Legge 8 ottobre 1997, n. 347
"Disposizioni in materia
di commercializzazione di medicinali omeopatici"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 241 del 15
ottobre 1997
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 185)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-
bis. La procedura
semplificata di registrazione di cui al comma 1 può riguardare altresì una serie
di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza omeopatici, con
riferimento alle differenti diluizioni e forme farmaceutiche di interesse del
richiedente.
1- ter.
Con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui
all'articolo 6, sono individuate le tipologie dei medicinali omeopatici per la
cui immissione in commercio si applica la procedura di registrazione
semplificata prevista dall'articolo 5".
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 é abrogato;
b)
al comma 2, le parole: "La domanda di cui al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "La domanda di registrazione semplificata".
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: ", scelti dal Ministro della
sanità";
b)
al comma 2, dopo le parole: "Ministro della sanità" sono inserite le seguenti:
", che provvede altresì alla nomina del presidente,";
c)
al comma 3, le parole: "che, ove ritenga di adottarle," sono sostituite dalle
seguenti: "che, ove ritenga, le adotta con proprio decreto e".
Art. 2.
(Disposizioni transitorie -
Differimento di termini)
1. Il decreto del Ministro della sanità
di cui all'articolo 3, comma 1-
ter , del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della
presente legge é emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Il termine del 31 dicembre 1992 ed il termine del 31 dicembre 1997 previsti
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono
differiti, rispettivamente, al 6 giugno 1995 e al 6 giugno 2000. Fatto salvo
quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 gennaio 1997, n. 4, la
documentazione relativa alla presenza sul mercato italiano del medicinale
omeopatico, prevista dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 185 del 1995, deve essere presentata al Ministero della sanità entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, é differito al 6 giugno 1995.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.