Regolamento
recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per
il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei
ragionieri e periti commerciali
|
ONORARI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 20
Classificazione degli onorari
|
- Gli onorari si
distinguono in:
- onorari
specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione
dell'incarico;
- onorari
graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte
per l'adempimento dell'incarico.
|
Articolo
21
Cumulabilità degli onorari graduali
|
- Gli onorari
graduali di cui all'articolo 26 sono cumulabili con gli onorari
specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia
espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
- Peraltro, in
caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere
superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove
ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla
tabella dell'articolo 26.
|
Articolo
22
Onorari preconcordati
|
- In alternativa
agli onorari di cui all'articolo 20 e salvo che non sia espressamente
escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di
preconcordare gli onorari.
- Nella
determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre
riguardo ai criteri di cui all'articolo 3 e si deve tenere conto dei
limiti minimi previsti all'articolo 7 della presente tariffa.
- Salvo diversi
accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la
maggiorazione di cui all'articolo 23 e non sono cumulabili con le
indennità di cui all'articolo 19.
|
Articolo
23
Maggiorazione degli onorari
|
- Tutti gli
onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della
particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità
dell'esercizio della professione possono essere maggiorati del dieci
per cento con un massimo di lire un milione per parcella.
|
Articolo
24
Modalità tecniche di determinazione degli onorari
|
- Gli onorari
sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un
massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a
parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.
- Qualora il
ragioniere preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono
determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo
svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i
quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in
misura non inferiore a quella di cui alla lettera a) numeri 1) e 2)
dell'articolo 19.
|
CAPO
II - ONORARI GRADUALI
Articolo 25
Norma di rinvio
|
- Gli onorari
graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria,
a causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente agli
onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.
|
Articolo
26
Altri onorari graduali
|
- Per ciascuna
delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di
incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o
per i quali non siano espressamente esclusi, al ragioniere spettano
gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del
presente regolamento.
- Se si tratta
di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della
pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come
definito all'articolo 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro
caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o Enti, il
valore della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio
netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore
della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il
terzo scaglione.
|
CAPO
III - ONORARI SPECIFICI
Sezione
I
Amministrazione e liquidazione di aziende,
di patrimoni e di singoli beni
Articolo
27
Amministrazione di aziende
|
- Gli onorari
per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale
compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere
preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli
che precedono.
- Gli onorari
per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo
in cui il ragioniere ha l'incarico di amministrare la medesima sono
determinati applicando una riduzione compresa tra il dieci per cento
ed il cinquanta per cento.
- Gli onorari
previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 2386 del codice civile.
|
Articolo
28
Amministrazione di patrimoni e di beni
|
- Per
l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di
redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi
rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili)
gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:
- immobili
civili ed industriali concessi in locazione:
- un
compenso, fisso per ogni locatario, di lire 50.000, con un
minimo di lire 200.000 per ogni immobile;
- una
quota dei proventi lordi così determinata, calcolata per
scaglioni: fino a lire 10.000.000 il cinque per cento; oltre
lire 10.000.000 il quattro per cento;
- fondi
rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del
trenta per cento;
- aziende
concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti
del cinquanta per cento;
- beni
mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi
determinata in misura pari al tre per cento.
- In tutti i
casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non
producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati
direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono
determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi
variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici
determinati in misura pari al cinque per cento del valore patrimoniale
dei beni.
- Qualora sia
affidata al ragioniere, nel quadro dell'amministrazione dei beni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o
usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di
spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al
cinque per cento dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.
- Le prestazioni
per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono
comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.
|
Articolo
29
Custodia e conservazione di beni e di aziende
|
- Oltre agli
onorari previsti negli articoli di questa sezione, al ragioniere
spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni,
onorari annui determinati in misura compresa tra lo zero virgola due
per cento e lo zero virgola tre per cento del valore dei beni o, se
trattasi di aziende, dell'attivo lordo risultante dalla situazione
patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono
proporzionalmente ridotti.
- In caso di
sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione
compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.
- L'onorario
annuo minimo per le prestazioni di cui al presente articolo è di lire
200.000.
|
Articolo
30
Liquidazione di aziende
|
- Per la
liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la
valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci
straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività
ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al ragioniere spettano
i seguenti onorari:
- qualora il
ragioniere assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli
articoli 2275 - 2309 - 2450 del codice civile:
- con
riferimento alle attività realizzate un compenso così
determinato, calcolato per scaglioni:
fino
|
a
|
lire
100.000.000
|
il
cinque per cento;
|
da
lire 100.000.001
|
a
|
lire
500.000.000
|
il
quattro per cento;
|
da
lire 500.000.001
|
a
|
lire
1.000.000.000
|
il
tre per cento;
|
da
lire 1.000.000.001
|
a
|
lire
5.000.000.000
|
il
due per cento;
|
oltre
lire 5.000.000.001
|
l'uno
per cento;
|
- un
compenso pari allo zero virgola settantacinque per cento delle
passività definitivamente accertate;
- l'onorario
minimo è di lire 3.000.000.
- qualora
l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza
al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione,
agli onorari di cui alla precedente lettera a) è applicata una
riduzione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per
cento. L'onorario minimo è di lire 2.000.000.
- Nel caso di
assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società
od aziende, agli onorari previsti al comma 1 del presente articolo è
applicata una riduzione compresa tra il cinque per cento ed il venti
per cento.
- Gli onorari
previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche per
la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'articolo
1977 del codice civile e dell'articolo 160, comma secondo, n. 2, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- Gli onorari
stabiliti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non
comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per
tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate
in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte.
- Qualora la
liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, gli onorari di
cui al presente articolo sono cumulabili con quelli di cui agli
articoli 27, 28 e 29, ridotti del venti per cento.
|
Sezione
II
Perizie e valutazioni
Articolo 31
Perizie, valutazioni e pareri
|
- Gli onorari
per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di
parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative,
finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di
aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali
e diritti, sono determinati come segue e calcolati per scaglioni:
- perizie,
motivati pareri e consulenze
- sull'ammontare
dei valori:
fino
|
a
|
lire
100.000.000
|
il
sei per cento;
|
da
lire 100.000.001
|
a
|
lire
500.000.000
|
il
quattro per cento;
|
da
lire 500.000.001
|
a
|
lire
1.000.000.000
|
il
due per cento;
|
da
lire 1.000.000.001
|
a
|
lire
5.000.000.000
|
l'uno
per cento;
|
oltre
lire 5.000.000.000
|
lo
zero virgola cinque per cento;
|
- l'onorario
minimo è di lire 1.000.000;
- valutazione
di singoli beni e diritti
- sull'ammontare
dei valori
fino
|
a
|
lire
100.000.000
|
l'uno
virgola cinque per cento;
|
da
lire 100.000.001
|
a
|
lire
500.000.000
|
l'uno
per cento;
|
da
lire 500.000.001
|
a
|
lire
1.000.000.000
|
lo
zero virgola cinque per cento;
|
da
lire 1.000.000.001
|
a
|
lire
5.000.000.000
|
lo
zero virgola due per cento;
|
da
lire 5.000.000.001
|
a
|
lire
10.000.000.000
|
lo
zero virgola uno per cento;
|
oltre
lire 10.000.000.000
|
lo
zero virgola zero cinque per cento;
|
- L'onorario
minimo è di lire 750.000;
- valutazione
di aziende, rami di azienda e patrimoni
- Sull'ammontare
complessivo delle attività e delle passività, che non siano
rettificative dell'attivo:
fino
|
a
|
lire
500.000.000
|
l'uno
per cento;
|
da
lire 500.000.001
|
a
|
lire
2.000.000.000
|
lo
zero virgola cinque per cento;
|
da
lire 2.000.000.001
|
a
|
lire
5.000.000.000
|
lo
zero virgola venticinque per cento;
|
da
lire 5.000.000.001
|
a
|
lire
20.000.000.000
|
lo
zero virgola uno per cento;
|
da
lire 20.000.000.001
|
a
|
lire
50.000.000.000
|
lo
zero virgola zero cinque per cento;
|
oltre
lire 50.000.000.000
|
lo
zero virgola zero venticinque per cento;
|
- L'onorario
minimo è di lire 2.500.000.
- Qualora
per procedere alla valutazione si debba preliminarmente
procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle
passività che concorrono a formare, insieme con l'eventuale
avviamento, le aziende o i complessi di beni oggetto di
valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione
compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per cento.
- valutazione
di partecipazioni sociali non quotate
- Si
applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento
alle quote percentuali sottoposte a valutazione.
- L'onorario
minimo è di lire 1.500.000.
- relazioni
di stima di cui agli articoli 2343, 2343 bis e 2501 quinquies del
codice civile.
Si applicano gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con
separato riferimento, per le relazioni di stima di cui
all'articolo 2501 quinquies del codice civile, a ciascuna delle
situazioni patrimoniali oggetto di stima.
- Agli onorari
di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra
il trenta per cento ed il cinquanta per cento se le prestazioni
effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli
della presente tariffa.
- Agli onorari
di cui alla lettera e) è applicata una riduzione compresa tra il
venti per cento ed il sessanta per cento se le relazioni di stima sono
relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in
situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di
rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri
previsti dal codice civile.
|
Sezione
III
Lavori contabili e bilanci
Articolo 32
Ispezioni
amministrative e contabili
|
- Gli onorari
per le ispezioni amministrative e contabili, per il riordino di
contabilità nonché per l'accertamento dell'attendibilità dei
bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal ragioniere e
dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.
|
Articolo
33
Impianto e tenuta di contabilità
|
- Per
l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono onorari
determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito
dall'articolo 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed
importanza dell'incarico.
- Per gli
incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale
delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati,
al ragioniere competono i seguenti onorari:
- Contabilità
ordinaria
In alternativa:
- per
ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito
sul libro giornale: da lire 3.000 a lire 6.000; per le
rilevazioni che comportino più di un addebito ed un
accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul
libro giornale: da lire 1.500 a lire 3.500;
- fino a
500 rilevazioni contabili annue, intendendosi come tali ogni
registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti o
accrediti sul libro giornale: da lire 1.800.000 a lire
4.000.000; da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da lire
4.000.000 a lire 9.000.000; oltre le 2.000 rilevazioni
contabili annue: un aumento sul compenso precedente da lire
200.000 a lire 350.000 ogni 100 rilevazioni.
- un
compenso determinato in percentuale sul volume d'affari
realizzato nel periodo, calcolato per scaglioni come segue, su
base annuale:
fino
|
a
|
lire
300.000.000
|
tra
l'uno virgola cinque ed il due virgola cinque per cento;
|
da
lire 300.000.001
|
a
|
lire
600.000.000
|
tra
lo zero virgola settantacinque e l'uno virgola cinque per
cento;
|
da
lire 600.000.001
|
a
|
lire
1.200.000.000
|
tra
lo zero virgola venticinque per cento e lo zero virgola
settantacinque per cento;
|
da
lire 1.200.000.001
|
a
|
lire
5.000.000.000
|
tra
lo zero virgola zero settantacinque e lo zero virgola
venticinque per cento;
|
oltre
lire 5.000.000.000
|
tra
lo zero virgola zero venticinque e lo zero virgola zero
settantacinque per cento.
|
- Contabilità
semplificata
fino
a 100 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede:
|
da
lire 1.200.000 a lire 1.800.000;
|
da
101 a 300 fatture o rilevazioni annue sui registri o
schede:
|
da
lire 1.600.000 a lire 3.000.000;
|
da
301 a 600 fatture o rilevazioni annue sui registri o
schede:
|
da
lire 2.400.000 a lire 4.000.000;
|
oltre
le 600 fatture o rilevazioni annue sui registri o schede:
|
un
aumento sul compenso precedente da lire 300.000 a lire
500.000 ogni 100 fatture o rilevazioni.
|
L'onorario
minimo mensile è di lire 100.000.
|
- Agli onorari
di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera a) del comma 2 è applicata
una maggiorazione compresa tra il venti per cento ed il cinquanta per
cento nel caso in cui il ragioniere debba rilevare i dati, oltre che
dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente. L'onorario
minimo mensile è di lire 150.000.
- Per la
compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni
contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa
tra lire 200.000 e lire 600.000 per ciascuna situazione contabile per
ogni tipo di contabilità.
|
Articolo
34
Bilancio
|
- Gli onorari
per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico,
redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica
illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la
redazione dei documenti accompagnatori previsti dal codice civile,
sono determinati nel modo seguente, calcolati per scaglioni:
- sul totale
delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonché delle
partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:
fino
|
a
|
lire
250.000.000
|
lo
zero virgola cinque per cento;
|
da
lire 250.000.001
|
a
|
lire
500.000.000
|
lo
zero virgola venticinque per cento;
|
da
lire 550.000.001
|
a
|
lire
1.000.000.000
|
lo
zero virgola centoventicinque per cento;
|
da
lire 1.000.000.001
|
a
|
lire
2.500.000.000
|
lo
zero virgola zero settantacinque per cento;
|
da
lire 2.500.000.001
|
a
|
lire
5.000.000.000
|
lo
zero virgola zero quattro per cento;
|
da
lire 5.000.000.001
|
a
|
lire
10.000.000.000
|
lo
zero virgola zero venticinque per cento;
|
da
lire 10.000.000.001
|
a
|
lire
25.000.000.000
|
lo
zero virgola zero centoventicinque per cento;
|
da
lire 25.000.000.001
|
a |
lire
50.000.000.000
|
lo
zero virgola zero zero sei per cento;
|
oltre
lire 50.000.000.000
|
lo
zero virgola zero zero cinque per cento;
|
- sul totale
dei componenti positivi di reddito lordi
fino
|
a
|
lire
1.000.000.000
|
lo
zero virgola quindici per cento;
|
da
lire 1.000.000.001
|
a
|
lire
2.500.000.000
|
lo
zero virgola zero settantacinque per cento;
|
da
lire 2.500.000.001
|
a
|
lire
5.000.000.000
|
lo
zero virgola zero quattro per cento;
|
da
lire 5.000.000.001
|
a
|
lire
10.000.000.000
|
lo
zero virgola zero due per cento;
|
da
lire 10.000.000.001
|
a
|
lire
25.000.000.000
|
lo
zero virgola zero centoventicinque per cento;
|
da
lire 25.000.000.001
|
a
|
lire
50.000.000.000
|
lo
zero virgola zero zero settantacinque per cento; |
oltre
lire 50.000.000.000
|
lo
zero virgola zero zero cinque per cento
|
- L'onorario
minimo è di lire 1.000.000.
- Agli onorari
previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il venti
per cento ed il cinquanta per cento se la formazione del bilancio
riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività
commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e
semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di
redditi patrimoniali.
- Qualora nelle
prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa,
agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il dieci per
cento ed il trenta per cento.
- Ai predetti
onorari è applicata una riduzione compresa tra il venti per cento ed
il cinquanta per cento se la formazione del bilancio rientra in altre
più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente
tariffa.
|
Articolo
35
Bilanci tecnici
|
- Gli onorari
per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve
matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34 maggiorati fino
al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo
alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.
|
Sezione
IV
Avarie
Articolo 36
Regolamento
e liquidazioni di avarie
|
- Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al
ragioniere i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni
sull'ammontare complessivo della somma ammessa:
fino
|
a
|
lire
10.000.000
|
dal
sei per cento all'otto per cento;
|
da
lire 10.000.001
|
a
|
lire
50.000.000
|
dal
quattro per cento al sei per cento;
|
da
lire 50.000.001
|
a
|
lire
200.000.000
|
dal
due per cento al quattro per cento;
|
da
lire 200.000.001
|
a
|
lire
500.000.000
|
dall'uno
per cento al due per cento;
|
da
lire 500.000.001
|
a
|
lire
2.000.000.000
|
dallo
zero virgola cinque per cento all'uno per cento;
|
oltre
lire 2.000.000.000
|
lo
zero virgola venticinque per cento.
|
L'onorario
minimo è di lire 300.000.
|
- Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano al
ragioniere i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni
sull'ammontare complessivo della somma liquidata:
fino
|
a
|
lire
10.000.000
|
dal
quattro per cento al sei per cento;
|
da
lire 10.000.001
|
a
|
lire
30.000.000
|
dal
due per cento al quattro per cento;
|
da
lire 30.000.001
|
a
|
lire
100.000.000
|
dall'uno
per cento al due per cento;
|
da
lire 100.000.001
|
a
|
lire
500.000.000
|
dallo
zero virgola cinque per cento all'uno per cento;
|
oltre
lire 500.000.000
|
lo
zero virgola venticinque per cento
|
L'onorario
minimo è di lire 200.000.
|
|
Sezione
V
Funzioni di sindaco o revisore
Articolo 37
Funzioni di
sindaco nelle società
|
- Al ragioniere,
sindaco di società, oltre ai compensi per rimborsi di spese di cui al
titolo II, spettano onorari per:
- l'espletamento
delle verifiche trimestrali;
- i
controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e
sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;
- la
partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di
amministrazione o dell'assemblea - che non porti all'ordine del
giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio - e del
comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna
riunione del collegio sindacale - ad eccezione di quelle indette
per le verifiche trimestrali - finalizzata al controllo delle
operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunzie ai
sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da
un componente l'organo amministrativo.
- L'onorario di
cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare
complessivo dei componenti positivi di reddito lordo risultanti dal
conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche
ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio,
dell'esercizio precedente, e determinato come segue:
fino
a lire 499.999.999:
|
da
lire 1.000.000 a lire 1.200.000;
|
da
lire 500.000.000 fino a lire 4.999.999.999:
|
da
lire 1.200.000 a lire 2.400.000;
|
da
lire 5.000.000.000 fino a lire 49.999.999.999:
|
da
lire 2.400.000 a lire 4.800.000;
|
oltre
lire 50.000.000.000:
|
da
lire 4.800.000 a lire 8.000.000.
|
- Il compenso di
cui al comma 2 è sempre relativo ad una durata in carica per quattro
trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale
o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo,
il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i
trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.
- L'onorario di
cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull'ammontare
complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato
d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se
superiore al capitale sociale, e determinato come segue:
fino
a lire 199.999.999:
|
da
lire 1.000.000 a lire 1.500.000;
|
da
lire 200.000.000 fino a lire 999.999.999:
|
da
lire 1.500.000 a lire 2.500.000;
|
da
lire 1.000.000.000 fino a lire 4.999.999.999:
|
da
lire 2.500.000 a lire 4.000.000;
|
da
lire 5.000.000.000 fino a lire 19.999.999.999:
|
da
lire 4.000.000 a lire 6.000.000;
|
oltre
lire 20.000.000.000:
|
lire
6.000.000 più un aumento di lire 1.000.000 ogni lire
10.000.000.000 o frazione di lire 10.000.000.000.
|
- Qualora si
tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice
amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di
redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del cinquanta per cento.
Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi,
nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o
comunque non svolga alcuna attività.
- L'onorario di
cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi
previsti alla lettera d), punto I, della tabella contenuta
nell'articolo 26 con il valore della pratica determinato in misura
pari al capitale sociale della società.
- Qualora il
ragioniere abbia la carica di presidente del Collegio i compensi di
cui ai commi 2, 3 e 4 sono maggiorati del cinquanta per cento.
- Gli onorari
specifici di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono cumulabili con gli onorari
graduali di cui all'articolo 26.
- I compensi del
presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del cento per
cento in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a
svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge
entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente
tariffa.
- I compensi di
cui al presente articolo si applicano anche per il ragioniere che
ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di
consorzi.
- Gli onorari di
cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
- Salvo diverso
accordo tra le parti, gli onorari da corrispondere a norma del
presente articolo non possono superare, anche cumulativamente, lire
80.000.000.
|
Articolo
38
Funzioni di revisore in enti pubblici
|
- Al ragioniere,
revisore in Enti Pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita
tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i
sindaci di società, commisurati rispettivamente:
- alle
entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
- al fondo
di dotazione anziché al patrimonio netto;
- al fondo
di dotazione anziché al capitale sociale.
- Qualora
l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico
revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al cento per
cento.
- Gli onorari di
cui al presente articolo non possono essere preconcordati.
|
Sezione
VI
Arbitrati
Articolo 39
Arbitrati
|
- Gli onorari
spettanti al ragioniere investito della funzione di unico arbitro sono
determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le
parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si
riferisce l'arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non
patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che
potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale
della contestazione.
- In
considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari
devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi
dell'articolo 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli
onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste
dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al
valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce
l'arbitrato.
- I suddetti
onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o
che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono
essere congruamente ridotti.
- Onorario
minimo lire 3.000.000.
|
Sezione
VII
Operazioni societarie
Articolo 40
Costituzione
di enti sociali ed aumenti di capitale
|
- Per tutte le
prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale
di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di
ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al
ragioniere competono onorari determinati, con riferimento all'importo
complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli
associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato,
sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento
eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti
scaglioni:
fino
a lire 200.000.000
|
dal
due per cento al quattro per cento;
|
da
lire 200.000.001 a lire 1.000.000.000
|
dall'uno
per cento al due per cento;
|
da
lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000
|
dallo
zero virgola cinque per cento all'uno per cento;
|
da
lire 5.000.000.001 a lire 20.000.000.000
|
dallo
zero virgola venticinque per cento allo zero virgola cinque
per cento;
|
oltre
lire 20.000.000.000
|
dallo
zero virgola uno per cento allo zero virgola venticinque per
cento;
|
L'onorario
minimo è di lire 1.000.000.
|
- Se trattasi di
società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata
una riduzione compresa tra i dieci per cento ed il trenta per cento,
fatto salvo l'onorario minimo.
- Per la
costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti
consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo
riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con
opportuno riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 della presente
tariffa.
- Gli onorari
specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli
onorari graduali di cui all'articolo 26.
|
Articolo
41
Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società
|
- Per le
prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un
altro tipo sono dovuti al ragioniere gli onorari di cui alla lettera
a) del precedente articolo 34 con una maggiorazione compresa tra il
venti per cento ed il cinquanta per cento a seconda della molteplicità
e dell'importanza delle suddette prestazioni.
- Per le
prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per
le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al ragioniere
competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare
dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle
situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'articolo 2501 ter del
codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società
incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in
qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto
della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:
fino
a lire 1.000.000.000
|
dallo
zero virgola cinque per cento al tre per cento;
|
da
lire 1.000.000.001
|
a
|
lire
5.000.000.000
|
dallo
zero virgola venticinque per cento all'uno virgola cinque per
cento;
|
da
lire 5.000.000.001
|
a
|
lire
20.000.000.000
|
dallo
zero virgola centoventicinque per cento allo zero virgola
settantacinque per cento;
|
oltre
lire 20.000.000.000
|
dallo
zero virgola zero cinque per cento allo zero virgola tre per
cento.
|
L'onorario
minimo è di lire 1.000.000.
|
- Gli onorari
specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli
onorari graduali di cui all'articolo 26.
|
Articolo
42
Assistenza societaria continuativa e generica
|
- Per
l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare
il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non
inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione
quindi delle prestazioni previste al seguente articolo 55, al
ragioniere competono onorari che devono essere preconcordati con il
cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni
inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della
società.
- I suddetti
onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui
all'articolo 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori a
quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.
|
Sezione
VIII
Componimenti amichevoli
Articolo 43
Componimenti
amichevoli
|
- Al ragioniere,
per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per
il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte
le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti
i seguenti onorari:
- un
compenso fisso di lire 15.000 per ciascun creditore;
- con
riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così
determinato, calcolato per scaglioni:
fino
a lire 500.000.000
|
dal
tre per cento al quattro per cento;
|
da
lire 500.000.001
|
a
|
lire
1.000.000.000
|
dal
due per cento al tre per cento;
|
da
lire 1.000.000.001
|
a
|
lire
5.000.000.000
|
dall'uno
virgola cinque per cento al due per cento;
|
da
lire 5.000.000.001
|
a
|
lire
10.000.000.000
|
dall'uno
per cento all'uno virgola cinque per cento;
|
oltre
lire 10.000.000.000
|
dallo
zero virgola cinque per cento all'uno per cento.
|
- Se provvede
anche al realizzo delle attività, al ragioniere competono, altresì,
gli onorari previsti all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 1),
applicando ad essi una riduzione del cinquanta per cento.
- Competono,
altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni
eventualmente svolte.
- Se il
componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei
pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a),
comma 1, del presente articolo, ai compensi di cui alla lettera b),
comma 1, del presente articolo è applicata una riduzione compresa tra
il quaranta per cento e l'ottanta per cento, avuto riguardo alle
difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.
- Gli onorari
previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari
graduali di cui all'articolo 26.
- Se il
componimento amichevole non riesce, al ragioniere, salvi in ogni caso
gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il
compenso fisso previsto alla lettera a), comma 1, del presente
articolo e gli onorari graduali di cui all'articolo 26 della presente
tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non
deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati
se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.
- L'onorario
minimo è di lire 2.000.000.
|
Sezione
IX
Procedure concorsuali
Articolo 44
Assistenza in
procedure concorsuali
|
- Per le
prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in
quelle previste dall'articolo 43 e che siano effettuate nel periodo
preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali,
gli onorari spettanti al ragioniere sono determinati come segue:
- nel caso
in cui dette procedure si concludano con esito concordatario o
comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo
43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il trenta per
cento ed il quaranta per cento per il concordato preventivo ed una
riduzione compresa tra il quaranta per cento ed il cinquanta per
cento per l'amministrazione controllata;
- nel caso
in cui dette procedure non vengano concluse con esito
concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari
stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione
compresa tra il cinquanta per cento ed il settanta per cento,
inteso che tale quantificazione non può essere inferiore a quella
ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali di cui
all'articolo 26.
- Per le
prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella proposizione
della procedura fallimentare competono gli onorari previsti
dall'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il sessanta per
cento e l'ottanta per cento; tale quantificazione non può mai essere
inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali
di cui all'articolo 26.
- Qualora il
fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare
con l'intervento di un garante, competono gli onorari di cui
all'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il quaranta per
cento ed il cinquanta per cento; qualora il concordato fallimentare
venga proposto con l'intervento di un assuntore, competono gli onorari
di cui all'articolo 43 con una riduzione compresa tra il trenta per
cento ed il quaranta per cento.
- Le prestazioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario
e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della
situazione aziendale alla ammissione alla procedura.
- Per esito
concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta omologa del
concordato o l'approvazione da parte dei creditori della proposta di
ammissione alla procedura di amministrazione controllata o del decreto
che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi. Eventuali circostanze successive che dovessero comportare
risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la
determinazione degli onorari relativi all'incarico già favorevolmente
concluso.
- Il succedersi
di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione degli onorari
propri per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella
originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli
onorari di cui al presente articolo con l'applicazione di una
ulteriore riduzione compresa tra il trenta per cento ed il cinquanta
per cento.
- Gli onorari
previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli
di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa,
ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo
26.
- Nel caso in
cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto
l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si
determinano in base all'articolo 26 ovvero ad altri articoli della
presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.
|
Sezione
X
Consulenza contrattuale
Articolo 45
Consulenza contrattuale
|
- Per la
consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di
contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture
private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia
contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di
aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di
singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al ragioniere,
tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati,
con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
fino
a lire 100.000.000
|
dal
due per cento al cinque per cento;
|
da
lire 100.000.001
|
a
|
lire
500.000.000
|
dall'uno
virgola venticinque per cento al tre per cento;
|
da
lire 500.000.001
|
a
|
lire
2.000.000.000
|
dallo
zero virgola settantacinque per cento al due per cento;
|
da
lire 2.000.000.001
|
a
|
lire
5.000.000.000
|
dallo
zero virgola quattro per cento all'uno virgola venticinque per
cento;
|
oltre
lire 5.000.000.000
|
dallo
zero virgola due per cento allo zero virgola settantacinque
per cento.
|
- Per la
consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli
altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice
civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della
pratica, secondo i seguenti scaglioni:
fino
a lire 50.000.000
|
dall'uno
per cento al sei per cento;
|
da
lire 50.000.001
|
a
|
lire
250.000.000
|
dallo
zero virgola settantacinque per cento al quattro per cento;
|
da
lire 250.000.001
|
a
|
lire
1.000.000.000
|
dallo
zero virgola cinque per cento al tre per cento;
|
da
lire 1.000.000.001
|
a
|
lire
5.000.000.000
|
dallo
zero virgola venticinque per cento all'uno virgola venticinque
per cento;
|
oltre
lire 5.000.000.000
|
dallo
zero virgola quindici per cento all'uno per cento.
|
- Il valore
della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei
corrispettivi pattuiti.
- Per i
contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra
annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei
corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al
doppio.
- Per i
contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo
perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o
erogato.
- Per i
contratti innominati il valore della pratica è determinato con
riferimento al contratto nominato analogicamente più simile.
- L'onorario
minimo è di lire 300.000
|
Sezione
XI
Assistenza rappresentanza e consulenza tributaria
Articolo 46
Disposizioni generali
|
- E' definita
assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse
del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base
dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che
non richiedano particolare elaborazione.
- E' definito
rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del
cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie,
ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.
- E' definita
consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria,
di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della
legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie
e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di
assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle
difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in
sede contenziosa.
- Per
l'assistenza tributaria al ragioniere competono, in via cumulativa,
onorari specifici e graduali, come precisati nell'articolo 47 della
presente tariffa.
- Per la
rappresentanza tributaria al ragioniere competono onorari graduali,
come precisati nell'articolo 48 della presente tariffa.
- Per la
consulenza tributaria al ragioniere, oltre agli onorari graduali di
cui all'articolo 26, competono onorari specifici, come precisati
nell'articolo 49 della presente tariffa.
- Sia gli
onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria
sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con
ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse
prestazioni.
|
Articolo
47
Assistenza tributaria
|
- Gli onorari
specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o
documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte
integrante del presente regolamento.
- Gli onorari
graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono
determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla
tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.
- Il valore
della pratica è determinato:
- per le
dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo
delle entrate lorde, dei ricavi o profitti che concorrono alla
determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
- per le
dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo
complessivo delle ritenute operate;
- per le
dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili,
non imponibili ed esenti;
- per le
dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al
valore dichiarato dei beni;
- per i
ricorsi, appelli, memorie alle Commissioni Tributarie: in base
all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie,
soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla
base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è
richiesto il rimborso;
- per le
comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a
questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i
criteri previsti per gli atti sopra elencati.
- Per la
concreta determinazione degli onorari graduali all'interno del minimo
o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno
degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo
per i ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie, alla
complessità e originalità di diritto o di merito della questione
trattata.
|
Articolo
48
Rappresentanza tributaria
|
- Gli onorari
graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore
della pratica come risulta dalla tabella 4 che fa parte integrante del
presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o
frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti
per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per
non più di quattro ore.
- Il valore
della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse,
contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che
sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il
valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle
imposte che potrebbero essere accertate.
|
Articolo
49
Consulenza tributaria
|
- Al ragioniere
per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai
precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e
rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'uno per
cento ed il cinque per cento del valore della pratica secondo i
principi indicati alla lettera e), comma 3, dell'articolo 47 avendo
riguardo sia all'importanza e complessità della questione esaminata,
sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui
all'articolo 3 della presente tariffa.
- Nella
determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere
posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si
concludano con esito favorevole per il cliente.
|
Sezione
XII
Sistemazioni di interessi
Articolo 50
Sistemazioni tra eredi
|
- Per le
prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie,
all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di
assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario,
all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di
diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di
questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a
seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli
eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo
zero virgola cinquanta per cento ed il tre per cento del totale della
massa attiva ereditaria. L'onorario minimo è di lire 2.000.000.
- Per le
prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della
relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della
presente tariffa.
- Gli onorari
previsti nel presente articolo sono cumulabili con gli onorari
previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa.
- Allorquando il
ragioniere assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli
onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione
all'ammontare della quota di spettanza del cliente.
- Gli onorari
specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli
onorari graduali di cui all'articolo 26.
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Articolo
51
Sistemazioni patrimoniali
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- Gli onorari
relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed
assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi
progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare
complessivo delle attività accertate con applicazione delle
percentuali e dei criteri previsti nell'articolo 50, ovvero delle
passività se superiori.
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Articolo
52
Sistemazioni tra familiari
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- Per le
sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra
l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della
presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto
dall'articolo 51.
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Sezione
XIII
Consulenze ed assistenze varie
Articolo
53
Consulenza
economico-finanziaria
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- Al ragioniere,
spettano onorari determinati tra lo zero virgola cinquanta per cento e
il due per cento del valore dei capitali oggetto delle prestazioni
tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni
relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:
- studi
relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
- studi
relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di
finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari,
leasing, factoring...;
- studi e
adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;
- ogni altra
prestazione di carattere economico-finanziario.
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Articolo
54
Consulenze aziendali particolari
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- Al ragioniere
competono onorari determinati tra lo zero virgola cinquanta ed il due
per cento del valore della pratica stabilito a norma dell'articolo 4,
con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda,
nonché ai criteri indicati all'articolo 3 della presente tariffa per
le seguenti prestazioni:
- diagnosi
aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del
profilo strategico; diagnosi organizzative);
- diagnosi
sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in
materia tributaria;
- impianti
di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di
convenienza di breve termine; analisi della redditività dei
prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.;
razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza
nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di
elaborazione elettronica);
- impianti
per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle
aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli
investimenti);
- valutazione
della convenienza economico-finanziaria ad effettuare
investimenti;
- l'assistenza
ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra
consulenza particolare.
- Gli onorari di
cui al comma 1 sono cumulabili con gli onorari per le prestazioni
accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.
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Articolo
55
Consulenza aziendale continuativa e generica
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- Per la
consulenza aziendale continuativa e generica al ragioniere competono
onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo
alla durata ed al contenuto delle prestazioni.
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