REGOL.D'ISTITUTO
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REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ORGANIZZAZIONE E REGOLE

VIGILANZA

Articolo 1

La vigilanza degli alunni è attribuita ,nell'ambito delle rispettive competenze, al personale docente e ausiliario ed è assicurata prima ,durante e dopo lo svolgimento dell'attività didattica, senza soluzione di continuità.

Articolo 2

Il personale docente della scuola dell'infanzia o, per averne accettato l'incarico, il personale ausiliario deve assicurare la custodia dei bambini ad esso affidati. 

Articolo 3

Al personale ausiliario è fatto obbligo di vigilare gli alunni quando questi si rechino, non accompagnati dal docente titolare della classe o sezione, nei servizi o altre strutture di pertinenza della scuola ( palestra, auditorium, cortile etc. ) E ogni volta ne venga richiesto dal docente che per gravi e urgenti motivi debba allontanarsi dal luogo dove vengano a trovarsi le scolaresche o, infine, quando il docente per ritardo o altra causa non abbia ancora preso in consegna la classe o la sezione.

INGRESSO DEGLI STUDENTI

Articolo 4

Il personale docente della scuola primaria e secondaria di primo grado deve trovarsi in classe all'interno dell'istituto 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni( 8.25) e accompagnare gli alunni nelle rispettive aule. Al personale è fatto obbligo di curare l'ordinata uscita al termine dell'attività didattica, fino all'ingresso principale.

Articolo 5

Gli alunni devono trovarsi davanti al portone della scuola alle ore 8.25 e l'insegnante della prima ora li accompagnerà nelle rispettive classi. Le lezioni avranno inizio alle ore 8.30. I ritardatari verranno ammessi in classe alla seconda ora solo se accompagnati da un genitore.

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE

Articolo 6

Agli alunni è fatto obbligo di regolare frequenza, puntualità e totale assolvimento dei doveri scolastici. In tal senso saranno individuate, in relazione alle circostanze, e tenuto conto delle esigenze emergenti, forme di collaborazione con le famiglie. Nella scuola dell'infanzia l'arrivo degli alunni deve concludersi  entro le nove. 

Articolo 7

Eventuali assenze dovranno essere giustificate  dagli insegnanti della prima ora. Per le assenze brevi è ammessa la dichiarazione su apposito libretto o modulo, consegnato all'inizio dell'anno ai genitori, che apporranno la propria firma, o quella della persona da essi delegata.  Nella scuola dell'infanzia e primaria le assenze dalle lezioni debbono essere giustificate con comunicazione scritta dalla famiglia o, a richiesta dell'insegnante o del capo d'istituto, personalmente da uno dei genitori. Nei casi di assenza per motivi di salute(5 giorni),  è richiesta la certificazione medica attestante la guarigione o comunque l'assenza di pericolo per la salute dei compagni e di quanti operano all'interno della scuola.

Articolo 8

Le assenze collettive sono da considerarsi assenze arbitrarie suscettibili di provvedimenti disciplinari da parte del Dirigente Scolastico(D.S.)

Articolo 9

L'alunno che si assenti per 3 giorni consecutivi non giustificati da certificazione, o che sia stato sospeso in conseguenza di una sanzione disciplinare, verrà ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore.

Articolo 10

Ai sensi dell'art. 30 Aprile 1924 n: 965, le assenze degli alunni sono registrate dagli insegnanti, giorno per giorno nel giornale di classe.

USCITE ANTICIPATE

Articolo 11

Per nessun motivo è consentito lasciare l'istituto prima della fine delle lezioni Nel caso d'improvvisa indisposizione sopravvenuta durante le ore di lezione, l'alunno potrà abbandonare la scuola solo se accompagnato dai genitori o dai familiari più stretti. Ogni decisione sarà annotata sul registro di classe e controfirmata dal genitore specificando l'ora d'uscita

Articolo 12

Durante la ricreazione, della durata di 10 minuti per la scuola secondaria di primo grado e di 20 minuti per la scuola primaria, gli alunni saranno vigilati attentamente dal docente di turno e non potranno allontanarsi dalla scuola nè spostarsi da una classe all'altra.

RAPPORTI GENITORI - INSEGNANTI

Articolo 13

All'inizio di ogni anno il Dirigente Scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilirà il calendario dei colloqui degli insegnanti con i genitori ,compatibilmente con l'orario di servizio degli insegnanti stabilito dal contratto nazionale di lavoro.

Articolo 14

La scuola, ispirandosi a criteri di trasparenza, fornisce alla famiglia tutte le notizie relative all'apprendimento dell'alunno, ai suoi processi di socializzazione ed integrazione, nonchè alle sue aree di interesse e di difficoltà, segnalando eventuali ritardi, indicando possibili rimedi e richiedendone la collaborazione.

Articolo 15

Non è consentito ai genitori di intrattenersi a colloquio con i docenti nel corso dell'attività didattica se non per gravissimi motivi o in seguito di convocazione da parte dei docenti medesimi per urgenti comunicazioni.

Articolo 16

I colloqui devono svolgersi secondo modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Qualora debbano essere esaminati problemi di carattere generale sono convocate specifiche assemblee di plesso o di classe dal capo d'istituto anche su richiesta motivata delle famiglie.

FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA, STRUTTURE ATTREZZATURE

SUSSIDI DELLA SCUOLA

Articolo 17

Le strutture scolastiche sono destinate primariamente a realizzare gli obiettivi programmati dalla comunità scolastica, secondo gli specifici regolamenti d'uso.

Articolo 18

Oltre l'orario scolastico, le predette strutture possono essere concesse in uso a terzi: Istituzioni, associazioni, privati, compatibilmente con le esigenze della comunità scolastica, dietro formale richiesta al consiglio d'istituto, organo titolare della gestione. L'amministrazione comunale concede l'uso della struttura solo a seguito del nulla osta della scuola, dichiarato dal capo d'istituto.

Articolo 19

La richiesta d'uso delle strutture scolastiche deve recare l'impegno della pulizia, decoro, rispetto dei locali, nonchè, per manifestazioni aperte al pubblico, la garanzia di ordine pubblico. Il consiglio d'istituto valuta i comportamenti censurabili e può dichiarare l'esclusione, in via permanente, dall'uso delle strutture scolastiche, d'enti ed associazioni non ottemperanti.

Articolo 20

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato in modo da permettere l'accesso, da parte dei docenti e degli alunni, al prestito e alla consultazione. Il Dirigente Scolastico può ,su designazione del collegio dei docenti ,affidare ad un docente le funzioni di responsabile della biblioteca, dei gabinetti scientifici e dei sussidi didattici. La consegna e riconsegna dei libri e sussidi sono annotate in appositi registri con dichiarazione sottoscritta dai richiedenti . La consegna e riconsegna sono effettuate di norma all'inizio e al termine delle attività didattiche. Il materiale didattico preso in prestito è riconsegnato in giornata, salvo particolari motivi,presentati al capo d'istituto o al fiduciario di plesso, che decidono in merito.   E' fatto obbligo di uso corretto dei sussidi didattici. In difetto al richiedente è fatto carico di risarcire la scuola per il danno subito. 

Articolo 21

L'incaricato del servizio ha obbligo di verificare l'integrità e la funzionalità del sussidio prima e dopo la consegna ai richiedenti.

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Articolo 22

Le assemblee di classe, d'interclasse e d'intersezione sono convocate dal Dirigente scolastico mediante comunicazione alle famiglie con avviso scritto almeno 5 giorni prima e consegnato agli alunni. Le predette assemblee sono convocate di propria iniziativa dal capo d'istituto allorchè ne ravvisi l'esigenza per particolari motivi dietro richiesta dei genitori, dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, del consiglio d'istituto.

Articolo 23

I consigli di classe, di intersezione e di interclasse si svolgono secondo il calendario annuale comunicato ai docenti e ai rappresentanti di sezione e di classe entro il mese Settembre. Essi sono presieduti dal preside o da un suo delegato. Il Presidente designa il segretario del consiglio che redige apposito verbale dei temi trattati e delle decisioni assunte. I consigli di classe, di interclasse e di intersezione si riuniscono alla sola presenza dei docenti allorchè si debba procedere alla valutazione degli alunni.

Articolo 24

Il collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della sua effettuazione mediante avviso scritto da sottoscrivere per presa visione degli insegnanti e mediante affissione all'albo. Ai docenti deve essere fornito, in tempo utile, fotocopia di documenti relativi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno in particolare quando venga richiesto di esprimere pareri o l'approvazione di essi o di alcune parti di essi. Per motivi di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a 48 ore.

Articolo 25

Il consiglio d'istituto è convocato dal Presidente almeno 5 giorni prima della sua effettuazione con avviso scritto a mezzo raccomandata postale e, nei casi possibili, mediante raccomandata a mano. Per motivi di urgenza la convocazione può essere disposta nel termine di 48 ore.

Articolo 26

L'avviso di convocazione deve recare il giorno, l'ora, il luogo di svolgimento della riunione, l'ordine del giorno, la prevedibile durata. Le "varie" sono consentite solo quando si tratti di questioni non prevedibili al momento della convocazione e la decisione rivesta carattere di urgenza.

Articolo 27

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione sui punti all'ordine del giorno è palese, salvo che non si tratti di questioni riguardanti persone.

Articolo 28

Le delibere del consiglio d'istituto sono rese pubbliche mediante affissione all'albo per 15 giorni, chiunque vi abbia interesse può chiederne copia, fatti salvi i diritti di segreteria.

Articolo 29

Le sedute dei consigli d'istituto sono pubbliche. Gli aventi titolo hanno il diritto di assistervi, senza diritto di parola, salvo assenso della maggioranza dei consiglieri presenti. Della sua convocazione è data notizia mediante affissione all'albo dell'ordine del giorno e con altri mezzi di diffusione.

COMMISSIONI

Articolo 30

Le commissioni sono articolazioni del collegio dei docenti, istituite da questo ogni qualvolta si verifichi la necessità e per il tempo necessario. Esse hanno una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive. La loro composizione viene definita e deliberata annualmente dal collegio dei docenti.

 Tali commissioni sono:

POF

CONTINUITà E ORIENTAMENTO

ORARIO

SCUOLA A RISCHIO

GRUPPO H


istituto