Collegato fiscale alla Legge Finanziaria 2000
Legge 21/11/2000, n. 342

“Misure in materia fiscale”

Art. 19

Aliquota al 10 per cento sui prodotti omeopatici


 

A decorrere ad 1° gennaio 2001 l'aliquota IVA sui prodotti omeopatici passerà dal 20% al 10%. Gli omeopatici vengono così equiparati ai medicinali normalmente venduti in farmacia e non sono più considerati “prodotti da banco”.



  Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.