integrali e in chiaro:
Vi riproponiamo
di seguito il comunicato del Garante stesso,
Roma, 5 ottobre 1998 Reclami e quesiti sulla mancata indicazione nella fatturazione dettagliata delle ultime tre cifre dei numeri telefonici chiamati (art. 5 d. lg. n. 171/1998). 1. Sono pervenuti a questa Autorità numerosi reclami e quesiti in ordine alla legittimità della mancata indicazione nella fatturazione dettagliata richiesta dagli abbonati delle ultime tre cifre delle utenze telefoniche chiamate. Diversi cittadini, liberi professionisti, imprenditori, associazioni, enti ed altri organismi (pubblici e privati) abbonati al servizio telefonico lamentano, infatti, che alcuni fornitori dei servizi telefonici (in particolare, Telecom Italia, TIM e OMNITEL) omettono di indicare tali cifre per ragioni di tutela della privacy e che questa misura non permette loro di verificare l'esattezza delle chiamate addebitate nella «bolletta». La misura del «mascheramento» di alcune cifre delle utenze chiamate non è stata prevista né dalla legge n. 675/1996 in materia di dati personali, né da un provvedimento di questa Autorità, ma dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1998). Si tratta, dunque, dell'adempimento di un preciso obbligo comunitario. Tale decreto dispone, infatti, all'art. 5, comma 3, che: «gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura, relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. In ogni caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato». La misura è stata
già applicata in vari Paesi europei ancor prima della citata direttiva
(in particolare, in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania
e Lussemburgo, che hanno stabilito l'oscuramento di un numero di cifre
da due a quattro), ed è stata introdotta in Italia, come emerge dal
titolo del d.lg. n. 171, in occasione del recente recepimento della
direttiva stessa, alla quale tutti gli Stati membri dell'U.E. dovranno
adeguarsi, al più tardi, entro il 24 ottobre 1998 (art. 15, par. 1,
dir. 97/66/CE del 15 dicembre 1997). La legge n. 675/1996
non ostacola l'esercizio dei diritti degli abbonati e permette ai fornitori
dei servizi telefonici di comunicare all'abbonato anche le cifre mascherate
nella fattura in caso di contestazioni riguardanti l'esattezza di determinate
chiamate addebitate all'abbonato medesimo, che quest'ultimo possa far
valere in sede giudiziaria. Nulla vieta all'abbonato, peraltro, di installare propri apparecchi di misurazione del traffico, al domicilio privato o sul luogo di lavoro (in quest'ultimo caso, nel rispetto delle norme dello «Statuto dei lavoratori» e della legge n. 675, specie per quanto riguarda l'informativa agli interessati). Qualora tali verifiche non siano sufficienti a fugare eventuali dubbi sull'effettuazione di determinate chiamate, o addirittura inducano a ritenere sicuramente erroneo l'addebito (ad esempio, nell'ipotesi di temporanea assenza del nucleo familiare dalla propria abitazione), l'abbonato può sollecitare un'attenta verifica dei numeri telefonici oggetto di contestazione. Concretamente, l'abbonato può rivolgersi al gestore telefonico, senza particolari formalità e con una procedura snella, contestando la circostanza che determinate telefonate siano state effettuate dai propri apparecchi; il gestore deve verificare le chiamate «contestate», comunicando all'abbonato se l'addebito, dopo il controllo, resta fondato. Laddove tale riscontro non giunga, o comunque permanga un giustificato e motivato dubbio nell'abbonato, quest'ultimo ha diritto di chiedere e di ottenere gratuitamente dal gestore la comunicazione per intero dei numeri telefonici oggetto di precisa contestazione. In questi limiti, la comunicazione di determinati dati «mascherati» nella fattura dettagliata è pienamente compatibile con i principi sanciti dalla legge n. 675/1996, la quale rende ammissibile per il titolare del trattamento (nel caso di specie, il gestore telefonico) la comunicazione dei dati personali, quando tale operazione risulta necessaria per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria (l'art. 20, comma 1, lett. g)). A conferma di quanto appena esposto, va osservato che l'art. 4, comma 2, del d.lg. n. 171/1998 prevede che i dati personali relativi alla fatturazione sono appunto trattati e conservati dal fornitore del servizio telefonico «sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento». 4. Occorre peraltro osservare che il d.lg. n. 171/1998 ha rafforzato la tutela dell'abbonato per ciò che riguarda il controllo sulla fatturazione, introducendo significative novità rispetto al precedente sistema di fatturazione dettagliata. Prima di tale decreto, il regolamento sulle condizioni di abbonamento al servizio telefonico prevedeva un servizio di fatturazione dettagliata solo per la telefonia fissa e per le comunicazioni telefoniche che comportavano un addebito superiore ai quattro scatti (art. 32 d.m. 8 maggio 1997, n. 197). Successivamente, il
d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 ha stabilito, in relazione alla fatturazione
dettagliata (art. 16, comma 1, lett. b)), che: 5. Nell'ampliare i diritti dell'abbonato nei confronti dei fornitori dei servizi telefonici, si è dovuto però tener conto dell'esigenza di tutelare la sfera privata dei destinatari delle chiamate telefoniche e di coloro che utilizzano gli apparecchi sia in ambito domestico sia sul luogo di lavoro. Tale aspetto è stato sottolineato anche da una recente raccomandazione adottata dal Consiglio d'Europa in materia di protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione e, in particolare, dei servizi telefonici, la quale ha appunto enunciato il principio del rispetto della vita privata dei coutenti e dei destinatari della chiamata, qualora l'abbonato richieda una fatturazione dettagliata (par. 7.12 della raccomandazione n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, che il Governo ha dovuto tener presente nell'adottare il d.lg. n. 171). Questi diritti sono inoltre garantiti dalle convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo (vedi, in particolare, l'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'ONU il 10 dicembre 1948 e l'art. 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848) e dalla Costituzione italiana (come da altre carte costituzionali dei Paesi europei), la quale afferma la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione come diritto inviolabile del cittadino (art. 15). Gli sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni, che hanno ampliato i servizi e le funzioni disponibili per il pubblico, rendono pertanto necessario contemperare in modo adeguato i diritti e i legittimi interessi dell'abbonato (a ricevere dal fornitore del servizio telefonico un'adeguata dimostrazione degli elementi che compongono la fattura) con le libertà e i diritti fondamentali dell'abbonato medesimo, degli utenti e degli abbonati chiamati (in ordine alla riservatezza delle comunicazioni). 6. La direttiva 97/66/CE
ha dimostrato la difficoltà di questo delicato bilanciamento, considerata
la diversa composizione numerica delle utenze telefoniche presenti nei
vari Paesi membri dell'U. E.. In particolare, secondo la direttiva tali misure possono consistere nell'introduzione di possibilità di pagamento «che permettano un accesso anonimo, o rigorosamente privato, ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, quali carte telefoniche, oppure possibilità di pagamento con carta di credito» (considerando 18 dir. 97/66/CE). In tal modo, sia dalle utenze private sia dai luoghi di lavoro, la persona chiamante "che non sempre corrisponde all'abbonato pagante" potrebbe fare un legittimo uso dell'utenza senza far gravare il costo delle chiamate sull'abbonato, chiamate, quindi, non riportate nel dettaglio di fatturazione. 7. Il decreto ha fatto un passo significativo proprio introducendo l'obbligo per i gestori di consentire «che i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalità alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate» e che, in questo caso, tali servizi e chiamate non debbano comparire nella fatturazione (art. 5, commi 1 e 2). La piena attuazione delle predette modalità alternative alla fatturazione non deve peraltro far ritenere preclusa una futura riflessione normativa sul mantenimento dell'istituto del «mascheramento», che se per un verso può apparire utile in quanto riduce il numero di dati in circolazione, può non risultare pienamente soddisfacente in altri casi (come quello dell'abbonato unico utente dell'apparecchio). 8. In conclusione, questa Autorità segnala ai fornitori dei servizi di telefonia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, la necessità di dare rapida attuazione all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 171/1998, rendendo effettiva ed agevole la possibilità per gli abbonati e gli utenti di avvalersi, in alternativa alla fatturazione dettagliata, di strumenti di pagamento delle chiamate telefoniche che garantiscano l'anonimato. Il Garante ritiene infine opportuno trasmettere copia del presente provvedimento alle competenti amministrazioni al fine dell'eventuale aggiornamento, alla luce delle nuove disposizioni del d.lg. n. 171/1998, del regolamento sulle condizioni di abbonamento al servizio telefonico e di eventuali altre disposizioni speciali in materia. Tale aggiornamento
potrebbe riguardare, in particolare, le modalità ed i limiti della procedura
concernente la contestazione delle fatture telefoniche e la «messa in
chiaro» dei numeri relativi alle telefonate «controverse», avendo cura
di assicurare al riguardo un meccanismo di comunicazione gratuito, snello
e senza aggravi burocratici per l'abbonato. |
Parole, parole
parole, direbbe Mina... Nei fatti nessun serio controllo
del traffico e' possibile.
Noi intanto sbugiardiamo il Garante pubblicando la documentazione integrale,
IN CHIARO, degli altri paesi europei.
Presto pubblicheremo un quadro completo. Stay tuned!