REGOLAMENTI COMUNALI PER IL SERVIZIO TAXI

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CREMONA

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI PERSONE CON AUTO DA PIAZZA (TAXI)


Art. 1 - Norme che disciplinano il servizio

Art. 2 - Definizione del servizio


Art. 3 - Commissione Consultiva


Art. 4 - Licenze Comunali


Art. 5 - Tipi e caratteristiche degli autoveicoli

Art. 6 - Istanza per ottenere la licenza


Art. 7 - Concessione delle licenze

Art. 8 - Inizio del servizio


Art. 9 - Rilascio della licenza

Art. 10 - Validità della licenza


Art. 11 - Disponibilità delle licenze


Art. 12 - Volturazione della licenza

Art. 13 - Volturazione della licenza in caso di morte del titolare


Art. 14 - Temporanea assenza dal servizio


Art. 15 - Sostituzione delle vetture

Art. 16 - Verifica delle autovetture


Art. 17 - Tariffe

Art. 18 - Tassametro

Art. 19 - Stazionamento delle autovetture


Art. 20 - Limiti del servizio

Art. 21 - Comportamento dei taxisti


Art. 22 - Obblighi dei taxisti


Art. 23 - Variazione del numero delle licenze


Art. 24 - Decadenza della licenza

Art. 25 - Revoca della licenza, sospensione dal servizio e penalità in genere

Art. 25 - bis

Art. 26 - Abrogazione del precedente Regolamento


Art. 27




Art. 1
Norme che disciplinano il servizio

Il servizio pubblico di trasporto di persone con autovetture da piazza nell'ambito del Comune di Cremona è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 105 e 113 del R.D. 8.12.1933 numero 1740, del T.U. 15.6.59 n. 393 sulla disciplina della circolazione stradale, nonchè dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2
Definizione del servizio

Per servizio pubblico di trasporto persone con autovetture da piazza, s'intende quello esercitato con autoveicoli muniti di carta di circolazione per servizio da piazza rilasciata dall'Ispettorato Provinciale della Motorizzazione Civile e di licenza rilasciata dal Comune di Cremona, stazionanti, a disposizione del pubblico, nelle località all'uopo stabilite dall'Autorità Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui al successivo art. 3 del Presente Regolamento.
Al Settore Mercati - Fiere - Commercio - Annona sono demandati gli incombenti relativi alle licenze comunali per il servizio da piazza nonchè la vigilanza circa l'osservanza delle norme attinenti allo svolgimento del servizio - ferme restando le competenze attribuite da leggi agli Organi dello Stato e delle Regioni.

Art. 3
Commissione Consultiva

E' istituita, con compiti consultivi, una Commissione per l'esame dei problemi relativi al servizio di auto pubbliche da piazza. Essa è presieduta dall'Assessore competente ed è composta da due rappresentanti designati dalle organizzazioni provinciali degli Artigiani più rappresentative, dal Dirigente del Settore Mercati - Fiere - Commercio - Annona, da un rappresentante dell'Azienda di Promozione Turistica, dal Comandante dei Vigili Urbani, da un rappresentante degli imprenditori e da uno delle Cooperative di Taxisti. Svolge le funzioni di Segretario un impiegato del Settore Gestioni Pubbliche - Vigilanza e Protezione Civile.

Art. 4
Licenze Comunali

Il numero delle licenze Comunali è stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale da sottoporre all'approvazione della Regione Lombardia - a sensi dell'art. 85 del D.P.R. 616 del 24.7.1977.
Per la determinazione del numero delle licenze di esercizio, il Comune sentirà il preventivo parere della Commissione di cui all'articolo 3.

Art. 5
Tipi e caratteristiche degli autoveicoli
Il colore degli autoveicoli in servizio da piazza immatricolati o che vengono per la prima volta adibiti a tale
servizio a far tempo dal 1° Gennaio 1993, dovrà essere quello stabilito con proprio decreto dal Ministero dei Trasporti in conformità all'art. 12 C/6 della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea n. 21 del 15 Gennaio 1992. Detto servizio dovrà avvenire con autovetture di tipo berlina o familiare munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, aventi la possibilità di caricare gli eventuali bagagli dei passeggeri trasportati. Ciascun veicolo dovrà avere la possibilità di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili.

Art. 6
Istanza per ottenere la licenza

Chi intenda porre autoveicoli in servizio pubblico da piazza deve presentare domanda in bollo al Sindaco, indicando se la licenza è chiesta per esercitare la guida di persona oppure a mezzo di altri. Inoltre dovrà indicare il numero, il tipo ed il colore dell'autovettura per la quale la licenza viene richiesta, dimostrare di esserne il proprietario o di averne la disponibilità in leasing. Il richiedente dovrà dimostrare: di essere in possesso della patente di guida oltre che del certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile, di essere cittadino italiano, di risiedere nel territorio italiano, di avere età non superiore agli anni 45. In sede istruttoria della domanda di licenza verranno chiesti
d'ufficio, il certificato penale e quello di buona condotta.

Art. 7
Concessione delle licenze

La concessione delle licenze, nell'ambito del numero stabilito dal Consiglio Comunale, verrà effettuata con deliberazione della Giunta Municipale. Costituiscono titolo di preferenza per la concessione della licenza comunale di esercizio, la specifica professionalità del richiedente, desunta dall'esercizio di fatto, dal servizio da piazza o da rimessa con conducente, di linea, il possesso di requisiti preferenziali stabiliti dalle disposizioni di legge o di Regolamento per la Concessione d'impieghi pubblici, nonchè la situazione familiare desunta dai rapporti informativi all'uopo redatti.

Art. 8
Inizio del servizio

Il richiedente, avuta notifica dell'accoglimento della domanda, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro due mesi dalla data della notifica stessa. Prima dell'inizio del servizio dovrà dimostrare di avere stipulato assicurazione per la responsabilità civile e contro rischi a persone, animali e cose trasportate secondo le vigenti disposizioni di legge o le eventuali ulteriori prescrizioni dettate al riguardo dalla Giunta Municipale ed aver chiesto al Sindaco il certificato di iscrizione nel registro di cui all'art. 121 del T.U. Legge di pubblica sicurezza e 19 del D.P.R. 24.7.77 n. 616. Il concessionario che si avvale di conducente in sua vece, dovrà provvedere alla presentazione della patente, del certificato di abilitazione professionale e del certificato di cui sopra rilasciato per la persona di cui intende avvalersi. Il servizio di tali conducenti autorizzati s'intende fatto per conto ed in nome del titolare della licenza, ferma restando la responsabilità del conducente durante l'esercizio del servizio.

Art. 9
Rilascio della licenza

Agli effetti del presente Regolamento, l'Autorità Comunale rilascia, per ogni autovettura ammessa in servizio, una licenza comunale nella quale sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura stessa. La licenza comunale deve essere portata sulla vettura unitamente agli altri documenti di circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati della vigilanza sulla circolazione stradale. La licenza comunale dovrà essere restituita al competente Ufficio Municipale in caso di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 10
Validità della licenza

La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazione di tempo, ma è soggetta a vidimazione da parte dell'autorità comunale, quando questa lo ritenga opportuno, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi del concessionario e per la constatazione dell'osservanza delle norme comunali relative all'automezzo.

Art. 11
Disponibilità delle licenze

La licenza è strettamente inerente la persona del concessionario. Qualora per decadenza, revoca o rinuncia o per aumento dell'organico, si rendessero disponibili licenze per l'esercizio del servizio pubblico da piazza, l'Amministrazione Comunale provvederà a darne opportuna pubblicità nell'ambito del territorio comunale precisando:
a) il numero delle licenze disponibili per l'assegnazione;
b) i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere la licenza;
c) i titoli preferenziali e di precedenza per l'assegnazione della licenza;
d) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Comune procederà alla concessione delle licenze disponibili secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 12
Volturazione della licenza

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, potrà consentire il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo e quindi la volturazione della licenza di esercizio, su richiesta del titolare, in uno dei seguenti casi:
a) al raggiungimento del 60° anno di età;
b) quando abbia presentato regolare servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
c) in caso di invalidità permanente al servizio per malattia o infortunio qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
d) in caso di revoca della patente di guida disposta a' sensi dell'art. 91 del T.U. 15 Giugno 1959 n. 393 e successive modificazioni, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.
L'aspirante alla volturazione dovrà risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento e non aver superato il 45° anno di età.
E' accordato al cessante la facoltà di indicare nominativamente il subentrante scegliendolo, preferibilmente, fra
le persone iscritte nel Registro all'uopo istituito presso il Settore Mercati - Fiere - Commercio - Annona.

Art. 13
Volturazione della licenza in caso di morte del titolare

In caso di morte del titolare la licenza, sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, a
richiesta, viene dal Comune trasferita agli eredi oppure, a richiesta di questi, ad altra persona da loro designata.
Il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e non aver superato il 45° anno di età.

Art. 14
Temporanea assenza dal servizio

Il titolare della licenza potrà farsi sostituire nell'esercizio nei seguenti casi:
a) per motivi di salute comprovati da certificato medico;
b) per richiamo alle armi;
c) per casi di forza maggiore, che saranno valutati di volta in volta dal Comune. Le sostituzioni non dovranno comunque superare i due mesi, prorogabili a giudizio insindacabile del Comune stesso;
d) per infortunio o inabilità temporanea alla guida di autoveicoli;
e) per gravi motivi il Sindaco, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con
proprio decreto, potrà concedere una temporanea sospensione fino a mesi 6.
Ai fini delle dette sostituzioni temporanee i titolari di licenza accorderanno preferibilmente la possibilità di
sostituzione agli aspiranti taxisti inseriti nel Registro previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
I titolari della licenza potranno assentarsi dal servizio, senza alcuna sostituzione e previ accordi con il Comune, per un giorno la settimana. Compatibilmente con le esigenze del servizio, può essere accordato ad ogni titolare di licenza, previa richiesta, un congedo annuale di 30 giorni da usufruire anche in modo frazionato.
Ogni assenza per ferie, malattia ed altra causa dovrà essere tempestivamente comunicata al Settore Mercati - Fiere - Commercio - Annona.

Art. 15
Sostituzione delle vetture

Non sono consentite sostituzioni di vetture senza la regolare licenza rilasciata da parte dell'Autorità Comunale ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento. Previa autorizzazione dell'Autorità Comunale la vettura ferma
per riparazioni potrà essere sostituita da altra vettura di prescrizione che potrà circolare valendosi della licenza Comunale della vettura in riparazione. In tal caso l'istante dovrà consegnare la carta di circolazione della vettura ferma all'ufficio competente.

Art. 16
Verifica delle autovetture

Le autovetture in servizio pubblico da piazza sono sottoposte, prima dell'immissione in servizio e quindi una volta ogni anno, a verifiche da parte del Settore Mercati - Fiere - Commercio - Annona per l'accertamento dello stato di decoro degli autoveicoli, del funzionamento del tassametro, della regolare esposizione delle tariffe, ecc..
Tali verifiche e revisioni non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, giusta quanto risposto dall'art. 113 del R.D. 8.12.1933 n. 1740, all'Ufficio della Motorizzazione Civile. Qualora l'Ufficio competente del Settore Mercati - Fiere - Commercio - Annona ritenga che un'autovettura non possegga più i requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà informare il Sindaco per la successiva segnalazione all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, agli effetti dell'art. 65 del T.U. 15.6.1959 n. 393 riguardante la disciplina
della circolazione stradale. Qualora invece l'autovettura non si trovasse nel dovuto stato di conservazione o di decoro o mancasse della targa con la scritta in nero "Servizio Pubblico" con il numero progressivo stabilito dall'Autorità Comunale, si provvederà alla sospensione della licenza, con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficenza o sostituzione dell'autovettura entro un termine non superiore a due mesi.

Art. 17
Tariffe
Con deliberazione della Giunta Municipale sono stabilite, di norma una volta l'anno, salvo casi eccezionali, sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, le tariffe e le condizioni di trasporto che debbono essere applicate per il servizio di cui al presente Regolamento. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte all'interno dell'autovettura in modo ben visibile ai passeggeri.

Art. 18
Tassametro
Le autovetture devono obbligatoriamente essere dotate di tassametro. Il tassametro deve essere regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi del precedente art. 17 e l'autorità Comunale ha diritto di controllo, in ogni momento, circa la regolarità del suo funzionamento.

Art. 19
Stanzionamento delle autovetture
Le località di stanzionamento delle autovetture da piazza e gli orari di servizio minimo, sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
Le località di stanzionamento saranno indicate con il cartello previsto dal Regolamento sulla circolazione stradale, figura 85. L'area riservata alla sosta dei taxi sarà delimitata da strisce continue di colore giallo, integrate dalla scritta orizzontale taxi.

Art. 20
Limiti del servizio

E' vietato di esercitare, con autovetture adibite a servizio pubblico da piazza, servizi ad itinerari fissi o con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone ed anche se l'offerta sia fatta a mezzo di dipendenti o incaricati dal vettore. Tale divieto sussiste anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati. Per l'infrazione al presente divieto, saranno applicate sanzioni di cui all'art. 57 del T.U. 15.6.1959 n. 393 e potrà essere disposta la revoca della licenza comunale d'esercizio ai sensi del successivo art. 25.

Art. 21
Comportamento dei taxisti
I conducenti di autovetture da piazza debbono indossare in servizio abiti decorosi. Essi devono usare col pubblico modi corretti, ed in particolare è loro vietato:
a) di adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti;
b) di fare schiamazzi, usare parole volgari e di abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
c) di far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata, anche durante periodi di sosta, con l'esclusione dei familiari e conviventi;
d) di rifiutare di trasportare un numero di persone corrispondenti a quello massimo consentito dalle caratteristiche della vettura;
e) di deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
f) di chiedere, a qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni alla vettura;
g) di fermare la vettura o d'interrompere il servizio, salvo richieste dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore, di evidente pericolo e in caso di diritto di sciopero.

Art. 22
Obblighi dei taxisti
I conducenti hanno specificatamente l'obbligo:
a) di aderire, in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi avventore, nell'ambito del territorio
comunale, salvo che la vettura non sia già impegnata o non si trovi in moto per rientrare in rimessa. Qualora i conducenti abbiano gravi ragioni per rifiutare il trasporto di persone, essi faranno accertare tali ragioni dagli agenti incaricati della vigilanza;
b) di caricare sulle vetture i bagagli dei viaggiatori che possono essere trasportati senza deterioramento della
carrozzeria;
c) di compiere i servizi richiesti dagli Agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della
sicurezza quali il trasporto di malati, di feriti, di funzionari e di agenti, anche se non vengono retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare, nel caso di trasporti di malati contagiosi, alle disposizioni di igiene.
- In caso di pagamenti differiti gli Agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti i necessari buoni che
attestino i servizi prestati;
d) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno delle vetture e, trovandovi qualche oggetto di cui
non si possa fare l'immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro le ventiquattro ore quanto rinvenuto al Servizio di Polizia Urbana;
e) di curare che il tassametro funzioni regolarmente e non sia coperto.
In caso di guasto del tassametro, dovrà essere data immediata notizia al Settore Mercati - Fiere - Commercio -
Annona. Si dovrà procedere in via d'urgenza alla riparazione. Nel frattempo il servizio potrà ugualmente essere svolto dandone immediata notizia all'utente al quale dovrà essere pure comunicata l'entità della tariffa;
f) di osservare scrupolosamente le località di stazionamento e gli orari di servizio stabiliti.

Art. 23
Variazione del numero delle licenze
Per accertate esigenze di ordine generale, l'Autorità Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, potrà in qualsiasi momento variare il numero delle vetture circolanti. La relativa deliberazione, di competenza del Consiglio Comunale, sarà trasmessa alla Regione Lombardia a' sensi dell'art. 85 del D.P.R. 616 del 24.7.1977.

Art. 24
Decadenza della licenza

La Licenza Comunale di esercizio viene a decadere:
a) per mancato inizio del servizio entro due mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda, previa diffida
con brevi termini;
b) per l'interruzione del servizio per un periodo superiore a 10 giorni, salvo che l'interruzione non sia giustificata da comprovati e giustificati motivi;
c) per fallimento del titolare.

Art. 25
Revoca della licenza, sospensione dal servizio e penalità in genere

La Licenza Comunale di esercizio viene revocata:
a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
b) qualora, nella revisione di cui all'art. 16 del presente Regolamento, l'autovettura, previa diffida al titolare, non risulti mantenuta nelle condizioni stabilite per l'esercizio;
c) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione o per manomissione del tassametro, nonchè per rilevate manomissioni della scritta "taxi" di cui è obbligatoriamente munita l'autovettura;
d) in caso di assenza per malattia per un periodo superiore a tre anni.
Per infrazioni non passibili di revoca sarà applicata la sospensione della licenza per periodi da stabilirsi di volta in volta in relazione alla gravità delle infrazioni commesse. E' fatta salva l'applicazione, per ogni violazione delle norme contemplate nel presente Regolamento, delle sanzioni stabilite dagli articoli 106 e seguenti della legge Comunale e Provinciale.

Art. 25 bis
I provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza devono essere adottati previa contestazione scritta all'interessato e preventivo invito a regolarizzare la propria posizione.

Art. 26
Abrogazione del precedente regolamento

Il presente Regolamento, quando divenuto esecutorio, sostituisce il precedente deliberato con atto Consiliare n.
418/24788 del 15.10.1962 e successive modificazioni.

Art. 27
Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli in servizio pubblico da piazza e ad eventuali modifiche del presente Regolamento, debbono essere sottoposte alla approvazione della Regione Lombardia a norma dell'art. 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616, e art. 105 e 113 del T.U. 8.12.1933, n. 174.




Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 63/36594/86 del 27 gennaio 1987.


Estremi delle modifiche intervenute sul testo fino ad oggi
DEL. C.C. N. 1161/27206.... del 21/09/87
DEL. C.C. N. 198/17331..... del 03/04/89
DEL. C.C. N. 62/18813...... del 23/03/93