NORME TECNICO LEGISLATIVE SUI COSMETICI

Riferimenti di Legge: 

Direttiva 76/768/CEE del 27.7.1976; Legge n° 713 dell'11.10.1986; D.M. 15.1.1990; D.M. 3.9.1990; D.L. 10.9.1991 n° 300; D.M. 25.9.1991; D.M. 30.12.1992; Direttiva 93/47/CEE del 22.6.1993; D.M. 16.7.1993; D.M. 29.10.1993; D.M. 2.8.1995; D.M. 8.5.1996; D.M. 2.9.1996.DL 24/4/97 n.126; D.M. 11.09.2000;

N.B. La normativa grassettata costituisce la legge-guida della materia.

Definizione: Per prodotti cosmetici s'intendono le sostanze e le preparazioni diverse dai medicamenti destinate ad essere applicate sulla pelle, sui peli o sui capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli, mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche (art.1 della Legge 11.10.1986 n° 713).

Richieste di autorizzazioni: Chiunque intenda produrre o confezionare, in proprio o per conto terzi, prodotti cosmetici, deve darne comunicazione scritta, (almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività) al Ministero della Sanità (Dipartimento della Prevenzione e dei Farmaci - Viale della Civiltà Romana, 2 - 00144 Roma -) e alla Regione territorialmente competente (Assessorato alla sanità). La comunicazione deve contenere l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate per la produzione e di quelle contenute nel prodotto commerciale. In caso di mutamento dei dati è imposta una nuova comunicazione (Legge 11.10.1986 n° 713, art.10 commi 5, 6 e 7 - N.B. Per avere più dettagliate informazioni sulle modalità di formulazione della comunicazione vedasi il comma 6).

Imballaggi, etichette e recipienti: Sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici, oltre le eventuali denominazioni di fantasia, devono essere indicati con caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:

a) il nome e la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato del cosmetico,stabilito all'interno dell'Unione Europea.Tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile l'identificazione dell'impresa);

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento per i prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale rispettivamente a 5 grammi o 5 millilitri;

 c) la data di durata minima di conservazione: questa deve essere indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro ...", seguita dalla data o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui essa figura: se necessario,tale scritta deve essere completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata.La data consta dell'indicazione chiara e nell'ordine del mese e dell'anno. Tuttavia per i prodotti aventi una durata minima superiore ai 30 mesi, l'indicazione della data di durata non è obbligatoria.);

d) le precauzioni previste per l'utilizzazione del prodotto, qualora siano  in esso presenti sostanze soggette a particolari prescrizioni;

e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consentano l'identificazione della fabbricazione (tuttavia in caso di impossibilità pratica dovute alle ridotte dimensioni del prodotto, tale menzione deve figurare soltanto sull'imballaggio secondario di detti prodotti);

f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri della Comunità Economica Europea.

g)la funzione del prodotto,salvo che essa non risulti nella presentazione.

h)l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso,al momento della incorporazione.In caso di impossibilità pratica, è sufficiente riportare le indicazioni sull'imballaggio esterno oppure su di un foglio aggiunto alla confezione, ma nel secondo caso sul recipiente deve essere riportata un'indicazione chiara di rinvio al foglio. Sugli imballaggi, recipienti od etichette è consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o a fanghi termali, soltanto se i prodotti contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali (di cui all'art. 14, lettera a) del R.D. 28.9.1919 n° 1924).
Le indicazioni alle precedenti lettere b), c), d) e g) devono essere redatte in lingua italiana (art. 8 della Legge 11.10.1986 n° 713,come modificato dall'art.6 del DL 126/97).

Divieti: E' vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità, testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno, che attribuiscono al cosmetico caratteristiche non previste dalla legge (art.1) e in particolar modo che gli attribuiscono proprietà terapeutiche (art.9 della Legge 11.10.1986 n° 713).

Gli elenchi delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici sono contenuti negli allegati della Legge 11.10.1986 n° 713 (vedi anche gli aggiornamenti apportati con D.M. 15.1.1990; D.M. 25.9.1991; D.M. 30.12.1992; D.M. 16.7.1993; D.M. 29.10.1993; D.M. 2.8.1995 e D.M. 2.9.1996). In particolare non possono entrare nella composizione dei cosmetici le cellule, i tessuti ed i prodotti di origine umana (art. 2, comma 2 del D.M. 2.9.1996).

Nella produzione dei cosmetici è vietato, nel territorio italiano, l'uso di tessuti e fluidi di origine bovina e di sostanze ottenute da animali della specie bovina provenienti dal Regno Unito, nonché la commercializzazione di cosmetici gia prodotti con detti materiali. Il divieto non si applica nei casi in cui, non essendo certa l'origine dei materiali, è possibile dimostrare la sicurezza d'uso rispetto all'encefalopatia spongiforme bovina, a seguito di trattamenti e tecniche di inattivazione convalidate scientificamente (D.M. 8.5.1996).