730

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate – 1 giugno 1999, n.122

 

Oggetto: Videoconferenza modello 730. Risposte a quesiti vari

In occasione della videoconferenza del 30 aprile u.s., questo Ministero ha fornito talune risposte ai quesiti pervenuti, che, per opportuna conoscenza, sono di seguito riportate.

1. ONERI E SPESE

1.1 Spese mediche

1.1.1. SPESE SANITARIE RELATIVE A RICOVERI PER DEGENZE NON COLLEGATE AD INTERVENTI CHIRURGICI

D. Le spese sanitarie relative a ricoveri per degenze non collegate ad interventi chirurgici costituiscono onere detraibile? La differenza di classe imputabile al numero di letti presenti nella camera che ospita l'ammalato o alla presenza o meno del bagno in camera e non a servizi extra, quali il letto aggiunto, il televisore, ecc., può essere indicata tra le spese sanitarie?

R. Si conferma quanto già specificato nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione, e, cioè che le spese sanitarie relative alle degenze, siano esse collegate o meno ad un intervento chirurgico, costituiscono onere che dà diritto ad una detrazione d'imposta. Si precisa, inoltre, che le differenze di classe, imputabili, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, possono essere computate nell'ammontare delle spese che dà diritto alla detrazione, mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi extra come, ad esempio, il telefono, il televisore, ecc..

1.1.2. SPESE MEDICHE PARZIALMENTE RIMBORSATE

D. In caso di rimborso parziale delle spese mediche da parte di enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziale a fronte di contributi versati in conformità a contratto, accordo o regolamento aziendale, la quota non rimborsata può essere calcolata ai fini della detrazione per oneri?

R. Nell'ipotesi prospettata, la quota di spese non rimborsata può, ovviamente, essere considerata ai fini del calcolo della detrazione spettante per le spese mediche.

1.1.3. UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

D. E' possibile utilizzare l'autocertificazione per attestare che la ricevuta che, per motivi di riservatezza, non reca l'intestazione del paziente per il quale è stata acquistata, e' relativa all'acquisto di farmaci o altre spese mediche resesi necessarie per lo stesso contribuente o per un suo familiare a carico?

R. Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d'imposta quando sono effettivamente sostenute nell'interesse proprio e se il documento di spesa è intestato al contribuente cui si riferisce la spesa. La detrazione compete anche quando le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico e ciò risulta dalla relativa documentazione. La documentazione occorrente per fruire della detrazione d'imposta è precisata nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, nell'Appendice, alla voce "Spese sanitarie", nella quale è chiarito che l'autocertificazione può essere utilizzata per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica, per le protesi e in altre ipotesi espressamente indicate. Nel caso prospettato non si ritiene, pertanto, di poter consentire l'autocertificazione.

1.1.4. SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DI UN CONTRIBUENTE DECEDUTO

D. Le spese mediche pagate dopo il decesso dagli eredi del de cuius possono essere considerate ai fini della deduzione o della detrazione d'imposta prevista per le spese sanitarie?

R. Sulla base dei principi civilistici gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius. Pertanto, dopo il decesso gli eredi sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie. Analogamente, gli stessi subentrano in tutti i crediti vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d'imposta. Al riguardo, si deve tener conto che se il contribuente non fosse deceduto avrebbe sostenuto direttamente la spesa e vantato un onere che gli avrebbe dato diritto ad un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, sussista il diritto alla detrazione da parte dell'erede che ha sostenuto le spese ovvero dagli eredi relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute.

1.1.5. SPESE PER AFFITTO O ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE

D. Le spese relative all'acquisto o all'affitto di macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna possono essere incluse tra le spese sanitarie del rigo E1 del mod 730?

R. Sì, anche le spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie, come, ad esempio, la macchina per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, possono essere comprese tra le spese sanitarie.

1.1.6 TRAPIANTO DI ORGANI

D. Si possono comprendere tra le spese mediche anche le spese sostenute per il trasporto di organi da trapiantare? Ad esempio, nel caso di un trapianto di cornea proveniente dagli U.S.A. che ha necessitato del trasporto aereo, può considerarsi detraibile la fattura relativa all'acquisto della suddetta cornea. Se, invece che al contribuente, la fattura è stata intestata all'oculista che ha effettuato l'intervento?

R. Tutte le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento, si possono comprendere tra le spese sanitarie; qualora, tuttavia, la fattura sia intestata all'oculista che ha effettuato l'intervento e non al contribuente, la relativa spesa non va computata nell'ammontare che dà diritto alla detrazione.

1.1.7. SPESE PER L'ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA ADATTATA PER UN FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP

D. Il genitore di un portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie può indicare nel rigo E3 la spesa per l'acquisto di un'autovettura adattata in funzione delle limitazioni del figlio, se questi è a suo carico? E' possibile tale detrazione anche se quest'ultimo non e' in possesso della patente di guida?

R. Il genitore di un portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie può indicare nello specifico rigo le spese relative all'acquisto di una autovettura adattata in funzione delle limitazioni del figlio se questi è a suo carico. Per fruire della detrazione non è necessario il possesso di una patente di guida né da parte del genitore né da parte del figlio.

1.1.8. SPESE PER VEICOLI ADATTATI PER PORTATORI DI HANDICAP

D. Quest'anno le istruzioni al modello 730 indicano che l'importo massimo per il quale si può, a questo titolo, usufruire della detrazione d'imposta è pari a L. 35.000.000 e che la detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo nell'arco di quattro anni, salvo alcuni casi particolari. Si chiede se un contribuente che ha acquistato nel 1997 un'autovettura indicando nel rigo relativo a tale onere un importo pari a lire 40 milioni e che nel 1998 ha pagato un'altra fattura relativa alle modifiche apportate alla stessa autovettura possa indicare nel rigo E3 del mod.730/99 quest'ultimo importo o se, ai fini del limite di 35 milioni introdotto in questa dichiarazione dei redditi si debba tener conto anche della spesa sostenuta nel 1997.

R. Le modifiche introdotte nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir relativamente alla detrazione concernente le spese per l'acquisto e le riparazioni dei veicoli adattati alle menomazioni dei portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1998 e, pertanto, si applicano alle spese sostenute nel 1998. Pertanto, le spese sostenute nel 1997 per l'acquisto di un veicolo adattato per le ridotte o impedite capacità motorie e per le quali il contribuente nella relativa dichiarazione abbia fruito della detrazione d'imposta non impediscono allo stesso di fruire quest'anno della analoga detrazione relativamente ad eventuali ulteriori spese sostenute e non rilevano nel limite massimo di 35 milioni entro il quale da quest'anno è possibile calcolare la detrazione d'imposta. Va, tuttavia, precisato che le spese sostenute nel 1998, relativamente alle quali il contribuente fruisce in questa dichiarazione, anche se inferiori a 35 milioni e se riguardanti soltanto riparazioni del veicolo, impediscono al contribuente di fruire della detrazione per le spese eventualmente sostenute nei successivi tre anni, salvo i casi particolari espressamente previsti dalla norma.

1.1.9 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA

D. Il contribuente che ha effettivamente sostenuto le spese mediche e di assistenza specifica per un proprio familiare portatore di handicap (ad es. il suocero), può portarsi in deduzione tali somme se la fattura è intestata alla moglie, che non possiede redditi o al familiare stesso?

R. Come precisato anche nelle istruzioni per la compilazione del modello 730, le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sono deducibili anche se sostenute nell'interesse di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile ed anche se non fiscalmente a carico. Pertanto, nel caso prospettato (spese sostenute per il suocero), e' ammessa la deduzione.

1.1.10 SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO

D. Si possono ricomprendere tra le spese mediche detraibili quelle sostenute per il trasferimento e per il soggiorno all'estero del contribuente?

R. Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero, sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

1.1.11 SUSSIDI TECNICI

D. L'acquisto di telefonini da parte di coniugi sordomuti può essere considerata una spesa medica per la quale spetta la detrazione?

R. Soltanto se il medico certifica la necessità dell'acquisto del sussidio telematico ai fini dello specifico handicap.

(omissis)

 



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