Disposizioni generali (Art. 3)

Le misure per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, dove ciò non è possibile, loro riduzione al mi-nimo;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali;
- limitazione del numero dei lavoratori esposti al rischio;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed im-mediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- manutenzione di ambienti, macchine ed impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.
 
 
 

Obblighi del datore di lavoro
Obblighi dei lavoratori

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