1° CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Parte economica anno 2000

La Rappresentanza dell’Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative al termine delle sessioni di trattativa all’uopo avviate, il giorno 6 giugno 2000 presso la Sede centrale dell’Ente,

 

CONCORDANO

sull’ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo all’utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l’anno 2000 in applicazione del 2° C.C.N.L. per il personale degli Enti Pubblici non Economici sottoscritto il 17 febbraio 1999.

La stipula del contratto avrà luogo al termine della procedura prevista dall’art. 20 della legge 23 dicembre 1999 n° 488.

Il contratto avrà efficacia dal giorno successivo alla stipula, salvo le diverse decorrenze previste nel contratto stesso

LA RAPPRESENTANZA LE DELEGAZIONI

DELL'AMMINISTRAZIONE SINDACALI

INDICE

PREMESSE pag. 1

TITOLO I

IL SISTEMA DELLO SVILUPPO PROFESSIONALE

Sezione I – I Profili

Art. 1 – Profilo dello specialista nella mobilità,

automobilismo e ambiente pag. 4

Art. 2 – Profilo dello specialista di informatica pag. 5

Sezione II – I passaggi tra e nelle Aree Professionali

Art. 3 – Il finanziamento dei passaggi pag. 6

Art. 4 – Passaggi tra famiglie professionali pag. 6

Art. 5 – Compensi correlati all'impegno individuale pag. 8

Sezione III – Le posizioni organizzative

Art. 6 – Conferimento e revoca degli incarichi pag. 9

TITOLO II

IL SISTEMA DELLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

Sezione I – La costituzione del fondo

Art. 7 – Costituzione ed utilizzo del fondo pag. 12

Sezione II – Il sistema dell’efficienza dei servizi

Art. 8 – Fondo per il livello di efficienza dei servizi degli Uffici Provinciali pag. 13

Art. 9 – Fondo per la produttività degli Uffici Provinciali pag. 17

Art. 10 – Fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale pag. 17

Art. 11– Fondo centrale per le esigenze straordinarie pag. 18

Art. 12 – Fondo per il livello di efficienza delle Delegazioni di Assistenza automobilistica alla Frontiera pag. 18

Art. 13 – Modalità di corresponsione pag. 19

Art. 14 – Criteri in materia di coefficienti di merito partecipativo individuale pag. 19

Sezione III – Turni per particolari strutture

Art. 15 – Fondo per turni Delegazioni AA. alla Frontiera 4477/Onda verde pag. 20

Sezione IV – Compensi a carattere indennitario

Art. 16 – Compensi per compiti che comportano rischi, disagi od oneri pag. 21

Art. 17 - Compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità pag. 21

Sezione V – Progettualità Speciali

Art. 18 – Progetti di particolare rilievo per l'Ente pag. 23

TITOLO III

PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ART. 15 L. 88/89

Art. 19 - Personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 L. 88/89 pag. 25

TITOLO IV

AREA PROFESSIONISTI

Art. 20 - Costituzione ed utilizzo del fondo pag. 26

TITOLO V

NOTE FINALI

Art. 21 – Note finali pag. 27

 

PREMESSE

 

La parte economica anno 2000 del primo contratto integrativo si inserisce in un momento storico particolare, incentrato su di un fatto innovativo comune a tutti gli Enti del comparto e su due circostanze specifiche per l'ACI.

Quanto al primo ci si intende riferire alla gestione del nuovo ordinamento professionale del personale, stabilizzato per effetto della conclusione della fase della sperimentazione, che ha visto nelle procedure di selezione l'atto finale del processo di adeguamento anche formale della forza "lavoro" alle emergenti esigenze di un sistema organizzativo incentrato, per le unità di produzione, su metodi di lavoro processivi e progettuali e per le unità centrali, su logiche di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

Quanto alle specificità di ACI si intendono sottolineare due fatti di forte valenza di questo nuovo periodo: lo sportello telematico, caratterizzato dalla figura dell'operatore unico ed il rilancio della mission associativa che vede l'Ente impegnato in una campagna sociale di forte aggregazione, anche a livello di Federazione, in un consolidamento dei propri prodotti/servizi per il cittadino automobilista, nonché nel ruolo che l'ACI intende assumere nell'ambito turistico specie in questo anno giubilare.

Ordinamento professionale del personale

La politica che l'Aci ha seguito con i più recenti accordi decentrati e per ultimo con il primo contratto integrativo, è stata marcatamente ispirata ad un forte rilancio della professionalità del proprio personale, sia con un intenso processo formativo, anche sul campo, sia con la revisione del modello organizzativo che, riducendo a razionalità i riporti funzionali, ha impegnato il personale in tutte le sue potenzialità, ponendo i presupposti per strutture funzionali efficienti in quanto ispirate a logiche modulari a forte flessibilizzazione.

Il periodo di sperimentazione previsto dal precedente contratto di comparto è stato al riguardo determinante per il successo del cambiamento che si conclude ora con l'avvio a regime del nuovo ordinamento, che potremmo definire "delle professionalità". E in ACI il sistema delle professionalità ha da tempo caratterizzato la politica del personale in un processo di sviluppo delle risorse che trova, nelle norme del primo contratto integrativo, i riferimenti disciplinari all'interno di una politica dei fabbisogni che va strettamente legata alla scelta dei modelli organizzativi dei singoli centri di responsabilità.

L'affermarsi di un sistema di controllo direzionale completerà gli strumenti di valutazione dell'attività organizzativa anche per una verifica ancor più sofisticata delle iniziative in termini di costi-benefici.

Il presente contratto integrativo, per quanto attiene l'ordinamento professionale, si limita a puntualizzare alcuni aspetti normativi sulla base dell'esperienza del primo contratto. Da qui la ravvisata esigenza di meglio definire alcuni profili professionali, come quella di prevedere regole per i passaggi tra famiglie professionali sia da un'area all'altra che all'interno dell'area C.

Sportello telematico

L'attività preparatoria alla realizzazione del progetto, che va inquadrata nell'ambito delle iniziative volte alla realizzazione dello scenario descritto nell'art. 20 del 1° C.C.I. parte economica anno 1999, caratterizzerà il processo produttivo sul fronte dei servizi pubblici nel corso di questo esercizio. Ne consegue un forte investimento nel completare la preparazione del personale degli Uffici Provinciali sulla figura organizzativa dell'"operatore unico", a presidio dell'intero processo lavorativo, e del "funzionario polivalente" in grado di governare in piena autonomia la rete dei servizi e garantire la qualità dei risultati in termini di tempestività e di correttezza.

Le due figure professionali utilizzano il patrimonio delle competenze proprie delle posizioni economiche C1 - C3, che costituiscono i poli di riferimento del sistema produttivo ACI.

Attività associativa

L'impegno a consolidare la base associativa costituisce l'obiettivo primario dell'Ente e vede in tal senso indirizzate le attività centrali preposte alla realizzazione delle specifiche strategie definite dagli Organi di amministrazione. Va in particolare sottolineato l'impegno per il lancio di nuovi prodotti associativi, quali la nuova Tessera Italia e la nuova ACI Charta, che offrono una vasta e significativa gamma di servizi per il cliente automobilista.

Di grande rilievo l'attività di riconversione dei cosiddetti Uffici di Frontiera, ora Uffici di accoglienza turistica, che sta impegnando il personale addetto in una massiccia azione di formazione per la gestione dei nuovi compiti.

In questo contesto si sta vieppiù rafforzando la complessiva azione centrale che vede le Direzioni Centrali, strategiche e strumentali, impegnate in una forte azione d'impulso e coordinamento. Va tra l'altro sottolineato lo sviluppo dell'attività informativa per la sicurezza sulle strade e l'introduzione del controllo di economicità dell'attività dell'Ente con l'avvio di un sistema di contabilità analitica quale supporto indispensabile per un valido controllo gestionale.

Di particolare rilievo sono anche le iniziative programmate per il rilancio dell'attività turistica, correlate tra l'altro alle celebrazioni giubilari in corso.

Da qui l'esigenza di figure professionali specialistiche, con ipotesi di sviluppo fino alla posizione C4, per consentire all'Ente di potersi avvalere di professionalità nuove per gli ordinamenti pubblici, indispensabili per stare al passo con i tempi. Si tratta di figure essenzialmente centrali a supporto dell'azione di propulsione, coordinamento e verifica.

* *

*

Va infine evidenziato l'avvio ormai a regime del sistema della verifica della produttività con l'introduzione della misurazione sulla base dello "standard" di produzione, che porta nel servizio pubblico uno degli strumenti classici delle logiche aziendali.

In conclusione, con il presente contratto integrativo, l'Ente e le OO.SS. rappresentative pongono in essere nuove leve gestionali intese da un lato a ridurre spazi di generalizzazioni e dall'altro a fornire alla Dirigenza strumenti di valorizzazione professionale del personale, per il consolidamento del ruolo pubblico dell'Ente, a tutela di quei valori sociali che fanno dell'ACI uno dei più qualificati poli di riferimento nello specifico settore.

TITOLO I

IL SISTEMA DELLO SVILUPPO PROFESSIONALE

Sezione I – I profili

ART. 1 – Profilo dello specialista nella mobilità, automobilismo e ambiente (C1 - C4)

L’art. 7, Sezione I, Titolo II del 1° C.C.I. sottoscritto il 29 luglio 1999, per quanto concerne il profilo dello specialista nella mobilità, automobilismo e ambiente, è sostituito come segue:

Lo Specialista nella mobilità, automobilismo e ambiente (C1 - C4) opera in autonomia all’interno di team di progetto e/o in posizione di staff in virtù di approfondite conoscenze riferite all’ambito automobilistico sia per quanto riguarda le attività sportive demandate all’Ente che per gli aspetti tecnici legati alla mobilità su strada e a tematiche ad essa connesse.

Svolge attività di studio, ricerca e consulenza per la realizzazione delle attività di gara. Fornisce pareri circa l’ottimizzazione dei sistemi di sicurezza, verifica e certifica la conformità dei regolamenti di gara, delle relative procedure e dei risultati della stessa, anche attraverso il presidio dei circuiti.

Svolge attività relative all’ideazione ed alla realizzazione di pubblicazioni inerenti il settore anche attraverso l’uso di tecnologie informatiche avanzate, quali la multimedialità e la navigazione nella rete Internet.

Svolge attività di studio, ricerca e consulenza tecnica automobilistica riferita alla progettazione e regolazione del traffico, alla gestione delle soste, all’educazione stradale ed ambientale, nonché alla consulenza e assistenza degli AA.CC. provinciali e ad altre pubbliche amministrazioni. Presuppone una conoscenza a carattere generale e settoriale di software applicativi nel settore dei trasporti su gomma, nazionale ed internazionale, nella logistica a rete.

Svolge attività relative all’ideazione ed alla realizzazione di pubblicazioni inerenti il settore.

Nell’ambito del profilo si prevede una progressione dalla posizione giuridica di accesso a quella di C4 secondo i criteri di cui all’art. 11 del 1° C.C.I., parte economica anno 1999.

Evoluzione verso la posizione di sviluppo economico C5 con le modalità previste nell’art. 12 del citato C.C.I.

ART. 2 – Profilo dello specialista di informatica (C1 - C4)

L’art. 6, Sezione I, Titolo II del 1° C.C.I. sottoscritto il 29 luglio 1999, è sostituito come segue:

In ambito informatico si individua un profilo professionale unico (C1 - C4) che si articola in figure con diversi livelli di competenze, caratterizzate da un comune know-how informatico di base, da ampliare con successivi approfondimenti nei vari ambiti in cui si espleta l'azione dei S.I. (Conduzione ed Esercizio, Progettazione e Realizzazione, Consulenza e Integrazione). In particolare, infatti, i S.I. spaziano dalla pianificazione operativa, gestione e conduzione delle risorse dei sistemi di elaborazione e delle reti di telecomunicazione, alla erogazione di servizi di supporto agli utenti nell’utilizzo dei sistemi e delle applicazioni, alla progettazione ed allo sviluppo di sistemi informativi, alla consulenza di tipo tecnico specialistico, caratterizzata dal know-how specifico nel campo delle Tecnologie dell’Informazione, fornita ai destinatari dei prodotti/servizi informatici.

In tale ottica, si individuano tre ambiti professionali distinti in relazione al livello di competenze, acquisito nelle materie di riferimento.

  • C1: esperto di gestione/sviluppo software cura e/o coordina i fornitori nell'attività di conservazione e mantenimento del software applicativo e della relativa documentazione, conservazione, ripristino e mantenimento degli archivi di dati e del software di base e di ambiente, nonché nell'attività di gestione operativa dei sistemi informatici, di assistenza nell’installazione e manutenzione delle apparecchiature, di analisi di processi e funzioni di base e distribuzione, di installazione, test e collaudo del software. Svolge ogni altro intervento orientato a realizzare l'operatività ed il funzionamento dei sistemi, la tempestiva risoluzione dei malfunzionamenti e la conformità agli standard tecnici.

    C3: specialista di gestione/sviluppo software/integrazione coordina la definizione di attività, scadenze e priorità; individua gli obiettivi di miglioramento del livello di servizio, promuove iniziative volte a migliorare la qualità del servizio, l'installazione, la configurazione e manutenzione dei sistemi informatici; effettua l'analisi e la valutazione di prodotti e soluzioni hardware-software, l'analisi e progettazione dell’architettura logica del sistema informatico; interagisce – a livello operativo – con i fornitori esterni, definisce le specifiche organizzative e funzionali per la progettazione dei sistemi e la valutazione dei prodotti esistenti sul mercato. Provvede alla verifica della rispondenza del funzionamento del sistema agli obiettivi predefiniti; individua le opportunità di miglioramento e di sviluppo dei prodotti/servizi informatici; verifica appropriatezza e funzionalità delle soluzioni tecnologiche, la conformità dei prodotti e delle soluzioni agli standard ed al mutevole contesto di riferimento.

    C4: coordinatore di gestione/sviluppo software/di integrazione o informatico cura la pianificazione delle attività elaborative e di ottimizzazione dell’uso delle risorse tecnologiche, il coordinamento e la gestione della sicurezza fisica e logica, l'analisi dei requisiti di informatizzazione dei "clienti" e definisce le soluzioni informatiche, pianifica e controlla le attività di sviluppo dei sistemi e gestisce i rapporti con i fornitori esterni. Controlla e assicura la qualità del software, segue l’evoluzione tecnologica e metodologica, valuta i prodotti esistenti sul mercato, contribuisce all’individuazione dei processi di cambiamento, alla definizione dei piani strategici di sviluppo, alle attività di monitoraggio e all’ideazione di nuove informatizzazioni. Coordina gli interventi di manutenzione dei sistemi e degli impianti, garantisce la qualità del processo e del prodotto e la funzionalità delle soluzioni adottate. Valuta la congruità in relazione a costo/qualità/prestazione dei prodotti offerti dal mercato, ed esprime parere sulla qualità ed appropriatezza delle soluzioni proposte, in coerenza con le esigenze strategiche dei clienti.

  • SEZIONE II – I passaggi tra e nelle Aree professionali

    ART. 3 – Il finanziamento dei passaggi

    Il finanziamento dei passaggi tra le Aree - di cui all'art. 10 del 1° C.C.I. parte economica anno 1999 - è a carico dell'Amministrazione.

    ART. 4 – Passaggi tra famiglie professionali

    L’accesso ad un nuovo profilo specialistico è consentito solo nelle posizioni iniziali - C1 o C3 a seconda delle fattispecie - della famiglia professionale prescelta.

    a. Passaggio da un'Area all'altra

    Il passaggio dall'Area "B" all’Area "C" sulla posizione C1 specialista, disciplinato dalle norme sui passaggi tra le Aree di cui all'art. 10 del 1° C.C.I. parte economica anno 1999, si realizza per i seguenti profili specialistici:

    b. Passaggio da un profilo gestionale ad uno specialistico nell'ambito dell'Area "C"

    Il passaggio dalla posizione C1 gestionale alla posizione C3 specialista, disciplinato dalle norme sui passaggi interni alle aree di cui all'art. 11 del 1° C.C.I. parte economica anno 1999, si realizza per i seguenti profili specialistici:

    c. Passaggio da un profilo gestionale ad uno specialistico nell'ambito della stessa posizione economica, all'interno dell'Area "C"

    L’accesso si realizza mediante procedura selettiva, articolata in prove che verranno indicate nei relativi bandi, il superamento della quale permetterà l’ammissione ad un corso di addestramento teorico realizzato attraverso giornate di aula e/o interventi seminariali su temi relativi alle materie caratterizzanti il profilo prescelto secondo le modalità che di volta in volta verranno indicate nei bandi di indizione. Nei bandi stessi sarà indicato il criterio valutativo che attesterà il superamento del corso effettuato; solo in caso di risultato positivo del predetto corso si avrà titolo al passaggio nel profilo prescelto.

    Il passaggio nell'ambito della medesima posizione economica, tra un profilo a carattere gestionale ed uno specialistico è previsto nelle ipotesi sotto indicate, fermo restando che l'accesso alle famiglie professionali specialistiche può avvenire solo nella posizione economica iniziale della carriera prescelta.

    Il passaggio dalla posizione C1 gestionale alla posizione C1 specialista, si realizza per i seguenti profili specialistici:

    Il passaggio dalla posizione C3 gestionale alla posizione C3 specialista, si realizza per i seguenti profili specialistici:

    * * *

    Per quanto riguarda le figure di analista di organizzazione e di formatore, il passaggio dal profilo specialistico a quello gestionale si realizza, su domanda dell’interessato, nei limiti del fabbisogno verificato a seguito di indagine ricognitiva da parte della Direzione del Personale prima di attivare le selezioni sugli eventuali posti da ricoprire. Tra le due figure specialistiche, in caso di concorrenza sui posti disponibili, si terrà conto di eventuali incarichi di carattere gestionale ricoperti, nonché dei criteri generali della normativa concorsuale vigente.

    ART. 5 - Compensi correlati all'impegno individuale

    In applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. 1999, le parti concordano la corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione del personale che, anche in relazione al percorso professionale, abbia evidenziato competenze ed impegno nel presidio della posizione funzionale rivestita. I compensi in parola, di cui all'All. 1, in relazione alla loro diretta connessione con il ruolo e la posizione economica rivestiti, sono soggetti ad un progressivo riassorbimento in ogni caso di mobilità orizzontale o verticale a far data dal 1° gennaio 2000.

     

     

    SEZIONE III – Le posizioni organizzative

    ART. 6 – Conferimento e revoca degli incarichi

    Gli artt. 15 e 16, Sezione III, Titolo II e l'art. 38, Sezione IV, Titolo IV del 1° C.C.I. sottoscritto il 29 luglio 1999, sono sostituiti come segue:

    In applicazione dell’art. 17 del C.C.N.L. 99 al personale inserito nell’Area C, secondo le modalità previste dall’art. 18 dello stesso ed in relazione alle esigenze funzionali del sistema organizzativo dell’Ente, possono essere affidati, previa opportuna pubblicità, incarichi individuati per lo svolgimento di funzioni di elevata responsabilità con l’attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dal citato C.C.N.L.

    Detti incarichi si concretizzano nell’attribuzione di responsabilità connesse alle seguenti funzioni o attività:

  • 1. direzione delle unità organizzative indicate nell'All. 2 secondo la seguente ripartizione:
    • lettera a)
    • lettera b)
    • lettera c)
  • 2. funzioni vicarie delle unità organizzative periferiche/frontiere indicate nell'All. 3 secondo la seguente ripartizione:
    • lettera a)
    • lettera b)
    • lettera c)
  • 3. attività:
    1.  
    2. centrali che comportano il presidio di una intera funzione caratterizzata da trasversalità rispetto al contesto organizzativo di riferimento
    3.  
    4. centrali di staff, studio, ricerca ispettiva, di vigilanza e controllo espletate con carattere di autonomia elevata e richiedente esperienze specifiche o che comportano la preposizione a progetti o ad aree aventi finalità produttive e/o di ricerca non attribuite istituzionalmente ad altre unità organizzative
    5.  
    6. periferiche per sedi di RM/MI/TO/NA in ragione della loro complessità organizzativa

    Gli incarichi sono attribuiti in ragione dei requisiti culturali, di esperienze e competenze applicative che contribuiscono allo sviluppo o all’integrazione di conoscenze rilevanti per i processi aziendali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle posizioni da ricoprire con particolare riguardo alle capacità gestionali (ad esempio pianificazione, organizzazione, monitoraggio), relazionali (ad esempio flessibilità, disponibilità all’ascolto ed alla comunicazione, gestione del conflitto) e tecnico-realizzative (ad esempio autonomia decisionale, iniziativa, problem solving) in funzione dei risultati da raggiungere.

    Detti incarichi sono conferiti dai Dirigenti o dai Responsabili di unità funzionali, previa valutazione della Sede Centrale in ordine alla coerenza dell’iniziativa con il modello organizzativo ispirato a logiche processive e/o progettuali; le funzioni di direzione di unità funzionale sono assegnate dal Segretario Generale.

    L’incarico viene conferito, a seconda della competenza, con atto scritto e motivato del Segretario Generale/Dirigente competente; nell’individuazione dell’interessato si dovrà tenere conto della professionalità e delle competenze possedute dagli eventuali aspiranti in servizio nell’unità organizzativa di riferimento per il conferimento degli incarichi di cui ai numeri 1 lettere b) e c), 2 e 3 della tabella sopraindicata.

    La valutazione dell’attività dei dipendenti cui sono conferiti gli incarichi avviene di norma con cadenza annuale, sulla base dei consuntivi dell’attività di produzione per gli incarichi a valenza gestionale ed in relazione al grado di conseguimento dell’obiettivo fissato per gli incarichi a valenza organizzativo/progettuale.

    Gli incarichi potranno essere revocati dal soggetto che li ha conferiti con atto scritto e motivato anche prima della scadenza prevista per inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento, per risultati negativi, per intervenuti mutamenti nell’assetto organizzativo che non rendono più funzionale alle esigenze dell’Ente l’incarico conferito.

    In relazione alle tipologie di incarico evidenziate le parti concordano di corrispondere le sottoindicate indennità:

    TIPOLOGIA

    IMPORTO

    1. direzione di unità organizzative di cui all'All. 2
    • lettera a)
    £. 5.000.000
    • lettera b)
    £. 4.000.000
    • lettera c)
    £ 3.300.000
    2. funzioni vicarie di unità organizzative periferiche/frontiere di cui all'All. 3
    • lettera a)
    £. 5.000.000
    • lettera b)
    £. 4.000.000
    • lettera c)
    £. 3.300.000
    3. attività :
    a.centrali che comportano il presidio di una intera funzione caratterizzata da trasversalità rispetto al contesto organizzativo di riferimento £. 4.500.000
    b.centrali di staff, studio, ricerca ispettiva, di vigilanza e controllo espletate con carattere di autonomia elevata e richiedente esperienze specifiche o che comportano la preposizione a progetti o ad aree aventi finalità produttive e/o di ricerca non attribuite istituzionalmente ad altre unità organizzative £. 3.500.000
    c.periferiche per sedi di RM/MI/TO/NA in ragione della loro complessità organizzativa £. 3.500.000

    I compensi sopraindicati sono cumulabili con altri compensi previsti dal presente C.C.I., non sono cumulabili tra loro e sono incompatibili con indennità direttamente erogate dagli AA.CC.

    In caso di riclassificazione delle unità funzionali, il titolare della Direzione conserva per importo e dinamicità, per il periodo di permanenza in detta unità, l'originario trattamento.

     

    TITOLO II

    IL SISTEMA DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE

    SEZIONE I – La costituzione del fondo

    ART. 7 – Costituzione ed utilizzo del fondo

    Il fondo per il trattamento accessorio è determinato nell’importo complessivo di £. 35.004.938.243:

    fondo per il livello di efficienza degli Uffici Provinciali £.

    13.607.330.122

    fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale e delle Sezioni £.

    4.186.904.338

    fondo per il livello di efficienza delle Delegazioni di assistenza automobilistica alla Frontiera £.

    599.374.645

    fondo per la produttività degli Uffici Provinciali £.

    3.401.832.530

    fondo per lo straordinario £.

    3.789.496.608

    fondo centrale per le esigenze straordinarie £.

    480.000.000

    fondo per turni - Uff. Frontiere, 4477, Onda Verde £.

    1.550.000.000

    fondo per compensi ex art. 32, comma 2, alinea 3, C.C.N.L. ‘99 £.

    3.250.000.000

    fondo per compensi ex art. 32, comma 2, alinea 5, C.C.N.L. ‘99 £.

    1.300.000.000

    fondo per compensi correlati all'impegno individuale £.

    410.000.000

    fondo per compensi ex art. 17 C.C.N.L. ’99 £.

    610.000.000

    fondo per progetti speciali £.

    * 1.820.000.000

    * di cui £. 140.000.000 da corrispondere eventualmente alla sede di Napoli in relazione agli esiti, da verificare entro il 15 luglio 2000, della definizione della questione concernente l'operatività del progetto in ordine alle direttive impartite dal Ministero delle Finanze ed alle iniziative assunte dalla Prefettura di Napoli sull'argomento.

    La gestione del fondo per il livello di efficienza dei servizi, incrementato delle risorse finanziarie per prestazioni di lavoro straordinario, è articolata su "budget di unità funzionale" che a tale scopo individuano singoli centri di costo con riferimento ai presenti in servizio alla data dell'1.1.2000 (All. 4 che costituisce parte integrante del presente contratto integrativo) ed all'1.7.2000, termine iniziale per il calcolo del coefficiente di produttività da standard. La gestione degli altri fondi è effettuata centralmente.

    Gli eventuali residui del Fondo per il livello di efficienza degli Uffici Provinciali andranno ad incrementare il Fondo per la produttività.

    Gli eventuali residui del Fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale/Sezioni e del Fondo per il livello di efficienza delle Delegazioni di assistenza automobilistica alla Frontiera, andranno ad incrementare, nell'ambito dei destinatari dei fondi in parola, i budget dei centri di costo che hanno raggiunto gli obiettivi fissati.

    Gli eventuali residui relativi agli altri fondi andranno ad incrementare proporzionalmente i budget di tutti i centri di costo.

     

    SEZIONE II – Il sistema dell’efficienza dei servizi

    ART. 8 – Fondo per il livello di efficienza dei servizi degli Uffici Provinciali

    Tale fondo è prioritariamente volto a remunerare il conseguimento di un costante stato di aggiornamento degli Uffici Provinciali sia con riferimento alla definizione quotidiana delle formalità accettate che alla tempestiva lavorazione dei tabulati inviati dalle corrispettive strutture territoriali della M.C.T.C.

    Ferma restando la ripartizione degli Uffici nelle tre fasce di cui all’All. 5 del presente C.C.I., il fondo di sede per il livello di efficienza degli Uffici Provinciali, nel quale confluisce il finanziamento per lo straordinario, è suddiviso in quote bimestrali; l’erogazione dei compensi è effettuata in misura proporzionale alle giornate in cui sono state definite tutte le formalità accettate con una soglia minima pari al 50% delle giornate lavorative per ciascun periodo. La corresponsione terrà altresì conto del risultato della verifica sullo stato di lavorazione dei tabulati della M.C.T.C.; a tal fine sarà operata una decurtazione pari allo 0,20% per ogni giorno lavorativo di ritardo che intercorre tra la data di arrivo dell’ultimo tabulato M.C.T.C. e la data di acquisizione dello stesso, con una franchigia di cinque giorni lavorativi.

    In particolare al fine dello slittamento nella verifica della lavorazione dei predetti tabulati si terrà conto di accertate situazioni di criticità connesse a difficoltà funzionali tempestivamente rappresentate dal Direttore l’Ufficio Provinciale, sentite le RSU e le Organizzazioni Sindacali territoriali.

    Il budget bimestrale degli Uffici Provinciali dovrà inoltre essere considerato da ciascun Dirigente, come del resto il ricorso eccezionale all'utilizzo dello straordinario ed alle turnazioni, previa informazione e confronto con le RSU e le OO.SS. territoriali, primaria leva economica per la realizzazione degli interventi organizzativi anche a carattere progettuale volti, soprattutto nelle situazioni di iterata difficoltà funzionale, al conseguimento dell'obiettivo primario del complessivo aggiornamento di tutti gli adempimenti di competenza dell'Ufficio.

    Per gli Uffici inseriti nella fascia 1 la verifica dello stato di aggiornamento è effettuata con riferimento alla stessa giornata di assegnazione dei numeri di R.P. (registro progressivo delle formalità); per gli Uffici riportati nella fascia 2, in relazione alle particolari necessità funzionali imputabili all’entità dei carichi di lavoro ed alle difficoltà gestionali ed organizzative esistenti; la verifica dello stato di aggiornamento è effettuata con riferimento al giorno successivo a quello di assegnazione dei numeri di R.P.

    Le cause di criticità che giustificano la mancata definizione della fase giornaliera sono:

    1. picchi anomali del carico lavorativo settimanale uguali o maggiori del 25% rispetto alla media delle medie giornaliere di cui all'All. 6 del presente C.C.I. Tale elemento è automaticamente verificato tramite le procedure centrali di monitoraggio e quindi l’Ufficio non deve comunicare tale circostanza;

    2. problemi connessi all’HW che abbiano comportato il completo inutilizzo di entrambi i sistemi in dotazione e/o problemi connessi al SW che abbiano comportato il blocco delle attività per un tempo complessivo uguale o superiore a 2 ore nell’arco dell’orario di lavoro della relativa giornata;

    3. assenza di personale in forza in numero uguale o maggiore del 25% rispetto al personale in servizio nell'Ufficio al 1° gennaio 2000;

    4. compresenza di almeno due delle predette situazioni di criticità con valori che si attestino almeno al 60% dell’entità predeterminata per ciascuna tipologia.

    In presenza di una delle predette cause di criticità lo stato di aggiornamento sarà verificato con riferimento al giorno successivo al venir meno di tale circostanza; ove la situazione di criticità dovesse protrarsi per più di due giorni lavorativi e al termine di tale periodo l’Ufficio non risultasse aggiornato, la verifica si sposterà sulla produttività complessivamente mostrata dall’Ufficio stesso; saranno considerate utili ai fini della corresponsione del compenso incentivante le giornate in cui risulterà delibato un numero di formalità pari o superiore al 112% della media delle medie giornaliere indicata nel prospetto di cui all'All. 6 del presente C.C.I.

    Tale meccanismo trova applicazione non solo nelle giornate in cui si verifichino delle criticità che facciano slittare il termine della verifica, ma anche nel periodo immediatamente successivo al venir meno della criticità per tante giornate quante sono quelle in cui la stessa (indipendentemente dalla specie) si è consecutivamente manifestata. Qualora al termine di tale periodo l’Ufficio risulti aggiornato, la corresponsione del compenso relativo al fondo in parola avverrà per l’intero periodo, a partire dal giorno in cui la criticità si è manifestata, altrimenti la corresponsione avverrà per la sole giornate in cui risulterà delibato un numero di formalità (escluse quelle d’ufficio cod. 41 e 43) pari o superiore al 112% della media giornaliera.

    Quanto agli Uffici Provinciali di Milano, Napoli, Roma e Torino ove si registrano rilevanti carichi di lavoro unitamente a considerevoli difficoltà gestionali ed organizzative tipiche delle grandi sedi, la verifica è effettuata con cadenza settimanale.

    Per tali fattispecie, le cause di criticità che potranno comportare il rinvio della verifica sono le stesse esposte in precedenza, rapportate all’arco di tempo settimanale e cioè:

    1. picchi anomali del carico lavorativo settimanale uguali o maggiori del 25% rispetto alla media delle medie settimanali di cui all'All. 6 del presente C.C.I. Tale elemento è automaticamente verificato tramite le procedure centrali di monitoraggio e quindi l’Ufficio non deve comunicare tale circostanza;

    2. problemi connessi all’HW che abbiano comportato il completo inutilizzo di entrambi i sistemi in dotazione e/o problemi connessi al SW che abbiano comportato il blocco delle attività per un tempo complessivo uguale o superiore a 6 ore nell’arco dell’orario di lavoro della settimana;

    3. assenza media del personale in forza nel corso della settimana in numero uguale o maggiore del 25% rispetto al personale in servizio nell'Ufficio al 1° gennaio 2000;

    4. compresenza di almeno due delle predette situazioni di criticità con valori che si attestino almeno al 60% dell’entità predeterminata per ciascuna tipologia.

    In presenza di una delle predette cause di criticità la verifica sullo stato di aggiornamento è prorogata alla settimana successiva rispetto a quella in cui sarà venuta meno tale circostanza; ove la situazione di criticità dovesse protrarsi per più di una settimana e al termine di tale periodo l’Ufficio non risultasse aggiornato, la verifica si sposterà sulla produttività complessivamente mostrata dall’Ufficio stesso; saranno considerate utili ai fini della corresponsione del compenso incentivante le settimane in cui risulterà delibato un numero di formalità pari o superiore al 112% della media delle medie settimanali indicata nel prospetto di cui all'All. 6 del presente C.C.I.

    Tale meccanismo trova applicazione non solo nelle settimane, in cui si verifichino delle criticità che facciano slittare il termine della verifica, ma anche nel periodo immediatamente successivo al venir meno della criticità per tante settimane quante sono quelle in cui la stessa (indipendentemente dalla specie) si è consecutivamente manifestata. Qualora al termine di tale periodo l’Ufficio risulti aggiornato, la corresponsione del compenso relativo al fondo in parola avverrà per l’intero periodo, a partire dalla settimana in cui la criticità si è manifestata, altrimenti la corresponsione avverrà per le sole settimane in cui risulterà delibato un numero di formalità (escluse quelle d’ufficio cod. 41 e 43) pari o superiore al 112% della media settimanale.

    Problemi connessi all’HW che abbiano comportato il completo inutilizzo di entrambi i sistemi in dotazione e/o problemi connessi al SW che abbiano comportato il blocco delle attività per un tempo complessivo uguale o superiore a 2 ore nell’arco dell’orario di lavoro della giornata costituiranno causa di criticità che giustifica il mancato aggiornamento nella sola giornata in cui si siano verificati.

    \

    Con riferimento agli ultimi giorni dell’anno - nei quali si concentra un complesso di operazioni di entità di gran lunga superiore alla media e, quindi, incompatibili con le potenzialità delle singole strutture - si considerano aggiornati gli Uffici con un numero di formalità inevase non superiore a quello degli RP assegnati negli ultimi 5 giorni lavorativi dell’anno.

    Con apposita procedura automatizzata denominata "UF00" ,mediante la compilazione e convalida della maschera riservata al testo libero, ciascun Dirigente dovrà comunicare quotidianamente alla Direzione Centrale Personale ed alla Direzione Centrale Sistemi Informativi l’eventuale sussistenza di cause di criticità, non previste nel presente contratto, che siano state ritenute ugualmente motivo per la mancata definizione secondo i parametri previsti. La Direzione del Personale avrà cura di rappresentare agli Uffici interessati ed alle OO.SS. nazionali entro una settimana la infondatezza della criticità stessa. In assenza di detta comunicazione la causa giustificativa si intenderà confermata.

    Eventuali cause di criticità di tipo eccezionale saranno debitamente segnalate e documentate dai Dirigenti periferici previa informazione alle OO.SS locali. Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.

    ART. 9 - Fondo per la produttività degli Uffici Provinciali

    La produttività degli Uffici Provinciali assume lo standard quale punto di riferimento per l’anno 2000.

    I criteri di gestione del fondo fanno riferimento per gli Uffici Provinciali, alla remunerazione del livello di produttività conseguito da ciascun Ufficio, rilevato in base ai criteri che governano lo standard di produttività 2000 (di cui all’All. 7 che costituisce parte integrante del presente C.C.I.) e rapportato a quello raggiunto dagli altri centri di costo. L'accesso al fondo avverrà solo con coefficienti di produttività uguali o superiori a 100% e la connessa erogazione verrà effettuata in maniera proporzionale al coefficiente di produttività conseguito nel periodo intercorrente tra l'1.7.2000 ed il 31.12.2000.

    Nel Fondo per la produttività degli Uffici Provinciali confluiscono i residui del Fondo per livello di efficienza dei servizi relativi ai primi due bimestri c.a.

    ART. 10 - Fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale

    In considerazione del ruolo di coordinamento, di indirizzo e di ricerca attribuito alle Direzioni Centrali, in coerenza con la naturale evoluzione del modello organizzativo, che tende alla progressiva affermazione di metodologie operative fondate su logiche progettuali, le Direzioni Centrali hanno predisposto progetti ordinari per l’anno 2000, volti alla ottimizzazione della loro attività.

    Il fondo quindi, in considerazione degli obiettivi di risultato inseriti in tali progetti, è volto a remunerare miglioramenti della performance e progressiva introduzione di metodologie operative fondate su logiche progettuali.

    La verifica del grado di realizzazione degli obiettivi programmati è effettuata dall’Amministrazione che ne informa le Organizzazioni Sindacali nazionali rappresentative sulla base di dettagliate relazioni annuali redatte dalle singole Direzioni.

    Ciascun Direttore Centrale potrà disporre del budget per porre in essere gli interventi che riterrà opportuno adottare per il conseguimento dei propri obiettivi di piano/progetto. A tali fini, interesserà la Direzione Centrale del Personale per la previa informazione e confronto con le OO.SS. competenti e la R.S.U.

     

    ART. 11 - Fondo centrale per esigenze straordinarie

    Per soddisfare particolari esigenze funzionali centrali e periferiche è previsto il ricorso ad un fondo pari a £. 480.000.000 da utilizzarsi, aggiuntivamente, come fondo centrale, per l’effettuazione di prestazioni straordinarie relative al personale operante presso la Segreteria Generale e gli Organi di Amministrazione e per funzionari posti in diretta collaborazione con i vertici dirigenziali, per la formazione, per la contabilità, per la C.S.A.I., per l’assistenza informatica agli uffici periferici, per i servizi generali (autoparco, portinerie e protocollo) e per lo svolgimento di manifestazioni e convegni, nonché per l'attività prestata presso strutture di interesse per l’Ente.

    Ad eccezione del personale operante presso la Segreteria Generale e gli Organi di Amministrazione e per quello posto in diretta collaborazione con i vertici dirigenziali, le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare il limite individuale di 250 ore annue complessive.

    ART. 12 - Fondo per il livello di efficienza delle Delegazioni di Assistenza automobilistica alla Frontiera

    Nell'ambito del progetto di riconversione degli Uffici di Frontiera in presidi turistici, il ruolo del personale già coinvolto in uno specifico percorso formativo, rappresenta l'elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi che consentiranno la fidelizzazione della clientela ed un più stretto contatto con i soci. L'impegno si concretizzerà nell'offerta di un'ampia gamma di servizi, di informazioni sempre più complete e di una efficace e tempestiva assistenza non solo turistica.

    Il fondo, pertanto, è finalizzato al miglioramento della capacità degli Uffici interessati a misurarsi con le esigenze del "cliente" tenuto conto della specificità dei servizi erogati, offerti anche da società private concorrenti sul mercato.

    Nel corso della vigenza dell’accordo le Delegazioni dovranno raggiungere l’obiettivo dell’esecuzione di almeno 1.050.000 operazioni relative alla vendita di prodotti per il turismo automobilistico - quali : cambio valuta; viacard; tessere telefoniche nazionali ed internazionali; valori bollati; tessere autostradali svizzere ed austriache; materiale cartografico - ed alla riscossione di tasse automobilistiche nazionali.

    La verifica del grado di realizzazione dell’obiettivo programmato è effettuata dall’Amministrazione che ne informa le Organizzazioni Sindacali nazionali rappresentative sulla base di dettagliate relazioni annuali redatte dalla Direzione Centrale Servizi Turistici.

    ART. 13 – Modalità di corresponsione

    Ai fini della corresponsione degli emolumenti connessi al sistema incentivante definito con il presente contratto, è presa a riferimento la scala parametrica concordata (di cui all'All. 8 del presente C.C.I.).

    I compensi incentivanti connessi alle seguenti quote sono definiti ed erogati con cadenza bimestrale e pagamento il secondo mese successivo:

    Saranno invece corrisposti nella retribuzione del mese di marzo 2001, i compensi incentivanti connessi:

    ART. 14 – Criteri in materia di coefficienti di merito partecipativo individuale

    Ai sensi dell’art. 32, C.C.N.L. ‘99, i dirigenti ed i responsabili delle unità funzionali o degli Uffici Centrali in presenza di circostanze di particolare rilievo, come appresso dettagliato, possono ripartire la quota del fondo per compensi incentivanti sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale. Al riguardo la valutazione di eventuali inadeguatezze del merito partecipativo, ove ne ricorrano i presupposti, si articolerà su 4 valori dallo "0" al "3" sulla base della seguente scala parametrica:

    0 - nessuna decurtazione;

    1 - decurtazione del 15%;

    2 -decurtazione del 34 %;

    3 - mancata attribuzione compenso incentivante.

    L’eventuale decurtazione insisterà sul periodo di riferimento nel corso del quale è stato riscontrato l’evento negativo.

    Le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito partecipativo possono attenere alle seguenti ipotizzate situazioni isolatamente o cumulativamente prese; la graduazione degli interventi è strettamente correlata alla gravità ed al ripetersi delle circostanze:

     

    Gli eventi negativi, debitamente circostanziati, concernenti le sopra elencate situazioni vanno segnalati entro 3 gg. al dipendente interessato che potrà produrre al riguardo proprie argomentazioni, determinando la sospensione del provvedimento. Avverso le riduzioni del compenso individuale il dipendente, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, può ricorrere al Direttore Centrale della Direzione del Personale che, sentite le OO.SS. rappresentative, decide entro 30 gg.

    L’attribuzione di coefficienti negativi non influisce sulla valutazione del soggetto in un'eventuale partecipazione a concorsi o selezioni nè assume valenza sotto profili disciplinari.

     

    SEZIONE III – Turni per particolari strutture

    ART. 15 – Fondo per turni Delegazioni di Assistenza Automobilistica alla Frontiera / 4477 / Onda Verde

    Le disponibilità economiche fissate per l’attività in parola sono finalizzate a remunerare le prestazioni rese in turno nelle aree lavorative che istituzionalmente sono tenute a garantire la presenza di personale per l’intero arco dell’orario di servizio (Onda Verde: 24 ore, Centro Assistenza Telefonica: 24 ore e Delegazioni Assistenza Automobilistica di Frontiera).

    SEZIONE IV – Compensi a carattere indennitario

    ART. 16 – Compensi per compiti che comportano rischi, disagi od oneri

    In applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. ‘99, alinea 5, le parti concordano la corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano rischi, onerosità o disagi particolarmente rilevanti. Tali compensi sono cumulabili tra loro.

  • Compensi per rischio/onerosità

    Maneggio valori /Cassa cambio

    effettuati allo sportello esterno £. 1.500 orarie

    Maneggio valori (ad eccezione dei ticket) /Cassa cambio

    effettuati allo sportello interno £ 5.200 giornaliere

    I predetti compensi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa giornata.

    Trasporto valori £ 7.000 giornaliere

    Reperibilità : £. 10.000 per turno

  • I turni di reperibilità, collegati alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o non programmabili sono previsti per le seguenti aree:

    - Onda Verde

    - 4477

    - Frontiere

    - D.S.I.

    - Autoparco

    ART. 17 – Compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità

    Nell’ambito dell’attuale assetto organizzativo i ruoli e le posizioni di seguito specificate assumono rilievo, per la loro complessità gestionale nonché per la funzione che assolvono nel sistema, ai fini dell’applicazione dei compensi di cui all’art. 32 del C.C.N.L. ‘99 con particolare riguardo alle responsabilità ad essi connesse.

    Funzioni di direzione di unità organizzative di cui all'All. 2, del presente contratto collettivo integrativo:

    lettera a)

    £. 6.000.000

    lettera b)

    £. 5.000.000

    lettera c)

    £. 3.000.000

     

    SEZIONE V – Progettualità Speciali

    ART. 18 – Progetti di particolare rilievo per l'Ente

    In relazione al rilievo che i progetti di seguito specificati assumono per il migliore conseguimento del primario obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi resi, le parti concordano di finanziare i sottoelencati progetti per gli importi complessivi a fianco di ciascuno indicati.

    CENTRO DI COSTO INTERESSATO

    PROGETTO SPECIALE

    DURATA

    DATA INIZIO

    DATA FINE

    PERSONALE IMPEGNATO

    IMPORTO anno 2000

    D.C. Segreteria Organizzazione e PP.RR.

    Infomobilità

    19 mesi

    01/06/99

    31/12/00

    21

    60.900.000

     

    Consulta soci

    19 mesi

    01/10/99

    30/04/01

    19

    55.100.000

    Direzione Sistemi Informativi e Servizi

    Progetto biennale

    2 anni

    01/01/99

    31/12/00

    174

    475.600.000

     

    Diffusione nuove procedure telematiche

    1 anno

    01/01/00

    31/12/00

    14

    40.600.000

    D.C. Controllo Direzionale + D.C. Studi e Ricerche

    Bollettino Statistico mensile e Annuario ACI dati PRA e fiscalità auto

    1 anno

    01/01/00

    31/12/00

    6

    17.400.000

    D.C. Studi e Ricerche

    Bollettino bibliografico trimestrale e catalogo generale annuale

    1 anno

    01/01/00

    31/12/00

    3

    8.700.000

     

    Iniziative di studio e comunicazione sulla sicurezza stradale

    1 anno

    01/01/00

    31/12/00

    5

    14.500.000

    D.C. Personale

    Applicazione CCNL 1998-2001

    2 anni

    01/01/99

    31/12/00

    115

    333.500.000

    D.C. Servizi Amministrativi

    Contabilità analitica

    2 anni

    01/01/00

    31/12/01

    91

    263.900.000

    D.C. PRA

    Riforma del procedimento di riscossione IPT e di gestione dei servizi connessi presso gli UU.PP. ACI

    19 mesi

    01/06/99

    31/12/00

    17

    49.300.000

    D.C. Servizi Istituzionali

    Revisione delle procedure propedeutiche all'invio delle riviste sociali

    1 anno

    01/01/00

    31/12/00

    9

    26.100.000

    D.C. Servizi Turistici

    Giubileo 2000 - presidi turistici

    2 anni

    01/01/00

    31/12/01

    100

    290.000.000

    Area Tecnica

    Sicurezza stradale (Accordo Quadro con Ministero dei Lavori Pubblici)

    20 mesi

    01/01/00

    31/08/01

    8

    23.200.000

     

    Programma di ricerca sullo studio dell'incidentalità stradale

    2 anni

    01/01/00

    31/12/01

    6

    17.400.000

    I compensi verranno corrisposti secondo le scale parametriche concordate ed in relazione al comprovato conseguimento degli obiettivi fissati.

    Il personale interessato a più progetti speciali, sarà destinatario del compenso economicamente più favorevole.

    La corresponsione dei singoli compensi verrà effettuata in misura proporzionale al periodo di effettiva operatività del progetto nel corso dell'anno 2000.

    Si allegano i relativi documenti dimostrativi (All. da 9 a 22 che costituiscono parte integrante del presente contratto integrativo).

     

    TITOLO III

     

    PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ART. 15 L.88/89.

     

    ART. 19 – Personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 L.88/89.

    Il personale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, della Legge 88/89 con qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione, continua a mantenere tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 5, del C.C.N.L. '99.

    Il fondo per i trattamenti accessori, determinato ai sensi dell'art. 44 del C.C.N.L. '99 nell'importo complessivo di £. 81.105.851, segue i criteri e le modalità stabilite per il personale delle Aree A, B e C dal presente C.C.I.

    Tale fondo viene ripartito secondo quanto di seguito indicato:

    Fondo per l'esercizio di specifiche responsabilità

    £.

    15.300.000

    Fondo per il livello di efficienza dei servizi

    £.

    65.805.851

    Il Fondo per il livello di efficienza dei servizi viene ripartito tra il personale interessato secondo la seguente scala parametrica:

    QUALIFICA

    SCALA PARAMETRICA CONCORDATA

    Direttore di Divisione

    227,080

    Ispettore Generale

    250,460

    Eventuali residui del Fondo per l'esercizio di specifiche responsabilità, comporteranno un corrispondente incremento del Fondo per il livello di efficienza dei servizi.

     

    TITOLO IV

    AREA PROFESSIONISTI

     

    ART. 20 – Costituzione ed utilizzo del fondo.

    Il personale appartenente all’area dei Professionisti, già destinatario delle disposizioni di cui al C.C.N.L. 1994/97 delle separate aree del personale con qualifiche dirigenziali e specifiche tipologie professionali, è disciplinato dalle norme di cui al capo II e III, artt. 33 e seguenti, del C.C.N.L. ‘99.

    Il fondo per i trattamenti accessori è determinato in base all’art. 42 del C.C.N.L. ’99 nell’importo complessivo di £. 293.145.415.

    I trattamenti economici accessori per l’anno 2000 continuano ad essere corrisposti secondo la disciplina generale, i cui criteri e modalità sono stabilite dall’accordo collettivo integrativo sottoscritto in data 29.5.1998.

     

    ALLEGATI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TITOLO V

    NOTE FINALI

     

    ART. 21 – Note finali

  • Le parti concordano che, per quanto non oggetto di specifica disciplina nel presente contratto collettivo integrativo, valgono le previsioni dettate dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 29 luglio 1999.

    Le parti concordano di assumere con ogni sollecitudine, le iniziative conseguenti all'entrata in vigore del C.C.N.L. parte economica 2000 - 2001, per la cui definizione sono in corso le trattative presso l'ARAN.

    Infine, le parti si impegnano ad avviare un apposito incontro entro il 15 luglio 2000, per l'applicazione dell'art. 8 del 1° C.C.I. anno 1999.

  • ALLEGATI