Regolamento
recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per
il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei
ragionieri e periti commerciali
Decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1997, n. 100
(So n. 84/L alla GU 19/04/97, n. 91)
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NORME
GENERALI
Articolo
1
Contenuto della tariffa
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La
presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la
determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli
iscritti negli albi professionali dei ragionieri e periti
commerciali.
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Articolo
2
Classificazione dei compensi
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- Oltre al
rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del
cliente, al ragioniere, in relazione a ciascuna pratica svolta,
spettano i compensi per:
- rimborsi
di spese di viaggio e di soggiorno;
- indennità;
- onorari.
- I compensi
per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso
tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli
onorari.
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Articolo
3
Criteri per la determinazione dei compensi applicabili
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- I compensi
per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura
fissa.
- Per la
concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente
tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla
natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della
pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico
conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al
cliente.
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Articolo
4
Valore della pratica
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- Per
stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli
onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli
articoli della presente tariffa.
- Ove il
valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume
a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui
all'articolo 26.
- Qualora vi
sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli
onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui
agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli
onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di
equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché
dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei
massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su
conforme parere del consiglio del collegio di appartenenza richiesto
dal professionista o dal cliente con istanza documentata.
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Articolo
5
Onorari massimi
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- Quando la
presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la
concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 3, gli
onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del
cinquanta per cento agli onorari indicati.
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Articolo
6
Maggiorazioni particolari
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- Per le
pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a
tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione
non superiore al cento per cento.
- Per le
prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli
onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non
superiore al cinquanta per cento.
- Le
maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili
fra loro.
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Articolo
7
Onorari minimi - Riduzioni particolari
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- Il
ragioniere esercente la professione in un comune il cui numero di
abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi
una riduzione non superiore al quindici per cento.
- Il
ragioniere iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare
agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30 per cento.
- Gli onorari
minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre
integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o
particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in
materia, in modo diverso.
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Articolo
8
Emissione della parcella
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- Fatta
eccezione per il caso degli acconti previsti dall'articolo 2234 del
codice civile e per il caso previsto al successivo articolo 9, la
parcella o l'avviso di parcella possono essere emessi a partire dal
momento della conclusione della pratica.
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Articolo
9
Parcelle periodiche
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- Quando
l'incarico sia di lunga durata, il ragioniere può presentare al
cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.
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Articolo
10
Termine di pagamento delle parcelle
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- Trascorsi tre
mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che
sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di
mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli
interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.
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Articolo
11
Pluralità
di professionisti Collegio di ragionieri
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- Quando un
incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi
professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del
cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della
rispettiva categoria professionale.
- Quando la
pratica è stata svolta da più ragionieri riuniti in collegio non
obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte
del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i
rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono
quelli dovuti ad un ragioniere con l'aumento del quaranta per cento
per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati
in modo diverso dalla presente tariffa.
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Articolo
12
Incarichi connessi di più clienti
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- Quando il
ragioniere riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli
onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può
essere applicata una riduzione non superiore al quaranta per cento nei
confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione
della presente tariffa.
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Articolo
13
Incarico non giunto a compimento
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- Quando
l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a
compimento, il ragioniere ha diritto ai compensi corrispondenti alle
prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche
conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al
cliente.
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Articolo
14
Incarico già iniziato da altri professionisti
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- Per l'incarico
già iniziato da altri professionisti, al ragioniere spettano i
compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche
dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa
impostazione dell'incarico.
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Articolo
15
Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi
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- Qualora si
pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del
ragioniere, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al
ragioniere oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari
graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla
presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione
compresa tra il dieci per cento ed il trenta per cento.
- Nel caso in
cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al ragioniere,
incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di
spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano
gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione
compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.
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Articolo
16
Applicazione analogica
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- Quando gli
onorari non possono essere determinati secondo una specifica
disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni
della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili
o materie analoghe.
- L'applicazione
per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è
limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento
professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari
specifici determinati analiticamente.
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RIMBORSI
DI SPESE
Articolo
17
Spese generali di studio
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- Non compete
alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.
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Articolo
18
Spese di viaggio e di soggiorno
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- Al ragioniere,
che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello
studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno.
- Le spese di
viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di
prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al
costo chilometrico risultante dalle tariffe dell'Automobile Club
d'Italia del mezzo privato utilizzato.
- Le spese di
soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla
tariffa d'albergo a quattro stelle.
- E' inoltre
dovuta una maggiorazione non superiore al trenta per cento dei costi
base per il rimborso delle spese accessorie.
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INDENNITA'
Articolo
19
Indennità
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- Al ragioniere
spettano le seguenti indennità:
- per
l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
- del
ragioniere: lire 100.000 per ora o frazione di ora, lire
800.000 per l'intera giornata;
- dei
collaboratori e sostituti: lire 35.000 per ora o frazione di
ora, lire 270.000 per l'intera giornata;
- per la
formazione del fascicolo e la rubricazione: lire 100.000;
- per la
predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti
di lavoro dichiarate conformi all'originale: lire 5.000 per ogni
facciata;
- per la
domiciliazione del cliente presso lo studio: da lire 30.000 a lire
200.000 mensili.
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