Titolo VI - Le procedure

 

Art. 106. (Presentazione della denunzia di inizio attività e della domanda di provvedimento edilizio)

1. La domanda di provvedimento edilizio e la denuncia di inizio di attività e la relazione asseverata si presentano esclusivamente all'Ufficio ricevente all'uopo previsto rispettivamente per:

a) concessioni

b) autorizzazioni e denunce di inizio attività

e) concessioni in sanatoria

d) condono.

e) relazione asseverata

2. La domanda di provvedimento edilizio e la denuncia di inizio di attività e la relazione asseverata depositata presso altro ufficio dell'Amministrazione comunale si intende presentata dalla data in cui perviene ad uno degli Uffici competenti ai sensi del primo corona del presente articolo.

3. Se nella documentazione presentata non vi è corrispondenza tra quanto indicato sui moduli a stampa e gli elaborati grafici prodotti, ovvero sussistono irregolarità o incompletezza documentali, l'ufficio ricevente indica i difetti riscontrati e respinge la domanda perché incompleta.

4. Se la verifica di cui al precedente comma ha esito positivo l'Ufficio comunica al richiedente i dati relativi all'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria nonché il nome del Responsabile del procedimento.

5. Le istanze vengono trasmesse all'Unità Organizzativa di cui sopra entro tre giorni (lavorativi) dal loro ricevimento.

6. Qualora in sede di presentazione o successivamente durante l'istruttoria venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni richieste per la denuncia di inizio attività, il richiedente può dichiarare di presentare la stessa come istanza di autorizzazione. Ove ne sussistano i presupposti, il richiedente può procedere allo stesso modo per la relazione asseverata.

Art. 107. (Progetto di opere edilizie)

1. Il progetto di opere edilizie, a corredo della domanda di concessone edilizia, redatta su moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, è composto dai seguenti elementi:

A. documentazione relativa alla certificazione dello stato di fatto:

I. dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente e del progettista;

II. dichiarazione di esistenza o meno di domanda ancora in itinere o già evasa, relativa alla richiesta di concessione a sanatoria, di cui agli artt. 31 e segg. della legge 47/85, con l'indicazione degli estremi per l'individuazione;

III. certificato urbanistico di cui al successivo Art. 114 contenente i principali parametri relativi all'edificabilità dell'immobile (esatta ubicazione dell'area, zona omogenea, destinazione funzionale, volumetria edificabile, eventuali vincoli ambientali e paesistici, obbligo di asservimento);

IV. estratto del foglio catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, con colorazione dell'immobile interessato, controfirmato dal progettista;

V. copia dell'atto di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione del richiedente, o dichiarazione sostitutiva;

VI. estratto degli atti di fabbrica relativi all'immobile, per gli interventi sull'esistente;

VII. planimetria indicante lo stato delle reti nel sottosuolo dell'area di sedime dell'immobile;

B. nulla osta preliminari al progetto:

I. eventuale nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici nonchè della Soprintendenza Archeologica;

II. eventuale autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Milano;

B/1. nulla osta preliminari all'inizio lavori:

I. eventuale nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oppure visto-esame del progetto da parte dello stesso Comando dei Vigili del Fuoco, oppure dichiarazione del progettista attestante che le opere progettate non sono soggette al suddetto nulla osta;

C. documentazione relativa al rilievo dello stato di fatto:

I. stralcio del foglio catastale con l'esatta indicazione del lotto con campitura delle aree sulle quali è computata la superficie fondiaria e conseguentemente il volume edificabile;

Il. planimetria quotata d'insieme del piano terreno, comprendente la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, le posizioni delle eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi ed altezze, le eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle relative essenze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacciamenti ai pubblici servizi;

III. rilievo fotografico a colori dell'area e del suo contesto con

montaggio in sequenza logica (ad es. in strisce panoramiche);

IV. rilievo quotato degli edifici esistenti, in scala non inferiore all' 1:200 (in scala 1:50 per interventi di restauro) con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani e le sezioni più significative;

D. documentazione concernente il progetto, relativamente a:

I. corrispondenza alle norme urbanistiche ed edilizie con riguardo a:

II. requisiti igienico-sanitari documentati tramite:

III. requisito di fruibilità documentati tramite:

IV. requisiti di sicurezza delle strade, secondo la corrispondente disciplina, documentati tramite planimetria in scala adeguata del piano terreno relativa agli accessi sulla strada e alla verifica delle fasce di rispetto del confine stradale in funzione del manufatto e del tipo di strada su cui fronteggia tale manufatto;

V. ai requisiti degli impianti nei casi e secondo le disposizioni previsti dalla corrispondente disciplina;

VI. relazione tecnica descrittiva;

VII. ulteriore documentazione a corredo consistente nei seguenti elementi:

  1. calcolo delle superfici e dei volumi controfirmato dal progettista, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione
  2. calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione

C. programma di progetto e sua rappresentazione convenzionale, da sottoporre alla valutazione della Commissione edilizia.

2. La documentazione da produrre a corredo della domanda di concessione edilizia per ciascuna delle voci A, B, C, D del primo comma del presente articolo viene integrata o modificata su indicazione dell'Osservatorio Edilizio Cittadino. In relazione alle domande di concessione edilizia che integrano gli elaborati a corredo dei Piani Attuatvi si procede a norma delle vigenti disposizioni di legge ovvero a norma delle N.T.A. del P.R.G.

3. La documentazione da produrre a corredo delle domande di autorizzazione edilizia ovvero delle denunce di inizio attività ovvero della relazione asseverata viene individuata all'interno di ciascuna delle voci A, B, C, D del primo comma con determinazione del Dirigente preposto all'Unità organizzativa competente. (…)

Art. 108. (Allegati al progetto di opere edilizie)

1. Al progetto di opere edilizie devono (…) essere allegate:

a) schema della rete fognaria e indicazione dei punti di immissione;

b) dichiarazione circa l'assenza di modifiche degli impianti;

c) dichiarazione di conformità del progetto alla legislazione esistente in materia di scarichi, inquinamento atmosferico e acustico;

d) impegnativa del rispetto di tutte le norme vigenti in materia di scarichi e assunzione di ogni responsabilità in ordine all'idoneità delle opere progettate, per gli interventi relativi ad insediamenti produttivi che comportino scarichi liquidi, solidi e gassosi, oltre alla documentazione prevista dalle norme vigenti in materia;

e) perizia idrogeologica redatta da professionista abilitato (iscritto alI'Albo) sulla base di appropriata indagine geotecnica e geognostica nonchè sulla base di puntuali prove penetrometriche.

2. Completano gli allegati al progetto di opere edilízie:

a) progetto esecutivo della fognatura realizzata;

b) dichiarazione di conformità degli impianti alla legislazione vigente;

c) dichiarazione sul contenimento dei consumi energetici, ai sensi della legislazione vigente

d) dichiarazione di conformità delle opere eseguite alle norme vigenti per gli interventi relativi ad insediamenti produttivi che comportino scarichi liquidi, solidi e gassosi.

3. La presentazione degli elaborati di cui ai precedenti commi è da porre in relazione alla natura dei singoli interventi edilizi. Il progettista, sotto la propria responsabilità, può attestare che il progetto non incide sugli elementi di cui alle precedenti elencazioni.

Art. 109.(Verifica e autocertificazione)

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 110, la verifica dei requisiti di cui al precedente art. 107 lettera D, numero I, è compito degli uffici dell'Amministrazione comunale.

2. La verifica dei requisiti di cui al precedente art. 107, lettera D, numero II, è svolta dal Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L.

3. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 107, lettera D, numeri III, IV, V, può essere asseverata dal progettista, sotto la propria personale responsabilità.

4. La mancanza di quanto indicato all'art. 107 e al comma 1 dell'art. 108 comporta la reiezione della domanda di provvedimento ovvero l'ordine di sospendere i lavori avviati. Quanto indicato al comma 2 del medesimo art. 108 può essere prodotto sotto la responsabilità del progettista al momento della comunicazione di fine lavori.

Art. 110. (Certificazione del progetto edilizio)

1. La sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 107, lettera D, numero 1 può essere certificata, sotto la propria responsabilità, oltre che dal progettista stesso, da professionisti, società professionali o altri enti esterni alla progettazione, a condizione che tali soggetti siano in possesso di:

a) abilitazione alla redazione di progetti analoghi;

b) esperienza almeno decennale nella progettazione e direzione lavori;

c) documentazione comprovante l'elaborazione, presentazione e conduzione all'approvazione amministrativa e all'esecuzione di interventi edilizi in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea.

2. Il provvedimento edilizio viene rilasciato sulla base di quanto certificato in ordine alla corrispondenza del progetto con le norme urbanistiche ed edilizie nonché con i contenuti di eventuali convenzioni attuative, salvo il parere della Commissione edilizia, ove richiesto; l'Amministrazione si riserva di adottare comunque le necessarie misure in sede di autotutela.

Art. 111. (Verifica preliminare)

1. L'accertamento dei requisiti di cui all'art. 107, lettera D può essere ottenuta dall'interessato mediante richiesta della corrispondente verifica presentata direttamente all'ufficio competente.

2. La verifica di cui al precedente comma non può essere modificata se non per mutamento delle caratteristiche del progetto o per il sopravvenire di nuove disposizioni normative e pianificatorie.

Art. 112. (Progetto preliminare)

1. Per gli interventi previsti dall'art. 124, il progettista può inoltrare alla Commissione edilizia progetto preliminare di opere edilizie, composto da programma di progetto e sua rappresentazione convenzionale, anche ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in materia di tutela paesistico ambientale .

2. La Commissione edilizia, senza previa istruttoria da parte dell'Amministrazione comunale, esprime la propria valutazione sulla qualità architettonica dei progetto e sugli eventuali profili di tutela paesistico – ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto preliminare.

3. Sulla domanda di provvedimento edilizio corredata dalle valutazioni favorevoli previste dal precedente comma, l'amministrazione comunale assume le sue determinazioni, senza necessità di parere ulteriore della Commissione edilizia.

Art. 113. (Atto ricognitivo della densità edilizia)

1. Ove si proceda mediante concessione edilizia semplice, (…) le aree fondiarie di pertinenza devono essere assoggettate a specifico vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità o di utilizzazione edilizia, applicabili al momento della conclusione dell’istruttoria. Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici, salva la facoltà di utilizzare indici diversi che si rendano applicabili successivamente all’asservimento.

2. Il vincolo di asservimento viene costituito mediante scrittura privata unilaterale concernente lo sfruttamento edilizio dell’area oggetto dell’intervento, da sottoscrivere prima del rilascio della concessione edilizia e da trascriversi sui Registri Immobiliari a cura e spese del proprietario o degli eventuali aventi titolo. L’atto deve indicare la s.l.p. utilizzata, nonché il relativo indice di fabbricabilità riferito all’intera area fondiaria di pertinenza. L’Amministrazione Comunale raccoglie copia di detti atti in appositi registri consultabili dal pubblico..

Art. 114. (Certificato urbanistico)

1. L'Amministrazione comunale rilascia ai cittadini, entro 30 giorni dalla loro richiesta, certificato urbanistico che specifica, per l'immobile oggetto della richiesta stessa, l’esatta ubicazione dell’area, la zona omogenea di piano, la destinazione funzionale, la volumetria edificabile, gli eventuali vincolo ambientali e paesistici, l’obbligo di asservimento, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati nonché le modalità di intervento eventualmente previste e, nell'ipotesi di aree inedificate, l'effettiva capacità edificatoria delle stesse.

2. Il documento di cui al comma 1 ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l'amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia.

3. Il certificato urbanistico, che ha contenuto più ampio del semplice certificato di destinazione urbanistica, può essere rilasciato anche ad esito di istruttoria condotta dall'interessato stesso presso gli uffici comunali, quando tale istruttoria abbia portato alla raccolta della necessaria documentazione autentica.

Art. 115. (Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile dei procedimento ispira la propria attività al rispetto dei seguenti principi:

- partecipazione dell'interessato c/o degli interessati al procedimento amministrativo, nel rispetto di quanto sancito nell'art. 52 dello Statuto Comunale;

- principio di collaborazione, nella fase dell'iniziativa;

- principio del contraddittorio, nella fase di valutazione dei fatti.

2. Il Responsabile del procedimento inoltra anzitutto idonea comunicazione scritta all'interessato dando notizia di tutte le memorie scritte o documenti che eventuali terzi, o soggetti rappresentanti i cosiddetti "interessi diffusi", abbiano prodotto.

3. Il Responsabile del procedimento dirige e coordina l'istruttoria e svolge la funzione di indirizzo della attività di tutte le Unità organizzativi esterne alla propria - eventualmente coinvolte nel procedimento.

4. Il coordinamento istruttorio da parte del Responsabile del procedimento assicura, nei riguardi di tutti gli interessati, l'unicità del momento decisionale. I referenti assumono il ruolo di soggetti responsabili all'interno dell'Amministrazione.

5. Il Responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti, disponendo - anche nei confronti delle Unità organizzative esterne alla propria - il compimento di tutti gli atti all'uopo necessari nonché adottando ogni misura per l'adeguato sollecito svolgimento dell'istruttoria. A tali fini, il Responsabile dispone l'acquisizione di dichiarazioni, documenti e accertamenti, anche indirizzando tali disposizioni ai diversi Settori comunali preposti. Le disposizioni in tal modo impartite prefigurano l'esercizio di potestà funzionalmente sovraordinate. In ogni caso, la partecipazione dei vari Servizi c/o Settori coinvolti nell'istruttoria alle riunioni della Conferenza, deve intendersi obbligatoria. Ove il sollecito svolgimento dell'istruttoria venisse in qualsiasi modo ritardato da ingiustificato rifiuti frapposti dai - Responsabili delle altre Unità organizzativi, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al proprio dirigente apicale, il quale avoca a sé la competenza a pronunciarsi sugli aspetti istruttori ancora da definire.

6. Il Responsabile conclude l'istruttoria formulando motivata proposta al Dirigente competente per l'emanazione del provvedimento finale entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui agli artt. 117 e 118. Il Dirigente competente procede all'adozione del provvedimento finale entro i dieci giorni successivi.

Art. 116. (Conferenza dei servizi)

1. Il Responsabile del procedimento indice la Conferenza di Servizi, a scopi istruttori e decisori, Normalizzando le decisioni raggiunte. Redige quindi una dettagliata relazione contenente la qualifica tecnico-giuridica dell'intervento proposto, le valutazioni sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e la natura di tutte le memorie e controdeduzioni presentate.

2. Alle riunioni della Conferenza dei Servizi possono essere chiamati ad intervenire, a norma di legge, gli enti e le amministrazioni interessati dai contenuti e dai profili del progetto presentato.

3. Il progettista può partecipare alla Conferenza dei Servizi per illustrare i propri elaborati.

Art. 117. (Istruttoria: concessioni)

1. Ove non già prodotto a corredo, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, deve essere richiesto il parere della Commissione Edilizia e del parere così espresso viene dato atto nel

fascicolo istruttorio.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, l'istruttoria del progetto deve essere conclusa a cura del Responsabile del procedimento, dopo aver acquisito il parere della Commissione Edilizia.

3. Il termine di cui sopra può essere sospeso ove il Responsabile del procedimento richieda all'interessato - entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda - la rettifica di dichiarazioni o istanze già prodotte.

4. Il termine di cui al secondo collina è interrotto e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ove il Responsabile del procedimento richieda all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda - le integrazioni documentali di carattere progettuale, grafico, tecnico ed economico necessarie sulla scorsa delle risultanze istruttorie ovvero delle richieste della Commissione edilizia.

5. Subito dopo aver proceduto alla verificazione dei fatti e alla verificazione normativa, il Responsabile del procedimento trasmette il progetto al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, secondo procedure da concordarsi tra le Amministrazioni. Parallelamente, trasmette il progetto alla struttura tecnica per gli accertamenti valutativi circa la conformità con gli strumenti urbanistici e col presente regolamento edilizio, nonché in ordine all'esatta qualificazione dell'intervento - rispetto alle classificazioni di legge e regolamentari - sulla base degli elementi progettuali proposti. In sede tecnica viene altresì valutata la possibilità di procedere in deroga alle vigenti disposizioni e viene eventualmente disposto il preventivo accertamento di abusi edilizi che richiedano l'adozione di provvedimenti a sanatoria.

6. Il referente tecnico predispone dettagliata relazione che accompagna il progetto in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria, da convocarsi entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, per l'esame contestuale dei vari aspetti e delle varie tematiche intersettoriali coinvolte. Partecipa altresì il Consiglio di Zona territorialmente competente, per il tramite del Dirigente coordinatore preposto.

7. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda viene eventualmente indetta la Conferenza dei Servizi finale, al fine di acquisire - da parte delle altre Amministrazione Pubbliche interessate - le intese, i concerti, i nulla osta, o assensi comunque denominati, che siano necessari per la definizione del provvedimento e che non siano già stati preventivamente assunti agli atti del procedimento al momento della presentazione del progetto ovvero nel corso dell'istruttoria.

Art. 118. (Istruttoria: autorizzazioni)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione edilizia, l'istruttoria del progetto deve essere conclusa a cura del responsabile del procedimento, dopo aver richiesto - ove previsto - il parere della Commissione Edilizia.

2. Il responsabile del procedimento può chiedere all'interessato la rettifica di dichiarazioni o istanze già prodotte, che risultino erronee o incomplete, entro cinque giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento può richiedere all'interessato - entro dieci giorni dalla presentazione della domanda - le integrazioni documentali di carattere progettuale, grafico ed eventualmente legale che si rendessero necessarie sulla scorta delle risultanze istruttorie.

3. Tale richiesta interrompe i termini per il rilascio dell'autorizzazione edilizia e per la formazione del silenzio assenso. I termini decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

4. Il responsabile del procedimento indice entro quindici giorni dalla presentazione della domanda la Conferenza dei Servizi per l'esame contestuale dei vari aspetti e delle varie tematiche intersettoriali coinvolte.

Art. 119. (Interventi urgenti)

1. Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitante, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato. Le dichiarazioni rese da questi ultimi devono riguardare anche l'effettiva esistenza del pericolo.

2. Il proprietario deve dare immediata segnalazione dei lavori al Dirigente del Consiglio di Zona territorialmente competente e deve presentare, entro venti giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di provvedimento edilizio in relazione alla natura dell'intervento.

 

Segue

  notizie | consiglio di zona 3 | risultati | curriculum | programma | delibere | zone | zona 3 | strade | funzioni | scrivimi | verdi | home