Diritto Addizionale

Gentile dott. E., la Tariffa Nazionale dei Medicinali, decreto 18 agosto1993, GU n.226 del 25 settembre 1993 all'art. 8 decreta:

"Per la dispensazione di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne , dopo la chiusura serale della farmacia, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di £ 7.500. Per la dispensazione effettuata nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di £ 3.000. I diritti addizionali di cui ai precedenti sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a "battenti chiusi" e "a chiamata". Non competono quando la farmacia effettua servizio a "battenti aperti", ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali. I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando le vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati. I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono aumentati del 25% per le farmacie rurali sussidiate con arrotondamento pari a £ 9.500 per la dispensazione notturna o per un importo pari a £ 4.000 per la dispensazione diurna".

 

-I decreti legislativi quando riportano la dicitura "al farmacista" intendono riferirsi al titolare nelle farmacie private, alla proprietà nelle farmacie a capitale pubblico.

-il diritto addizionale va "battuto" in cassa ed evidenziato nello scontrino.

 

Il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di farmacia privata, per l'espletamento del servizio notturno, all'interno della farmacia, prevede una serie di maggiorazioni. L'art. 27 recita:

"In caso di servizio notturno con reperibilità fuori della farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso di chiamata pari all'importo stabilito dalla Tariffa Nazionale. Le parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare nella quota oraria- così come previsto dal precedente primo comma- viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale."

 

L'art. 113 prevede una contrattazione integrativa regionale che dovrà svolgersi tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori facenti capo alle organizzazioni Nazionali stipulanti e le associazioni Regionali dei titolari di farmacia privata aderenti alla Federfarma. La contrattazione integrativa regionale potrà attivarsi a partire dal 1 ottobre 2000 con durata quadriennale, gli aspetti organizzativi che potranno essere modificati sono:

-turni e nastri orari.

-inventari annuali.

-servizio notturno e reperibilità.

-pari opportunità uomo-donna.

-progetti formativi.

-applicazione art. 23 ed integrazione.

determinazione di eventuali indennità (camici, inventari, reperibilità..)

Le indicazioni che troverete tra queste pagine vengono fornite al solo scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di un medico. Ricordate che l'autodiagnosi e l'autoterapia possono essere pericolose. E' possibile rintracciare dei centri dove con breve attesa e pagando un ticket si può essere visitati. Anche il vostro medico di famiglia potrà esservi di aiuto.