Legge ordinaria del Parlamento n° 373 del 30/04/1976

Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 148 del 07/06/1976

NOTE

Art. 4: le competenze dell'ANCC, essendo stato quest'ultimo sciolto (v. D.P.R. 14 febbraio 1979), sono passate all'ISPESL ed esercitate per conto di quest'ultimo ente dalle Unità sanitarie locali (cfr. D.M. 23 dicembre 1982).

TESTO

Capo I - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

Art. 1. 

Al fine di contenere il consumo energetico per usi termici negli edifici, sono regolate dalla presente legge le caratteristiche di prestazione dei componenti, la installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi negli edifici pubblici o privati, con esclusione di quelli adibiti ad attività industriali o artigianali. Sono regolate altresì le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti.

Agli effetti della presente legge è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

Capo II - PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

Art. 2. 

Le norme della presente legge relative agli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore si applicano agli impianti da installare negli edifici di nuova costruzione, per i quali la licenza edilizia sia rilasciata dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

Le norme stesse si applicano altresì agli impianti da installare, dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, negli edifici già esistenti, anche in sostituzione o modifica di impianti preesistenti.



Art. 3. 

Gli impianti di produzione del calore per il riscaldamento degli edifici di cui all'art. 1, da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, devono essere dimensionati per fornire una temperatura dell'aria nell'ambiente non superiore a 20°C, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e del coefficiente volumico globale di isolamento termico di cui al successivo art. 14.



Ad esclusione dei locali situati negli edifici adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici o privati, ad attività commerciale o ricreativa, può essere prevista la fornitura di una temperatura maggiore se richiesta per particolari esigenze che devono essere precisate nel regolamento di esecuzione e dettagliatamente giustificate nelle relazioni tecniche di cui al successivo art. 9.



Art. 4.

I fabbricanti e gli importatori di componenti degli impianti di produzione e utilizzazione del calore nonché di apparecchiature di regolazione, devono sottoporre i prototipi e le serie da impiegare in impianti soggetti alla presente legge alla preventiva omologazione della Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).



La ANCC deve accertare la rispondenza dei prototipi e delle serie alle condizioni di rendimento più economiche in relazione al progresso della tecnica, nonché la funzionalità e l'affidabilità, con particolare riferimento alle norme della presente legge.

Tutte le imprese che producono, commerciano o installano i componenti e le apparecchiature di cui al primo comma sono obbligate a fornire al pubblico i relativi listini tecnici, attestanti la rispondenza dei componenti e delle apparecchiature ai certificati di omologazione.



Art. 5.

Tutti gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti e la cui potenza termica al focolare è uguale o superiore alle 50 mila kcal/h, da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione, funzionante in relazione alle variazioni della temperatura esterna.



Art. 6.

Gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti, alimentati da combustibili liquidi o gassosi, già installati negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione e aventi una potenza termica al focolare eguale o superiore a 100 mila kcal/h, devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione in relazione alle variazioni della temperatura, entro i termini che saranno indicati nel regolamento di esecuzione, in relazione alla potenza termica degli impianti ed alle esigenze delle diverse zone.



Tali termini non potranno comunque superare i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente legge.



Art. 7. 

Gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione devono essere previsti e condotti in modo che l'acqua sia erogata a temperatura non superiore a 48°C.

Gli impianti predetti devono essere dotati di contatori divisionabili nei casi indicati dal regolamento di esecuzione.



Art. 8. 

Gli impianti termici da installare negli edifici di cui all'art. 1, devono essere opportunamente cibentati secondo le modalità determinate nel regolamento di esecuzione.



Art. 9. 

Negli edifici di cui all'art. 1, prima dello inizio dei lavori per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente il committente deve depositare presso gli uffici competenti del comune, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto, corredato da una relazione tecnica, compreso ove previsto, quello dell'impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve in ogni caso essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta invece di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati dal regolamento di esecuzione.



Art. 10. 

Tutti gli impianti di cui all'articolo precedente, con potenza termica al focolare eguale o superiore a 100.000 kcal/h, debbono essere sottoposti al collaudo al fine di verificarne la conformità alle norme della presente legge.

Il collaudo deve essere eseguito, entro 10 mesi dal rilascio della licenza di uso o di abitabilità, da un ingegnere iscritto all'albo professionale, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore spetta al committente.



Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e depositarle al comune il quale provvede a restituire una copia con la attestazione dell'avvenuto deposito.



Art. 11. 

Durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento la temperatura massima interna degli edifici non deve essere superiore ai 20°C, con le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 3 e con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione.

I contratti relativi all'esercizio di impianti di riscaldamento non possono prevedere la erogazione di una temperatura superiore a quella indicata nel primo comma, né a pena di nullità delle clausole stesse, clausole tendenti a favorire l'aumento del consumo di combustibile. Per i contrattacchi contengono clausole difformi, si applica l'art. 1339 del codice civile.



In caso di necessità e comunque per contenere i consumi energetici, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può, con proprio decreto, disciplinare la forniture dei combustibili per il riscaldamento degli edifici.



Art. 12. 

Per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti dalla presente legge, il comune, anche avvalendosi eventualmente di altri organismi aventi specifica competenza tecnica, ha facoltà di procedere, in tutti i casi, a verifiche mediante controlli. Le verifiche possono essere effettuate anche su richiesta del committente, dell'acquirente dell'immobile o del conduttore, con le spese a loro carico.



Art. 13. 

I requisiti e le caratteristiche termotecniche dei componenti gli impianti e delle apparecchiature oggetto della presente legge devono essere conservati entro i limiti di rendimento e con le modalità di manutenzione stabiliti dal regolamento di esecuzione.





Capo III - ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI.



Art. 14. 

Dopo la pubblicazione del decreto previsto nel successivo art. 15, la costruzione di nuovi edifici può essere autorizzata dal sindaco solo se le caratteristiche d'isolamento termico sono comprese nei limiti fissati nel decreto stesso.



Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, il sindaco può disporre che siano osservate le norme sulle caratteristiche di isolamento termico, quando la commissione edilizia comunale abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione.

Per caratteristica di isolamento termico si intende il coefficiente volumico globale di dispersione termica espresso in chilocalorie al metro cubo per ora per salto termico di un grado centigrado (kcal/h m al cubo °C).



Art. 15. 

La determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica sono fissati, tenendo anche conto del rapporto tra maggiori oneri di costruzione e risparmio energetico conseguibile, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, previo parere vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Con lo stesso procedimento i coefficienti predetti possono essere variati in relazione agli sviluppi della tecnica delle costruzioni edili.



Art. 16. 

Entro tre mesi dall'emanazione del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di cui all'articolo precedente i presidenti delle giunte regionali determinano, con propri decreti, su conformi delibere delle rispettive giunte, il coefficiente volumico globale di dispersione termica massimo ammissibile per ciascun comune delle rispettive regioni.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, e sino a quando i comuni non avranno adeguato i regolamenti edilizi alle disposizioni del decreto del presidente della giunta regionale e alle altre norme della presente legge, sarà applicato il valore minimo del coefficiente volumico globale di dispersione termica fissato dal decreto ministeriale di cui all'art. 15, per la zona climatica comprendente il comune interessato.



Art. 17. 

Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, fermo restando l'obbligo della licenza edilizia prevista dalla vigente legge urbanistica, il committente di edifici di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 prima dell'inizio dei lavori deve depositare al competente ufficio comunale in allegato al progetto esecutivo, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.



Per le classi di edifici nuovi o ristrutturati che saranno indicate dal regolamento di esecuzione, i comuni debbono procedere a verifica della conformità delle opere eseguite alle norme della presente legge entro sei mesi dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La licenza di uso o di abitabilità non può essere rilasciata se gli accertamenti non hanno dato esito positivo.

In tutti gli altri casi il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori devono rilasciare una dichiarazione congiunta con la quale, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certifica sotto la propria responsabilità la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata dal committente a norma del primo comma.



Tale dichiarazione è necessaria per il rilascio della licenza di uso o di abitabilità.

Il comune altresì ha facoltà di procedere a verifica entro 5 anni dalla data di fine lavori. La verifica può essere effettuata anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile e del conduttore.

In tutti i casi il comune può procedere al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge sia in relazione al progetto dei lavori sia in corso di esecuzione dei lavori stessi.



In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco può sospendere l'esecuzione dei lavori di costruzione e deve in ogni caso informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 18. Può altresì ordinare, quando ciò sia possibile, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste.

Il regolamento di esecuzione definirà il contenuto, le modalità e i termini per la presentazione della documentazione e della dichiarazione di fine lavori e la procedura da seguire in caso di introduzione di varianti al progetto originale.



Capo IV - SANZIONI.



Art. 18. 

L'inosservanza della norma dell'art. 4, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 1 milione e non superiore a 10 milioni.

L'inosservanza delle norme degli artt. 4, terzo comma, 9, primo comma, e 16, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 200.000 e non superiore a 2 milioni.

Il committente il quale ponga in opera un impianto avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del progetto depositato ai sensi dell'art. 9 e che non osservi le disposizioni degli artt. 5, primo e secondo comma, 6, primo comma, e 8, è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore a 500.000 lire e non superiore alla somma corrispondente a quella ottenuta moltiplicando per 50 la potenza termica al focolare dell'impianto, misurata kcal/h.



Il committente di un edificio, il quale non osservi nella costruzione la caratteristica di isolamento termico indicata nella documentazione presentata al comune ai sensi del primo comma dell'art. 17, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore alla somma ottenuta moltiplicando per 10.000 la cubatura totale dell'edificio espressa in metri cubi.

La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto con il rispetto delle modalità e delle forme stabilite dagli artt. 3, 4, 7, 9, escluse quelle del sesto comma, ultimo periodo, 10, 11, 12, 13, della legge 3 maggio 1967, n. 317, e successive modificazioni.



Art. 19. 

Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale sospende i lavori, deve fissare un adeguato termine per la regolarizzazione dello impianto, quando ciò sia possibile.

L'inosservanza del termine importa una ulteriore comunicazione al prefetto per l'irrogazione di una nuova sanzione amministrativa.

Per i casi in cui la regolarizzazione richieda rilevanti opere murarie di demolizione e rifacimento, il sindaco può imporre l'adeguamento solo per la parte che può essere effettuata con demolizioni e rifacimenti di non grande rilievo. In tal caso l'acquirente o il conduttore dell'immobile ha diritto al risarcimento, da parte del committente e del proprietario, del danno per maggior costo nella gestione dell'impianto derivante dalla mancata realizzazione dell'adeguamento.



Art. 20. 

Qualora in un impianto termico l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro 6 mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.



Capo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.



Art. 21. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.



Art. 22. 

Sino alla emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, le imprese di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 sono tenuti a fornire al pubblico i listini tecnici di cui al medesimo comma con l'attestazione della rispondenza dei componenti e delle apparecchiature alle vigenti norme UNI.



Art. 23. 

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede all'effettuazione di studi e ricerche sui sistemi di riscaldamento e sulla coibentazione degli edifici; alla raccolta, alla elaborazione e alla divulgazione sistematica di metodi e conoscenze idonee ad una migliore utilizzazione degli impianti termici; cura, a mezzo della stampa, della televisione e di altri mezzi di comunicazione, la diffusione nei confronti dei consumatori della conoscenza di sistemi idonei al contenimento del consumo di energia.



All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma per il 1976, valutato in lire 1.500 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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