CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DEGLI IMPORTI
CLASSIFICA
|
IMPORTI
IN £ |
IMPORTI
IN € |
I |
fino
a 500.000.000 |
fino
a 258.228 |
II |
da
500.000.000 a 1.000.000.000 |
da
258.228 a 516.457 |
III |
da
1.000.000.000 a 2.000.000.000 |
da
516.457 a 1.032.913 |
IV |
da
2.000.000.000 a 5.000.000.000 |
da
1.032.913 a 2.582.284 |
V |
da
5.000.000.000 a 10.000.000.000 |
da
2.582.284 a 5.164.569 |
VI |
da
10.000.000.000 a 20.000.000.000 |
da
5.164.569 a 10.329.138 |
VII |
da
20.000.000.000 a 30.000.000.000 |
da
10.329.138 a 15.493.707 |
VIII |
oltre
30.000.000.000 |
oltre
15.493.707 |
In
questa sezione abbiamo voluto riportare le definizioni dei termini tecnici in
uso nel decreto Bargone:
Stazioni
appaltanti: i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, della Legge 109/94, nonché le Regioni anche a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Procedimento
di qualificazione: la
sequenza degli atti disciplinati dal decreto Bargone che permette di individuare
in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti per la qualificazione,
necessari per realizzare lavori pubblici;
Organismo di autorizzazione: l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge 109/94;
Organismi
di accreditamento: i
soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai
sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di
certificazione;
Organismi
di attestazione: gli
organismi di diritto privato, denominati SOA, che accertano ed attestano
l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di
qualificazione di cui all’articolo 8, comma 3 della Legge 109/94;
Organismi
di certificazione: gli organismi di
diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi
alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e correlati del sistema di qualità;
Autorizzazione:
l’atto conclusivo del procedimento mediante il quale l’Autorità autorizza
gli organismi di attestazione a svolgere le attività di qualificazione;
Accreditamento: l’atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di loro competenza;
Attestazione:
documento che dimostra il possesso dei requisiti per la qualificazione;
Certificazione:
documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità
conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina
nazionale;
Dichiarazione: documento che dimostra la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b) della Legge 109/94;