Ai fini del presente decreto si intende per:
- via di emergenza, quel percorso senza ostacoli al deflusso che consente
alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo
sicuro.
- Uscita pubblica di emergenza, il passaggio che immette in un luogo
sicuro;
- Luogo sicuro, luogo nel quale le persone sono da considerarsi al
sicuro dagli effetti determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza.
Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire
di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
in caso di pericolo in tutti i posti i lavoro devono essere evacuati
rapidamente in piena sicurezza da parte dei lavoratori
il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite
di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro
alla loro ubicazione, alla loro destinazione di uso, alle attrezzature
in essi installate, nonché il numero massimo di persone che possono
essere presenti in detti luoghi
le vie le uscite e di emergenza devono avere l'altezza minima di 2
metri e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio;
fino a 25 persone la larghezza della porta deve essere di 0,80 m, da 26
a 50 di 1,20 m e da 51 a 100 persone ci deve essere una porta di 1,20 m
e un’altra di 0,80 m.
qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte queste devono
essere apribili nel verso dell'esodo e qualora siano chiuse, devono essere
aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che ha
bisogno di utilizzare in caso di emergenza le vie e le uscite di emergenza,
nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non
devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in
ogni momento senza impedimento.
inoltre si intende per larghezza di una porta o luce netta di una porta,
la larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione
di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se
incernierata (larghezza utile di passaggio).
Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione
e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in
modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimento
le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita
segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in
luoghi appropriati
le vie e le uscite di emergenza che richiedono una illuminazione di
sicurezza d'intensità sufficiente, che entri in funzione in caso
di guasto dell'impianto elettrico
nei locali di lavoro e quelli destinati a deposito è vietato
adibire saracinesche a rullo, porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli
su asse centrale, nonché le vie di circolazione e le uscite di sicurezza
non devono essere ostruite da oggetti
gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni
che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle
quali sono adibiti più di 5 lavoratori, devono essere almeno 2 scale
distinte di facile accesso o rispondere a quanto descritto dalla norma
antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere
in conformità quando non esiste la impossibilità accertate
dall'organo di vigilanza
le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave,
tranne nei casi specificatamente autorizzati dall'autorità competente.