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STATUTO

 

Art. 1 - Nel Comune di Sanluri è costituita una “Associazione Pro Loco” con sede in Sanluri.

La Pro Loco è sottoposta alla vigilanza dell’Amministrazione Regionale, che può esercitarla anche tramite enti Pubblici appositamente delegati.

 

Art. 2 - L’Associazione ha il compito di provvedere al miglioramento ed allo sviluppo turistico della località. In particolare essa deve :

1) Riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo della località (Enti, albergatori, esercenti , operatori economici, ecc.);
2) Contribuire a organizzare turisticamente la località, studiandone il miglioramento edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili ad essere visitate da turisti, promuovendo l’abbellimento di piazza e giardini con piante e fiori, l’apposizione di cartelli indicatori, segnalando le deficienze e curandone la manutenzione;
3) tutelare e mettere in valore con assidua propaganda tutte le bellezze naturali, artistiche, monumentali del luogo e della zona e farle meglio conoscere e apprezzare;
4) Promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile, incoraggiando ed appoggiando il miglioramento dei servizi pubblici;
5) Promuovere il miglioramento delle attrezzature alberghiere e dei centri di ritrovo degli ospiti;
6) Promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, per attirare turisti nelle località;
7) Assumere o promuovere iniziative intese a preservare e a diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche della località;
8) Promuovere, attuare e coordinare manifestazioni ed iniziative d’interesse turistico;
9) Assistere i turisti;
10) Vigilare lo svolgimento dei servizi locali interessando il turismo e le relative tariffe, proporre le opportune modifiche alle competenti autorità o direttamente alle società locali di autotrasporti;
11) Svolgere attività intesa a richiamare l’attenzione delle competenti autorità su specifici problemi locali la cui soluzione apporti, direttamente o indirettamente un beneficio alle attività turistiche locali;
12) Sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
13) Compilare e tenere aggiornato un registro dei locali da affittare a scopo di villeggiatura, corredato di tutti i dati necessari;
14) Istituzione d’intesa con le Autorità competenti, di un “ANTIQUARIUM” Sanlurese per la raccolta, conservazione ed esposizione di manufatti di interesse archeologico, rinvenuti nell’agro di Sanluri e località viciniori;
15) Istituzione in Sanluri di una Mostra permanente etnografica con particolare riferimento alle popolazioni di Sanluri e della Marmilla;
16) Istituire un’apposito Ufficio di informazioni turistiche che sia in grado di corrispondere ad ogni richiesta verbale o scritta che riguardi il turismo nella località e in Sardegna e di fornire ai viaggiatori e ai turisti tutte quelle notizie di cui possono avere bisogno per la scelta dell’eventuale soggiorno o itinerario e quindi indirizzi, tariffe, orari, programmi, ecc.

 

 

Art. 3 - La Pro Loco svolge la sua opera nel territorio del Comune di Sanluri ed eventualmente nelle zone contermini, individuate d’intesa con la Pro Loco e i Comuni interessati.

 

PROVENTI

Art. 4 - I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono :

A) Le quote dei Soci;
B) I contributi di Enti pubblici e privati;
C) Eventuali donazioni;
D) Proventi di gestione o di iniziative permanenti od occasionali.

DEI SOCI

Art. 5 - Possono essere Soci della Pro Loco tutti i cittadini, anche non residenti, che godono del diritto di voto ai sensi dell’Art. 48 della Costituzione, ed Enti, Ditte, Persone giuridiche, Sodalizi e circoli che siano comunque interessati allo sviluppo dell’industria turistica.
Art. 6 - L’Associazione comprende Soci effettivi e Soci onorari. I Soci effettivi possono essere : ordinari, sostenitori, benemeriti ed aggregati.

 

Art. 7 - Gli Enti, le Persone giuridiche, le Associazioni e i sodalizi in genere, possono essere ammessi esclusivamente come Soci sostenitori o benemeriti.
Art. 8 - Tutti i soci hanno diritto di voto fatta eccezione per i Soci onorari ed aggregati i quali ultimi hanno solo voto consultivo.
Per l’elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione occorre che la qualità di socio sia posseduta da almeno sei mesi.
I Soci aggregati ed onorari non possono essere eletti componenti del consiglio di Amministrazione.
Tutti i soci hanno diritto alle eventuali pubblicazioni dell’Associazione e frequentarne i locali, nonché ad usufruire del servizio di assistenza e di ogni altra prestazione gratuita offerta dall’Associazione.

Art. 9 - I Soci hanno il dovere di collaborare con il C.d.A. per il raggiungimento degli scopi sociali.
Di versare entro il mese di gennaio la quota sociale; di non porre in essere attività o atteggiamenti che contrastino con le finalità perseguite dall’Associazione.
Art. 10 - La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione. L’esclusione può essere deliberata per indegnità o per morosità protratta. Sull’esclusione decide il C.d.A. e contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Gli organi dell’Associazione sono :

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 12 - I Soci sono convocati una volta all’anno del Presidente in Assemblea generale ordinaria e tutte le volte che occorre in forma straordinaria, mediante avviso almeno otto giorni prima, possibilmente a domicilio, e sempre con manifesto affisso all’esterno della sede e all’albo del Municipio e con altra forma di pubblicità di uso locale.
Art. 13 - L’Assemblea generale dei soci ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

I Soci possono fare in assemblea tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento dell’Associazione e lo sviluppo delle attività turistiche locali.

Art. 14 - I Soci riuniti in Assemblea generale straordinaria per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione o quando il C.d.A., a maggioranza semplice, lo ritenga necessario o quando sia richiesta la convocazione con domanda firmata da almeno un quarto dei Soci.

Art. 15 - Copia dell’avviso di convocazione dell’Assemblea generale viene inviata all’Assessorato regionale al turismo che può far partecipare all’Assemblea un proprio rappresentante senza diritto di voto.

Art. 16 - L’assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, tranne che per le variazioni dello Statuto per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli iscritti all’Associazione. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, un’ora dopo.

Art. 17 - L’Assemblea nomina il proprio Presidente, Il Segretario e due scrutatori; possono essere nominati tali i soci che abbiano versato la quota associativa per l’anno in corso.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e vidimata dal Segretario dell’Associazione. Ciascun Socio non può rappresentare più di un’altro SOCIO.

Il Presidente dell’Assemblea prima di dichiarare aperta la seduta effettua la verifica dei poteri.

Art. 18 - Nell’assemblea generale ordinaria il Presidente dell’Associazione fa la relazione sull’attività svolta e la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio di previsione e dà lettura della relazione del Collegio dei revisori dei Conti.

I Soci possono fare le proposte che ritengono opportune per il buon andamento dell’Associazione e per lo sviluppo delle attività turistiche locali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - I membri del C.d.A. in numero di SETTE[1] sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto fra i soci che abbiano almeno sei mesi di anzianità associativa.

Del Consiglio fanno parte inoltre di diritto, con voto deliberativo, due rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza.

Il consiglio elegge a maggioranza assoluta nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il cassiere.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.

Gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede alla sostituzione con il primo o con i successivi dei non eletti, quali risultano dallo scrutinio di votazione dell’Assemblea. In mancanza l’Assemblea provvederà alla relativa elezione. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 20 - Non può essere nominato amministratore, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 21 - Il Consiglio è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea medesima.

Il consiglio in particolare:

- delibera sulla convocazione dell’Assemblea dei Soci;

- studia i problemi locali;

- delibera circa l’indirizzo e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

- predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con le relative relazioni da sottoporre all’Assemblea;

- autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da un capitolo all’altro del fondo di riserva;

- delibera sull’acquisto, la vendita e la locazione dei beni immobili;

- delibera sulle liti attive e passive;

- nomina gli eventuali impiegati determinandone la retribuzione e gli emolumenti;

- delibera con decisione motivata ed entro 60 giorni dalla presentazione sulle eventuali cause di non ammissione di nuovi Soci nell’Associazione. In occasione del rinnovo del Consiglio tale deliberazione deve essere adottata entro il novantesimo giorno precedente la data delle elezioni medesime.

Art. 22 - Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese dietro invito del Presidente o quando almeno un terzo dei componenti ne presenti domanda scritta.

Gli avvisi di convocazione sono inviati ai Consiglieri con lettera almeno cinque giorni prima della riunione e in caso di urgenza almeno 24 ore prima. Gli avvisi devono contenere l’indicazione degli oggetti da trattarsi e l’ordine dei lavori. Non potranno essere discusse proposte non iscritte all’ordine del giorno a meno che la maggioranza dei membri non ne dichiari l’urgenza chiedendone l’immediata trattazione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo viene considerato decaduto. Alla sua sostituzione si provvede ai sensi del precedente articolo 19.

Art. 23 - Una copia dell’avviso di convocazione del consiglio viene inviata all’Assessorato regionale al Turismo che può far presenziare alla riunione del consiglio un proprio rappresentante.

DELLA PRESIDENZA

Art. 24 - Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, in mancanza di questi, da un consigliere da lui designato.

Egli può compiere tutti gli atti occorrenti per il funzionamento dell’Associazione non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini sociali.

In particolare convoca e presiede il Consiglio e la Assemblea, redige gli ordini del giorno, dispone per gli atti occorrenti per l’esplicazione delle attività dell’Associazione, cura l’esecuzione dei provvedimenti e dei deliberati del Consiglio e dell’Assemblea, assume provvedimenti urgenti che ritiene opportuni sottoponendoli alla ratifica del Consiglio.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di membro del consiglio Comunale.

Decade dalla carica di Presidente, oltre che per le cause di ineleggibilità di cui al precedente articolo 20 e per l’incompatibilità di cui al comma precedente, anche per voto di sfiducia espresso da almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea tra i cittadini residenti nel Comune che godono di tutti i diritti civili e politici.

I Revisori durano in carica quattro anni.

Essi esaminano periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale redigendo ogni volta apposito verbale. Esaminano in particolare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, formulando in proposito relazione che deve essere letta all’Assemblea dei soci.

Il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Se invitati dal Presidente possono presenziare alle sedute del C.d.A. .

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi di cui uno nominato dal Comune eletto dal Consiglio Comunale e due supplenti eletti dall’Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri nomina tra i membri effettivi il proprio Presidente.

I Probiviri durano in carica quattro anni.

Il collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia tra i singoli Soci, tra gli organi sociali, tra gli organi sociali e i soci.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza con voto segreto.

UFFICI E SEGRETERIA

Art. 27 - Il Consiglio nomina il Segretario che può essere scelto, preferibilmente, tra i soci su proposta del Presidente e ove occorra in base ad apposito regolamento da approvarsi dall’Assemblea assume gli impiegati necessari per il funzionamento degli uffici.

Art. 28 - Il Segretario redige i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea, del consiglio e della Presidenza, conserva con cura la trascrizione su apposito registro, provvede agli atti amministrativi e alla tenuta dei libri sociali; controfirma i documenti contabili sottoscritti dal presidente.

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 29 - L’esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

 

Art. 30 - Il bilancio di previsione e il conto consuntivo unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti dovranno essere presentati all’Assemblea per l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

Art. 31 - Il servizio di cassa dell’Associazione verrà disimpegnato mediante ordine di incasso e mandato di pagamento tramite conto corrente bancario e/o postale. Ogni operazione dovrà essere annotata su apposito registro.

MODIFICAZIONE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 32 - Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere approvata dall’Assemblea generale col voto favorevole della maggioranza dei Soci iscritti e ratificata dall’Assessorato Regionale al Turismo.

 

Art. 33 - Lo scioglimento della Pro Loco non potrà essere deliberato che dall’Assemblea generale e dovrà essere votato da almeno tre quarti dei Soci iscritti.

 

Art. 34 - In caso di scioglimento i beni dell’Associazione saranno devoluti sulla base delle determinazioni assunte dall’Assessorato Regionale al Turismo, valutate le indicazioni dell’Assemblea generale dei Soci.

 

Art. 35 - Il funzionamento dell’Associazione sarà disciplinato da un Regolamento interno compilato dal C.d.A. e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci.

 

Art. 36 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano compatibilmente le norme del Codice civile che regolano la Società.

 

 

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[1]Modificato con delibera dell’Assemblea generale dei Soci N° 37 del 27.11.1993, per adeguamento allo Statuto Regionale.

 


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