Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali

Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1997, n. 100

(So n. 84/L alla GU 19/04/97, n. 91)







NORME GENERALI


Articolo 1
Contenuto della tariffa

  1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei ragionieri e periti commerciali.


Articolo 2
Classificazione dei compensi

  1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al ragioniere, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:

    1. rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;

    2. indennità;

    3. onorari.

  2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.


Articolo 3
Criteri per la determinazione dei compensi applicabili

  1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa.

  2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.


Articolo 4
Valore della pratica

  1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.

  2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.

  3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio del collegio di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata.


Articolo 5
Onorari massimi

  1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del cinquanta per cento agli onorari indicati.


Articolo 6
Maggiorazioni particolari

  1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al cento per cento.

  2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al cinquanta per cento.

  3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.


Articolo 7
Onorari minimi - Riduzioni particolari

  1. Il ragioniere esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al quindici per cento.

  2. Il ragioniere iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30 per cento.

  3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.


Articolo 8
Emissione della parcella

  1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'articolo 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella o l'avviso di parcella possono essere emessi a partire dal momento della conclusione della pratica.

Articolo 9
Parcelle periodiche

  1. Quando l'incarico sia di lunga durata, il ragioniere può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.

Articolo 10
Termine di pagamento delle parcelle

  1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

Articolo 11
Pluralità di professionisti Collegio di ragionieri

  1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.

  2. Quando la pratica è stata svolta da più ragionieri riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un ragioniere con l'aumento del quaranta per cento per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.

Articolo 12
Incarichi connessi di più clienti

  1. Quando il ragioniere riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al quaranta per cento nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

Articolo 13
Incarico non giunto a compimento

  1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il ragioniere ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

Articolo 14
Incarico già iniziato da altri professionisti

  1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al ragioniere spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.


Articolo 15
Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi

  1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del ragioniere, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al ragioniere oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il dieci per cento ed il trenta per cento.

  2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al ragioniere, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.

Articolo 16
Applicazione analogica

  1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

  2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.



RIMBORSI DI SPESE


Articolo 17
Spese generali di studio

  1. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.

Articolo 18
Spese di viaggio e di soggiorno

  1. Al ragioniere, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

  2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe dell'Automobile Club d'Italia del mezzo privato utilizzato.

  3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.

  4. E' inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al trenta per cento dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.



INDENNITA'

Articolo 19
Indennità

  1. Al ragioniere spettano le seguenti indennità:

    1. per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:

      1. del ragioniere: lire 100.000 per ora o frazione di ora, lire 800.000 per l'intera giornata;

      2. dei collaboratori e sostituti: lire 35.000 per ora o frazione di ora, lire 270.000 per l'intera giornata;

    2. per la formazione del fascicolo e la rubricazione: lire 100.000;

    3. per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: lire 5.000 per ogni facciata;

    4. per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da lire 30.000 a lire 200.000 mensili.