Definizione
Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano
un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima
del sistema di vie di uscita e' stabilita dalle norme (D.M.30/11/83).
La lunghezza delle vie di uscita è misurata dalla porta di ciascun
locale occupato anche solo da qualche persona e da ogni punto dei locali
comuni fino a un luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso
L non superiore a quanto stabilito dalla norma.
Alcuni esempi di L:
L40m da ogni punto del locale a luogo sicuro o scala di sicurezza esterna
per alberghi con oltre 25 posti letto;
L40m da ogni punto di un'autorimessa ad un luogo sicuro;
L30m lunghezza di percorso di esodo negli edifici di interesse storico
- artistico destinati a biblioteche ed archivi.
Uscita
Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro
avente altezza non inferiore a 2m(D.M. 30-11-83)
La larghezza minima teorica di uscita e' pari a 0.6m, dimensione che
corrisponde al "modulo uno" ovvero esprime la larghezza media occupata
da una persona.
Nella gran parte delle normative specifiche, viene, richiesto che la
larghezza minima di un'uscita sia non inferiore a 2 moduli.
La larghezza minima dell'uscita da un compartimento deve essere pari
a 2 moduli qualora questa sia la richiesta specifica della normativa per
le attività non normate o esistenti possono essere proponibili uscite
di larghezza 0,9 m da computare pari ad 1 modulo.
Corridoio cieco
Corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione.
Percorso alternativo
Da un punto di un locale chiuso devono essere garantiti percorsi alternativi
; si considerano tali quelli che, a partire da ciascun punto di riferimento,
formano un angolo maggiore di 45°.
Qualora la condizione sopra esposta non sia rispettata, la lunghezza
del percorso, misurata fino al punto dove c'è disponibilità
di percorso alternativo, deve essere limitata a 15m.