CREMONA
REGOLAMENTO
COMUNALE PER I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI PERSONE CON AUTO DA
PIAZZA (TAXI)
Art. 1 - Norme che disciplinano il servizio
Art. 2 - Definizione del servizio
Art. 3 - Commissione Consultiva
Art. 4 - Licenze Comunali
Art. 5 - Tipi e caratteristiche degli autoveicoli
Art. 6 - Istanza per ottenere la licenza
Art. 7 - Concessione delle licenze
Art. 8 - Inizio del servizio
Art. 9 - Rilascio della licenza
Art. 10 - Validità della licenza
Art. 11 - Disponibilità delle licenze
Art. 12 - Volturazione della licenza
Art. 13 - Volturazione della licenza in caso di morte del titolare
Art. 14 - Temporanea assenza dal servizio
Art. 15 - Sostituzione delle vetture
Art. 16 - Verifica delle autovetture
Art. 17 - Tariffe
Art. 18 - Tassametro
Art. 19 - Stazionamento delle autovetture
Art. 20 - Limiti del servizio
Art. 21 - Comportamento dei taxisti
Art. 22 - Obblighi dei taxisti
Art. 23 - Variazione del numero delle licenze
Art. 24 - Decadenza della licenza
Art. 25 - Revoca della licenza, sospensione dal servizio e penalità
in genere
Art. 25 - bis
Art. 26 - Abrogazione del precedente Regolamento
Art. 27
Art. 1
Norme che disciplinano il servizio
Il servizio pubblico di trasporto di persone con autovetture da piazza
nell'ambito del Comune di Cremona è disciplinato dalle norme
di cui agli artt. 105 e 113 del R.D. 8.12.1933 numero 1740, del T.U.
15.6.59 n. 393 sulla disciplina della circolazione stradale, nonchè
dalle disposizioni del presente Regolamento.
Art. 2
Definizione del servizio
Per servizio pubblico di trasporto persone con autovetture da piazza,
s'intende quello esercitato con autoveicoli muniti di carta di circolazione
per servizio da piazza rilasciata dall'Ispettorato Provinciale della
Motorizzazione Civile e di licenza rilasciata dal Comune di Cremona,
stazionanti, a disposizione del pubblico, nelle località all'uopo
stabilite dall'Autorità Comunale, sentito il parere della Commissione
Consultiva di cui al successivo art. 3 del Presente Regolamento.
Al Settore Mercati - Fiere - Commercio - Annona sono demandati gli incombenti
relativi alle licenze comunali per il servizio da piazza nonchè
la vigilanza circa l'osservanza delle norme attinenti allo svolgimento
del servizio - ferme restando le competenze attribuite da leggi agli
Organi dello Stato e delle Regioni.
Art. 3
Commissione Consultiva
E' istituita, con compiti consultivi, una Commissione per l'esame dei
problemi relativi al servizio di auto pubbliche da piazza. Essa è
presieduta dall'Assessore competente ed è composta da due rappresentanti
designati dalle organizzazioni provinciali degli Artigiani più
rappresentative, dal Dirigente del Settore Mercati - Fiere - Commercio
- Annona, da un rappresentante dell'Azienda di Promozione Turistica,
dal Comandante dei Vigili Urbani, da un rappresentante degli imprenditori
e da uno delle Cooperative di Taxisti. Svolge le funzioni di Segretario
un impiegato del Settore Gestioni Pubbliche - Vigilanza e Protezione
Civile.
Art. 4
Licenze Comunali
Il
numero delle licenze Comunali è stabilito con Deliberazione del
Consiglio Comunale da sottoporre all'approvazione della Regione Lombardia
- a sensi dell'art. 85 del D.P.R. 616 del 24.7.1977.
Per la determinazione del numero delle licenze di esercizio, il Comune
sentirà il preventivo parere della Commissione
di cui all'articolo 3.
Art. 5
Tipi e caratteristiche degli autoveicoli
Il colore degli autoveicoli in servizio da piazza immatricolati
o che vengono per la prima volta adibiti a tale
servizio a far tempo dal 1° Gennaio 1993, dovrà essere quello
stabilito con proprio decreto dal Ministero dei Trasporti in conformità
all'art. 12 C/6 della legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea n. 21 del 15 Gennaio 1992. Detto servizio
dovrà avvenire con autovetture di tipo berlina o familiare munite
di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi
inquinanti, aventi la possibilità di caricare gli eventuali bagagli
dei passeggeri trasportati. Ciascun veicolo dovrà avere la possibilità
di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili.
Art. 6
Istanza per ottenere la licenza
Chi intenda porre autoveicoli in servizio pubblico da piazza deve presentare
domanda in bollo al Sindaco, indicando se la licenza è chiesta
per esercitare la guida di persona oppure a mezzo di altri. Inoltre
dovrà indicare il numero, il tipo ed il colore dell'autovettura
per la quale la licenza viene richiesta, dimostrare di esserne il proprietario
o di averne la disponibilità in leasing. Il richiedente dovrà
dimostrare: di essere in possesso della patente di guida oltre che del
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente
Ufficio della Motorizzazione Civile, di essere cittadino italiano, di
risiedere nel territorio italiano, di avere età non superiore
agli anni 45. In sede istruttoria della domanda di licenza verranno
chiesti
d'ufficio, il certificato penale e quello di buona condotta.
Art. 7
Concessione delle licenze
La concessione delle licenze, nell'ambito del numero stabilito dal Consiglio
Comunale, verrà effettuata con deliberazione della Giunta Municipale.
Costituiscono titolo di preferenza per la concessione della licenza
comunale di esercizio, la specifica professionalità del richiedente,
desunta dall'esercizio di fatto, dal servizio da piazza o da rimessa
con conducente, di linea, il possesso di requisiti preferenziali stabiliti
dalle disposizioni di legge o di Regolamento per la Concessione d'impieghi
pubblici, nonchè la situazione familiare desunta dai rapporti
informativi all'uopo redatti.
Art. 8
Inizio del servizio
Il richiedente, avuta notifica dell'accoglimento della domanda, ha l'obbligo
di iniziare il servizio entro due mesi dalla data della notifica stessa.
Prima dell'inizio del servizio dovrà dimostrare di avere stipulato
assicurazione per la responsabilità civile e contro rischi a
persone, animali e cose trasportate secondo le vigenti disposizioni
di legge o le eventuali ulteriori prescrizioni dettate al riguardo dalla
Giunta Municipale ed aver chiesto al Sindaco il certificato di iscrizione
nel registro di cui all'art. 121 del T.U. Legge di pubblica sicurezza
e 19 del D.P.R. 24.7.77 n. 616. Il concessionario che si avvale di conducente
in sua vece, dovrà provvedere alla presentazione della patente,
del certificato di abilitazione professionale e del certificato di cui
sopra rilasciato per la persona di cui intende avvalersi.
Il servizio di tali conducenti autorizzati s'intende fatto per conto
ed in nome del titolare della licenza, ferma restando la responsabilità
del conducente durante l'esercizio del servizio.
Art. 9
Rilascio della licenza
Agli effetti del presente Regolamento, l'Autorità Comunale rilascia,
per ogni autovettura ammessa in servizio, una licenza comunale nella
quale sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura
stessa. La licenza comunale deve essere portata sulla vettura unitamente
agli altri documenti di circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei
funzionari ed agenti incaricati della vigilanza sulla circolazione stradale.
La licenza comunale dovrà essere restituita al competente Ufficio
Municipale in caso di decadenza, revoca o sospensione.
Art. 10
Validità della licenza
La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazione
di tempo, ma è soggetta a vidimazione da parte dell'autorità
comunale, quando questa lo ritenga opportuno, per la verifica della
sussistenza dei requisiti soggettivi del concessionario e per la constatazione
dell'osservanza delle norme comunali relative all'automezzo.
Art. 11
Disponibilità delle licenze
La licenza è strettamente inerente la persona del concessionario.
Qualora per decadenza, revoca o rinuncia o per aumento dell'organico,
si rendessero disponibili licenze per l'esercizio del servizio pubblico
da piazza, l'Amministrazione Comunale provvederà a darne opportuna
pubblicità nell'ambito del territorio comunale precisando:
a) il numero delle licenze disponibili per l'assegnazione;
b) i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere la licenza;
c) i titoli preferenziali e di precedenza per l'assegnazione della licenza;
d) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Comune procederà
alla concessione delle licenze disponibili secondo
le norme del presente Regolamento.
Art. 12
Volturazione della licenza
L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui
all'art. 3 del presente Regolamento, potrà consentire il trasferimento
di proprietà dell'autoveicolo e quindi la volturazione della
licenza di esercizio, su richiesta del titolare, in uno dei seguenti
casi:
a) al raggiungimento del 60° anno di età;
b) quando abbia presentato regolare servizio per un periodo di almeno
5 anni consecutivi;
c) in caso di invalidità permanente al servizio per malattia
o infortunio qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
d) in caso di revoca della patente di guida disposta a' sensi dell'art.
91 del T.U. 15 Giugno 1959 n. 393 e successive modificazioni, qualunque
sia l'età e l'anzianità di servizio.
L'aspirante alla volturazione dovrà risultare in possesso di
tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento e non aver superato
il 45° anno di età.
E' accordato al cessante la facoltà di indicare nominativamente
il subentrante scegliendolo, preferibilmente, fra
le persone iscritte nel Registro all'uopo istituito presso il Settore
Mercati - Fiere - Commercio - Annona.
Art. 13
Volturazione della licenza in caso di morte del titolare
In caso di morte del titolare la licenza, sentita la Commissione di
cui all'art. 3 del presente Regolamento, a
richiesta, viene dal Comune trasferita agli eredi oppure, a richiesta
di questi, ad altra persona da loro designata.
Il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti previsti
dal Regolamento e non aver superato il 45° anno di età.
Art. 14
Temporanea assenza dal servizio
Il titolare della licenza potrà farsi sostituire nell'esercizio
nei seguenti casi:
a) per motivi di salute comprovati da certificato medico;
b) per richiamo alle armi;
c) per casi di forza maggiore, che saranno valutati di volta in volta
dal Comune. Le sostituzioni non dovranno comunque superare i due mesi,
prorogabili a giudizio insindacabile del Comune stesso;
d) per infortunio o inabilità temporanea alla guida di autoveicoli;
e) per gravi motivi il Sindaco, sentito il parere della Commissione
di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con
proprio decreto, potrà concedere una temporanea sospensione fino
a mesi 6.
Ai fini delle dette sostituzioni temporanee i titolari di licenza accorderanno
preferibilmente la possibilità di
sostituzione agli aspiranti taxisti inseriti nel Registro previsto dall'art.
12 del presente Regolamento.
I titolari della licenza potranno assentarsi dal servizio, senza alcuna
sostituzione e previ accordi con il Comune, per un giorno la settimana.
Compatibilmente con le esigenze del servizio, può essere accordato
ad ogni titolare di licenza, previa richiesta, un congedo annuale di
30 giorni da usufruire anche in modo frazionato.
Ogni assenza per ferie, malattia ed altra causa dovrà essere
tempestivamente comunicata al Settore Mercati - Fiere - Commercio -
Annona.
Art. 15
Sostituzione delle vetture
Non sono consentite sostituzioni di vetture senza la regolare licenza
rilasciata da parte dell'Autorità Comunale ai sensi dell'art.
9 del presente Regolamento. Previa autorizzazione dell'Autorità
Comunale la vettura ferma
per riparazioni potrà essere sostituita da altra vettura di prescrizione
che potrà circolare valendosi della licenza Comunale della vettura
in riparazione. In tal caso l'istante dovrà consegnare la carta
di circolazione della vettura ferma all'ufficio competente.
Art. 16
Verifica delle autovetture
Le autovetture in servizio pubblico da piazza sono sottoposte, prima
dell'immissione in servizio e quindi una volta ogni anno, a verifiche
da parte del Settore Mercati - Fiere - Commercio - Annona per l'accertamento
dello stato di decoro degli autoveicoli, del funzionamento del tassametro,
della regolare esposizione delle tariffe, ecc..
Tali verifiche e revisioni non possono implicare accertamenti di carattere
tecnico riservati, giusta quanto risposto dall'art. 113 del R.D. 8.12.1933
n. 1740, all'Ufficio della Motorizzazione Civile. Qualora l'Ufficio
competente del Settore Mercati - Fiere - Commercio - Annona ritenga
che un'autovettura non possegga più i requisiti per i quali ottenne
la carta di circolazione, dovrà informare il Sindaco per la successiva
segnalazione all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, agli effetti
dell'art. 65 del T.U. 15.6.1959 n. 393 riguardante la disciplina
della circolazione stradale. Qualora invece l'autovettura non si trovasse
nel dovuto stato di conservazione o di decoro o mancasse della targa
con la scritta in nero "Servizio Pubblico" con il numero progressivo
stabilito dall'Autorità Comunale, si provvederà
alla sospensione della licenza, con l'obbligo al titolare di provvedere
alla messa in efficenza o sostituzione dell'autovettura entro un termine
non superiore a due mesi.
Art. 17
Tariffe
Con deliberazione della Giunta Municipale sono stabilite, di norma
una volta l'anno, salvo casi eccezionali, sentita la Commissione di
cui all'art. 3 del presente Regolamento, le tariffe e le condizioni
di trasporto che debbono essere applicate per il servizio di cui al
presente Regolamento. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono
essere esposte all'interno dell'autovettura in modo ben visibile ai
passeggeri.
Art. 18
Tassametro
Le autovetture devono obbligatoriamente essere dotate di tassametro.
Il tassametro deve essere regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi
del precedente art. 17 e l'autorità Comunale ha diritto di controllo,
in ogni momento, circa la regolarità del suo funzionamento.
Art. 19
Stanzionamento delle autovetture
Le località di stanzionamento delle autovetture da piazza
e gli orari di servizio minimo, sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco,
sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
Le località di stanzionamento saranno indicate con il cartello
previsto dal Regolamento sulla circolazione stradale, figura 85. L'area
riservata alla sosta dei taxi sarà delimitata da strisce continue
di colore giallo, integrate dalla scritta orizzontale
taxi.
Art. 20
Limiti del servizio
E' vietato di esercitare, con autovetture adibite a servizio pubblico
da piazza, servizi ad itinerari fissi o con offerta indifferenziata
al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria
di persone ed anche se l'offerta sia fatta a mezzo di dipendenti o incaricati
dal vettore. Tale divieto sussiste anche se sugli itinerari stessi non
esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente
autorizzati. Per l'infrazione al presente divieto, saranno applicate
sanzioni di cui all'art. 57 del T.U. 15.6.1959 n. 393 e potrà
essere disposta la revoca della licenza comunale d'esercizio ai sensi
del successivo art. 25.
Art. 21
Comportamento dei taxisti
I conducenti di autovetture da piazza debbono indossare in servizio
abiti decorosi. Essi devono usare col pubblico modi corretti, ed in
particolare è loro vietato:
a) di adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto
di masserizie ingombranti;
b) di fare schiamazzi, usare parole volgari e di abusare dei mezzi acustici
di segnalazione;
c) di far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che l'hanno
noleggiata, anche durante periodi di sosta, con l'esclusione dei familiari
e conviventi;
d) di rifiutare di trasportare un numero di persone corrispondenti a
quello massimo consentito dalle caratteristiche della vettura;
e) di deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per
recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
f) di chiedere, a qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata
dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato
danni alla vettura;
g) di fermare la vettura o d'interrompere il servizio, salvo richieste
dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore, di evidente pericolo
e in caso di diritto di sciopero.
Art. 22
Obblighi dei taxisti
I conducenti hanno specificatamente l'obbligo:
a) di aderire, in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di
qualsiasi avventore, nell'ambito del territorio
comunale, salvo che la vettura non sia già impegnata o non si
trovi in moto per rientrare in rimessa. Qualora i conducenti abbiano
gravi ragioni per rifiutare il trasporto di persone, essi faranno accertare
tali ragioni dagli agenti incaricati della vigilanza;
b) di caricare sulle vetture i bagagli dei viaggiatori che possono essere
trasportati senza deterioramento della
carrozzeria;
c) di compiere i servizi richiesti dagli Agenti della forza pubblica
o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della
sicurezza quali il trasporto di malati, di feriti, di funzionari e di
agenti, anche se non vengono retribuiti immediatamente, con l'obbligo
di sottostare, nel caso di trasporti di malati contagiosi, alle disposizioni
di igiene.
- In caso di pagamenti differiti gli Agenti della forza pubblica rilasceranno
ai conducenti i necessari buoni che
attestino i servizi prestati;
d) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno delle
vetture e, trovandovi qualche oggetto di cui
non si possa fare l'immediata restituzione al proprietario, depositarlo
entro le ventiquattro ore quanto rinvenuto al Servizio di Polizia Urbana;
e) di curare che il tassametro funzioni regolarmente e non sia coperto.
In caso di guasto del tassametro, dovrà essere data immediata
notizia al Settore Mercati - Fiere - Commercio -
Annona. Si dovrà procedere in via d'urgenza alla riparazione.
Nel frattempo il servizio potrà ugualmente essere svolto dandone
immediata notizia all'utente al quale dovrà essere pure comunicata
l'entità della tariffa;
f) di osservare scrupolosamente le località di stazionamento
e gli orari di servizio stabiliti.
Art. 23
Variazione del numero delle licenze
Per accertate esigenze di ordine generale, l'Autorità Comunale,
sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, potrà
in qualsiasi momento variare il numero delle vetture circolanti. La
relativa deliberazione, di competenza del Consiglio Comunale, sarà
trasmessa alla Regione Lombardia a' sensi dell'art. 85 del D.P.R. 616
del 24.7.1977.
Art. 24
Decadenza della licenza
La Licenza Comunale di esercizio viene a decadere:
a) per mancato inizio del servizio entro due mesi dalla notifica dell'accoglimento
della domanda, previa diffida
con brevi termini;
b) per l'interruzione del servizio per un periodo superiore a 10 giorni,
salvo che l'interruzione non sia giustificata da comprovati e giustificati
motivi;
c) per fallimento del titolare.
Art. 25
Revoca della licenza, sospensione dal servizio e penalità in
genere
La Licenza Comunale di esercizio viene revocata:
a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti
per l'esercizio;
b) qualora, nella revisione di cui all'art. 16 del presente Regolamento,
l'autovettura, previa diffida al titolare, non risulti mantenuta nelle
condizioni stabilite per l'esercizio;
c) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva
regolazione o per manomissione del tassametro, nonchè per rilevate
manomissioni della scritta "taxi" di cui è obbligatoriamente
munita l'autovettura;
d) in caso di assenza per malattia per un periodo superiore a tre anni.
Per infrazioni non passibili di revoca sarà applicata la sospensione
della licenza per periodi da stabilirsi di volta in volta in relazione
alla gravità delle infrazioni commesse. E' fatta salva l'applicazione,
per ogni violazione delle norme contemplate nel presente Regolamento,
delle sanzioni stabilite dagli articoli 106 e seguenti della legge Comunale
e Provinciale.
Art. 25 bis
I provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza devono essere
adottati previa contestazione scritta all'interessato e preventivo invito
a regolarizzare la propria posizione.
Art. 26
Abrogazione del precedente regolamento
Il presente Regolamento, quando divenuto esecutorio, sostituisce il
precedente deliberato con atto Consiliare n.
418/24788 del 15.10.1962 e successive modificazioni.
Art. 27
Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche
degli autoveicoli in servizio pubblico da piazza e ad eventuali modifiche
del presente Regolamento, debbono essere sottoposte alla approvazione
della Regione Lombardia a norma dell'art. 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977
n. 616, e art. 105 e 113 del T.U. 8.12.1933, n. 174.
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 63/36594/86 del 27 gennaio 1987.
Estremi delle modifiche intervenute sul testo fino ad oggi
DEL. C.C. N. 1161/27206.... del 21/09/87
DEL. C.C. N. 198/17331..... del 03/04/89
DEL. C.C. N. 62/18813...... del 23/03/93
|