PROGETTO DI LEGGE - N. 6997
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Collegamenti telematici tra Automobile Club d'Italia e
Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei
trasporti terrestri).
1. Ai fini dell'acquisizione di ogni dato necessario per le
operazioni di immatricolazione e di registrazione della
proprietà dei veicoli e per l'emissione ed il rinnovo della
carta di circolazione e del certificato di proprietà nonché per
il rilascio delle targhe, ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo III, capo III, sezione III, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive
modificazioni, i sistemi informativi automatizzati del Ministero
dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti
terrestri (DTT) e dell'Automobile Club d'Italia (ACI), che
gestisce il Pubblico registro automobilistico (PRA), sono
integrati mediante la realizzazione di interconnessioni
telematiche, che assicurano l'utilizzo interattivo delle
informazioni tecniche e giuridiche relative ai veicoli contenute
nei rispettivi archivi magnetici e l'aggiornamento in tempo reale
degli stessi.
Art. 2.
(Collegamenti telematici tra le pubbliche
amministrazioni).
1. I sistemi informativi automatizzati del DTT e dell'ACI di cui
all'articolo 1 sono strutturati secondo criteri di massima
apertura ed interattività, in modo da consentire l'integrazione
e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre
pubbliche amministrazioni nel quadro della rete unitaria della
pubblica amministrazione.
2. Sulla base delle interconnessioni di cui al comma 1:
a) le pubbliche amministrazioni hanno l'immediata
disponibilità delle informazioni contenute nel centro
elaborazione dati del DTT e nel sistema informativo dell'ACI per
il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;
b) le pubbliche amministrazioni e gli altri
soggetti in possesso di informazioni rilevanti ai fini
dell'aggiornamento della situazione tecnica e giuridica dei
veicoli provvedono d'ufficio alle relative comunicazioni al DTT e
all'ACI, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui
all'articolo 9.
3. In particolare i sistemi informativi del DTT e dell'ACI sono
aggiornati d'ufficio sulla base delle comunicazioni inviate in
via telematica o su supporto magnetico:
a) dagli uffici dell'anagrafe, relativamente ai
trasferimenti di residenza dei soggetti intestatari dei veicoli,
o dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, per le variazioni di sede delle società;
b) dagli organi di polizia che hanno ricevuto la
denuncia di perdita di possesso del veicolo o la denuncia di
smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di
circolazione, del certificato di proprietà o delle targhe, e
dall'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che
ha adottato il provvedimento di indisponibilità del veicolo;
c) dai centri di demolizione autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, relativamente alla cessazione della circolazione
dei veicoli.
Art. 3.
(Disposizioni generali per lo svolgimento delle pratiche
automobilistiche).
1. L'espletamento delle attività di cui all'articolo 1
può avvenire indifferentemente e senza vincoli di competenza
territoriale tramite gli uffici provinciali del Ministero dei
trasporti e della navigazione, gli uffici provinciali dell'ACI,
nonché tramite i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264, e successive modificazioni.
2. E' garantito agli utenti il rilascio contestuale della carta
di circolazione, del certificato di proprietà e delle targhe
presso gli uffici ed i soggetti di cui al comma 1.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le ipotesi
previste dall'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Art. 4.
(Disposizioni in materia fiscale).
1. Le domande per l'espletamento delle operazioni previste
dalla presente legge e i relativi documenti sono esenti
dall'imposta di bollo.
Art. 5.
(Collegamenti telematici con gli studi
di consulenza automobilistica).
1. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e
successive modificazioni, sono abilitati all'espletamento delle
attività di cui all'articolo 1 della presente legge con
autorizzazione rilasciata, per le rispettive competenze, dagli
uffici provinciali del DTT e dagli uffici provinciali dell'ACI.
Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono determinati i
requisiti di carattere tecnico ed economico-finanziario necessari
per ottenere l'autorizzazione nonché la previsione di idonee
garanzie finanziarie.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono altresì
previste le responsabilità incombenti sui soggetti di cui al
comma 1, del presente articolo gli adempimenti ad essi richiesti,
le modalità dei controlli e le sanzioni amministrative e
pecuniarie derivanti dall'inottemperanza agli obblighi previsti.
3. Nell'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 della
presente legge i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di
incaricati di pubblico servizio.
Art. 6.
(Presentazione delle richieste da parte
degli utenti).
1. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti
giuridici provenienti da privati necessari per l'espletamento
delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge, ove
prevista dalla legge, è effettuata dal funzionario addetto
all'ufficio del DTT o all'ufficio dell'ACI presso cui la
richiesta è presentata ovvero con le modalità di cui
all'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
2. Agli uffici del DTT e dell'ACI si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in materia
di controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
3. Resta ferma la potestà degli uffici di cui al comma 2 di
verificare in qualsiasi momento la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificato o di atto notorio
nonché la provenienza delle sottoscrizioni non direttamente
autenticate dai funzionari pubblici, senza che ciò comporti un
aggravio del procedimento o l'allungamento dei termini per la sua
conclusione.
Art. 7.
(Atti di vendita dei veicoli).
1. La sottoscrizione degli atti di vendita dei veicoli ai
fini della prima iscrizione o delle successive trascrizioni
avviene ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
2. Al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, primo comma, numero 3^, e parole da:
"il quale può essere sostituito" fino alla fine del
numero, sono soppresse;
b) all'articolo 13, il quinto comma è abrogato.
Art. 8.
(Versamento degli importi).
1. Il pagamento degli importi previsti per lo svolgimento delle
operazioni di cui alla presente legge presso gli uffici
provinciali del DTT e dell'ACI può essere effettuato mediante
l'uso di moneta elettronica.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono stabilite le
modalità di riversamento fra gli uffici provinciali del DTT e
gli uffici provinciali dell'ACI delle somme dovute dall'utente
per l'espletamento delle formalità previste dalla legge.
Art. 9.
(Norme di attuazione).
1. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di
attuazione della presente legge, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della medesima.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono previste
misure di semplificazione delle procedure per l'espletamento
delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 4 della presente legge, pari a lire 800 miliardi,
si provvede con apposito stanziamento definito in sede di legge
finanziaria secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Ulteriori risorse possono essere
attribuite per le realizzazioni delle finalità di cui alla
presente legge, in presenza di modifiche normative comportanti
corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa
di carattere corrente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La relazione di presentazione alla Camera