Vie e uscite di emergenza (Art 33/626; Art 16 242)

Ai fini del presente decreto si intende per:
- via di emergenza, quel percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
- Uscita pubblica di emergenza, il passaggio che immette in un luogo sicuro;
- Luogo sicuro, luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza.
Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
in caso di pericolo in tutti i posti i lavoro devono essere evacuati rapidamente in piena sicurezza da parte dei lavoratori
il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro alla loro ubicazione, alla loro destinazione di uso, alle attrezzature in essi installate, nonché il numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi
le vie le uscite e di emergenza devono avere l'altezza minima di 2 metri e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio; fino a 25 persone la larghezza della porta deve essere di 0,80 m, da 26 a 50 di 1,20 m e da 51 a 100 persone ci deve essere una porta di 1,20 m e un’altra di 0,80 m.
qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e qualora siano chiuse, devono essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che ha bisogno di utilizzare in caso di emergenza le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimento.
inoltre si intende per larghezza di una porta o luce netta di una porta, la larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).
Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimento
le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati
le vie e le uscite di emergenza che richiedono una illuminazione di sicurezza d'intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico
nei locali di lavoro e quelli destinati a deposito è vietato adibire saracinesche a rullo, porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale, nonché le vie di circolazione e le uscite di sicurezza non devono essere ostruite da oggetti
gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di 5 lavoratori, devono essere almeno 2 scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto descritto dalla norma antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità quando non esiste la impossibilità accertate dall'organo di vigilanza
le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, tranne nei casi specificatamente autorizzati dall'autorità competente.

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