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Omologazioni e legislazione
In questa particolare e delicata sezione cercheremo di riassumere
brevemente quali componenti posso essere sostituiti nel autoveicolo senza
incorrere in sanzioni pecuniarie o ritiro della carta di circolazione con
successiva visita di prova presso la Motorizzazione civile della propria città.
Tuttora, purtroppo, la legislazione italiana è carente in
materia di tuning e lascia notevole spazio alle interpretazioni di coloro che la
applicano, contrariamente a quanto avviene in molti altri stati della Cee ove
esiste un regolamento tecnico decisamente più chiaro o in alternativa un ente
quale il T.U.V che si occupa proprio di visionare e legalizzare con spese
irrisorie le modifiche al veicolo circolante, senza coinvolgere le case
automobilistiche, poco interessate a tale settore (anche se alcune hanno
dimostrato un certo interesse ma ovviamente riguardo a veicoli di nuova
immatricolazione......)
Omologazione od acquisto di veicolo in
Germania (o altro paese CEE)
Prima di ogni discorso terrei a chiarire
l'eventuale possibilità di omologare un veicolo in Germania (stato Cee ben più
avanzato di noi in campo legislativo) o addirittura di acquistare un prodotto già
elaborato meccanicamente ed esteticamente; poiché le norme comunitarie
prevedono l'interscambio tra i vari paesi membri, esiste la possibilità di
immatricolare in Italia un veicolo straniero (ma di paese CEE) in base alla
fiches di omologazione che accompagna questo veicolo, ignorando quella approvata
nel nostro paese. Con tale tipo di procedura è quindi possibile circolare con qualsiasi
modifica nella piena legalità ma ovviamente esistono note dolenti alla voce
costi ; vediamo i due casi principali.
1) veicolo di proprietario italiano che si vorrebbe modificare: in tal
caso è necessario rivolgersi ad una agenzia o a un preparatore pratico di tale
procedura e esportare il veicolo momentaneamente in Germania per poi
reimmatricolarlo in Italia. In poche parole il veicolo cambia di proprietà per
breve tempo, viene modificato, vengono legalizzate le modifiche in Germania in
quanto il proprietario risiede ed è cittadino di tale paese, infine viene
virtualmente rivenduto al proprietario italiano e reimmatricolato in Italia con
le modifiche che a tutti gli effetti sono legali e riportate sulla carta di
circolazione. La spiegazione è molto semplificata e non è così veloce e
immediata ; si richiedono circa 1-2 mesi di fermo macchina e spese dell'ordine
di 1500-2000€ .
2) veicolo nuovo o usato acquistato in paese CEE (Germania
o Francia o altri) : anche in questo caso per le vigenti norme di interscambio
il veicolo è immatricolato in base alla fiches di accompagnamento ignorando
totalmente quella depositata in Italia dal costruttore. Le spese in tal caso
variano poiché sono inglobate nel costo del veicolo se nuovo e limitate alla
sola voltura della proprietà verso un nuovo utente italiano accompagnata da
documenti tradotti e consegnati presso la motorizzazione; in entrambi i casi i
costi sono si minori ma comunque si viene a spendere ovviamente una cifra
maggiore rispetto al veicolo nudo + elaborazione in Italia. Ciò è facilmente
spiegabile in quanto , se il veicolo è nuovo, sono compresi nel prezzo la
manodopera e il costo maggiore dei componenti tuning; nel caso del veicolo
usato.....dipende dalle modifiche e dalla legge di mercato del paese in cui si
acquista!! Per quanto riguarda i veicoli nuovi esempio lampante è la Novitec ,
azienda che nel proprio catalogo ha in vendita Punto HGT volumetriche, 600
Sporting da 100CV turbocompresse e dotate di cerchi maggiorati ma perfettamente
in regola rispetto alla vigente legislazione italiana ; unico svantaggio sono
appunto i costi sensibilmente elevati di tali esemplari. Sta poi all'acquirente
valutare i pro e i contro di tale acquisto.....
Vediamo ora di trattare la maggior parte delle componenti più diffuse per
il tuning del proprio veicolo, ricordando che il famigerato articolo 78 del
codice della strada e fortemente lacunoso e interpretabile ; tuttavia
fortunatamente le norme tecniche e la legislazione CEE è decisamente più
chiara e proprio perché tali norme sono comunitarie, annullano o modificano gli
effetti di tale articolo. Allegherò dove possibile le normative e le circolari
in mio possesso , riservandomi a breve di trovare altre fonti .
Accordo
relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai
veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere
installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del
riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base
di tali prescrizioni - Revisione 2 - Che comprende gli emendamenti entrati
in vigore il 16 ottobre 1995
|
Capitoli del
repertorio in cui tale documento è reperibile:
[ 11.30.40 - Cooperazione con le organizzazioni internazionali e le
organizzazioni non governative ]
297A1217(01)
Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 PAG. 0081 - 0094
Modifiche successive:
Adottato da 397D0836 (GU L 346 17.12.1997 pag.78)
Testo:
ALLEGATO I
COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA
COMITATO TRASPORTI INTERNI
ACCORDO relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi
applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono
essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del
riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali
prescrizioni (*)
Revisione 2
(che comprende gli emendamenti entrati in vigore il 16 ottobre 1995)
>RIFERIMENTO A UN FILM>
UNITED NATIONS
ACCORDO relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi
applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono
essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del
riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali
prescrizioni
PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI,
AVENDO DECISO di modificare l'accordo relativo all'adozione di condizioni
uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione
degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo
1958,
DESIDEROSE di definire le prescrizioni tecniche uniformi che sia
sufficiente rispettare affinché alcuni veicoli a motore, accessori e
parti possano essere utilizzati nel loro paese,
DESIDEROSE di fare adottare tali prescrizioni nel loro paese ogniqualvolta
sia possibile,
DESIDEROSE di agevolare l'utilizzazione nel loro paese dei veicoli, degli
accessori e delle parti omologati, conformemente a tali prescrizioni,
dalle autorità competenti di un'altra parte contraente,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Le parti contraenti adottano i regolamenti relativi ai veicoli a
motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installate o
utilizzate su un veicolo a motore per il tramite di un comitato di
amministrazione, composto da tutte le parti contraenti conformemente al
regolamento interno riportato in appendice 1 e sulla base delle
disposizioni degli articoli e paragrafi che seguono. Ove necessario, le
prescrizioni tecniche comportano varianti e, nella misura del possibile,
sono basate sulle prestazioni tecniche che prevedono metodi di prova. Sono
previste condizioni relative alla concessione di omologazione del tipo ed
al loro riconoscimento reciproco a beneficio delle parti contraenti che
hanno deciso di applicare i regolamenti mediante il sistema di
omologazione del tipo.
Ai sensi del presente accordo:
- i termini «veicoli a motore, accessori e parti» comprendono tutti i
veicoli a motore, gli accessori e le parti le cui caratteristiche sono in
relazione con la sicurezza stradale, la protezione dell'ambiente ed il
risparmio, energetico;
- l'espressione «omologazione del tipo rispetto ad un regolamento»
designa la procedura amministrativa mediante la quale le autorità
competenti di una parte contraente, dopo aver effettuato le verifiche
necessarie, dichiarano che un veicolo, un accessorio o una parte
presentati dal costruttore è conforme alle specificazioni del regolamento
considerato. Il costruttore certifica in seguito che ciascun veicolo,
accessorio o parte che immette sul mercato è identico al prodotto
omologato.
Per l'applicazione dei regolamenti, si possono ipotizzare numerose
procedure amministrative alternative all'omologazione del tipo. La sola
procedura alternativa ampiamente conosciuta ed applicata in alcuni Stati
membri della commissione economica per l'Europa è quella
dell'autocertificazione, mediante la quale il costruttore certifica, senza
alcun controllo amministrativo preventivo, che ciascun prodotto che egli
immette sul mercato è conforme al pertinente regolamento; le autorità
amministrative competenti possono verificare, mediante prelievo di
campioni a caso sul mercato, se i prodotti autocertificati sono
effettivamente conformi al regolamento.
2. Il comitato di amministrazione è composto da tutte le parti
contraenti, conformemente al regolamento interno riportato in appendice 1.
Dopo l'approvazione di un regolamento secondo la procedura indicata in
appendice 1, il comitato di amministrazione ne comunica il testo al
segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in seguito
denominato «segretario generale». Il segretario generale notifica al più
presto tale regolamento alle parti contraenti.
Il regolamento si ritiene adottato a meno che, nei sei mesi successivi
alla data di notifica da parte del segretario generale, più di un terzo
degli Stati che erano parti contraenti alla data della notifica abbiano
informato il segretario generale della loro opposizione al regolamento.
Il regolamento deve precisare:
a) i veicoli a motore, gli accessori o le parti considerate;
b) le prescrizioni tecniche, eventualmente comprensive di varianti;
c) i metodi di prova previsti per dimostrare che le prestazioni rispettano
le prescrizioni tecniche;
d) le condizioni che disciplinano il rilascio dell'omologazione del tipo
ed il loro riconoscimento reciproco, compreso l'eventuale marchio di
omologazione, e le condizioni intese a garantire la conformità della
produzione;
e) la data o le date di entrata in vigore del regolamento.
Il regolamento può eventualmente indicare riferimenti ai laboratori
accreditari dalle autorità competenti, nei quali devono essere effettuate
le prove di omologazione dei tipi di accessori e di parti di veicoli a
motore presentati per l'omologazione.
3. Successivamente all'adozione di un regolamento, il segretario generale
lo notifica al più presto a tutte le parti contraenti, indicando quali
sono le parti contraenti che hanno presentato obiezioni e per le quali
tale regolamento non entrerà in vigore.
4. Il regolamento adottato entra in vigore per tutte le parti contraenti
che non abbiano notificato la loro opposizione, alla data o alle date in
esso precisate, come regolamento che costituisce un allegato del presente
accordo.
5. Nel momento in cui deposita uno strumento di adesione, una nuova parte
contraente può dichiarare di non essere vincolata da alcuni dei
regolamenti allegati al presente accordo, oppure di non essere vincolata
da nessuno di essi. Se in tale momento è in corso la procedura di cui ai
paragrafi 2, 3 e 4 relativamente ad un progetto di regolamento o un
regolamento già adottato, il segretario generale comunica tale progetto
alla nuova parte contraente ed il progetto entra in vigore come
regolamento nei confronti di tale nuova parte contraente esclusivamente
alle condizioni previste al paragrafo 4. Il segretario generale comunica a
tutte le parti contraenti la data dell'entrata in vigore e tutte le
dichiarazioni delle parti contraenti relative alla volontà di non
applicare alcuni regolamenti, effettuate ai sensi del presente paragrafo.
6. Ciascuna parte contraente che applica un regolamento può notificare in
qualsiasi momento al segretario generale, con preavviso di un anno, che la
sua amministrazione cessa di applicare tale regolamento. La notifica è
comunicata alle altre parti contraenti dal segretario generale.
Una volta concesse, le omologazioni restano in vigore fino al momento
della loro revoca.
Se una parte contraente cessa di rilasciare omologazioni in base ad un
regolamento essa ha i seguenti obblighi:
- mantenere condizioni adeguate per il controllo della fabbricazione dei
prodotti relativamente ai quali essa ha concesso fino a quel momento
omologazioni del tipo;
- adottare le misure necessarie indicate all'articolo 4 qualora essa venga
informata della non conformità di una parte contraente che continua ad
applicare il regolamento;
- continuare a notificare alle autorità competenti delle altre parti
contraenti la revoca delle omologazioni, ai sensi dell'articolo 5;
- continuare a concedere estensioni delle omologazioni vigenti.
7. Ciascuna parte contraente che non applica un regolamento può
notificare in qualsiasi momento al segretario generale che essa intende
applicarlo. In questo caso il regolamento entra in vigore per tale parte
il sessantesimo giorno successivo alla notifica. Il segretario generale
notifica a tutte le parti contraenti l'entrata in vigore di un regolamento
nei confronti di una nuova parte contraente ai sensi del presente
paragrafo.
8. Nel seguito del presente accordo, per «parti contraenti che applicano
un regolamento» si intendono le parti contraenti nei confronti delle
quali tale regolamento è in vigore.
Articolo 2
Ciascuna parte contraente che nell'applicare i regolamenti utilizza
principalmente il sistema di omologazione del tipo, concede i marchi di
omologazione del tipo ed i marchi di omologazione descritti in ciascun
regolamento per quanto riguarda i tipi di veicoli a motore, gli accessori
e le parti previsti da tale regolamento, a condizione che essa disponga
delle competenze tecniche necessarie e si ritenga soddisfatta delle
disposizioni intese a garantire la conformità della produzione al tipo
omologato e definite in appendice 2. Ciascuna parte contraente che applica
un regolamento mediante il sistema di omologazione del tipo rifiuta di
concedere i marchi di omologazione del tipo e di omologazione previsti in
tale regolamento qualora le condizioni sopraindicate non siano
soddisfatte.
Articolo 3
I veicoli a motore, gli accessori e le parti relativamente ai quali sono
state rilasciate omologazioni del tipo da una parte contraente ai sensi
dell'articolo 2 del presente accordo e che sono fabbricati sul territorio
di una parte contraente che applica il regolamento in questione o di un
altro paese designato dalla parte contraente che ha proceduto
all'omologazione dei tipi di veicoli a motore, di accessori o di parti in
questione, sono considerati conformi alla legislazione di tutte le parti
contraenti che applicano tale regolamento.
Articolo 4
Se le autorità competenti di una parte contraente che applica un
regolamento mediante il sistema di omologazione del tipo constatano che
alcuni veicoli a motore, accessori o parti recanti i marchi di
omologazione rilasciati ai sensi di tale regolamento da una delle parti
contraenti non sono conformi al tipo omologato, esse ne informano le
autorità competenti della parte contraente che ha rilasciato
l'omologazione. Detta parte contraente adotta le misure necessarie per
ristabilire la conformità della fabbricazione ai tipi omologati e informa
le altre parti contraenti che applicano il regolamento mediante il sistema
di omologazione del tipo delle misure adottate in proposito, che possono
eventualmente estendersi fino alla revoca dell'omologazione. Qualora la
sicurezza della circolazione stradale o dell'ambiente rischino di essere
compromesse, la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione, dopo
essere stata informata della non conformità al tipo o ai tipi omologati,
informa tutte le altre parti contraenti di tale situazione. Queste ultime
possono vietare la vendita o l'utilizzazione sul loro territorio dei
veicoli a motore, degli accessori o delle parti in questione.
Articolo 5
Le autorità competenti di ogni parte contraente che applica un
regolamento mediante il sistema di omologazione del tipo trasmettono
mensilmente alle autorità competenti delle altre parti contraenti un
elenco delle omologazioni dei veicoli a motore, degli accessori o delle
parti che esse abbiano rifiutato di rilasciare o revocato nel mese in
questione; inoltre, se hanno ricevuto una richiesta proveniente
dall'autorità competente di un'altra parte contraente che applica un
regolamento che prevede il sistema di omologazione del tipo, esse
trasmettono immediatamente a tale autorità competente una copia di tutti
i pertinenti documenti informativi sui quali esse hanno basato la loro
decisione di rilasciare, di rifiutare o di revocare l'omologazione
relativa ad un veicolo a motore, un accessorio od una parte contemplati da
tale regolamento.
Articolo 6
1. Possono divenire parti contraenti del presente accordo gli Stati membri
della commissione economica per l'Europa e gli Stati che sono ammessi ad
essa a titolo consultivo ai sensi del paragrafo 8 del mandato della
suddetta commissione, nonché le organizzazioni di integrazione economica
regionale istituite da Stati membri della commissione economica per
l'Europa e alle quali gli Stati membri abbiano trasferito competenze nei
settori contemplati dal presente accordo, in particolare al fine di
adottare decisioni vincolanti per tali Stati.
Per il calcolo del numero dei voti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2,
e dell'articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione
economica regionale dispongono di un numero di voti pari al numero dei
loro Stati membri che sono membri della commissione economica per
l'Europa.
2. Possono diventare parti contraenti del presente accordo gli Stati
membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che possono partecipare ad
alcune attività della commissione economica per l'Europa ai sensi del
paragrafo 11 del mandato di tale commissione e le organizzazioni di
integrazione economica regionale alle quali tali Stati, che ne sono
membri, abbiano trasferito competenze nei settori contemplati dal presente
accordo, in particolare al fine di adottare decisioni vincolanti nei loro
confronti.
Per il calcolo del numero di voti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2,
e dell'articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione
economica regionale dispongono di un numero di voti pari al numero dei
loro Stati membri che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. L'adesione all'accordo emendato di nuove parti contraenti che non sono
parti dell'accordo del 1958 è posta in essere mediante il deposito di uno
strumento di adozione presso il segretario generale, successivamente
all'entrata in vigore dell'accordo emendato.
Articolo 7
1. L'accordo emendato si considera entrato in vigore nove mesi dopo la
data della sua trasmissione a tutte le parti contraenti dell'accordo del
1958 da parte del segretario generale.
2. L'accordo emendato si considera non entrato in vigore se le parti
contraenti dell'accordo del 1958 formulano qualsiasi obiezione nei sei
mesi successivi alla data di trasmissione da parte del segretario
generale.
3. Per qualsiasi nuova parte contraente che vi aderisca, l'accordo
emendato entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito
dello strumento di adesione.
Articolo 8
1. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante
notifica indirizzata al segretario generale.
2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il segretario
generale ha ricevuto la notifica.
Articolo 9
1. Qualsiasi nuova parte contraente ai sensi dell'articolo 6 del presente
accordo può dichiarare, al momento della sua adesione o in qualsiasi
momento successivo, mediante notifica indirizzata al segretario generale,
che il presente accordo si applica a tutti o ad una parte dei territori
che essa rappresenta sul piano internazionale. L'accordo si applica
pertanto al territorio o ai territori indicati nella notifica a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica stessa da
parte del segretario generale.
2. Qualsiasi nuova parte contraente ai sensi dell'articolo 6 del presente
accordo che abbia presentato, a norma del paragrafo 1, una dichiarazione
che rende il presente accordo applicabile ad un territorio che essa
rappresenta sul piano internazionale, può denunciare l'accordo ai sensi
dell'articolo 8 relativamente a tale territorio.
Articolo 10
1. Qualsiasi vertenza tra due o più parti contraenti relativa
all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo viene
composta, per quanto possibile, mediante negoziati tra le parti della
controversia.
2. Qualsiasi vertenza che non possa essere composta mediante negoziati è
sottoposta ad arbitrato se una delle parti contraenti in disaccordo lo
richiede e viene pertanto rimessa ad uno o più arbitri nominati di comune
accordo dalle parti della controversia. Se nei tre mesi successivi alla
richiesta di arbitrato le parti in controversia non trovino un accordo
sulla nomina di un arbitro o degli arbitri, una delle parti può
richiedere al segretario generale di designare un arbitro unico innanzi al
quale la vertenza sia rimessa per la decisione.
3. Il lodo dell'arbitro o degli arbitri designati ai sensi del paragrafo 2
è vincolante per le parti contraenti in controversia.
Articolo 11
1. Qualsiasi nuova parte contraente può dichiarare, al momento
dell'adesione al presente accordo, che essa non si considera vincolata
dall'articolo 10 dell'accordo. Le altre parti contraenti non sono
vincolate dell'articolo 10 nei confronti di ogni parte contraente che
abbia formulato una simile riserva.
2. Ogni parte contraente che abbia formulato una riserva ai sensi del
paragrafo 1 può revocare tale riserva in qualsiasi momento mediante
notifica indirizzata al segretario generale.
3. Non è ammessa alcuna altra riserva al presente accordo o ai
regolamenti ad essa allegati, ma ciascuna parte contraente ha la
possibilità di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1, che essa non intende
applicare alcuni dei regolamenti, oppure nessuno di essi.
Articolo 12
La procedura di emendamento dei regolamenti allegati al presente accordo
è regolata dalle seguenti disposizioni:
1) Gli emendamenti dei regolamenti sono adottati dal comitato di
amministrazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo
2, ed alla procedura indicata in appendice 1. Un emendamento può
eventualmente consentire di mantenere prescrizioni vigenti a titolo di
varianti. Le parti contraenti indicano quali varianti intendono applicare.
Le parti contraenti che applicano la variante o le varianti previste da un
regolamento non sono tenute ad accettare le omologazioni basate su una
variante o su varianti precedenti del medesimo regolamento. Le parti
contraenti che applicano soltanto gli emendamenti più recenti non sono
tenute ad accettare le omologazioni basate su emendamenti precedenti o su
regolamenti non modificati. Tutte le parti contraenti che applicano un
regolamento sono tenute ad accettare le omologazioni concesse in base
all'emendamento più recente, anche se tali parti applicano soltanto uno
degli emendamenti precedenti a tale regolamento. Il comitato di
amministrazione trasmette al segretario generale ogni emendamento al
regolamento dopo la sua adozione. Il segretario generale notifica al più
presto tale emendamento alle parti contraenti che applicano il
regolamento.
2) Un emendamento ad un regolamento si ritiene adottato se, entro sei mesi
a decorrere dalla data di notifica da parte del segretario generale, più
di un terzo delle parti contraenti che applicavano un regolamento alla
data della notifica non hanno notificato al segretario generale la loro
opposizione all'emendamento. Se, allo scadere di tale periodo, più di un
terzo delle parti contraenti che applicano il regolamento non hanno
notificato al segretario generale la loro opposizione, il Segretario
Generale dichiara al più presto che l'emendamento è adottato ed è
vincolante per le parti contraenti che applicano il regolamento e che non
abbiano contestato tale emendamento. Se un regolamento viene emendato e se
almeno un quinto delle parti contraenti che ne applicano la versione non
emendata dichiarano inoltre che desiderano continuare ad applicare tale
versione, essa è considerata una variante della versione emendata e viene
formalmente incorporata a tale titolo nel regolamento, con effetto dalla
data di adozione dell'emendamento o della sua entrata in vigore. In tal
caso, gli obblighi delle parti contraenti che applicano il regolamento
sono gli stessi di quelli indicati al paragrafo 1.
3) Qualora un paese diventi parte contraente del presente accordo tra la
data di notifica dell'emendamento di un regolamento indirizzata al
segretario generale e quella di entrata in vigore del regolamento stesso,
il regolamento in questione può entrare in vigore nei confronti di tale
parte contraente soltanto due mesi dopo che essa abbia accettato
formalmente l'emendamento o che sia trascorso un termine di sei mesi dalla
comunicazione del progetto di emendamento effettuata dal segretario
generale.
Articolo 13
La procedura di emendamento del testo dell'accordo e delle sue appendici
è regolata dalle seguenti disposizioni:
1) Ciascuna parte contraente può proporre uno o più emendamenti del
presente accordo e delle sue appendici. Il testo di ogni progetto di
emendamento dell'accordo e delle sue appendici è trasmesso al segretario
generale, che lo comunica a tutte le parti contraenti e lo porta a
conoscenza degli altri Stati indicati all'articolo 6, paragrafo 1.
2) Un progetto di emendamento trasmesso ai sensi del paragrafo 1 si
ritiene accettato se nessuna parte contraente formula obiezioni entro sei
mesi a decorrere dalla data in cui il segretario generale ha trasmesso il
progetto di emendamento.
3) Il segretario generale invia al più presto una notifica a tutte le
parti contraenti per informarle se sono state formulate o meno obiezioni
al progetto di emendamento. Se sono state formulate obiezioni,
l'emendamento è considerato non accettato e rimane privo di efficacia. Se
non vengono sollevate obiezioni, l'emendamento entra in vigore per tutte
le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza del termine di sei mesi di
cui al paragrafo 2.
Articolo 14
Oltre alle notifiche previste dagli articoli 1, 12 e 13 del presente
accordo, il segretario generale notifica alle parti contraenti:
a) le adesioni ai sensi dell'articolo 6;
b) le date in cui il presente accordo deve entrare in vigore ai sensi
dell'articolo 7;
c) le denunce ai sensi dell'articolo 8;
d) le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 9;
e) le dichiarazioni e le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 11,
paragrafi 1 e 2;
f) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento ai sensi dell'articolo 12,
paragrafi 1 e 2;
g) l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 3.
Articolo 15
1. Se, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che precedono,
sono in corso le procedure di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4,
dell'accordo non modificato per l'adozione di un nuovo regolamento, il
nuovo regolamento entra in vigore conformemente alle disposizioni del
paragrafo 5 di tale articolo.
2. Se, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che precedono,
sono in corso le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 1,
dell'accordo non modificato, per l'adozione di un emendamento ad un
regolamento, l'emendamento entra in vigore conformemente alle disposizioni
di tale articolo.
3. Con il consenso di tutte le parti contraenti dell'accordo, ciascun
regolamento adottato ai sensi dell'accordo non modificato può essere
considerato come un regolamento adottato conformemente alle disposizioni
che precedono.
Appendice 1
COMPOSIZIONE E REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 1
Il comitato di amministrazione è composto da tutte le parti dell'accordo
emendato.
Articolo 2
Il segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa fornisce
servizi di segretariato al comitato.
Articolo 3
Il comitato elegge ogni anno un presidente ed un vicepresidente in
occasione della sua prima sessione.
Articolo 4
Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riunisce il
comitato sotto gli auspici della commissione economica per l'Europa
ogniqualvolta sia opportuno adottare un nuovo regolamento o apportare un
emendamento ad un regolamento.
Articolo 5
I progetti intesi ad adottare i nuovi regolamenti sono sottoposti a
votazione. Ciascun paese che sia parte contraente dell'accordo dispone di
un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da
almeno la metà delle parti contraenti. Per il calcolo del quorum, le
organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti
contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati
membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica
regionale può esprimere i voti degli Stati sovrani che ne sono membri.
Per poter essere adottato, ogni nuovo progetto di regolamento deve
ottenere i due terzi dei voti dei membri presenti e votanti.
Articolo 6
I progetti che intendono apportare emendamenti ai regolamenti sono
sottoposti a votazione. Ogni paese che sia parte contraente dell'accordo e
che applichi il regolamento dispone di un voto. Il quorum necessario per
adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti
che applicano il regolamento. Per il calcolo del quorum le organizzazioni
di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti
dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il
rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può
esprimere i voti degli Stati membri sovrani che applicano il regolamento
in questione. Per poter essere adottato, ogni progetto di emendamento ad
un regolamento deve ottenere i due terzi dei voti dei membri presenti e
votanti.
Appendice 2
PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
1. VALUTAZIONE INIZIALE
1.1. Prima di rilasciare un'omologazione del tipo, l'autorità competente
di una parte contraente deve verificare se esistono disposizioni e
procedure atte a garantire un controllo efficace della conformità al tipo
omologato dei veicoli, degli accessori o delle parti in produzione.
1.2. È opportuno che l'autorità che rilascia l'omologazione del tipo
verifichi, con sua soddisfazione, se il requisito di cui al paragrafo 1.1
viene rispettato, ma tale verifica può essere effettuata in nome e su
richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione del tipo anche
dall'autorità competente di un'altra parte contraente. In tal caso,
quest'ultima autorità competente redige una dichiarazione di conformità
che indica i settori e gli impianti di produzione da essa visitati
relativamente al prodotto o ai prodotti da omologare.
1.3. L'autorità competente deve inoltre accettare che la registrazione
del fabbricante ai sensi della norma armonizzata ISO 9002 (che riguarda il
prodotto o i prodotti da omologare) o di una norma equivalente che
soddisfi le prescrizioni di cui al paragrafo 1.1. Il fabbricante deve
fornire le informazioni relative alla registrazione ed impegnarsi ad
informare l'autorità competente di qualsiasi modifica che incida sulla
validità o sull'oggetto della registrazione.
1.4. Dopo aver ricevuto una richiesta proveniente dall'autorità di
un'altra parte contraente, l'autorità competente trasmette la
dichiarazione di conformità menzionata nell'ultima frase del paragrafo
1.2, oppure dichiara di non esser in grado di fornire tale dichiarazione.
2. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
2.1. Tutti i veicoli, gli accessori o le parti omologati ai sensi del
presente accordo o di un altro regolamento, devono essere fabbricati in
modo da essere conformi al tipo omologato e rispettare le prescrizioni del
presente allegato o di un altro regolamento.
2.2. L'autorità competente di una parte contraente che rilascia
un'omologazione del tipo deve assicurarsi che esistano disposizioni
adeguate e programmi di ispezione documentati, da concordare con il
fabbricante per ciascuna omologazione affinché siano effettuati ad
intervalli prestabiliti le prove o i controlli necessari per verificare se
la produzione rimane conforme al tipo omologato, comprese le eventuali
prove indicate in un altro regolamento.
2.3. Il titolare dell'omologazione è tenuto in particolare a:
2.3.1. verificare l'esistenza di procedure di controllo efficaci della
conformità dei prodotti (veicoli, accessori o parti) all'omologazione del
tipo;
2.3.2. avere accesso agli impianti necessari per controllare la conformità
al tipo omologato;
2.3.3. controllare che i risultati delle prove siano registrati e che i
documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo concordato
con l'autorità omologante, che non può essere superiore a dieci anni;
2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e
per garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto
conto delle variazioni inerenti ad una produzione industriale;
2.3.5. garantire che, per ciascun tipo di prodotti, siano effettuati
almeno i controlli previsti nella presente appendice e le prove prescritte
nei regolamenti applicabili;
2.3.6. garantire che, per ogni prelievo di campioni o di provette da cui
risulti la non conformità al tipo di prova considerato, si proceda ad un
nuovo campionamento e ad una nuova prova. Saranno prese tutte le
disposizioni necessarie a ristabilire la conformità della produzione
corrispondente.
2.4. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione del tipo può verificare
in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati
presso ogni unità di produzione. La frequenza normale di queste verifiche
deve essere compatibile con le (eventuali) disposizioni accettate ai sensi
dei paragrafi 1.2 o 1.3 della presente appendice e deve essere tale da
garantire che i relativi controlli siano sottoposti a verifica per un
periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità
competente.
2.4.1. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove ed i
registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore.
2.4.2. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può
prelevare a caso campioni che saranno sottoposti a prova nel laboratorio
del fabbricante (oppure presso il servizio tecnico eventualmente previsto
nel regolamento allegato al presente accordo). Il numero minimo di
campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli
effettuati dal fabbricante stesso.
2.4.3. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si
ritiene necessario verificare la validità delle prove effettuate ai sensi
del paragrafo 2.4.2, l'ispettore deve prelevare campioni da inviare al
servizio tecnico affinché esso effettui le prove di omologazione del
tipo.
2.4.4. L'autorità di omologazione può effettuare tutti i controlli o le
prove previsti nella presente appendice o nel regolamento allegato al
presente accordo.
2.4.5. Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione non sono
ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione deve controllare che
siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più
rapidamente possibile la conformità della produzione.
(*) Vecchio titolo dell'accordo:
Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al
riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di
veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958.
ALLEGATO II
1. Alla data dell'adesione all'accordo riveduto nel settore dei veicoli a
motore e dei relativi accessori e parti, la Comunità europea intende
limitare la sua adesione al riconoscimento e all'accettazione dei
regolamenti UNECE elencati nella tabella che segue, con le serie di
emendamenti indicate, in vigore alla data dell'adesione.
>SPAZIO PER TABELLA>
Le prescrizioni tecniche dei regolamenti UNECE sopraindicati diventano
alternative agli allegati tecnici delle corrispondenti direttive
comunitarie particolari, sempreché il campo di applicazione sia il
medesimo ed esistano direttive comunitarie particolari per i regolamenti
indicati.
Tuttavia le disposizioni complementari delle direttive, come quelle
relative ai requisiti di installazione o al procedimento di omologazione,
continuano ad essere applicabili.
Se è evidente che i regolamenti UNECE differiscono dalle direttive
comunitarie corrispondenti, la Comunità può decidere di sciogliersi
dall'obbligo del reciproco riconoscimento, denunciando i regolamenti UNECE
in questione, conformemente all'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto
e all'articolo 3 della presente decisione.
2. I regolamenti UNECE elencati, per i quali alla data dell'adesione non
esistano corrispondenti direttive particolari comunitarie, diventano
alternativi in corrispondenza del paragrafo 1 nel momento in cui le
direttive particolari comunitarie diventano applicabili.
3. Conformemente alle disposizioni del trattato, il regolamento UNECE 22
si applica al Regno Unito a decorrere dal 1° luglio 2000 o, se ha data
precedente, non prima che la Comunità aderisca a un regolamento UNECE
modificato concernente i caschi di protezione e le visiere che prescriva
per detti caschi e visiere gli stessi requisiti applicabili nel Regno
Unito alla data di adozione della presente decisione, o requisiti più
vigorosi.
ALLEGATO III
MODALITÀ PRATICHE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEGLI STATI
MEMBRI ALL'ACCORDO RIVEDUTO
La Comunità europea e gli Stati membri partecipano come parti contraenti
all'accordo riveduto secondo le seguenti modalità:
1) Negoziati e lavori preparatori per il programma di lavoro dell'UNECE e
lavori precedenti l'adozione di regolamenti o di modifiche di regolamenti
esistenti cui la Comunità aderisce
Il contributo della Comunità circa le priorità del programma di lavoro
è stabilito, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 228,
paragrafo 1 del trattato.
Rappresentanti della Commissione e degli Stati membri partecipano ai
lavori preparatori dei gruppi di esperti per facilitare l'adozione d'una
proposta di nuovo regolamento UNECE o d'una modifica d'un regolamento
UNECE esistente. Nel corso di questi lavori preparatori, gli esperti degli
Stati membri possono esprimere pareri tecnici e partecipare pienamente
alle discussioni di carattere tecnico unicamente in base alla loro
competenza tecnica, senza vincolare le proprie autorità nazionali o la
Comunità.
Dopo la fase preparatoria, la Commissione rappresenta la Comunità nel
comitato amministrativo istituito dall'articolo 1 dell'accordo riveduto,
come portavoce della Comunità, in conformità dell'articolo 113 del
trattato. La posizione definitiva della Comunità sull'adozione di un
nuovo regolamento UNECE o la modifica di un regolamento UNECE esistente è
decisa in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 della presente
decisione.
In tutte le fasi della presente procedura la Commissione informa il
Parlamento europeo, in particolare per quanto concerne l'elaborazione del
programma di lavoro e l'orientamento e i risultati dei lavori preparatori.
La Commissione presenta inoltre tempestivamente al Parlamento i progetti
di regolamenti e modifiche.
2) Adozione dei regolamenti UNECE e delle modifiche dei regolamenti in
vigore
Il diritto di voto presso gli organi creati dall'accordo riveduto è
esercitato dalla Commissione per conto della Comunità. Gli Stati membri
non partecipano al voto, fatta eccezione per i casi in cui sia stato
deciso che la Comunità non è o non sarà vincolata da un regolamento
UNECE.
Le istituzioni comunitarie si impegnano ad accelerare per quanto possibile
i lavori per non ritardare inutilmente la votazione nell'ambito dell'UNECE.
A tal fine, la Commissione presenta la sua proposta, conformemente
all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione, non appena definiti tutti gli
elementi essenziali di un progetto di regolamento UNECE.
3) Modifiche dell'accordo riveduto
Soltanto la Comunità può proporre modifiche dell'accordo riveduto.
Nei confronti delle modifiche proposte da altre parti contraenti
conformemente all'articolo 13 dell'accordo riveduto, gli Stati membri
aderiscono alla posizione espressa dalla Comunità.
4) Se uno Stato membro viene coinvolto in una procedura di composizione
delle controversie ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo riveduto, la
posizione di tale Stato membro su punti di interpretazione dell'accordo in
questa procedura è coordinata con la Commissione, previa consultazione
con gli altri Stati membri.
ALLEGATO IV
NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA DECISIONE
La Comunità europea dichiara che non è vincolata dall'articolo 10
dell'accordo riveduto e che gli articoli 2, 4 e 5 di tale accordo saranno
comunque attuati dai singoli Stati membri. La Comunità europea dichiara
che il regolamento UNECE 22 non si applica al Regno Unito.
Fine del documento
Documento
fornito in: 11/03/1999
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