Il decreto legislativo n. 626 del 19/9/1994 ed il successivo D.L. n
242 del 19/3/1996 recepiscono la direttiva quadro europea 89/391/CEE e
le sette direttive particolari integranti, in tema di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro.
Questa normativa si applica a tutti i settori d’attività privati
o pubblici (artigianali, industriali, agricole, commerciali, amministrative,
educative, scuole, etc.) e comunque nei confronti di tutte le imprese che
occupano dei lavoratori che la norma indica come: persone aventi rapporto
di lavoro su-bordinato anche speciale, i soci delle cooperative o delle
società anche, di fatto, etc.
Inoltre s’intende per lavoratore subordinato colui che fuori dal proprio
domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze o comunque sotto la
direzione altrui, con o senza retribuzione. Vengono introdotti nuovi concetti
per strutturare il sistema di sicurezza aziendale e nuove figure di riferimento
che vanno ad affiancarsi a quelle già indicate dalle normative antecedenti.
Oltre ai principi di collaborazione e di informazione tra datore di
lavoro e dipendenti, vengono indicati tre momenti fondamentali per la costruzione
della sicurezza aziendale che ritroviamo in vario modo in tutti i titoli
del decreto, che sono:
- check-up per la valutazione dei rischi e stesura di una relazione
tecnica riassuntiva;
- formazione dei dipendenti;
- controlli sanitari e sopralluogo medico in azienda effettuali dal
medico competente.
In riguardo a questo c'è:
- Disposizioni generali (art.3)
- Servizio di protezione e prevenzione nei luoghi
di lavoro (Art. 8/626 6/242; Art. 9;Art. 10;Art.11;Art. 13)
- Illuminazione naturale e artificiale nei luoghi
di lavoro
- Vie e uscite di emergenza (Art 33/626; Art 16
242)
- Uso delle attrezzature di lavoro