Il TESTO DELLA FINANZIARIA
2001
PER LA PARTE RIGUARDANTE LA
SANITA’
ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE
DEL CARICO FISCALE DELLEFAMIGLIE
Art. 2
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi
relative alla riduzione
delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni
e delle deduzioni)
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
omissis
d) all’articolo 13, relativo alle altre detrazioni:
omissis
3) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:
omissis
f) all’articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione
del redditodel personale dipendente del servizio sanitario nazionale per
l’attività libero professionale intramuraria esercitata presso studi
professionali privati, le parole: “nella misura del 90 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “nella misura del 75 per cento”.
omissis
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI
omissis
Art. 26
(Interventi in materia di solidarietà
sociale)
1 Ai fini del finanziamento di un programma di interventi
svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo
di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti
con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per la cura e l’assistenza di detti soggetti successiva alla
perdita dei familiari che ad essi provvedono, il Fondo nazionale per le
politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell’articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l’anno 2001 di un importo
pari a 100 miliardi di lire.
2. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate
le disposizioni per l’attuazione del presente articolo, con la definizione
dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti
e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica
dell’attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi
di revoca dei finanziamenti concessi.
omissis
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
omissis
Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
omissis
Art. 35
(Regole di bilancio per le Regioni, le Province
e i Comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003
il complesso delle spese correnti per l’esercizio 2001, al netto delle
spese per interessi passivi e di quelle per l’assistenza sanitaria, delle
Regioni a statuto ordinario, delle Province e dei Comuni non può
superare l’ammontare degli impegni a tale titolo relativi all’esercizio
1999 risultanti dalle scritture contabili dell’ente aumentati del 3 per
cento; per gli esercizi 2002 e 2003 si applica un incremento pari al tasso
di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
Le Regioni a statuto ordinario non tengono conto degli impegni dell’esercizio
1999 relativi ai trasferimenti agli enti locali per la compartecipazione
al gettito dell’IRAP non più dovuta a partire dal 2001.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 gli enti possono prevedere
ulteriori spese correnti necessarie per l’esercizio delle funzioni statali
ad essi trasferite a decorrere dal 2001 nei limiti dei corrispondenti finanziamenti
statali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano
al complesso dei pagamenti per spese correnti con riferimento ai pagamenti
effettuati nell’esercizio 1999.
4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concordano con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica il livello delle spese correnti e dei relativi
pagamenti per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.
5. I trasferimenti erariali per l’anno 2001 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 30, comma
9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed alle successive disposizioni
in materia. L’incremento delle risorse, derivante dall’applicazione del
tasso programmato di inflazione per l’anno 2001 alla base di calcolo definita
dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all’articolo
31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’applicazione del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 è rinviata al 1°
gennaio 2002.
6. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di
cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, risultante a consuntivo per l’anno 2001, è mantenuto
allo stesso livello per l’anno 2002 ed è incrementato del tasso
programmato di inflazione a decorrere dall’anno 2003. A partire dall’anno
2002 le risorse sono utilizzate nell’ambito della revisione dei trasferimenti
degli enti locali.
Art. 36
(Regole di bilancio per le Università
e gli Enti di ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali,
ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti
gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun
anno.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana,
l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di fisica
della materia, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun
anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai precedenti commi è incrementato
degli effetti derivanti dall’approvazione di nuove disposizioni normative
nel triennio 2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo
e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità
di cui all’articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
omissis
Art. 39
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati
di spesa)
1. Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi
alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di
spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni
di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per
specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su
tutto o su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono
aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro
dell’interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica:
a) una o più aggregazioni di Province e di Comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti, appartenenti a Regioni diverse, indicati dalla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
b) una o più aggregazioni di Aziende sanitarie e ospedaliere
appartenenti a Regionidiverse indicate dalla Conferenza Stato-Regioni;
c) una o più aggregazioni di Università appartenenti
a Regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle
Università italiane.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza Stato-Regioni e
alla Conferenza permanente dei rettori delle Università italiane.
4. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche
sono pubblicate sul sito Internet del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Alle Regioni, alle Aziende sanitarie
e ospedaliere, agli enti locali e alle Università che non aderiscono
alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti
con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni
meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelli
di cui all’articolo 26 della legge n. 488 del 1999.
5. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati
di economia di spesa nell’acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni
pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo
stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a
rete delle Amministrazioni interessate con criteri di uniformità
ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della
normativa in questione ed i risultati conseguiti.
omissis
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
omissis
Art. 50
(Disposizioni in materia di politiche sociali)
omissis
11. Il Fondo nazionale per le politiche sociali,
disciplinato dall’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato
di lire 350 miliardi per l’anno 2001 e di lire 450 miliardi per l’anno
2002.
12. Una quota del Fondo di cui al comma 11, nel limite massimo di 10
miliardi annui, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia
rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato
e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel
settore dell’assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo
per tutto l’anno e l’assistenza alle persone anziane per la fruizione degli
interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un’ulteriore
quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di 20 miliardi, è destinata
al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali
entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di
informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel
territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà
sociale con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità
e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi
di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per
la verifica delle attività svolte.
13. Nell’anno 2001, al fondo di cui all’articolo 17, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi
di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2 per il finanziamento
di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico
dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà
sociale, sentiti i Ministri dell’interno, della giustizia e della sanità,
provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla
definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l’erogazione
dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.
14. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all’attribuzione delle quote
del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza loro riservate, sono
autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per
cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.
omissis
Capo V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 52
(Norme attuative dell'Accordo Governo-Regioni)
1. L'Art. 10, comma 1, lettera g, della legge 13 maggio
1999, n. 133, è soppresso. Con decorrenza dal 1 gennaio 2001, il
vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, previsto dall' Art. 8, comma 1, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è
tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al finanziamento della
spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano
dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale.
2. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 10, della legge n. 133
del 2000 sono soppresse le seguenti parole "…delle attività degli
Istituti di ricovero e cura, …".
All'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, sono soppresse le seguenti parole "…di quelle spettanti agli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni
assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attività
di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria
previsto dall'articolo 12 bis, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, …". L'ultimo periodo
del comma 3, dell'articolo 1 del predetto Decreto Legislativo n. 56 è
soppresso.
3. L’importo di lire 30.000 miliardi di cui all’Art. 20, primo comma,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 33.800 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal paese con l'adesione
al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2001, le
singole Regioni, contestualmente all’accertamento dei conti consuntivi
sulla spesa sanitaria da effettuarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo,
sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione,
attivando nella misura massima l'autonomia impositiva con le seguenti procedure
e modalità.
5. I ministri della Sanità, del Tesoro, bilancio e programmazione
economica e delle Finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono
sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali
disavanzi delle singole Regioni, ad individuare le basi imponibili dei
rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di
una o più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento
di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano,
con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle
aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza
Stato-Regioni.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione
di tali misure, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere
agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non
oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste
dalla normativa vigente.
8. All’articolo 28, comma 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
è soppresso il secondo periodo.
Art. 53
(Eliminazione progressiva dei tickets sanitari)
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati
nell'accordo Governo-Regioni concorrono le disposizioni contenute nei successivi
articoli 29, 30, 31, 32 e 33.
2.Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, programma obiettivi, ed eventuali criteri e modalità
di attuazione, per ulteriori riduzioni di spesa da destinare obbligatoriamente
alla riduzione delle quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per
prestazioni sanitarie, sino alla loro abolizione. Allo stesso fine sono
destinati gli ulteriori risparmi di spesa realizzati per effetto dell’applicazione
delle norme indicate al comma 1. I risparmi sono accertati annualmente
con il Documento di programmazione economico – finanziaria, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, e sono destinati con la successiva legge finanziaria
alla riduzione delle quote di partecipazione.
Art. 54
(Riduzione dei ticket
e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)
1. A decorrere dal 1° marzo 2001, è abrogata
la classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre
1993, n.537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° marzo 2001,
la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire nelle classi di cui
all’articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre
1993, n.537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla
lettera b) dello stesso articolo, sulla base della valutazione delle loro
caratteristiche prevalenti.
2. A decorrere dal 1° marzo 2001 e fino all’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, per l’assistenza farmaceutica la quota fissa per ricetta è
dovuta nella misura di lire 2500 per prescrizioni di una confezione e di
lire 5000 per prescrizioni di più confezioni, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
le parole “lire 3000” sono sostituite dalle seguenti “lire 2500” e le parole
“lire 6000” sono sostituite dalle parole “lire 5000”.
3. All’articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni le parole “nella misura dell’80 per cento”
sono sostituite dalle parole “nella misura del 40 per cento”. La disposizione
si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.
4. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede
a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie
di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329,
e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard
a posologia limitata per l’avvio delle terapie e standard che assicurino
una copertura terapeutica massima di 28–40 giorni. Il provvedimento è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sono collocati
nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate
ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento
della Commissione unica del farmaco. A partire dal settimo mese successivo
a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie
individuate dalla Commissione unica del farmaco, è limitata al numero
massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende USL provvedono
all’attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi
e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti
ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
5. All’articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le parole “è ridotto del 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti:
“è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per
cento a partire dal 1° gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001”.
Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “Dalla riduzione
di prezzo decorrente dal 1° gennaio 2001, sono esclusi i medicinali
con prezzo non superiore a lire 10.000.”.
6. Il Ministro della sanità stabilisce, con decreto, i requisiti
tecnici e le modalità per l’adozione, entro il 31 marzo 2001, della
numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi
a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità
29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni ed integrazioni.
A decorrere dal sesto mese successivo dalla data di pubblicazione del decreto
di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal
Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle
prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori,
i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero
identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi;
i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri
archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della
provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire
3 milioni a lire 18 milioni.
7. All’Art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo
le parole “onere a carico del Servizio sanitario nazionale” sono aggiunte
le seguenti: “nonché i dati presenti sulla ricetta relativi al codice
del medico, al codice dell’assistito ed alla data di emissione della prescrizione”.
8. Con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo
delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui
all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell’applicazione
delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari
regionali, a cura del Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la
farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità
di bilancio.
9. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni
i risultati delle valutazioni dell’Osservatorio nazionale sull’impiego
dei medicinali relative al controllo di cui al comma 5.
10. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa,
con decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione
in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale, dell’erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura
dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanità
1 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto
1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro
della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti
da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8
febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio
1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.
11. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall’articolo
1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al
31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura
del mutuo riconoscimento.
12. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare
riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento CEE n. 2309/93
del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale
nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo
e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del
Servizio sanitario nazionale sia subordinata all’esito favorevole della
verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni
dalla medesima indicate.
13. La Commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall’articolo
36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita
con il compito di monitorare l’andamento della spesa farmaceutica pubblica
e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La
Commissione può essere sentita dal Ministro della sanità
sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica
e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dal Ministro predetto.
Con decreto del Ministro della sanità sono definite la composizione
e le modalità di funzionamento della Commissione, le specifiche
funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione
dei pareri e delle proposte. Nella composizione è comunque assicurata
la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e
generale competenti nella materia dei medicinali e di programmazione sanitaria
del Ministero della sanità, nonché di rappresentanti del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle
regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della
federazione nazionale dell’ordine dei medici. La Commissione per la spesa
farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite,
dei dati e delle elaborazioni effettuate dall’Osservatorio nazionale sull’impiego
dei medicinali.
14. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica,
tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d’uso di medicinali
di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione
unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito
e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere
a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori
intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote
di spettanza dei grossisti e delle farmacie né lo sconto a carico
delle farmacie, previsti dall’articolo 1, comma 40, della legge 30 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni. L’accordo è
reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La cessione di cui
al presente comma non è soggetta al contributo di cui all’articolo
5, comma 2, del decreto legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall’articolo
15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
15. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda
diretta ad ottenere l’autorizzazione alla pubblicità di un medicinale
di automedicazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all’interessato del
provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione
della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell’autorizzazione
richiesta. Nell’ipotesi prevista dal precedente periodo, l’indicazione
del numero dell’autorizzazione del Ministero della sanità prevista
dall’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, è sostituita, ad ogni effetto, dall’indicazione degli estremi
della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro
della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all’articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati
criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari
concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato
dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo citato.
16. Le farmacie possono vendere al pubblico i medicinali di automedicazione
ad un prezzo inferiore a quello determinato dal produttore e indicato sulla
confezione. Le farmacie sono tenute ad esporre al pubblico la lista dei
medicinali per i quali si avvalgono della facoltà prevista dal presente
comma, con l’indicazione dei prezzi praticati.
17. A decorrere dal 1° marzo 2001, i medicinali aventi uguale composizione
in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione,
numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati
al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo
più basso. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti
tutte le forme farmaceutiche solide orali. La differenza tra il prezzo
del medicinale prescritto e quello del medicinale avente prezzo più
basso è a carico dell’assistito.
18. Entro il 15 febbraio 2001, il Ministero della sanità, previa
verifica della disponibilità in commercio dei medicinali aventi
il prezzo più basso, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana l’elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del
comma 17, con indicazione del prezzo di rimborso. L’elenco è aggiornato
ogni sei mesi. L’aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese
successivo a quello di pubblicazione.
19. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare
i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità
di applicazione del disposto dei commi 17 e 18 e delle finalità
della nuova disciplina
20. Stralciato
21. Stralciato
22. Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 16, secondo e terzo
periodo, e comma 16 bis dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì
abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo
29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
23. Stralciato
Art. 55
(Budget complessivo dei medici di medicina
generale
e dei pediatri di libera scelta del distretto)
1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001,
nell’ambito del proprio territorio,un distretto, al quale assegnare, in
via sperimentale, in accordo con l’azienda sanitaria interessata, il budget
di cui al presente articolo.
2. La regione assegna al distretto un budget virtuale, calcolato sulla
base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitarla
concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche,
ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall’attività
prescrittiva dei medici di medicina generale nonché dei pediatri
di libera scelta.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri
utilizzati per l’individuazione della quota di spesa indotta di cui al
comma precedente.
4. La sperimentazione è costantemente seguita da un Comitato
di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile
del distretto, e da un rappresentante di ciascuna delle due categorie mediche
interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello aziendale. Il Comitato procede trimestralmente alla verifica
delle spese indotte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta, e trasmette, entro 30 giorni dalla verifica, ai Ministeri della
sanità, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
alla regione e all’azienda USL competente, una relazione sull’andamento
della spesa rilevata e sulla compatibilità tra la proiezione di
spesa e il budget complessivo annuo.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla
data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati
anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione
la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici
di medicina generale e dai pediatri di libera scelta rispetto al budget
complessivo individuato anche con riferimento a valori di spesa coerenti
con gli obiettivi di cui all'Accordo Governo-Regioni, all’erogazione di
servizi per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta,
con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano
superiori al budget complessivo, la regione e l’azienda Usl competente
ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti
irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali,
fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia
di sperimentazione di budget, che siano già in corso.
Art. 56
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)
1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa
da parte del Ministero del Tesoro, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza
ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del ministero della Sanità,
e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria,
al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti
farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni
tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, viene introdotta
la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti
pubblici e privati accreditati al fine di monitorare il processo di erogazione
delle prestazioni, attraverso la cooperazione dei sistemi informativi dei
soggetti erogatori con il sistema informativo sanitario.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori
sanitari di cui al comma 1, il Ministero della Sanità, il Ministero
del tesoro, le Regioni, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende
sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi
livelli di competenza, delle informazioni relative:
a) ai farmaci del servizio sanitario nazionale;
b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche
erogabili;
c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all'andamento della spesa relativa.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del Tesoro
e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano emana i regolamenti e i decreti
attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di quelle indicate
dall'articolo 65 definendo le modalità operative e i relativi adempimenti,
le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni
tra i diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza
e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti
con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica
nell'amministrazione.
5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti
attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni sopracitate dovranno
essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.
6. Per l’avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero
della sanità, nonché per l’estensione dell’impiego sperimentale
della carta sanitaria prevista dal progetto europeo “Netlink” è
autorizzata per l’anno 2001 la spesa rispettivamente di lire 13 miliardi
e di lire 5 miliardi.
Art. 57
(Ridefinizione o riduzione di alcune misure
di medicina preventiva non più necessarie
Stralciato
Art. 58
(Disposizioni per l’appropriatezza
nell’erogazione dell’assistenza sanitaria)
1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni
di assistenza ospedaliera, le regioni inseriscono un valore soglia di durata
della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre
la quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva
la garanzia della continuità dell’assistenza. Il valore soglia è
fissato al massimo in 60 giorni di degenza; la riduzione tariffaria è
pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’Art. 72, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza,
le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico
annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti
schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva
dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri
inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.
Art. 59
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale
per le prestazioni erogate ai cittadini
coinvolti in incidenti di veicoli a motore
o di natanti)
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 38 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 60
(Sperimentazioni gestionali)
1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni
anche di immobili e di aziende a favore di fondazioni di diritto privato,
di società di capitale ed enti effettuato nel ambito delle sperimentazioni
gestionali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, nonché dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante
il periodo di durata della sperimentazione, nonché quello disposto
nell’ambito degli accordi e forme associative di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998 non dà luogo, ai
fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenza,
ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce
presupposto per la tassazione di sopravvenire attive nei confronti del
cessionario né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti
né comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione
d’imposta.
Art. 61
(Interventi vari di interesse sanitario)
1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale
di adroterapia oncologica è istituito un consorzio tra enti di ricerca,
identificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Al consorzio è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002.
2. Per l’attivazione e la gestione, ivi comprese l’acquisizione o l’utilizzazione
di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per
la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per
l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici
e privati che svolgono attività formative di cui all’articolo 16-ter
del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale
dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa
di 20 miliardi per l’anno 2001.
3. Stralciato
4. Stralciato
5. Stralciato
6. Stralciato
7. Stralciato
8. E' costituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002, 2003, per attività formative di alta specializzazione
da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanità di
concerto con il Ministro del tesoro, dal bilancio e della programmazione
economica.
9. Al fina di garantire l'erogazione, da parte dei Servizio sanitario
nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto
dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico - farmaceutico militare,
il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa,
provvede ad emanare, entro il 30 giugno 2001, un decreto Interministeriale
che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione,
all'autorizzazione all'Immissione in commercio e alla distribuzione dei
medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie
al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, quantificato
in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte
degli Introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione
in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate
alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma
50, lettera i) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai
fini della predisposizione della carta d'identità elettronica con
le opzioni di carattere sanitario di cui all'articolo 2, comma 10, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59, comma 50, lettera i) della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e il primo e l'ultimo periodo dell'articolo
2 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39.
11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui
ai commi precedenti, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione
di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo del decreto
legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge
26 febbraio 1999, n. 39.
omissis
Sintesi delle norme per la sanità
nella Finanziaria 2001
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