ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA

 

A)   MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

 

Tutti i cittadini, ad esclusione degli esenti, sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiocinesiterapia, di riabilitazione:L'esenzione per motivi di reddito viene fatta valere attraverso l'autocertificazione dell'interessato o di un suo familiare con presentazione del codice fiscale. I soggetti in attesa di trapianto dovranno esibire la certificazione  rilasciata dal presidio ospedaliero ove risulti in lista di attesa. Per i titolari di pensione Sociale l'esenzione si conferma con l'esibizione dell'attestato dell' INPS. I soggetti in stato di disoccupazione, dovranno esibire libretto di lavoro e autocertificazione del reddito familiare. I soggetti affetti da patologie morbose dovranno esibire l'attestato rilasciato dalla USL  ove risulti il diritto alla esenzione per le prestazioni correlate alla patologia. N.B. la normativa vigente prevede che i direttori generali attivino controlli attraverso gli organi preposti sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione nonché sulla regolarità delle prescrizioni in regime di esenzione effettuate dallo stesso medico sulla ricetta.

SOGGETTI  ESENTI

Sono esenti dalla partecipazione alla spesa Sanitaria i seguenti soggetti: 

 

1. Cittadini di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a lire settantamilioni  annui. 

2. Titolari di pensione minima, di età superiore a 60 anni ed i familiari a carico, purché il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare, riferito all'anno precedente, sia inferiore ai 16 milioni lordi incrementato fino a lire ventiduemilioni in presenza del coniuge e di un ulteriore milione per ciascun figlio a carico.

3. I disoccupati e i familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare sia inferiore a lire sedici milioni incrementato fino a lire ventidue milioni in  presenza del coniuge e di un ulteriore milione per ciascun figlio a carico. La condizione di disoccupazione deve essere riferita al momento in cui si usufruisce della prestazione mentre il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente. Si considera disoccupato il soggetto maggiore di 14 anni che abbia perso una precedente occupazione alle dipendenze,(libretto di lavoro regolarizzato) e risulta regolarmente iscritto all'ufficio di collocamento.

4. Titolari di pensione sociale (minima) e loro familiari

5. Minori di anni diciotto che vengono avviati alla pratica sportiva agonistica limitatamente agli accertamenti previsti dai decreti del Ministero della Sanità18/02/1982 e 04/03/1993 per le singole discipline.

Relativamente ai punti 1. 2. 3. si precisa  a) Per la determinazione del nucleo familiare si usa il criterio fiscale per cui oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, sono comprese le persone per le quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia  b) Per reddito complessivo si intende quello risultante al rigo del modello 740, con riferimento al reddito dichiarato dell'anno precedente.

6. Invalidi di guerra dalla I alla V categoria (tutte le prestazioni) - Invalidi di guerra dalla VI alla VIII categoria (prestazioni correlate alla patologia) - Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa dall' 80  al 100% (tutte le prestazioni) - Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa dal 67 al 79% (tutte le prestazioni) - Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 ( prestazioni correlate alla patologia) - Grandi invalidi  per servizio I categoria ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa del 100% (tutte le prestazioni) - Invalidi di servizio dalla II alla V categoria (tutte le prestazioni )  Invalidi di servizio dalla VI alla VIII categoria (prestazioni correlate alla patologia) - Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa  superiore ai 2/3 (tutte le prestazioni) - Invalidi minori con assegno di accompagnamento (tutte le prestazioni) - Privi della vista e sordomuti -  (tutte le prestazioni)

7. Portatori di condizioni e malattie croniche invalidanti. Per questa categoria il  ministero della Sanità ha indicato 55 patologie per le quali è prevista l'esenzione dalla spesa sanitaria, (Decreto Ministeriale 28/05/1999 n°329). Secondo le specifiche indicazioni del decreto legge la sussistenza di tale diritto è formalizzata dai  medici dipendenti delle ASL. (non dai medici di famiglia).Talune di queste esenzioni prevedono una scadenza con verifiche periodiche del diritto alla esenzione.Le prestazioni strumentali e/o di laboratorio trascritte su ricettario regionale, devono essere inerenti a quelle dettate dal ministero. La multiprescrizione del farmaco è possibile con il ricettario regionale qualora attinente alla patologia indicata, nel rispetto di un giusto grado di economia.

 

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