Primo contratto di lavoro

Gentile M., l'Italia è la patria delle flessibilità, i tipi di contratti di lavoro sono veramente molti.

Partiamo dai contratti nazionali, ne esistono tre:

 

  1. Farmacie private (contratto farmacie urbane e rurali; le differenze sono solo di natura economica).

  2. Farmacie speciali (aziende municipali, farmacie a catena).

  3. Farmacie Comunali (farmacie gestite in economia dal comune).

 

All’interno dei rispettivi contratti vi possono essere diverse tipologie di assunzioni.

 

Tempo indeterminato, nelle farmacie private i livelli di inquadramento sono: livello 1°super (farmacista direttore di farmacia), livello 1°(farmacista collaboratore), sia il periodo prova che il preavviso di licenziamento è di 90gg. Nelle farmacie speciali i livelli sono i seguenti: Q1 (quadri che sovrintendono a più di tre unità produttive), Q2 (farmacisti direttori fino a 3 farmacie, capi servizio), Q3 (farmacista responsabile di particolari settori di attività aziendale), A1 (farmacista collaboratore). Il periodo di prova per i livelli Q1, Q2, Q3 è di 180 giorni, per il livello A1 90 gg.

All’interno dei contratti dei come farmacista collaboratore (sia pubblico sia privato), sono previste assunzioni a tempo parziale (parte-time), con un minimo di ore settimanali pari a 12 ed un massimo di 25 (sono previste deroghe per i periodi superiori alle 25 h settimanali).

 

Formazione e lavoro, ha la finalità di accrescere la professionalità mediante la formazione ed il lavoro. Può essere a tempo pieno o parziale. Possono essere assunti giovani con età compresa tra 16 e 32 anni. La durata massima di questo contratto è di 24 mesi. Il datore di lavoro deve presentare un progetto alla commissione regionale competente. Il datore di lavoro è obbligato all’applicazione del contratto nazionale di lavoro. Il rapporto di lavoro non cessa automaticamente se durante o alla scadenza viene convertito a tempo indeterminato.

 

Contratto a tempo determinato, in questo tipo di contratto il datore di lavoro può fissare la scadenza del rapporto di lavoro. L’assunzione a termine è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che vanno specificate all’atto di assunzione. L’assunzione a termine deve risultare da atto scritto, nel quale sono specificate le ragioni di cui sopra. Copia del contratto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 gg lavorativi dall’inizio della prestazione. Al termine del contratto a tempo determinato esso può essere prorogato con il consenso del lavoratore, solo quando la durata del contratto è inferiore a 3 anni. In questi casi è concessa solo una proroga.

 

Lavoro temporale interinale, è un tipo di contratto che consente alle aziende di stipulare un contratto di fornitura di manodopera con imprese specializzate, in grado di fornire in tempi brevissimi e solo per il periodo necessario le professionalità richieste. In pratica il lavoratore dipende formalmente dall’azienda (agenzia interinale), e da questa viene retribuito, ma svolge il suo lavoro presso altre aziende che hanno bisogno di prestazioni professionali per periodi di tempo limitati. Il contratto di lavoro temporaneo tra aziende utilizzatrici e aziende fornitrici è concluso nei termini previsti dai contratti collettivi. È vietato sostituire i lavoratori in sciopero, lavori particolarmente pericolosi e presso aziende che nei 12 mesi precedenti abbiano fatto ricorso a licenziamenti. La media dei lavoratori temporanei non può superare l’8% dei lavoratori occupati nell’impresa. Le imprese abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo sono quelle autorizzate dal ministero del Lavoro, ed iscritte in un apposito albo. Il lavoratore temporaneo viene assunto dall’azienda fornitrice che formalmente è il datore di lavoro. L’azienda fornitrice è tenuta al pagamento della retribuzione e dei versamenti contributivi. Il periodo di assegnazione stabilito potrà essere prorogato nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. Il rapporto tra lavoratore e azienda fornitrice è regolato dal contratto per prestazione di lavoro temporaneo, che va stipulato in forma scritta e deve contenere una serie di elementi (motivi del ricorso al lavoro temporaneo, indicazione dell’impresa fornitrice e di quella utilizzatrice, mansioni, inquadramento, luogo ed orario di lavoro, data di inizio e termine della prestazione, trattamento economico e normativo).

Il trattamento retributivo corrisposto al lavoratore durante la missione non può essere inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice. Al lavoratore non può essere corrisposto il trattamento retributivo previsto per la categoria di lavoro di livello più basso. Per i lavoratori assunti a tempo inderminato i contributi previdenziali e assistenziali sull’indennità di disponibilità sono versati per il loro effettivo ammontare. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto di esercitare presso l’impresa utilizzatrice i diritti di libertà e attività sindacale. Il periodo di prova è fissato in 1 giorno per ogni 10 giorni di calendario, in ogni caso non potrà essere inferiore a due giorni e superiore a 10. per i lavoratori temporanei a tempo determinato si applicano gli stessi periodi di prova dei contratti di lavoro di riferimento. Il trattamento economico di malattia è così regolamentato:

 

-          100% della retribuzione per i primi 3 giorni di malattia.

-           75% della retribuzione dal 4° al 21° giorno.

-           100% dal 21° giorno.

 

Per i lavoratori temporanei a tempo inderminato, sono previsti gli stessi trattamenti dei lavoratori con i contratti di riferimento.

 

Lavoro parasubordinato (co-co-co). Il lavoro parasubordinato, definito rapporto di collaborazione coordinato e continuativo, ha come caratteristica principale quella di essere né subordinato né autonomo. Il lavoro si concretizza in una prestazione a carattere personale, che si inserisce in un programma aziendale e viene svolta sotto l’indirizzo ed il controllo di un committente, senza vincolo di subordinazione. Non esiste una legislazione che regolamenti i rapporti di lavori, per cui attualmente esse godono di scarsa tutela. Va precisato che le tutele previdenziali già previste sono inferiori a quelle degli altri lavoratori. Ciò nonostante è una forma sempre più diffusa! Talvolta è una scelta consapevole, nel desiderio di lavorare in autonomia e per più committenti. Spesso tuttavia dietro tali forme di collaborazione si nasconde semplicemente il tentativo delle aziende di ridurre il costo del lavoro. I costi della previdenza obbligatoria sono così ripartiti: azienda 2/3, lavoratore 1/3.

 

Prestazione professionale. Il datore di lavora contratta con il lavoratore, per mezzo di una carta privata,  una cifra forfetaria ad ora. Il prestatore d’opera è considerato una figura professionale autonoma, non ha diritti sindacali ne versamenti previdenziali.

 

 

Cara collega, i vari tipi di rapporti di lavoro sono stati posti in ordine decrescente per quanto riguarda la sicurezza e le tutele. Spetta a te trovare il datore di lavoro che ti proponga l’offerta più interessante.

Le indicazioni che troverete tra queste pagine vengono fornite al solo scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di un medico. Ricordate che l'autodiagnosi e l'autoterapia possono essere pericolose. E' possibile rintracciare dei centri dove con breve attesa e pagando un ticket si può essere visitati. Anche il vostro medico di famiglia potrà esservi di aiuto.