nozioni legali per il Restauratore

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Avv. Giuseppe Greppi

Diritto amministrativo e penale amministrativo

Via Lanza 105 

Casale Monferrato



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Nozioni legali

 

  Gli Argomenti 

  1. Premessa

  2. Individuazione degli operatori del restauro potenzialmente esposti a maggiori rischi legali 

  3. Condizioni necessarie per ritenere sottoposti dal regime del T.U. i beni compresi nella categorie di cui agli artt. 2 e 3 del T.U. 490/1999

  4. Cenni generali sul regime di tutela dei beni soggetti al T.U. 190/1999 

  5. Cenni generali in materia di responsabilità amministrativa e penale 


1)      Premessa 

La presente trattazione ha come scopo fornire un principio di informazione agli operatori che a vario titolo si occupano di restauro onde consentire loro di individuare gli interventi potenzialmente rischiosi ed assumere le precauzioni occorrenti per non incorrere in illeciti penali od amministrativi. Il recente riordino delle norme in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali in connessione con una crescente sensibilità collettiva rispetto a tali beni, impone un principio di formazione legale anche nell’attività del restauro.

L’approfondimento dell’informazione è legato al livello a cui l’attività viene espletata ed alle occasioni più o meno frequenti che il restauratore può avere di intervenire su beni sottoposti a tutela.

Occorre subito chiarire che non è necessario avere il compito di intervenire nel restauro di beni di particolare importanza storico ed artistica per essere soggetti alle norme di seguito esaminate, poiché i casi di beni di particolare interesse artistico o storico sono più numerosi e meno evidenti di quanto si possa credere. Un esempio per tutti: il restauro di un carro da trasporto, anche agricolo, potrebbe rivelarsi pericoloso; se questo carro appartiene ad una associazione o fondazione riconosciuta come persona giuridica anche privata ed ha più di 75 anni è oggetto di tutela ed è conseguentemente sottoposto alle particolari norme sul restauro previste dalla normativa di seguito illustrata. Nascondono insidie anche i restauri di arredi sacri, tabernacoli ecc. appartenenti a chiese, o i restauri di porte infissi ed a volte arredi di palazzi vincolati, per non parlare poi del restauro di affreschi, decorazioni od altri elementi di immobili i cui vincoli sono diffusissimi.

Il primo aspetto da trattare riguarda quindi l’individuazione degli operatori più frequentemente esposti al contatto con beni soggetti a tutela. Si tratterà successivamente delle forma di tutela meno evidenti e più difficilmente individuabili per concludere poi sulle modalità con cui si deve procedere quando si è a contatto con un bene tutelato e con una informazione generale sul regime sanzionatorio, con particolare riferimento alle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. 


2) Individuazione degli operatori del restauro potenzialmente esposti a maggiori rischi legali 

             Per comprendere la necessità individuale di approfondimenti sul piano normativo è opportuno considerare, sinteticamente, i beni che più frequentemente possono essere vincolati sia esplicitamente e sia implicitamente, in ragione della loro appartenenza. 

            Punto di riferimento a questo scopo è l’art. 2 del Decreto Legislativo  29 ottobre 1999 n. 490, contenente il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia culturale e ambientale”(in seguito abbreviato con T.U.)che reca la definizione di “beni culturali disciplinati dal TU”. 

            La norma comprende:  

a)      le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-ento-antropologico. 

b)      Le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte o della cultura in genere, rivestono interesse particolarmente importante 

c)      Le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteri ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico 

d)      I beni archivistici 

e)      I beni librari. 

Il successivo secondo comma, con riferimento alla categoria delle cose immobili e mobili indicata dalla lettera a) del primo comma, contiene una elencazione di dettaglio avente, secondo dottrina (cfr. A. PAPA, Testo Unico Sui Beni Culturali, Giuffré luglio 2000, pag. 9 e segg.) valore meramente esemplificativo e non tassativo. In questo elenco sono di interesse per noi le indicazioni di manoscritti, incunaboli, libri, incisioni, fotografie, spartiti, carte geografiche, aventi caratteri di rarità e pregio. 

Sulla base della enunciazione generale di cui all’art. 2 del T.U. sopra descritto possiamo indicare some operatori a rischio i restauratori di quadri con qualsiasi tecnica eseguiti, affreschi, disegni, stampe libri, manoscritti, ma anche i semplici muratori chiamati ad operare su beni soggetti a speciale tutela quali, ad esempio, le case vincolate che sono nelle nostre città, più di quante si possa credere. 

Anche il restauratore che si occupa di arredi può, sia pure con minor frequenza, venire a contatto con beni vincolati. In questo settore riveste particolare pericolo l’intervento su arredi costituenti pertinenze di immobili vincolati, quali porte, camini, sovrapporte, pavimenti marmi di scale, portoni d’ingresso a palazzi ecc… 

Il rischio non si esaurisce, tuttavia, con la determinazione della frequenza con cui il restauratore può venire in contatto con i beni indicati dall’art. 2 del T.U. poiché anche e soprattutto le successive norme non sono prive di insidie particolari.

L’art. 3 del T.U. individua beni che, sia pure non inclusi nella categorie generali di cui all’art. 2 prima trattato, sono comunque sottoposti alla disciplina del T.U. e tra essi meritano segnalazione per quanto riguarda la presente trattazione quelli indicati dalla lettera a): gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli, e gli altri ornamenti di edifici esposti o non esposti alla pubblica vista; quelli indicati dalla lettera d): le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre 25 anni; quelle indicate dalla lettera e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni; infine quelle indicate dalla lettera f) i beni e gli strumenti aventi interesse di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquantanni. 

A questo punto anche i più scettici possono rendersi conto di quale insidia possa costituire l’elencazione appena effettuata per tutti gli operatori del restauro e per gli stessi collezionisti, se solo si considera che una cartolina, risalente a più di 25 anni fa, potrebbe essere vincolata, ovvero uno stemma nobiliare o la decorazione di un palazzo, non importa se asportabile o fissa, potrebbe cadere sotto il medesimo regime, per non trattare delle prime registrazioni del Festival di San Remo, eseguite dai nostri padri o nonni ecc..

Chiunque, dunque, sia o possa venire  a contatto con materiale di questo tipo è ben prosegua la lettura di questa non trattazione 


3)   Condizioni necessarie per ritenere sottoposti dal regime del T.U. i beni compresi nelle categorie di cui agli artt. 2 e 3 del T.U. 490/1999.

  

Dopo aver segnalato l’ampiezza della definizione di bene culturale e dell’elencazione di tali beni contenuta negli artt. 2 e 3 del T.U. 490/1999 si tratta ora di comprendere in quali condizioni un bene potenzialmente compreso nelle predette elencazioni è sottoposto alla speciale tutela di cui al T.U. 490/1999, al fine di fornire indicazioni utili agli operatori o collezionisti che frequentemente possono imbattersi in tali beni. 

E’ da premettere, infatti, che la tutela del T.U. non riguarda solo l’intervento potenzialmente modificativo di tali beni (restauro o modificazione) ma anche il regime giuridico della proprietà o della semplice detenzione, per cui i destinatari della tutela del T.U. possono essere indifferentemente gli operatori del restauro, i proprietari, i detentori a qualsiasi titolo di detti beni. 

A sensi dell’art. 10 del T.U. 490/1999 un bene ricompreso negli elenchi di cui agli artt. 2 è tutelato dal T.U. ove ricorra una delle due seguenti condizioni: 

a)   indipendentemente dall’appartenenza il bene sia stato oggetto di notifica del provvedimento che ne riconosce la particolare importanza da parte dell’amministrazione competente (art. 6 TU 490/1999) 

b)    Indipendentemente da qualsiasi notifica il bene appartenga a regioni, provincie, comuni, ad altri enti pubblici, ovvero a persone giuridiche private senza fini di lucro (art. 5 T.U. 490/1999. 

Conseguentemente l’operatore può ritenersi legittimato all’intervento, senza particolari procedure amministrative, quando il bene, pur astrattamente compreso negli elenchi sopra visti, gli sia affidato da un privato che interrogato sul punto, dichiari che esso non è oggetto di alcun provvedimento di notifica da parte dell’autorità competente e che il bene stesso gli appartiene direttamente. 

Maggiore prudenza deve invece essere riservata nel caso di beni appartenenti ad enti pubblici o enti privati aventi (questi ultimi)  personalità giuridica e privi di scopi di lucro, con particolare riferimento in quest’ultimo caso ad Associazioni riconosciute ed a Fondazioni. 

La sola appartenenza del bene rientrante nelle elencazioni prima viste ad uno di questi enti è ragione di immediata applicazione delle norme di tutela previste dal T.U. 490/1999, a mente del disposto del suo art. 10. 

Particolare cautela debbono avere tutti gli operatori che agiscono, a qualsiasi titolo, sui beni immobili visivamente risalenti nel tempo: E’ opportuno in questo caso assumere preliminari informazioni presso il proprietario circa l’esistenza di un vincolo come bene culturale tutelato trascritto nei pubblici registri immobiliari, e nei casi di dubbio, corroborato da consistenti elementi indizianti (si pensi, ad esempio, al palazzo del 700 ricco di decorazioni per il quale il proprietario neghi l’esistenza del vincolo) l’operatore è tenuto a verificare l’eventuale iscrizioni del vincolo mediante diretta ispezione dei pubblici registri immobiliari presso la competente conservatoria. 

In tutti i casi ove possa esistere una ragione di dubbio è opportuno documentare per iscritto la dichiarazione del proprietario circa l’inesistenza di vincoli, magari all’interno del contratto stipulato per l’esecuzione dell’intervento richiesto dal proprietario.

 

(continua)

 


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 Ultimo Aggiornamento: 25/11/05.