PROGETTO DI LEGGE - N. 6997

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Collegamenti telematici tra Automobile Club d'Italia e

Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei

trasporti terrestri).


1. Ai fini dell'acquisizione di ogni dato necessario per le operazioni di immatricolazione e di registrazione della proprietà dei veicoli e per l'emissione ed il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà nonché per il rilascio delle targhe, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III, capo III, sezione III, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, i sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri (DTT) e dell'Automobile Club d'Italia (ACI), che gestisce il Pubblico registro automobilistico (PRA), sono integrati mediante la realizzazione di interconnessioni telematiche, che assicurano l'utilizzo interattivo delle informazioni tecniche e giuridiche relative ai veicoli contenute nei rispettivi archivi magnetici e l'aggiornamento in tempo reale degli stessi.

Art. 2.

(Collegamenti telematici tra le pubbliche

amministrazioni).


1. I sistemi informativi automatizzati del DTT e dell'ACI di cui all'articolo 1 sono strutturati secondo criteri di massima apertura ed interattività, in modo da consentire l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni nel quadro della rete unitaria della pubblica amministrazione.
2. Sulla base delle interconnessioni di cui al comma 1:

a) le pubbliche amministrazioni hanno l'immediata disponibilità delle informazioni contenute nel centro elaborazione dati del DTT e nel sistema informativo dell'ACI per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

b) le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento della situazione tecnica e giuridica dei veicoli provvedono d'ufficio alle relative comunicazioni al DTT e all'ACI, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 9.

3. In particolare i sistemi informativi del DTT e dell'ACI sono aggiornati d'ufficio sulla base delle comunicazioni inviate in via telematica o su supporto magnetico:

a) dagli uffici dell'anagrafe, relativamente ai trasferimenti di residenza dei soggetti intestatari dei veicoli, o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le variazioni di sede delle società;

b) dagli organi di polizia che hanno ricevuto la denuncia di perdita di possesso del veicolo o la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà o delle targhe, e dall'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che ha adottato il provvedimento di indisponibilità del veicolo;

c) dai centri di demolizione autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, relativamente alla cessazione della circolazione dei veicoli.

Art. 3.

(Disposizioni generali per lo svolgimento delle pratiche

automobilistiche).


1. L'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 può avvenire indifferentemente e senza vincoli di competenza territoriale tramite gli uffici provinciali del Ministero dei trasporti e della navigazione, gli uffici provinciali dell'ACI, nonché tramite i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni.
2. E' garantito agli utenti il rilascio contestuale della carta di circolazione, del certificato di proprietà e delle targhe presso gli uffici ed i soggetti di cui al comma 1.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le ipotesi previste dall'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 4.

(Disposizioni in materia fiscale).


1. Le domande per l'espletamento delle operazioni previste dalla presente legge e i relativi documenti sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 5.

(Collegamenti telematici con gli studi

di consulenza automobilistica).


1. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono abilitati all'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge con autorizzazione rilasciata, per le rispettive competenze, dagli uffici provinciali del DTT e dagli uffici provinciali dell'ACI. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono determinati i requisiti di carattere tecnico ed economico-finanziario necessari per ottenere l'autorizzazione nonché la previsione di idonee garanzie finanziarie.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono altresì previste le responsabilità incombenti sui soggetti di cui al comma 1, del presente articolo gli adempimenti ad essi richiesti, le modalità dei controlli e le sanzioni amministrative e pecuniarie derivanti dall'inottemperanza agli obblighi previsti.
3. Nell'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 della presente legge i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

Art. 6.

(Presentazione delle richieste da parte

degli utenti).


1. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti giuridici provenienti da privati necessari per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge, ove prevista dalla legge, è effettuata dal funzionario addetto all'ufficio del DTT o all'ufficio dell'ACI presso cui la richiesta è presentata ovvero con le modalità di cui all'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. Agli uffici del DTT e dell'ACI si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in materia di controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
3. Resta ferma la potestà degli uffici di cui al comma 2 di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificato o di atto notorio nonché la provenienza delle sottoscrizioni non direttamente autenticate dai funzionari pubblici, senza che ciò comporti un aggravio del procedimento o l'allungamento dei termini per la sua conclusione.

Art. 7.

(Atti di vendita dei veicoli).


1. La sottoscrizione degli atti di vendita dei veicoli ai fini della prima iscrizione o delle successive trascrizioni avviene ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
2. Al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo comma, numero 3^, e parole da: "il quale può essere sostituito" fino alla fine del numero, sono soppresse;

b) all'articolo 13, il quinto comma è abrogato.

Art. 8.

(Versamento degli importi).


1. Il pagamento degli importi previsti per lo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge presso gli uffici provinciali del DTT e dell'ACI può essere effettuato mediante l'uso di moneta elettronica.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità di riversamento fra gli uffici provinciali del DTT e gli uffici provinciali dell'ACI delle somme dovute dall'utente per l'espletamento delle formalità previste dalla legge.

Art. 9.

(Norme di attuazione).


1. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono previste misure di semplificazione delle procedure per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 10.

(Copertura finanziaria).


1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a lire 800 miliardi, si provvede con apposito stanziamento definito in sede di legge finanziaria secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Ulteriori risorse possono essere attribuite per le realizzazioni delle finalità di cui alla presente legge, in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La relazione di presentazione alla Camera