CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DEGLI IMPORTI

 

CLASSIFICA

IMPORTI   IN £

IMPORTI   IN

I

fino a 500.000.000

fino a 258.228

II

da 500.000.000 a 1.000.000.000

da 258.228 a 516.457

III

da 1.000.000.000 a 2.000.000.000

da 516.457 a 1.032.913

IV

da 2.000.000.000 a 5.000.000.000

da 1.032.913 a 2.582.284

V

da 5.000.000.000 a 10.000.000.000

da 2.582.284 a 5.164.569

VI

da 10.000.000.000 a 20.000.000.000

da 5.164.569 a 10.329.138

VII

da 20.000.000.000 a 30.000.000.000

da 10.329.138 a 15.493.707

VIII

oltre 30.000.000.000

oltre 15.493.707

 

 

DEFINIZIONI

 

In questa sezione abbiamo voluto riportare le definizioni dei termini tecnici in uso nel decreto Bargone:

 

Stazioni appaltanti: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge 109/94, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

 

Procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dal decreto Bargone che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti per la qualificazione, necessari per realizzare lavori pubblici;

 

Organismo di autorizzazione: l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge 109/94;

 

Organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione;

 

Organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, denominati SOA, che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all’articolo 8, comma 3 della Legge 109/94;

 

Organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità;

 

Autorizzazione: l’atto conclusivo del procedimento mediante il quale l’Autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività di qualificazione;

 

Accreditamento: l’atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di loro competenza;

 

Attestazione: documento che dimostra il possesso dei requisiti per la qualificazione;

 

Certificazione: documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;

 

Dichiarazione: documento che dimostra la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b) della Legge 109/94;

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