Testata

 
Il TESTO DELLA FINANZIARIA 2001 
PER LA PARTE RIGUARDANTE LA SANITA’ 
ALL’ESAME DEL PARLAMENTO


TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE 
DEL CARICO FISCALE DELLEFAMIGLIE

Art. 2
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione 
delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

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d) all’articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

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3) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:

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f) all’articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del redditodel personale dipendente del servizio sanitario nazionale per l’attività libero professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: “nella misura del 90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 75 per cento”.

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Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI

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Art. 26
(Interventi in materia di solidarietà sociale)

1 Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l’assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedono, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l’anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.
2. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l’attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

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TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

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Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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Art. 35
(Regole di bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni)

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 il complesso delle spese correnti per l’esercizio 2001, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l’assistenza sanitaria, delle Regioni a statuto ordinario, delle Province e dei Comuni non può superare l’ammontare degli impegni a tale titolo relativi all’esercizio 1999 risultanti dalle scritture contabili dell’ente aumentati del 3 per cento; per gli esercizi 2002 e 2003 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Le Regioni a statuto ordinario non tengono conto degli impegni dell’esercizio 1999 relativi ai trasferimenti agli enti locali per la compartecipazione al gettito dell’IRAP non più dovuta a partire dal 2001.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 gli enti possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l’esercizio delle funzioni statali ad essi trasferite a decorrere dal 2001 nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti con riferimento ai pagamenti effettuati nell’esercizio 1999.
4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.
5. I trasferimenti erariali per l’anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed alle successive disposizioni in materia. L’incremento delle risorse, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione per l’anno 2001 alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 è rinviata al 1° gennaio 2002.
6. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l’anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l’anno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall’anno 2003. A partire dall’anno 2002 le risorse sono utilizzate nell’ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.

Art. 36
(Regole di bilancio per le Università e gli Enti di ricerca)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di fisica della materia, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai precedenti commi è incrementato degli effetti derivanti dall’approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003. 
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui all’articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

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Art. 39
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)

1. Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su tutto o su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell’interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica:
a) una o più aggregazioni di Province e di Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, appartenenti a Regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
b) una o più aggregazioni di Aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a Regionidiverse indicate dalla Conferenza Stato-Regioni;
c) una o più aggregazioni di Università appartenenti a Regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle Università italiane.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza permanente dei rettori delle Università italiane.
4. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicate sul sito Internet del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle Regioni, alle Aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle Università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelli di cui all’articolo 26 della legge n. 488 del 1999.
5. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell’acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle Amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

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Capo III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

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Art. 50
(Disposizioni in materia di politiche sociali)

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11. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l’anno 2001 e di lire 450 miliardi per l’anno 2002.
12. Una quota del Fondo di cui al comma 11, nel limite massimo di 10 miliardi annui, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l’anno e l’assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un’ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.
13. Nell’anno 2001, al fondo di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2 per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell’interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l’erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.
14. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all’attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

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Capo V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 52
(Norme attuative dell'Accordo Governo-Regioni)

1. L'Art. 10, comma 1, lettera g, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppresso. Con decorrenza dal 1 gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall' Art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
2. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 10, della legge n. 133 del 2000 sono soppresse le seguenti parole "…delle attività degli Istituti di ricovero e cura, …".
All'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono soppresse le seguenti parole "…di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12 bis, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, …". L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 1 del predetto Decreto Legislativo n. 56 è soppresso.
3. L’importo di lire 30.000 miliardi di cui all’Art. 20, primo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 33.800 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2001, le singole Regioni, contestualmente all’accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura massima l'autonomia impositiva con le seguenti procedure e modalità.
5. I ministri della Sanità, del Tesoro, bilancio e programmazione economica e delle Finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole Regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione di tali misure, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
8. All’articolo 28, comma 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso il secondo periodo.

Art. 53
(Eliminazione progressiva dei tickets sanitari)

1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-Regioni concorrono le disposizioni contenute nei successivi articoli 29, 30, 31, 32 e 33.
2.Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Regioni, programma obiettivi, ed eventuali criteri e modalità di attuazione, per ulteriori riduzioni di spesa da destinare obbligatoriamente alla riduzione delle quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie, sino alla loro abolizione. Allo stesso fine sono destinati gli ulteriori risparmi di spesa realizzati per effetto dell’applicazione delle norme indicate al comma 1. I risparmi sono accertati annualmente con il Documento di programmazione economico – finanziaria, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e sono destinati con la successiva legge finanziaria alla riduzione delle quote di partecipazione.

Art. 54
(Riduzione dei ticket 
e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)

1. A decorrere dal 1° marzo 2001, è abrogata la classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n.537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° marzo 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire nelle classi di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso articolo, sulla base della valutazione delle loro caratteristiche prevalenti. 
2. A decorrere dal 1° marzo 2001 e fino all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, per l’assistenza farmaceutica la quota fissa per ricetta è dovuta nella misura di lire 2500 per prescrizioni di una confezione e di lire 5000 per prescrizioni di più confezioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole “lire 3000” sono sostituite dalle seguenti “lire 2500” e le parole “lire 6000” sono sostituite dalle parole “lire 5000”.
3. All’articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni le parole “nella misura dell’80 per cento” sono sostituite dalle parole “nella misura del 40 per cento”. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000. 
4. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l’avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28–40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sono collocati nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A partire dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco, è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende USL provvedono all’attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
5. All’articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole “è ridotto del 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a partire dal 1° gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001”. Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 1° gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000.”.
6. Il Ministro della sanità stabilisce, con decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l’adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni ed integrazioni. A decorrere dal sesto mese successivo dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
7. All’Art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole “onere a carico del Servizio sanitario nazionale” sono aggiunte le seguenti: “nonché i dati presenti sulla ricetta relativi al codice del medico, al codice dell’assistito ed alla data di emissione della prescrizione”.
8. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell’applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
9. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 5.
10. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell’erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanità 1 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.
11. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall’articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento. 
12. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all’esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.
13. La Commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall’articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l’andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La Commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dal Ministro predetto. Con decreto del Ministro della sanità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e di programmazione sanitaria del Ministero della sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell’ordine dei medici. La Commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni effettuate dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali.
14. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d’uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie né lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall’articolo 1, comma 40, della legge 30 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni. L’accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La cessione di cui al presente comma non è soggetta al contributo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall’articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
15. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all’interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Nell’ipotesi prevista dal precedente periodo, l’indicazione del numero dell’autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall’indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo citato. 
16. Le farmacie possono vendere al pubblico i medicinali di automedicazione ad un prezzo inferiore a quello determinato dal produttore e indicato sulla confezione. Le farmacie sono tenute ad esporre al pubblico la lista dei medicinali per i quali si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma, con l’indicazione dei prezzi praticati.
17. A decorrere dal 1° marzo 2001, i medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo più basso. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. La differenza tra il prezzo del medicinale prescritto e quello del medicinale avente prezzo più basso è a carico dell’assistito.
18. Entro il 15 febbraio 2001, il Ministero della sanità, previa verifica della disponibilità in commercio dei medicinali aventi il prezzo più basso, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l’elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del comma 17, con indicazione del prezzo di rimborso. L’elenco è aggiornato ogni sei mesi. L’aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
19. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione del disposto dei commi 17 e 18 e delle finalità della nuova disciplina
20. Stralciato
21. Stralciato
22. Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 16, secondo e terzo periodo, e comma 16 bis dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
23. Stralciato

Art. 55
(Budget complessivo dei medici di medicina generale 
e dei pediatri di libera scelta del distretto)

1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell’ambito del proprio territorio,un distretto, al quale assegnare, in via sperimentale, in accordo con l’azienda sanitaria interessata, il budget di cui al presente articolo. 
2. La regione assegna al distretto un budget virtuale, calcolato sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitarla concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall’attività prescrittiva dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l’individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma precedente.
4. La sperimentazione è costantemente seguita da un Comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto, e da un rappresentante di ciascuna delle due categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il Comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, e trasmette, entro 30 giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla regione e all’azienda USL competente, una relazione sull’andamento della spesa rilevata e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e il budget complessivo annuo.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta rispetto al budget complessivo individuato anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'Accordo Governo-Regioni, all’erogazione di servizi per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori al budget complessivo, la regione e l’azienda Usl competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di budget, che siano già in corso.

Art. 56
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)

1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del Tesoro, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del ministero della Sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, viene introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati al fine di monitorare il processo di erogazione delle prestazioni, attraverso la cooperazione dei sistemi informativi dei soggetti erogatori con il sistema informativo sanitario. 
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della Sanità, il Ministero del tesoro, le Regioni, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:
a) ai farmaci del servizio sanitario nazionale; 
b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;
c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all'andamento della spesa relativa.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del Tesoro e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 65 definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione. 
5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni sopracitate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.
6. Per l’avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l’estensione dell’impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo “Netlink” è autorizzata per l’anno 2001 la spesa rispettivamente di lire 13 miliardi e di lire 5 miliardi.

Art. 57
(Ridefinizione o riduzione di alcune misure
di medicina preventiva non più necessarie

Stralciato

Art. 58
(Disposizioni per l’appropriatezza 
nell’erogazione dell’assistenza sanitaria)

1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre la quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell’assistenza. Il valore soglia è fissato al massimo in 60 giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’Art. 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.

Art. 59
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale 
per le prestazioni erogate ai cittadini 
coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 60
(Sperimentazioni gestionali)

1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni anche di immobili e di aziende a favore di fondazioni di diritto privato, di società di capitale ed enti effettuato nel ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonché quello disposto nell’ambito degli accordi e forme associative di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998 non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenza, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenire attive nei confronti del cessionario né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti né comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d’imposta.

Art. 61
(Interventi vari di interesse sanitario)

1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un consorzio tra enti di ricerca, identificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al consorzio è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per l’attivazione e la gestione, ivi comprese l’acquisizione o l’utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 20 miliardi per l’anno 2001. 
3. Stralciato
4. Stralciato
5. Stralciato
6. Stralciato
7. Stralciato
8. E' costituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, per attività formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, dal bilancio e della programmazione economica.
9. Al fina di garantire l'erogazione, da parte dei Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico - farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, provvede ad emanare, entro il 30 giugno 2001, un decreto Interministeriale che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione all'Immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli Introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d'identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59, comma 50, lettera i) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e il primo e l'ultimo periodo dell'articolo 2 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39.
11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

omissis

Sintesi delle norme per la sanità nella Finanziaria 2001


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