SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO D.L.vo n.626 19/9/1994 e 242 19/3/1996

Il decreto legislativo n. 626 del 19/9/1994 ed il successivo D.L. n 242 del 19/3/1996 recepiscono la direttiva quadro europea 89/391/CEE e le sette direttive particolari integranti, in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Questa normativa si applica a tutti i settori d’attività privati o pubblici (artigianali, industriali, agricole, commerciali, amministrative, educative, scuole, etc.) e comunque nei confronti di tutte le imprese che occupano dei lavoratori che la norma indica come: persone aventi rapporto di lavoro su-bordinato anche speciale, i soci delle cooperative o delle società anche, di fatto, etc.
Inoltre s’intende per lavoratore subordinato colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze o comunque sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione. Vengono introdotti nuovi concetti per strutturare il sistema di sicurezza aziendale e nuove figure di riferimento che vanno ad affiancarsi a quelle già indicate dalle normative antecedenti.
Oltre ai principi di collaborazione e di informazione tra datore di lavoro e dipendenti, vengono indicati tre momenti fondamentali per la costruzione della sicurezza aziendale che ritroviamo in vario modo in tutti i titoli del decreto, che sono:
- check-up per la valutazione dei rischi e stesura di una relazione tecnica riassuntiva;
- formazione dei dipendenti;
- controlli sanitari e sopralluogo medico in azienda effettuali dal medico competente.

    In riguardo a questo c'è:

- Disposizioni generali (art.3)
- Servizio di protezione e prevenzione nei luoghi di lavoro (Art. 8/626 6/242; Art. 9;Art. 10;Art.11;Art. 13)
- Illuminazione naturale e artificiale nei luoghi di lavoro
- Vie e uscite di emergenza (Art 33/626; Art 16 242)
- Uso delle attrezzature di lavoro
 

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