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Statuto dell' Associazione

TITOLO I
GENERALITÀ E SCOPI

Art.1
È costituita a Pieve di Cadore, Nebbiù, l’Associazione privata e apolitica, denominata Unione Ladina di "CADOR DE MEDO" affiliata all’Unione Generale dei Ladini Bellunesi.

Art.2
La sede dell’Unione è sita in Pieve di Cadore, Nebbiù via 24 maggio n. 21.

Art.3
L’Unione si propone di:

a) individuare, conservare, sostenere, potenziare la cultura, la parlata e l’etnia dei Ladini del "Cador de Medo" con dibatiti, conferenze, trasmissioni radiotelevisive, mostre, concorsi, recite, manifestazioni folcloristiche, raccolta di materiali e ogni altra attività che manifesti, sostenga e sviluppi l’etnia ladina.
b) promuovere un’azione di stimolo, a tutti i livelli, perchè sia protetta, sostenuta e sviluppata l’etnia ladina.




TITOLO II - SOCI

Art.4
Possono far parte dell’Unione Ladina di "Cador de Medo" coloro che trattino attività proprie dell’Unione Ladina stessa, in numero precisato dal regolamento interno. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Comitato Direttivo, nella quale dichiari di obbligarsi all’osservanza di questo statuto. Il Comitato decide a maggioranza per l’ammissione o meno senza motivazione. L’amissione all’Unione Ladina comporta l’accettazione dello Statuto nonchè di ogni altra norma regolamentare via via adottata dagli organi sociali.

Art.5
Oltre ai soci effettivi possono partecipare all’Unione Ladina anche Membri Onorari, Sostenitori e Collaboratori. Sono Membri Onorari quelle persone che si sono già distinte in studi e pubblicazioni o in attività afferenti le materie che rientrano negli scopi dell’Unione Ladina. Sono Membri Collaboratori quelle persone o Enti che prestano la loro opera per attività temporanee e specifiche.

Art.6
I Membri effettivi hanno diritto di partecipare all’assemblea, di prendere la parola, di proporre ordini del giorno, di partecipare alla vita dell’Unione Ladina.

Art.7
Contro tutti coloro che con il proprio comportamento violano in tutto o anche in parte questo Statuto oppure danneggiano materialmente o moralmente l’Unione Ladina, svolgano, propugnino o difendano attività contrarie o incompatibili con gli scopi dell’Unione Ladina, fomentino dissidi e disordini tra i Membri, dal Comitato Direttivo, a seconda della gravità del caso e a suo insindacabile giudizio verranno presi i seguenti provvedimenti con comunicazione all’Assemblea: a) ammonimento scritto; b) esclusione dall’Unione Ladina



TITOLO III - AMMINISTRAZIONE

Art.8
Gli organi dell’Unione Ladina sono: a) l’Assemblea Generale dei membri effettivi; b) il Comitato Direttivo composto da 7 membri eletti dall’assemblea per uno spazio di tempo di 3 anni e che possono essere rieletti per una seconda volta consecutivamente, c) il Presidente

Art.9
L’Assemblea generale dei membri effettivi ordinaria e straordinaria è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti. L’Assemblea ordinaria sarà indetta entro il mese di dicembre di ogni anno; quella straordinaria ogni qualsivoglia il comitato direttivo riterrà di convocarla o almeno un terzo dei membri effettivi lo richiederà.

Art.10
Spetta all’Assemblea generale: a) eleggere il Comitato Direttivo, b) approvare le direttive generali entro le quali il Comitato Direttivo dovrà programmare le proprie attività; c) pronunciarsi su ogni atto di rilievo che possa comunque interessare l’Unione Ladina; d) esprimere pareri e adottare provvedimenti suglil oggetti sottoposti al suo esame da parte del Comitato; e) modificare le norme statutarie; f) eleggere due revisori dei conti

Art.11
Il Comitato è l’organo esecutivo dell’Unione Ladina in armonia con le direttive dell’Assemblea. Spetta al Comitato Direttivo: a) eleggere nel suo seno il Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Cassiere; b) programmare le attività dell’Unione Ladina nell’arco dell’anno solare; c) compiere ogni atto e organizzare ogni manifestazione atta a conseguire i fini dell’Unione Ladina; d) approntare il bilancio preventivo e quello consuntivo e sottoporlo all’Assemblea per l’approvazione; e) sottoporre all’Assemblea per il parere o per l’approvazione argomenti e materie di particolare importanza; f) convocare l’Assemblea Generale; g) esaminare le domande di ammissione all’Unione Ladina e pronunciarsi in merito; h) decidere l’ammonimento o esclusione dall’associazione nei casi sopra previsti; i) emanare un regolamento interno.

Art.12
Spetta al Presidente: a) dirigere e coordinare le attività dell’Unione Ladina e rappresentarla legalmente in tutti i suoi atti e nei rapporti con terzi; b) convocare il Comitato Direttivo; c) tutelare gli interessi dell’Unione Ladina nei confronti di altri organismi e privati; d) promuovere ogni azione a difesa dell’Unione Ladina ed a tutela dei suoi diritti, adottando nei casi di urgenza, i provvedimenti che riterrà opportuni e che sottoporrà poi a ratifica del Comitato; e) firmare la corrispondenza e gli atti sociali. Il Presidente è sostituito dal Vice-presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art.13
L’Amministrazione dell’Unione Ladina è tenuta dal Segretario. Il Cassiere è responsabile della tenuta contabile o di ogni operazione finanziaria sotto l’aspetto formale. I Revisori dei conti rivedranno ogni anno i conti dell’Unione Ladina.

Art.14
In caso di scioglimento, le eventuali proprietà od attività dell’Unione Ladina verranno devolute all’Unione Generale.

Art.15
Per quanto contemplato nel presente statuto vale il regolamento che verrà annesso e le norme del diritto comune.

Lina Fabbro De Donà
Dario Vascellari
Vittore Doro
Noemi Nicolai
Ida Zandegiacomo De Lugan

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